Decreto cautelare 24 febbraio 2026
Sentenza breve 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 11/05/2026, n. 8641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8641 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08641/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02261/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2261 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Harpreet Kaur, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
del silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad in ordine alla domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato presentata il 06/09/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. LO CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- parte ricorrente ha agito ex art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato;
- costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha dedotto l’avvenuta archiviazione del nulla osta per decorso dei termini;
Considerato che i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento;
Ritenuto che:
- nel caso di specie non possa più dubitarsi della sussistenza dei summenzionati presupposti, in quanto: (i) il ricorrente ha chiesto la fissazione di un appuntamento presso la Sede diplomatica per la formalizzazione della domanda di visto già nel mese di settembre 2024, avendo ottenuto il presupposto nulla osta nel febbraio 2024; (ii) il tempo trascorso dall’introduzione del d.l. 145/2024 consente di affermare che la sospensione ivi prevista non possa ulteriormente protrarsi, ma debba essere risolta dall’amministrazione competente, eventualmente previa sollecitazione da parte della Sede diplomatica, entro un termine ragionevole;
- il ricorso debba pertanto essere accolto, con conseguente condanna del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Ambasciata d’Italia di Islamabad a procedere alla convocazione della parte ricorrente nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ed alla adozione di un provvedimento espresso di conclusione del procedimento nel successivo termine di 90 giorni dalla convocazione;
Quanto alle spese di lite, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporne la compensazione, tenuto conto dell’enorme numero di richieste di visto di ingresso nel territorio dello Stato che notoriamente grava sulla Sede diplomatica, della sopravvenienza normativa e della complessità dell’iter prescritto dalla legge per la conclusione del procedimento
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco RZ, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
LO CA, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| LO CA | Francesco RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.