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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5372 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Quarta Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa LI AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17548/2023 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. BALLOR TIZIANA ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Orbassano, Via I. Montanelli n.2, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
, rappresentato e difeso dall'Avv. LIGOTINO CHRISTIAN Controparte_1
AN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via C. Lombroso n. 22, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente
“ In via istruttoria:
- disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare - tenuto conto delle previsioni di legge all'epoca dei fatti e contrattuali - l'attività professionale svolta da parte opposta,precisando se gli elaborati tecnici si riferiscano all'immobile di proprietà della Sig.ra o ad altri diversi Pt_1
immobili (edificio a tre piani fuori terra, per complessive n. 4 u.i. ubicata nel Comune di San Mauro
Torinese); quali dei lavori di parte opposta siano stati realizzati aregola d'arte; il contenuto delle pagina 1 di 14 prestazioni intellettuali effettivamente svolte (accessi, rilievi, verifiche, saggi, misurazioni, monitoraggi, calcoli, approfondimenti teorico-pratici,esperimenti, consulti, verbalizzazioni, convocazioni, riunioni presso l'immobile oggetto della verifica e presso studi professionali, redazione di relazioni preliminari, valutazione dei rischi, contatti con imprese e con professionisti, reperimento documentazione presso uffici pubblici); se siano riscontrabili comportamenti colposi ascrivibili alla parte convenuta opposta, anche in relazione alla mancata e/o inesatta esecuzione di obbligazioni di legge e/o contrattuali.
Nel merito:
- accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 5048/2023, R.G. n. 13084/2023, concesso dal Tribunale di Torino in data
04.08.2023 oggetto di opposizione, dichiarando infondata e/o inesistente ecomunque priva di causa ogni pretesa creditoria dell'architetto nei confronti della Sig.ra Controparte_1 Parte_1
e, in ogni caso, accertarsi l'inesistenza del credito portato dalla parcella azionata in sede
[...]
monitoria.
In subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avanzata in sede monitoria, ridurre i compensi all'attività professionale effettivamente svolta.
In via riconvenzionale:
- accertato l'inadempimento dello studio dell'arch. dichiarare tenuto e condannare il CP_1
medesimo al risarcimento dei danni in favore della parte attrice anche con liquidazione equitativa del danno.
Con vittoria di spese e di compensi del presente giudizio oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA.
Con ossequio.”.
Per la parte convenuta opposta
“Voglia nel merito rigettare le domande tutte di parte opponente e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n° 5048/2023, Tribunale Ordinario di Torino, oggetto di opposizione.
In ogni caso, con il favore di spese, onorari ed ogni competenza di causa, sia della fase di merito che della fase monitoria, oltre rimborso forfetario e c.p.a. ex lege.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 14 Su ricorso depositato dall'arch. , il Tribunale di Torino, con decreto n. Controparte_1
5048/2023, emesso il 04.08.2023, ingiungeva alla RA di pagare in favore Parte_2 della ricorrente l'importo di euro 20.320,86, oltre agli interessi come da domanda, oltre al rimborso delle spese della procedura liquidate in euro 567,00 per onorari ed euro 145,50 per spese, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende.
Il ricorrente richiedeva ed otteneva il suddetto decreto ingiuntivo sulla scorta di parcella emessa in relazione ad attività professionale svolta in favore della RA , munita di visto di Pt_1 conformità dell'Ordine degli architetti, e rimasta impagata.
Con atto di citazione dell'11.10.2023, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1
avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca integrale.
Deduceva in particolare l'opponente di essere proprietaria di un immobile a Santena, e di essersi rivolta, nel giugno del 2020, unitamente al di lei marito, , all'impresario edile IL Persona_1
IC per riparare il tetto della loro villetta unifamiliare, che presentava cedimenti strutturali e infiltrazioni;
che durante l'incontro, l'impresario e suo figlio avevano suggerito Controparte_2
di valutare la possibilità di effettuare una ristrutturazione completa del tetto e dell'immobile, sfruttando le agevolazioni del Superbonus 110%; che l'impresario aveva quindi proposto di coinvolgere lo studio dell'architetto per uno studio di fattibilità volto a verificare la possibilità di Controparte_1
accedere agli interventi di riqualificazione energetica con detrazione fiscale;
che il primo incontro si era tenuto il 10 settembre 2020, durante il quale i coniugi e avevano precisato che il loro Pt_1 Per_1
budget massimo per il rifacimento del tetto era di 20-30.000 euro;
che l'architetto aveva CP_1
dichiarato nell'occasione che avrebbe potuto procedere con lo studio di fattibilità e presentare un preventivo;
che successivamente, lo studio dell'arch. aveva inviato un preventivo per lo CP_1
studio di fattibilità, fissando un compenso di 700 euro, che escludeva la verifica della conformità edilizia e catastale dell'immobile; che il 23 novembre 2020 lo studio aveva trasmesso il fascicolo dello studio di fattibilità, che aveva dato esito positivo per proseguire con le fasi successive;
che solo dopo la sottoscrizione della proposta di incarico, l'arch. aveva informato i coniugi di un'irregolarità CP_1
edilizia nell'immobile che avrebbe precluso l'accesso al Superbonus, irregolarità che era stata dagli stessi prontamente sanata;
che, nel maggio 2021, l'architetto aveva comunicato ai coniugi e all'impresario che il progetto esecutivo era pronto, ma mancavano ancora alcuni preventivi, ed aveva nell'occasione richiesto un anticipo monetario per le attività professionali svolte fino a quel momento;
che in un incontro tenutosi il 10 giugno 2021, l'arch. aveva informato i coniugi che i costi da CP_1
sostenere oltre al Superbonus 110% sarebbero ammontati a circa 204.000 euro, una cifra quindi molto superiore al budget iniziale fornito dai clienti;
che i signori e avevano subito Pt_1 Per_1
pagina 3 di 14 contestato di non essere stati informati preventivamente di tali costi e di non aver ricevuto preventivi di spesa;
che il professionista aveva giustificato l'assenza di preventivi con la necessità di completare le valutazioni e i calcoli;
che, in seguito, l'arch. aveva trasmesso il computo metrico estimativo CP_1
e aveva sollecitato il pagamento delle competenze;
tuttavia, i coniugi avevano continuato a contestare la mancanza di trasparenza e di informazioni, inclusa l'assenza di preventivi, e la mancata segnalazione di abusi edilizi, evidenziando inoltre come alcune tabelle di determinazione dei corrispettivi inviate dall'architetto si riferissero a immobili diversi da quello dei coniugi;
che in data 24.09.2021, la Sig.ra e il marito avevano sollecitato un incontro alla presenza anche dell'impresario, che aveva Pt_1
proposto soluzioni alternative per la ristrutturazione del tetto, mantenendo la sagoma attuale, ma il professionista aveva negato l'incontro, adducendo di non essere disponibile a un confronto sino a quando i clienti non gli avessero reso note le considerazioni in merito alla proposta di riconoscimento dell'onorario.
Sulla scorta di tali deduzioni in fatto, l'attrice eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria del professionista, a suo dire azionata a fronte di gravi inadempimenti contrattuali che rendevano giustificata la mancata corresponsione del compenso.
In particolare, evidenziava:
- l'inidoneità e incompletezza dello studio di fattibilità reso dall'Arch. , in quanto mancante CP_1
della prodromica verifica della conformità urbanistica e catastale dell'immobile, necessaria per valutare la realizzabilità degli interventi;
evidenziava come lo studio mancasse inoltre della fattibilità finanziaria, inclusa la possibilità dei committenti di accedere alle detrazioni fiscali, del calcolo dei costi e della verifica dei tempi di approvvigionamento dei materiali;
- la mancata trasparenza del professionista sui costi, in una situazione in cui l'architetto non aveva fornito ai clienti il necessario preventivo di spesa dei propri compensi e, pur a fronte di un dichiarato budget massimo di spesa per il rifacimento del tetto di € 20.000,00-30.000,00, aveva consegnato un progetto avente ad oggetto interventi e costi superiori al budget stabilito e non in linea con le indicazioni dello studio di fattibilità;
- la redazione di un progetto esecutivo non conforme alle indicazioni e al budget dato dai coniugi, e comunque errato nella parte in cui ignorava alcune difformità urbanistiche, che lo avrebbero reso non approvabile in sede di autorizzazione comunale.
Concludeva pertanto la RA chiedendo di accertare l'infondatezza della pretesa creditoria Pt_1
avversaria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, e in via riconvenzionale di condannare l'Arch. al risarcimento dei danni dalla stessa subiti, da liquidarsi anche in via equitativa. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.12.2023, si costituiva in giudizio l'Arch.
pagina 4 di 14 , contestando in fatto e in diritto l'opposizione avversaria e chiedendone il rigetto. CP_1
Evidenziava in particolare il convenuto opposto di essere stato segnalato nel giugno del 2020 ai coniugi dall'Impresa “Edil PR”, di IL IC, per l'esecuzione di uno studio di Persona_2
fattibilità ed eventuale successiva progettazione per lavori di riqualificazione energetica con detrazione fiscale del 110%, da eseguirsi nell'immobile di proprietà esclusiva della RA , Parte_1
situato a Santena;
che l'incarico riguardava solamente gli interventi in materia di riqualificazione energetica (ossia, compresi e 'coperti' da superbonus 110%) e non altro, ed escludeva in maniera assai precisa la verifica della conformità edilizia e catastale dell'immobile; che nel novembre 2020, a seguito del positivo esito nello studio di fattibilità, la RA aveva rilasciato al professionista Pt_1
l'ulteriore incarico per la successiva fase di progettazione esecutiva;
che solo dopo la sottoscrizione dell'incarico, il marito della RA , che aveva sin da subito curato per la MO ogni Pt_1
rapporto professionale, aveva manifestato l'intenzione di voler procedere a sopraelevazione del tetto al fine di poter creare spazi abitabili nel sottotetto;
che a fronte di detta richiesta, esso opponente aveva chiarito che l'intervento non sarebbe interamente rientrato nel bonus 110%, poiché la sopraelevazione avrebbe esulato, secondo le determinazioni normative del c.d. 'superbonus 110%' vigenti al momento della richiesta, dall'applicazione dell'agevolazione fiscale;
che confermata dai signori e Per_1
la volontà di procedere a detta ultima lavorazione da parte della committenza, l'arch. Pt_1
aveva proceduto alla progettazione che, proprio in virtù della richiesta da ultimo avanzata CP_1 riferita al tetto dell'immobile, prevedeva tuttavia una più complessa opera professionale sia di progettazione che di computazione;
che tra la fine di novembre 2020 e l'inizio di dicembre 2020, in virtù dell'ampliamento dell'incarico, congiuntamente alla collega arch. , esso Parte_3
opponente aveva provveduto a nuovo sopralluogo in loco, presente anche l'impresa edile Edil PR, per verificare anche con l'Ente comunale la possibilità di innalzamento secondo le determinazioni vigenti ed in merito alle modalità per l'esecuzione delle dovute procedure edilizie;
che l'Ente comunale aveva rappresentato la necessità di assenso scritto alla sopraelevazione da parte della proprietà confinante, ottenuta dai coniugi in data 10 dicembre 2020; che a seguito del sopralluogo e dei Parte_4
rilievi tecnici effettuati, erano tuttavia emerse difformità rispetto agli elaborati grafici forniti dalla committenza, che i coniugi avevano dovuto provvedere a regolarizzare, con iter Persona_2
burocratico conclusosi in data 8 febbraio 2021; che subito dopo, in data 12 febbraio 2021, il professionista aveva inviato ai coniugi ed alla Edil PR l'intero fascicolo delle Parte_4
progettazioni elaborate, rimanendo in attesa dei preventivi dell'impresa sulla base del computo metrico elaborato, necessari per definire nel dettaglio i costi dell'intervento; che l'impresa aveva tardato a redigere i propri preventivi, sicchè il primo confronto sui costi con la committenza si era potuto tenere pagina 5 di 14 nel giugno del 2021; che, nello specifico, ilm10 giugno 2021 si era tenuta una riunione alla presenza della committenza (RA e signor ), dei signori IL e per Pt_1 Per_1 Controparte_2 la 'Edil PR' e della collega arch. , al fine di illustrare il computo metrico con i prezzi Parte_3 proposti dall'impresa edile, confrontandolo con il computo metrico estimativo elaborato sulla base del prezziario D.E.I.; che solo in quell'occasione e per la prima volta in assoluto, la committenza aveva rappresentato una generica disponibilità economica pari ad € 20.000,00/30.000,00 per i costi non coperti dalle agevolazioni fiscali in ordine al complessivo progetto;
che tutti i professionisti e l'impresa avevano rappresentato la palese incongruità tra la totale opera richiesta e la disponibilità economica indicata;
che da quel momento, di fatto, i signori avevano procrastinato un riscontro Persona_3
sulla condivisione del progetto esecutivo esposto, sino a far pervenire, nel settembre 2021, comunicazione di non voler procedere oltre, chiedendo al professionista un accomodamento sul compenso professionale da riconoscergli per l'opera sino a quel momento prestata;
che in seguito i committenti si erano rivolti a un legale, per il cui tramite avevano iniziato a contestare la regolare esecuzione del mandato professionale e le richieste economiche del professionista, sino a presentare un esposto disciplinare al Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino, contenente calunniose e diffamatorie illazioni sull'operato e sulle persone dell'arch. e dell'arch. , che avevano indotto esso CP_1 Pt_3
professionista a presentare una denuncia-querela per calunnia e diffamazione nei confronti dei coniugi
; che il procedimento penale si era concluso con archiviazione, nella quale tuttavia il Persona_2
GIP del Tribunale di Torino aveva riconosciuto e valutato le espressioni utilizzate nell'esposto avanzato contro i professionisti ('rei' secondo il di aver “raggirato” e “fregato”) come “colorite” Per_1 ed “inopportune”; che, al contempo, il procedimento disciplinare presso l'Ordine degli Architetti si era concluso con un provvedimento di avvertimento (non definitivo dacché oggetto di impugnazione avanti al che di fatto vedeva Controparte_3
respinte tutte le accuse mosse dal TT circa gli inadempimenti contrattuali imputati al professionista, riconoscendo solamente la negligenza dell'Arch. nella determinazione del preventivo CP_1
sopposto alla committenza.
Sulla scorta di quanto sopra, l'opponente evidenziava la pretestuosità dell'opposizione avversaria, rilevando come la stessa non fosse altro che l'ennesimo tentativo della RA di sottrarsi al Pt_1
pagamento di quanto dovuto;
di come, in particolare, tutti gli addebiti per asseriti errori professionali riguardassero lo studio di fattibilità, quando invece la parcella che esso opponente aveva azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo riguardava le attività svolte successivamente a tale fase e, precisamente, le elaborazioni progettuali rese in sede esecutiva, rispetto alle quali i signori non Persona_2
pagina 6 di 14 muovevano alcuna concreta contestazione se non circa pretesi e irrilevanti errori di battitura.
Rilevava, inoltre, la palese pretestuosità della domanda risarcitoria avversaria, in alcun modo sorretta dalla allegazione di un preciso danno subito dalla RA . Pt_1
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, le parti chiedevano disporsi un rinvio per tentare la conciliazione;
all'udienza successiva, non essendo andate a buon fine le trattative, il convenuto opposto insisteva per la concessione della provvisoria esecutività e l'attrice opponente si opponeva alla richiesta.
Con Ordinanza datata 30.5.2024, il precedente Giudice Istruttore, ritenendo l'opposizione svolta non fondata su prova scritta e non idonea a far venire meno il fumus del diritto di credito avversario, concedeva la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto e ammetteva le prove orali richieste da entrambe le parti.
Espletata l'istruttoria orale e ritenuta inammissibile in quanto esplorativa la richiesta di CTU avanzata dall'attrice opponente, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per rimessione in decisione all'udienza del 6.11.2025, da celebrarsi a trattazione scritta.
La causa veniva assegnata alla scrivente con provvedimento di variazione tabellare decorrente dal 13.10.2025 e trattenuta a decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 189 c.c., con Ordinanza ex art. 127ter assunta in data 10.10.2025.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In vicende quale quella qui delineata - ove cioè si discute di responsabilità per prestazione d'opera consistente in elaborazione progettuale - viene affermato in giurisprudenza il principio secondo cui “l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile;
con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento” (così Cass. Sez.
2 - n. 1214 del 18/01/2017).
La prova dell'effettivo corretto espletamento dell'incarico - non solo, dunque dell'avvenuto conferimento del medesimo - incombe sempre sul professionista, anche quando oggetto del giudizio sia costituito dall'accertamento di un credito vantato dal medesimo relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente;
ed anche nel particolare caso in cui il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo intimato da quest'ultimo.
pagina 7 di 14 Al professionista che assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, è fatto sempre onere - in caso di specifiche e circostanziate contestazioni da parte del committente - di dimostrare che l'opera è stata effettivamente e correttamente posta in essere (così
Cassazione civile sez. II, 21/07/2016 n.15072; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2176 del 11/03/1997). Prova che il professionista debitore della prestazione, gravato di detto onere, può peraltro fornire con ogni mezzo.
Quanto invece alla pretesa ulteriore risarcitoria per danni asseritamente conseguenti ad inesatto adempimento della prestazione, che è stata formulata in via riconvenzionale dall'attrice opponente, la medesima è soggetta ad ulteriore onere probatorio gravante questa volta sul cliente asseritamente danneggiato, perché come è stato evidenziato “quand'anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente (o imperito) svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (tra le tante Cassazione civile, sez. III, 14/05/2013 n. 11548, con richiami a Cass. n. 22026/2004; n.
10966/2004; n. 6967/2006; n. 9917/2010).
Ciò in quanto la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova non solo del danno ma anche del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (Cass. Sez. 3,
n. 2638 del 05/02/2013).
Ebbene, nel caso di specie, l'istruttoria svolta ha consentito di appurare l'ambito degli accordi contrattuali e la correttezza e completezza dell'opera svolta dal professionista, rivelando l'insussistenza degli addebiti mossi dall'attrice opponente.
È documentale che l'incarico sottoscritto nel settembre 2020 dalla RA in favore Pt_1 dell'Arch. avesse ad oggetto unicamente l'esecuzione di uno studio di fattibilità teso a CP_1
verificare la possibilità per la committenza di avvalersi degli interventi in materia di riqualificazione energetica con detrazione fiscale del 110%, da eseguirsi nel fabbricato unifamiliare a civile abitazione sito in Santena, Via Giovanni Rey.
L'incarico espressamente escludeva fa parte del tecnico la verifica della conformità edilizia e catastale dell'immobile.
Il compenso veniva indicato in € 700,00, con specificazione che “tale importo relativo allo
Studio di Fattibilità, verrà scontato dall'onorario e restituito a maturazione del credito di imposta, qualora faccia seguito l'incarico professionale inerente le prestazioni professionali necessarie ad effettuare gli interventi di riqualificazione energetica de quo, da calcolarsi in conformità alle aliquote
pagina 8 di 14 di cui al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, cosiddetto Decreto Parametri indicati dai decreti attuativi della Legge in oggetto” (cfr. lettera di incarico, doc. 4 convenuto opposto).
La lettera di incarico nulla prevedeva circa il presunto tetto massimo di spesa di € 20.000,00-
30.000,00 in tesi attorea fissato dai coniugi sin dal primo incontro con il Persona_2
professionista; nulla inoltre prevedeva circa la fattibilità dei lavori di rifacimento del tetto.
In seguito alla consegna, da parte del professionista, dello studio di fattibilità, completo di massimali di spesa, nel novembre 2020 la RA sottoscriveva nuova lettera incarico avente Pt_1
ad oggetto la successiva fase di progettazione esecutiva (cfr. doc. 5 convenuto opposto).
L'incarico contemplava una serie di attività professionali delegate all'Architetto , da CP_1 espletarsi in un “orizzonte temporale plurifase”, sulla base dell'esito positivo della “Fase 1”, avente ad oggetto lo “Studio di fattibilità preliminare” di cui alla precedente lettera di incarico.
Nello specifico, si legge che la “Fase 2) – Progettazione Esecutiva” avrebbe dovuto prevedere la redazione dei progetti esecutivi da rendere sulla base delle informazioni raccolte durante lo studio di fattibilità preliminare, e quindi attività quali il rilievo in campo con sopralluoghi per rilevare e registrare le caratteristiche necessarie per lo sviluppo del progetto;
diagnosi energetica, redazione degli
APE pre-intervento e della Relazione tecnica L. 10/91; progettazione esecutiva, inclusi interventi di coibentazione dell'involucro edilizio, impianti fluidomeccanici, elettrici e speciali, con elaborazione di relazioni tecniche, calcoli, capitolati, computi metrici, schemi e particolari costruttivi;
scelta dell'impresa esecutrice e del soggetto cessionario del credito di imposta, con consulenza tecnica e assistenza;
presentazione dei titoli abilitativi necessari per ottenere permessi e autorizzazioni.
La “Fase 3) – Cantierizzazione delle Opere” avrebbe dovuto prevedere lo svolgimento da parte dell'Arch. delle attività proprie di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza e CP_1
redazione delle asseverazioni di stati avanzamento lavori intermedi e finali.
La “Fase 4) – Attività complementari e conclusive” avrebbe dovuto prevedere lo svolgimento da parte dell'Arch. di attività finali quali la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica CP_1
post-intervento, la presentazione del certificato di fine lavori, l'assistenza tecnica per l'organizzazione della documentazione necessaria per l'accesso al Superbonus.
Stante la progettazione di intervento in regime di c.d. 'Superbonus 110%', la determinazione del compenso professionale veniva concordata dalle parti nei seguenti termini: per la “Fase 1- Studio di
Fattibilità preliminare”, si dava atto che il corrispettivo a forfait di € 700,00 era già stato liquidato, con la specifica che lo stesso sarebbe stato rimborsato in uno alle agevolazioni fiscali;
per le fasi successive
(2, 3 e 4) si forniva l'indicazione di un compenso da calcolarsi “sulla base dell'importo lavori desunto dal preventivo/computo metrico estimativo” entro i valori massimi di cui al DM 17 giugno 2016, con la pagina 9 di 14 precisazione che l'intero onorario non sarebbe stato liquidato dal Committente, ma sarebbe stato
“gestito in regime di totale cessione del credito, contabilizzato e liquidato con SAL, secondo quanto previsto dai Decreti attuativi del Decreto Rilancio convertito in Legge 77/2020, “in modo da determinare nessun esborso da parte del Committente”, e l'indicazione che “in caso di interruzione dell'incarico al Professionista, per volontà del Committente, non essendo maturate le condizioni di accesso al Superbonus ed al relativo regime di cessione del credito d'imposta, il Committente dovrà riconoscere e liquidare al Professionista il compenso per le attività professionali sino a quel momento maturate successivamente alla FASE 1” (cfr. lettera di incarico, doc. 5 convenuto opposto).
Questa seconda lettera di incarico nuovamente nulla prevedeva circa il presunto tetto massimo di spesa di € 20.000,00-30.000,00 fissato dai coniugi e nulla prevedeva circa la Persona_2
fattibilità dei lavori di rifacimento del tetto.
Ebbene, nel corso dell'istruttoria orale è stato dimostrato come solo dopo la sottoscrizione dell'incarico del novembre 2020, il signor , risultato essere il vero interlocutore nei rapporti Per_1
professionali con il , avesse esposto all'Architetto l'intenzione di voler procedere alla CP_1
sopraelevazione del tetto al fine di poter creare nuovi spazi abitabili nel sottotetto.
Le testimonianze dei testi Arch. e Ing. (collaboratori del Parte_3 Testimone_1
sin dall'assunzione dell'incarico) hanno confermato come tale intenzione fosse stata esternata CP_1
dal soltanto nel novembre del 2020, durante un sopralluogo, e come in quella stessa circostanza Per_1
l'Arch. avesse chiarito al cliente come l'intervento non avrebbe potuto confluire CP_1 nell'agevolazione del superbonus 110% vigente al momento della richiesta, in quanto consistente in una miglioria, ed anzi avrebbe impedito l'applicazione integrale dell'agevolazione stessa.
Entrambi i testi hanno ricordato come nonostante tale chiarimento, il avesse esternato la Per_1
volontà di procedere a detta ultima lavorazione, quindi con le specifiche della modifica alla copertura ed innalzamento.
È emerso quindi come tra la fine di novembre 2020 e l'inizio di dicembre 2020, in virtù dell'ampliamento dell'incarico, l'Arch. , congiuntamente alla collega Arch. , procedette CP_1 Pt_3
a nuovo sopralluogo in loco, presente anche l'impresa edile 'Edil PR' e lo strutturista Ing. . Tes_1
Il nell'occasione si occupò di contattare telefonicamente gli Ufficiali Comunali di CP_1
Santena preposti al fine di ottenere chiarimenti in merito alla concreta possibilità di innalzamento secondo le determinazioni vigenti ed in merito alle modalità per l'esecuzione delle dovute procedure edilizie, acquisendo altresì informazioni circa gli importi dovuti a titolo di oneri comunali in conseguenza dell'intervento (cfr. dichiarazioni teste : "So che è stato fatto ma non ero presente Pt_3
alle telefonate. Era propedeutico alla progettazione").
pagina 10 di 14 In considerazione del fatto che l'Ente comunale aveva rappresentato la necessità di acquisire, in favore della committenza, l'assenso scritto alla sopraelevazione da parte della proprietà confinante,
l'Arch. si occupò di inoltrare al cliente lettera di assenso con allegazione del progetto finale, CP_1
che il fece pervenire firmata dal vicino confinante con mail del 10 dicembre 2020 (cfr. doc. 7 Per_1
parte convenuta opposta).
Fece poi seguito un'ulteriore fase in cui l'Arch. , in occasione dei rilievi effettuati, ebbe CP_1
a rilevare alcune irregolarità edilizie, che vennero prontamente comunicate alla committenza in quanto potenzialmente ostative al riconoscimento dell'agevolazione fiscale.
La committenza procedette a effettuare la sanatoria dovuta con professionista fiduciario della proprietà, geom. (cfr. doc. 8 convenuto opposto) CP_4
In data 12 febbraio 2021 si arrivò quindi alla trasmissione alla committenza e all'impresa Edil
PR, da parte l'Arch. , a mezzo applicativo WeTransfer, di tutti gli elaborati progettuali, con i CP_1
computi e i disegni relativi per procedere agli interventi di riqualificazione (cfr. doc. 9 convenuto opposto).
Seguì un periodo di stallo, in quanto l'impresa Edil PR tardò a fornire i preventivi sulla base del computo metrico estimativo redatto dal professionista, indispensabili per compararli col medesimo computo metrico prezzato dall'arch. con il prezzario di riferimento D.E.I. (cfr. dichiarazioni CP_1
teste IC: “Confermo di avere ricevuto i disegni ed il computo non so se a febbraio sarà stato febbraio o marzo ci ho messo io più di 2 mesi a fare il preventivo").
In data 10 giugno 2021 si tenne una riunione presso lo studio professionale dell'architetto
(alla presenza della committenza – sia RA che signor - dei signori IL CP_1 Pt_1 Per_1
e per la 'Edil PR' e dell'architetto ) finalizzata ad illustrare il Controparte_2 Parte_3
computo metrico con i prezzi proposti dall'impresa edile.
Ebbene, è stato confermato in via testimoniale come solo in questa occasione i coniugi Per_3
ebbero a rappresentare all'Arch. , per la prima volta, di avere una disponibilità
[...] CP_1
economica per i costi non coperti dalle agevolazioni fiscali limitata ad € 20.000,00 - 30.000,00 (cfr. dichiarazioni teste : “Sì è emerso in quella sede la disponibilità della somma nello studio di Pt_3
" e "Sì è emersa lì che io sappia, durante gli incontri prima non se ne è parlato, non so se ne CP_1 hanno parlato telefonicamente”; dichiarazioni teste attoreo : “Io ero presente Controparte_2
non ricordo se le cifre furono dette in quell'occasione o in un'altra non so la data precisa. Io lo ricordo che hanno detto la cifra di 20.000/30.000 euro. Con il ce lo siamo detti più di una volta” da Per_1
leggersi anche in uno con le dichiarazioni del teste attoreo IL IC, che ha espressamente negato che la committenza avesse espresso già al primo incontro con il tale limite di budget). CP_1
pagina 11 di 14 Fu chiara a tutti, nell'immediatezza, la palese incongruità tra la quantificazione effettuata dal professionista e la disponibilità economica indicata (cfr. dichiarazioni IL IC:
"Confermo era talmente tanta la differenza che era immaginabile"; teste : “Sì è emerso in Pt_3 quella sede la disponibilità della somma nello studio di ”). CP_1
In seguito, i coniugi iniziarono a temporeggiare sulla decisione di avviare o Persona_2 meno i lavori, sino ad arrivare a comunicare all'Arch. , nel settembre 2021, l'intenzione di non CP_1
voler proseguire con l'intervento progettato, chiedendo un accomodamento sugli onorari dallo stesso calcolati (cfr. docc. 15-16-17 convenuto opposto).
Le testimonianze hanno quindi confermato la natura dell'incarico originario, l'ampliamento richiesto dalla committenza e la consegna degli elaborati progettuali da parte professionista.
Non ha invece trovato alcun riscontro l'asserito limite di spesa in tesi esternato dai coniugi sin dal primo incontro con il professionista: sul punto, la testimonianza del è da Persona_2 Per_1
ritenersi inattendibile, non solo perché è emerso che fu sempre egli a gestire i rapporti con l'Arch.
per conto della MO, risultando di fatto il cliente finale, ma perché tale limite di spesa è già CP_1
ictu oculi incompatibile con i massimali di spesa riportati nello studio di fattibilità, studio espressamente accettato dalla RA con la sottoscrizione dell'incarico al professionista per Pt_1
dare impulso alla progettazione esecutiva (cfr. doc. 5 parte convenuta). Lo stesso , inoltre, con la Per_1 mail del 18.5.2021 prospettava al tecnico tutta un'altra versione dei fatti, non menzionando in alcun modo tale limite di spesa (cfr. doc. 10 convenuto opposto “vorrei precisarle che i lavori sulla casa di mia MO , li ho decisi io fratto , e ne ho parlato con la ditta di pasqualicchio Parte_1 Per_1
LI , la quale si e' subito impegnata a presentarci lei come architetto per lo studio di fattibilita'. al quel punto ci siamo trovati tutti e 4 , lei , il signor e mia MO per discutere la situazione.io Parte_5
e mia MO vi abbiamo precisato piu' volte che i lavori li avremmo fatti solo con la legge110% altrimenti se avremmo dovuto tirere fuori soldi ci avremmo dovuto pensare . lei e la ditta di pasqualicchio avete accettato subito. arrivammo all'accordo che lei ci avrebbe preso 700,00 euro per tutto lo studio di fattibilita'(e lo abbiamo fatto e pagato), e che ci avrebbe fatto recuperare i 700,00 fatturati e gia pagati con la legge 110%”).
Ne deriva che, essendosi i rapporti tra le parti interrotti prima della realizzazione del progetto di ristrutturazione con le agevolazioni fiscali del Superbonus, per fatto e volontà esclusiva dei coniugi
, l'Arch. ha certamente diritto di vedersi corrispondere i compensi Parte_4 CP_1 professionali maturati per l'attività progettuale sino a quel momento espletata (cfr. art.
4.0. lettera di incarico: “in caso di interruzione dell'incarico al Professionista, per volontà del Committente, non essendo maturate le condizioni di accesso al Superbonus ed al relativo regime di cessione del credito
pagina 12 di 14 d'imposta, il Committente dovrà riconoscere e liquidare al Professionista il compenso per le attività professionali sino a quel momento maturate successivamente alla FASE 1").
Per tale attività il professionista ha emesso una parcella che ha ottenuto il parere di congruità da parte dell'Ordine degli Architetti, da cui, in difetto di specifiche contestazioni da parte dell'odierna attrice, il Tribunale non ha motivo di discostarsi (cfr. doc. 24 fascicolo monitorio).
Ogni deduzione circa pretesi errori afferenti lo studio di fattibilità reso dal professionista si appalesa come inconferente e non in grado di paralizzare la pretesa creditoria avversaria, in quanto riguardante attività concernente la cd. Fase 1, esclusa dall'attività oggetto di parcella.
La denunciata carenza informativa è invece stata sconfessata dall'istruttoria orale svolta, laddove quindi l'unico addebito rilevabile al professionista può dirsi quello riconosciuto dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Architetti, per non avere l'Arch. esposto, sin dall'inizio del CP_1
rapporto professionale con la RA , un preventivo puntuale (e non solo di massima) circa Pt_1
le proprie competenze professionali.
Negligenza che, tuttavia, di fronte ad attività professionale compiutamente resa dall'Architetto, non legittima la RA a pretendere di nulla dover pagare per i compensi professionali Pt_1
richiesti.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione e le eccezioni sollevate dalla parte attrice opponente devono essere rigettate, con assorbimento integrale della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata da parte attrice, peraltro del tutto inconsistente sotto il profilo dell'allegazione di un danno effettivo subito dalla RA e del necessario nesso causale di Pt_1 causalità materiale con l'attività professionale qui contestata.
***
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M.
10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, della natura e del valore dell'affare), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto
Regolamento, valori medi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro
26.000,00”:
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
pagina 13 di 14 Euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 5.077,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 17548/2023 R.G. promossa dalla (parte Parte_1
attrice opponente) contro (parte convenuta opposta), nel contraddittorio Controparte_1
delle parti:
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 5048/2023, depositato in data 04.08.2023, che conferma integralmente.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro
5.077,00= oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
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Così deciso in Torino, in data 10.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa LI AMBROSIO
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Quarta Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa LI AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17548/2023 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. BALLOR TIZIANA ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Orbassano, Via I. Montanelli n.2, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
, rappresentato e difeso dall'Avv. LIGOTINO CHRISTIAN Controparte_1
AN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via C. Lombroso n. 22, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente
“ In via istruttoria:
- disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare - tenuto conto delle previsioni di legge all'epoca dei fatti e contrattuali - l'attività professionale svolta da parte opposta,precisando se gli elaborati tecnici si riferiscano all'immobile di proprietà della Sig.ra o ad altri diversi Pt_1
immobili (edificio a tre piani fuori terra, per complessive n. 4 u.i. ubicata nel Comune di San Mauro
Torinese); quali dei lavori di parte opposta siano stati realizzati aregola d'arte; il contenuto delle pagina 1 di 14 prestazioni intellettuali effettivamente svolte (accessi, rilievi, verifiche, saggi, misurazioni, monitoraggi, calcoli, approfondimenti teorico-pratici,esperimenti, consulti, verbalizzazioni, convocazioni, riunioni presso l'immobile oggetto della verifica e presso studi professionali, redazione di relazioni preliminari, valutazione dei rischi, contatti con imprese e con professionisti, reperimento documentazione presso uffici pubblici); se siano riscontrabili comportamenti colposi ascrivibili alla parte convenuta opposta, anche in relazione alla mancata e/o inesatta esecuzione di obbligazioni di legge e/o contrattuali.
Nel merito:
- accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 5048/2023, R.G. n. 13084/2023, concesso dal Tribunale di Torino in data
04.08.2023 oggetto di opposizione, dichiarando infondata e/o inesistente ecomunque priva di causa ogni pretesa creditoria dell'architetto nei confronti della Sig.ra Controparte_1 Parte_1
e, in ogni caso, accertarsi l'inesistenza del credito portato dalla parcella azionata in sede
[...]
monitoria.
In subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avanzata in sede monitoria, ridurre i compensi all'attività professionale effettivamente svolta.
In via riconvenzionale:
- accertato l'inadempimento dello studio dell'arch. dichiarare tenuto e condannare il CP_1
medesimo al risarcimento dei danni in favore della parte attrice anche con liquidazione equitativa del danno.
Con vittoria di spese e di compensi del presente giudizio oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA.
Con ossequio.”.
Per la parte convenuta opposta
“Voglia nel merito rigettare le domande tutte di parte opponente e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n° 5048/2023, Tribunale Ordinario di Torino, oggetto di opposizione.
In ogni caso, con il favore di spese, onorari ed ogni competenza di causa, sia della fase di merito che della fase monitoria, oltre rimborso forfetario e c.p.a. ex lege.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 14 Su ricorso depositato dall'arch. , il Tribunale di Torino, con decreto n. Controparte_1
5048/2023, emesso il 04.08.2023, ingiungeva alla RA di pagare in favore Parte_2 della ricorrente l'importo di euro 20.320,86, oltre agli interessi come da domanda, oltre al rimborso delle spese della procedura liquidate in euro 567,00 per onorari ed euro 145,50 per spese, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende.
Il ricorrente richiedeva ed otteneva il suddetto decreto ingiuntivo sulla scorta di parcella emessa in relazione ad attività professionale svolta in favore della RA , munita di visto di Pt_1 conformità dell'Ordine degli architetti, e rimasta impagata.
Con atto di citazione dell'11.10.2023, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1
avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca integrale.
Deduceva in particolare l'opponente di essere proprietaria di un immobile a Santena, e di essersi rivolta, nel giugno del 2020, unitamente al di lei marito, , all'impresario edile IL Persona_1
IC per riparare il tetto della loro villetta unifamiliare, che presentava cedimenti strutturali e infiltrazioni;
che durante l'incontro, l'impresario e suo figlio avevano suggerito Controparte_2
di valutare la possibilità di effettuare una ristrutturazione completa del tetto e dell'immobile, sfruttando le agevolazioni del Superbonus 110%; che l'impresario aveva quindi proposto di coinvolgere lo studio dell'architetto per uno studio di fattibilità volto a verificare la possibilità di Controparte_1
accedere agli interventi di riqualificazione energetica con detrazione fiscale;
che il primo incontro si era tenuto il 10 settembre 2020, durante il quale i coniugi e avevano precisato che il loro Pt_1 Per_1
budget massimo per il rifacimento del tetto era di 20-30.000 euro;
che l'architetto aveva CP_1
dichiarato nell'occasione che avrebbe potuto procedere con lo studio di fattibilità e presentare un preventivo;
che successivamente, lo studio dell'arch. aveva inviato un preventivo per lo CP_1
studio di fattibilità, fissando un compenso di 700 euro, che escludeva la verifica della conformità edilizia e catastale dell'immobile; che il 23 novembre 2020 lo studio aveva trasmesso il fascicolo dello studio di fattibilità, che aveva dato esito positivo per proseguire con le fasi successive;
che solo dopo la sottoscrizione della proposta di incarico, l'arch. aveva informato i coniugi di un'irregolarità CP_1
edilizia nell'immobile che avrebbe precluso l'accesso al Superbonus, irregolarità che era stata dagli stessi prontamente sanata;
che, nel maggio 2021, l'architetto aveva comunicato ai coniugi e all'impresario che il progetto esecutivo era pronto, ma mancavano ancora alcuni preventivi, ed aveva nell'occasione richiesto un anticipo monetario per le attività professionali svolte fino a quel momento;
che in un incontro tenutosi il 10 giugno 2021, l'arch. aveva informato i coniugi che i costi da CP_1
sostenere oltre al Superbonus 110% sarebbero ammontati a circa 204.000 euro, una cifra quindi molto superiore al budget iniziale fornito dai clienti;
che i signori e avevano subito Pt_1 Per_1
pagina 3 di 14 contestato di non essere stati informati preventivamente di tali costi e di non aver ricevuto preventivi di spesa;
che il professionista aveva giustificato l'assenza di preventivi con la necessità di completare le valutazioni e i calcoli;
che, in seguito, l'arch. aveva trasmesso il computo metrico estimativo CP_1
e aveva sollecitato il pagamento delle competenze;
tuttavia, i coniugi avevano continuato a contestare la mancanza di trasparenza e di informazioni, inclusa l'assenza di preventivi, e la mancata segnalazione di abusi edilizi, evidenziando inoltre come alcune tabelle di determinazione dei corrispettivi inviate dall'architetto si riferissero a immobili diversi da quello dei coniugi;
che in data 24.09.2021, la Sig.ra e il marito avevano sollecitato un incontro alla presenza anche dell'impresario, che aveva Pt_1
proposto soluzioni alternative per la ristrutturazione del tetto, mantenendo la sagoma attuale, ma il professionista aveva negato l'incontro, adducendo di non essere disponibile a un confronto sino a quando i clienti non gli avessero reso note le considerazioni in merito alla proposta di riconoscimento dell'onorario.
Sulla scorta di tali deduzioni in fatto, l'attrice eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria del professionista, a suo dire azionata a fronte di gravi inadempimenti contrattuali che rendevano giustificata la mancata corresponsione del compenso.
In particolare, evidenziava:
- l'inidoneità e incompletezza dello studio di fattibilità reso dall'Arch. , in quanto mancante CP_1
della prodromica verifica della conformità urbanistica e catastale dell'immobile, necessaria per valutare la realizzabilità degli interventi;
evidenziava come lo studio mancasse inoltre della fattibilità finanziaria, inclusa la possibilità dei committenti di accedere alle detrazioni fiscali, del calcolo dei costi e della verifica dei tempi di approvvigionamento dei materiali;
- la mancata trasparenza del professionista sui costi, in una situazione in cui l'architetto non aveva fornito ai clienti il necessario preventivo di spesa dei propri compensi e, pur a fronte di un dichiarato budget massimo di spesa per il rifacimento del tetto di € 20.000,00-30.000,00, aveva consegnato un progetto avente ad oggetto interventi e costi superiori al budget stabilito e non in linea con le indicazioni dello studio di fattibilità;
- la redazione di un progetto esecutivo non conforme alle indicazioni e al budget dato dai coniugi, e comunque errato nella parte in cui ignorava alcune difformità urbanistiche, che lo avrebbero reso non approvabile in sede di autorizzazione comunale.
Concludeva pertanto la RA chiedendo di accertare l'infondatezza della pretesa creditoria Pt_1
avversaria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, e in via riconvenzionale di condannare l'Arch. al risarcimento dei danni dalla stessa subiti, da liquidarsi anche in via equitativa. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.12.2023, si costituiva in giudizio l'Arch.
pagina 4 di 14 , contestando in fatto e in diritto l'opposizione avversaria e chiedendone il rigetto. CP_1
Evidenziava in particolare il convenuto opposto di essere stato segnalato nel giugno del 2020 ai coniugi dall'Impresa “Edil PR”, di IL IC, per l'esecuzione di uno studio di Persona_2
fattibilità ed eventuale successiva progettazione per lavori di riqualificazione energetica con detrazione fiscale del 110%, da eseguirsi nell'immobile di proprietà esclusiva della RA , Parte_1
situato a Santena;
che l'incarico riguardava solamente gli interventi in materia di riqualificazione energetica (ossia, compresi e 'coperti' da superbonus 110%) e non altro, ed escludeva in maniera assai precisa la verifica della conformità edilizia e catastale dell'immobile; che nel novembre 2020, a seguito del positivo esito nello studio di fattibilità, la RA aveva rilasciato al professionista Pt_1
l'ulteriore incarico per la successiva fase di progettazione esecutiva;
che solo dopo la sottoscrizione dell'incarico, il marito della RA , che aveva sin da subito curato per la MO ogni Pt_1
rapporto professionale, aveva manifestato l'intenzione di voler procedere a sopraelevazione del tetto al fine di poter creare spazi abitabili nel sottotetto;
che a fronte di detta richiesta, esso opponente aveva chiarito che l'intervento non sarebbe interamente rientrato nel bonus 110%, poiché la sopraelevazione avrebbe esulato, secondo le determinazioni normative del c.d. 'superbonus 110%' vigenti al momento della richiesta, dall'applicazione dell'agevolazione fiscale;
che confermata dai signori e Per_1
la volontà di procedere a detta ultima lavorazione da parte della committenza, l'arch. Pt_1
aveva proceduto alla progettazione che, proprio in virtù della richiesta da ultimo avanzata CP_1 riferita al tetto dell'immobile, prevedeva tuttavia una più complessa opera professionale sia di progettazione che di computazione;
che tra la fine di novembre 2020 e l'inizio di dicembre 2020, in virtù dell'ampliamento dell'incarico, congiuntamente alla collega arch. , esso Parte_3
opponente aveva provveduto a nuovo sopralluogo in loco, presente anche l'impresa edile Edil PR, per verificare anche con l'Ente comunale la possibilità di innalzamento secondo le determinazioni vigenti ed in merito alle modalità per l'esecuzione delle dovute procedure edilizie;
che l'Ente comunale aveva rappresentato la necessità di assenso scritto alla sopraelevazione da parte della proprietà confinante, ottenuta dai coniugi in data 10 dicembre 2020; che a seguito del sopralluogo e dei Parte_4
rilievi tecnici effettuati, erano tuttavia emerse difformità rispetto agli elaborati grafici forniti dalla committenza, che i coniugi avevano dovuto provvedere a regolarizzare, con iter Persona_2
burocratico conclusosi in data 8 febbraio 2021; che subito dopo, in data 12 febbraio 2021, il professionista aveva inviato ai coniugi ed alla Edil PR l'intero fascicolo delle Parte_4
progettazioni elaborate, rimanendo in attesa dei preventivi dell'impresa sulla base del computo metrico elaborato, necessari per definire nel dettaglio i costi dell'intervento; che l'impresa aveva tardato a redigere i propri preventivi, sicchè il primo confronto sui costi con la committenza si era potuto tenere pagina 5 di 14 nel giugno del 2021; che, nello specifico, ilm10 giugno 2021 si era tenuta una riunione alla presenza della committenza (RA e signor ), dei signori IL e per Pt_1 Per_1 Controparte_2 la 'Edil PR' e della collega arch. , al fine di illustrare il computo metrico con i prezzi Parte_3 proposti dall'impresa edile, confrontandolo con il computo metrico estimativo elaborato sulla base del prezziario D.E.I.; che solo in quell'occasione e per la prima volta in assoluto, la committenza aveva rappresentato una generica disponibilità economica pari ad € 20.000,00/30.000,00 per i costi non coperti dalle agevolazioni fiscali in ordine al complessivo progetto;
che tutti i professionisti e l'impresa avevano rappresentato la palese incongruità tra la totale opera richiesta e la disponibilità economica indicata;
che da quel momento, di fatto, i signori avevano procrastinato un riscontro Persona_3
sulla condivisione del progetto esecutivo esposto, sino a far pervenire, nel settembre 2021, comunicazione di non voler procedere oltre, chiedendo al professionista un accomodamento sul compenso professionale da riconoscergli per l'opera sino a quel momento prestata;
che in seguito i committenti si erano rivolti a un legale, per il cui tramite avevano iniziato a contestare la regolare esecuzione del mandato professionale e le richieste economiche del professionista, sino a presentare un esposto disciplinare al Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino, contenente calunniose e diffamatorie illazioni sull'operato e sulle persone dell'arch. e dell'arch. , che avevano indotto esso CP_1 Pt_3
professionista a presentare una denuncia-querela per calunnia e diffamazione nei confronti dei coniugi
; che il procedimento penale si era concluso con archiviazione, nella quale tuttavia il Persona_2
GIP del Tribunale di Torino aveva riconosciuto e valutato le espressioni utilizzate nell'esposto avanzato contro i professionisti ('rei' secondo il di aver “raggirato” e “fregato”) come “colorite” Per_1 ed “inopportune”; che, al contempo, il procedimento disciplinare presso l'Ordine degli Architetti si era concluso con un provvedimento di avvertimento (non definitivo dacché oggetto di impugnazione avanti al che di fatto vedeva Controparte_3
respinte tutte le accuse mosse dal TT circa gli inadempimenti contrattuali imputati al professionista, riconoscendo solamente la negligenza dell'Arch. nella determinazione del preventivo CP_1
sopposto alla committenza.
Sulla scorta di quanto sopra, l'opponente evidenziava la pretestuosità dell'opposizione avversaria, rilevando come la stessa non fosse altro che l'ennesimo tentativo della RA di sottrarsi al Pt_1
pagamento di quanto dovuto;
di come, in particolare, tutti gli addebiti per asseriti errori professionali riguardassero lo studio di fattibilità, quando invece la parcella che esso opponente aveva azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo riguardava le attività svolte successivamente a tale fase e, precisamente, le elaborazioni progettuali rese in sede esecutiva, rispetto alle quali i signori non Persona_2
pagina 6 di 14 muovevano alcuna concreta contestazione se non circa pretesi e irrilevanti errori di battitura.
Rilevava, inoltre, la palese pretestuosità della domanda risarcitoria avversaria, in alcun modo sorretta dalla allegazione di un preciso danno subito dalla RA . Pt_1
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, le parti chiedevano disporsi un rinvio per tentare la conciliazione;
all'udienza successiva, non essendo andate a buon fine le trattative, il convenuto opposto insisteva per la concessione della provvisoria esecutività e l'attrice opponente si opponeva alla richiesta.
Con Ordinanza datata 30.5.2024, il precedente Giudice Istruttore, ritenendo l'opposizione svolta non fondata su prova scritta e non idonea a far venire meno il fumus del diritto di credito avversario, concedeva la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto e ammetteva le prove orali richieste da entrambe le parti.
Espletata l'istruttoria orale e ritenuta inammissibile in quanto esplorativa la richiesta di CTU avanzata dall'attrice opponente, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per rimessione in decisione all'udienza del 6.11.2025, da celebrarsi a trattazione scritta.
La causa veniva assegnata alla scrivente con provvedimento di variazione tabellare decorrente dal 13.10.2025 e trattenuta a decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 189 c.c., con Ordinanza ex art. 127ter assunta in data 10.10.2025.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In vicende quale quella qui delineata - ove cioè si discute di responsabilità per prestazione d'opera consistente in elaborazione progettuale - viene affermato in giurisprudenza il principio secondo cui “l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile;
con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento” (così Cass. Sez.
2 - n. 1214 del 18/01/2017).
La prova dell'effettivo corretto espletamento dell'incarico - non solo, dunque dell'avvenuto conferimento del medesimo - incombe sempre sul professionista, anche quando oggetto del giudizio sia costituito dall'accertamento di un credito vantato dal medesimo relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente;
ed anche nel particolare caso in cui il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo intimato da quest'ultimo.
pagina 7 di 14 Al professionista che assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, è fatto sempre onere - in caso di specifiche e circostanziate contestazioni da parte del committente - di dimostrare che l'opera è stata effettivamente e correttamente posta in essere (così
Cassazione civile sez. II, 21/07/2016 n.15072; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2176 del 11/03/1997). Prova che il professionista debitore della prestazione, gravato di detto onere, può peraltro fornire con ogni mezzo.
Quanto invece alla pretesa ulteriore risarcitoria per danni asseritamente conseguenti ad inesatto adempimento della prestazione, che è stata formulata in via riconvenzionale dall'attrice opponente, la medesima è soggetta ad ulteriore onere probatorio gravante questa volta sul cliente asseritamente danneggiato, perché come è stato evidenziato “quand'anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente (o imperito) svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (tra le tante Cassazione civile, sez. III, 14/05/2013 n. 11548, con richiami a Cass. n. 22026/2004; n.
10966/2004; n. 6967/2006; n. 9917/2010).
Ciò in quanto la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova non solo del danno ma anche del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (Cass. Sez. 3,
n. 2638 del 05/02/2013).
Ebbene, nel caso di specie, l'istruttoria svolta ha consentito di appurare l'ambito degli accordi contrattuali e la correttezza e completezza dell'opera svolta dal professionista, rivelando l'insussistenza degli addebiti mossi dall'attrice opponente.
È documentale che l'incarico sottoscritto nel settembre 2020 dalla RA in favore Pt_1 dell'Arch. avesse ad oggetto unicamente l'esecuzione di uno studio di fattibilità teso a CP_1
verificare la possibilità per la committenza di avvalersi degli interventi in materia di riqualificazione energetica con detrazione fiscale del 110%, da eseguirsi nel fabbricato unifamiliare a civile abitazione sito in Santena, Via Giovanni Rey.
L'incarico espressamente escludeva fa parte del tecnico la verifica della conformità edilizia e catastale dell'immobile.
Il compenso veniva indicato in € 700,00, con specificazione che “tale importo relativo allo
Studio di Fattibilità, verrà scontato dall'onorario e restituito a maturazione del credito di imposta, qualora faccia seguito l'incarico professionale inerente le prestazioni professionali necessarie ad effettuare gli interventi di riqualificazione energetica de quo, da calcolarsi in conformità alle aliquote
pagina 8 di 14 di cui al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, cosiddetto Decreto Parametri indicati dai decreti attuativi della Legge in oggetto” (cfr. lettera di incarico, doc. 4 convenuto opposto).
La lettera di incarico nulla prevedeva circa il presunto tetto massimo di spesa di € 20.000,00-
30.000,00 in tesi attorea fissato dai coniugi sin dal primo incontro con il Persona_2
professionista; nulla inoltre prevedeva circa la fattibilità dei lavori di rifacimento del tetto.
In seguito alla consegna, da parte del professionista, dello studio di fattibilità, completo di massimali di spesa, nel novembre 2020 la RA sottoscriveva nuova lettera incarico avente Pt_1
ad oggetto la successiva fase di progettazione esecutiva (cfr. doc. 5 convenuto opposto).
L'incarico contemplava una serie di attività professionali delegate all'Architetto , da CP_1 espletarsi in un “orizzonte temporale plurifase”, sulla base dell'esito positivo della “Fase 1”, avente ad oggetto lo “Studio di fattibilità preliminare” di cui alla precedente lettera di incarico.
Nello specifico, si legge che la “Fase 2) – Progettazione Esecutiva” avrebbe dovuto prevedere la redazione dei progetti esecutivi da rendere sulla base delle informazioni raccolte durante lo studio di fattibilità preliminare, e quindi attività quali il rilievo in campo con sopralluoghi per rilevare e registrare le caratteristiche necessarie per lo sviluppo del progetto;
diagnosi energetica, redazione degli
APE pre-intervento e della Relazione tecnica L. 10/91; progettazione esecutiva, inclusi interventi di coibentazione dell'involucro edilizio, impianti fluidomeccanici, elettrici e speciali, con elaborazione di relazioni tecniche, calcoli, capitolati, computi metrici, schemi e particolari costruttivi;
scelta dell'impresa esecutrice e del soggetto cessionario del credito di imposta, con consulenza tecnica e assistenza;
presentazione dei titoli abilitativi necessari per ottenere permessi e autorizzazioni.
La “Fase 3) – Cantierizzazione delle Opere” avrebbe dovuto prevedere lo svolgimento da parte dell'Arch. delle attività proprie di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza e CP_1
redazione delle asseverazioni di stati avanzamento lavori intermedi e finali.
La “Fase 4) – Attività complementari e conclusive” avrebbe dovuto prevedere lo svolgimento da parte dell'Arch. di attività finali quali la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica CP_1
post-intervento, la presentazione del certificato di fine lavori, l'assistenza tecnica per l'organizzazione della documentazione necessaria per l'accesso al Superbonus.
Stante la progettazione di intervento in regime di c.d. 'Superbonus 110%', la determinazione del compenso professionale veniva concordata dalle parti nei seguenti termini: per la “Fase 1- Studio di
Fattibilità preliminare”, si dava atto che il corrispettivo a forfait di € 700,00 era già stato liquidato, con la specifica che lo stesso sarebbe stato rimborsato in uno alle agevolazioni fiscali;
per le fasi successive
(2, 3 e 4) si forniva l'indicazione di un compenso da calcolarsi “sulla base dell'importo lavori desunto dal preventivo/computo metrico estimativo” entro i valori massimi di cui al DM 17 giugno 2016, con la pagina 9 di 14 precisazione che l'intero onorario non sarebbe stato liquidato dal Committente, ma sarebbe stato
“gestito in regime di totale cessione del credito, contabilizzato e liquidato con SAL, secondo quanto previsto dai Decreti attuativi del Decreto Rilancio convertito in Legge 77/2020, “in modo da determinare nessun esborso da parte del Committente”, e l'indicazione che “in caso di interruzione dell'incarico al Professionista, per volontà del Committente, non essendo maturate le condizioni di accesso al Superbonus ed al relativo regime di cessione del credito d'imposta, il Committente dovrà riconoscere e liquidare al Professionista il compenso per le attività professionali sino a quel momento maturate successivamente alla FASE 1” (cfr. lettera di incarico, doc. 5 convenuto opposto).
Questa seconda lettera di incarico nuovamente nulla prevedeva circa il presunto tetto massimo di spesa di € 20.000,00-30.000,00 fissato dai coniugi e nulla prevedeva circa la Persona_2
fattibilità dei lavori di rifacimento del tetto.
Ebbene, nel corso dell'istruttoria orale è stato dimostrato come solo dopo la sottoscrizione dell'incarico del novembre 2020, il signor , risultato essere il vero interlocutore nei rapporti Per_1
professionali con il , avesse esposto all'Architetto l'intenzione di voler procedere alla CP_1
sopraelevazione del tetto al fine di poter creare nuovi spazi abitabili nel sottotetto.
Le testimonianze dei testi Arch. e Ing. (collaboratori del Parte_3 Testimone_1
sin dall'assunzione dell'incarico) hanno confermato come tale intenzione fosse stata esternata CP_1
dal soltanto nel novembre del 2020, durante un sopralluogo, e come in quella stessa circostanza Per_1
l'Arch. avesse chiarito al cliente come l'intervento non avrebbe potuto confluire CP_1 nell'agevolazione del superbonus 110% vigente al momento della richiesta, in quanto consistente in una miglioria, ed anzi avrebbe impedito l'applicazione integrale dell'agevolazione stessa.
Entrambi i testi hanno ricordato come nonostante tale chiarimento, il avesse esternato la Per_1
volontà di procedere a detta ultima lavorazione, quindi con le specifiche della modifica alla copertura ed innalzamento.
È emerso quindi come tra la fine di novembre 2020 e l'inizio di dicembre 2020, in virtù dell'ampliamento dell'incarico, l'Arch. , congiuntamente alla collega Arch. , procedette CP_1 Pt_3
a nuovo sopralluogo in loco, presente anche l'impresa edile 'Edil PR' e lo strutturista Ing. . Tes_1
Il nell'occasione si occupò di contattare telefonicamente gli Ufficiali Comunali di CP_1
Santena preposti al fine di ottenere chiarimenti in merito alla concreta possibilità di innalzamento secondo le determinazioni vigenti ed in merito alle modalità per l'esecuzione delle dovute procedure edilizie, acquisendo altresì informazioni circa gli importi dovuti a titolo di oneri comunali in conseguenza dell'intervento (cfr. dichiarazioni teste : "So che è stato fatto ma non ero presente Pt_3
alle telefonate. Era propedeutico alla progettazione").
pagina 10 di 14 In considerazione del fatto che l'Ente comunale aveva rappresentato la necessità di acquisire, in favore della committenza, l'assenso scritto alla sopraelevazione da parte della proprietà confinante,
l'Arch. si occupò di inoltrare al cliente lettera di assenso con allegazione del progetto finale, CP_1
che il fece pervenire firmata dal vicino confinante con mail del 10 dicembre 2020 (cfr. doc. 7 Per_1
parte convenuta opposta).
Fece poi seguito un'ulteriore fase in cui l'Arch. , in occasione dei rilievi effettuati, ebbe CP_1
a rilevare alcune irregolarità edilizie, che vennero prontamente comunicate alla committenza in quanto potenzialmente ostative al riconoscimento dell'agevolazione fiscale.
La committenza procedette a effettuare la sanatoria dovuta con professionista fiduciario della proprietà, geom. (cfr. doc. 8 convenuto opposto) CP_4
In data 12 febbraio 2021 si arrivò quindi alla trasmissione alla committenza e all'impresa Edil
PR, da parte l'Arch. , a mezzo applicativo WeTransfer, di tutti gli elaborati progettuali, con i CP_1
computi e i disegni relativi per procedere agli interventi di riqualificazione (cfr. doc. 9 convenuto opposto).
Seguì un periodo di stallo, in quanto l'impresa Edil PR tardò a fornire i preventivi sulla base del computo metrico estimativo redatto dal professionista, indispensabili per compararli col medesimo computo metrico prezzato dall'arch. con il prezzario di riferimento D.E.I. (cfr. dichiarazioni CP_1
teste IC: “Confermo di avere ricevuto i disegni ed il computo non so se a febbraio sarà stato febbraio o marzo ci ho messo io più di 2 mesi a fare il preventivo").
In data 10 giugno 2021 si tenne una riunione presso lo studio professionale dell'architetto
(alla presenza della committenza – sia RA che signor - dei signori IL CP_1 Pt_1 Per_1
e per la 'Edil PR' e dell'architetto ) finalizzata ad illustrare il Controparte_2 Parte_3
computo metrico con i prezzi proposti dall'impresa edile.
Ebbene, è stato confermato in via testimoniale come solo in questa occasione i coniugi Per_3
ebbero a rappresentare all'Arch. , per la prima volta, di avere una disponibilità
[...] CP_1
economica per i costi non coperti dalle agevolazioni fiscali limitata ad € 20.000,00 - 30.000,00 (cfr. dichiarazioni teste : “Sì è emerso in quella sede la disponibilità della somma nello studio di Pt_3
" e "Sì è emersa lì che io sappia, durante gli incontri prima non se ne è parlato, non so se ne CP_1 hanno parlato telefonicamente”; dichiarazioni teste attoreo : “Io ero presente Controparte_2
non ricordo se le cifre furono dette in quell'occasione o in un'altra non so la data precisa. Io lo ricordo che hanno detto la cifra di 20.000/30.000 euro. Con il ce lo siamo detti più di una volta” da Per_1
leggersi anche in uno con le dichiarazioni del teste attoreo IL IC, che ha espressamente negato che la committenza avesse espresso già al primo incontro con il tale limite di budget). CP_1
pagina 11 di 14 Fu chiara a tutti, nell'immediatezza, la palese incongruità tra la quantificazione effettuata dal professionista e la disponibilità economica indicata (cfr. dichiarazioni IL IC:
"Confermo era talmente tanta la differenza che era immaginabile"; teste : “Sì è emerso in Pt_3 quella sede la disponibilità della somma nello studio di ”). CP_1
In seguito, i coniugi iniziarono a temporeggiare sulla decisione di avviare o Persona_2 meno i lavori, sino ad arrivare a comunicare all'Arch. , nel settembre 2021, l'intenzione di non CP_1
voler proseguire con l'intervento progettato, chiedendo un accomodamento sugli onorari dallo stesso calcolati (cfr. docc. 15-16-17 convenuto opposto).
Le testimonianze hanno quindi confermato la natura dell'incarico originario, l'ampliamento richiesto dalla committenza e la consegna degli elaborati progettuali da parte professionista.
Non ha invece trovato alcun riscontro l'asserito limite di spesa in tesi esternato dai coniugi sin dal primo incontro con il professionista: sul punto, la testimonianza del è da Persona_2 Per_1
ritenersi inattendibile, non solo perché è emerso che fu sempre egli a gestire i rapporti con l'Arch.
per conto della MO, risultando di fatto il cliente finale, ma perché tale limite di spesa è già CP_1
ictu oculi incompatibile con i massimali di spesa riportati nello studio di fattibilità, studio espressamente accettato dalla RA con la sottoscrizione dell'incarico al professionista per Pt_1
dare impulso alla progettazione esecutiva (cfr. doc. 5 parte convenuta). Lo stesso , inoltre, con la Per_1 mail del 18.5.2021 prospettava al tecnico tutta un'altra versione dei fatti, non menzionando in alcun modo tale limite di spesa (cfr. doc. 10 convenuto opposto “vorrei precisarle che i lavori sulla casa di mia MO , li ho decisi io fratto , e ne ho parlato con la ditta di pasqualicchio Parte_1 Per_1
LI , la quale si e' subito impegnata a presentarci lei come architetto per lo studio di fattibilita'. al quel punto ci siamo trovati tutti e 4 , lei , il signor e mia MO per discutere la situazione.io Parte_5
e mia MO vi abbiamo precisato piu' volte che i lavori li avremmo fatti solo con la legge110% altrimenti se avremmo dovuto tirere fuori soldi ci avremmo dovuto pensare . lei e la ditta di pasqualicchio avete accettato subito. arrivammo all'accordo che lei ci avrebbe preso 700,00 euro per tutto lo studio di fattibilita'(e lo abbiamo fatto e pagato), e che ci avrebbe fatto recuperare i 700,00 fatturati e gia pagati con la legge 110%”).
Ne deriva che, essendosi i rapporti tra le parti interrotti prima della realizzazione del progetto di ristrutturazione con le agevolazioni fiscali del Superbonus, per fatto e volontà esclusiva dei coniugi
, l'Arch. ha certamente diritto di vedersi corrispondere i compensi Parte_4 CP_1 professionali maturati per l'attività progettuale sino a quel momento espletata (cfr. art.
4.0. lettera di incarico: “in caso di interruzione dell'incarico al Professionista, per volontà del Committente, non essendo maturate le condizioni di accesso al Superbonus ed al relativo regime di cessione del credito
pagina 12 di 14 d'imposta, il Committente dovrà riconoscere e liquidare al Professionista il compenso per le attività professionali sino a quel momento maturate successivamente alla FASE 1").
Per tale attività il professionista ha emesso una parcella che ha ottenuto il parere di congruità da parte dell'Ordine degli Architetti, da cui, in difetto di specifiche contestazioni da parte dell'odierna attrice, il Tribunale non ha motivo di discostarsi (cfr. doc. 24 fascicolo monitorio).
Ogni deduzione circa pretesi errori afferenti lo studio di fattibilità reso dal professionista si appalesa come inconferente e non in grado di paralizzare la pretesa creditoria avversaria, in quanto riguardante attività concernente la cd. Fase 1, esclusa dall'attività oggetto di parcella.
La denunciata carenza informativa è invece stata sconfessata dall'istruttoria orale svolta, laddove quindi l'unico addebito rilevabile al professionista può dirsi quello riconosciuto dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Architetti, per non avere l'Arch. esposto, sin dall'inizio del CP_1
rapporto professionale con la RA , un preventivo puntuale (e non solo di massima) circa Pt_1
le proprie competenze professionali.
Negligenza che, tuttavia, di fronte ad attività professionale compiutamente resa dall'Architetto, non legittima la RA a pretendere di nulla dover pagare per i compensi professionali Pt_1
richiesti.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione e le eccezioni sollevate dalla parte attrice opponente devono essere rigettate, con assorbimento integrale della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata da parte attrice, peraltro del tutto inconsistente sotto il profilo dell'allegazione di un danno effettivo subito dalla RA e del necessario nesso causale di Pt_1 causalità materiale con l'attività professionale qui contestata.
***
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M.
10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, della natura e del valore dell'affare), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto
Regolamento, valori medi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro
26.000,00”:
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
pagina 13 di 14 Euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 5.077,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 17548/2023 R.G. promossa dalla (parte Parte_1
attrice opponente) contro (parte convenuta opposta), nel contraddittorio Controparte_1
delle parti:
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 5048/2023, depositato in data 04.08.2023, che conferma integralmente.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro
5.077,00= oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Torino, in data 10.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa LI AMBROSIO
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