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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/07/2025, n. 3372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3372 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G.A.C. 697/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice unico monocratico, dott.ssa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 697 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies CPC.
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83 c.p.c., co. III, al ricorso, dall'avv. Vincenzo Macchia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, al Lungomare Trieste 84.
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Direttore Generale e legale CP_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83 c.p.c., co. III, alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. pagina 1 di 14 Franco Marruso, ed elettivamente domicilia presso l'U.O.C. Gestione degli Affari Legali
e del Contenzioso di Salerno, alla via Nizza 146;
RESISTENTE
AVETE AD OGGETTO: Azione di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale medica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 6 maggio 2025, le parti si riportavano ai rispettivi scritti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come formulate.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e ss., regolarmente notificato, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale l'
[...] Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai fini
[...]
dell'accertamento e della dichiarazione della responsabilità nella causazione del danno patito a seguito dell'intervento chirurgico cui era stata sottoposta e dettagliatamente articolato nell'atto introduttivo del giudizio. Per effetto di quanto accaduto, l'odierna ricorrente chiedeva all'on. le giudicante di condannare l' , in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni patiti, come riconosciuti da consulenza tecnica preventiva espletata nell'ambito del giudizio di ATP ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. tra le stesse parti in causa (vedi all.to 3 della produzione di parte ricorrente).
A fondamento della domanda, la ricorrente deduceva che in data 16.07.2019 veniva ricoverata presso l' Controparte_4
, per essere sottoposta ad intervento
[...]
chirurgico il 17.07.2019 di “protesi totale del ginocchio sinistro – PTG non cementata”, perché affetta da gonoartrosi sinistra. Tuttavia, nonostante l'intervento chirurgico pagina 2 di 14 eseguito ed il rispetto delle terapie prescritte, da una serie di controlli effettuati presso il medesimo P.O. veniva riscontrata la persistenza di una grave sintomatologia algica al ginocchio trattato chirurgicamente.
Sicché – come suggerito in sede di visite di controllo – la sig.ra veniva Pt_1
sottoposta ad un secondo intervento in data 12.04.2021 di innesto di una nuova protesi, dopo essere stata ricoverata dapprima presso il reparto di Traumatologia dello Sport e
Chirurgia del Ginocchio dell' di Roma ed essere Controparte_5
sottoposta a prelievi bioptici ed esami colturali, risultando positiva all'agente patogeno
“Enterococcus faecalis”, nonché ad una visita specialistica presso il reparto di Malattie
Infettive dell' di Napoli, in cui veniva confermata l'infezione Controparte_6
delle protesi articolare ginocchio sinistro da “Enterococcus Faecalis”.
Assumeva l'odierna ricorrente che tali complicanze, come ampiamente documentato e analiticamente rappresentato nella relazione medica di parte a firma del dott. Per_1
– depositata in giudizio (vedi all.to 1 alla produzione di parte ricorrente) –,
[...]
fossero da ricondurre sicuramente ad anomalie delle procedure peri e post-operatorie attuate in corso di ricovero presso l'Unità Operativa di Ortopedia e del CP_4
di che, Controparte_4 CP_4
ad oggi, l'attuale quadro clinico risultava complicato da una grave compromissione della vita relazionale, nonché dalle ripercussioni sullo svolgimento delle attività ordinarie che ne condizionava la vita quotidiana.
A sostegno della pretesa risarcitoria, la ricorrente evidenziava altresì di aver attivato la procedura prevista dall'art. 8 l. n. 24/2017 e disciplinata ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., in ragione della quale venivano disposti accertamenti tecnici preventivi e veniva ad essere confermata la grave responsabilità dell' nella vicenda oggetto Controparte_3
del presente giudizio (cfr. doc. 3 all.to alla produzione di parte ricorrente).
Si costituiva in giudizio, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, l'
[...]
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_2
pagina 3 di 14 rappresentante pro tempore, negando ogni addebito e chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato e comunque non provato.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione tutta come prodotta e all'esito dell'udienza del 6 maggio 2025 il giudizio è stato riservato per il deposito della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente, si osserva quanto segue in ordine alla configurazione della responsabilità in capo alla struttura ospedaliera presso la quale fu sottoposta ad intervento chirurgico , nonché relativamente ai generali principi Parte_2
di diritto da applicarsi nel caso di specie, oggetto di approfondita analisi giurisprudenziale e dottrinale come evolutasi nel corso degli anni.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente inquadrato la responsabilità dell'ente ospedaliero nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (v. per es. Cass. n. 5939/1993; Cass. n. 4152/1995; Cass. n. 7336/1998;
Cass. n. 589/1999; Cass. n. 3492/2002; Cass. n. 11316/2003; Cass. n. 10297/2004, Cass.
n. 9085/2006).
A fondamento di detta responsabilità contrattuale, parte della giurisprudenza più risalente individuava un contratto avente il medesimo contenuto di quello stipulato con il professionista, pertanto un contratto d'opera professionale, con conseguente applicabilità del relativo regime (specialiter l'art. 2236 c.c.).
Tale impostazione appariva, tuttavia, imprecisa (non ricorrendo in tale fattispecie il requisito della personalità proprio del contratto d'opera intellettuale) e comunque insufficiente a fotografare il complesso delle prestazioni alle quali è tenuta la struttura sanitaria per effetto del contratto con il paziente. pagina 4 di 14 Ecco perché appare preferibile l'orientamento più recente della giurisprudenza (già in nuce in Cass., Sez. Un., n. 9556/2002), che pone a fondamento della responsabilità della struttura sanitaria la figura del contratto atipico c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria.
Si è, in particolare, affermato che “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'Ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (Cass., n. 13066/2004; e negli stessi termini Cass. n. 2042/2005).
Alla stregua di tale orientamento, dunque, oggetto della obbligazione non è solo la prestazione del medico, ma una prestazione complessa definita di “assistenza sanitaria”, fondata sul contratto atipico individuato dalla sentenza Cassazione n. 13066/2004 in base allo schema della “locatio operis”, con obbligazione di risultato;
unitario è il criterio della responsabilità, sia per la casa di cura privata che pubblica, non essendo possibile differenziare la responsabilità in base alla natura del soggetto danneggiante, trattandosi di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto pagina 5 di 14 fondamentale dalla nostra Carta costituzionale, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura (pubblica o privata) della struttura sanitaria, in entrambi i casi, dunque, troveranno applicazione le norme civilistiche di cui agli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c. (cfr. Cass. n. 5939/1993 e negli stessi termini Cass. n. 4152/1995, Cass. n. 4058/2005); inoltre, è irrilevante, ai fini della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, lo status giuridico del medico in relazione alla struttura ospedaliera nella quale è stato eseguito l'intervento o la prestazione: in ogni caso questi, nel momento in cui effettua la prestazione all'interno della struttura sanitaria, è considerato quale ausiliario necessario, sia in presenza che in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, sussistendo comunque un collegamento tra la prestazione medica e l'organizzazione aziendale;
tale collegamento permane anche se il sanitario risulti essere “di fiducia” del paziente (Cfr. in tal senso Cass. n. 10297/2004).
Il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità (cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. III - 15/03/2024, n. 7074).
Alla stregua di quanto evidenziato sopra, le obbligazioni a carico della struttura sanitaria possono sintetizzarsi in:
- prestazioni di diagnosi, cura e assistenza post-operatoria;
- prestazioni di tipo organizzativo relative anche alla sicurezza e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari in dotazione;
- vigilanza e custodia dei pazienti;
- prestazione di natura alberghiera (vitto-riscaldamento-alloggio).
pagina 6 di 14 Viene così esaltata, dalla dottrina e giurisprudenza più recenti, l'affermazione di una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria non solo collegata all'intervento diagnostico e/o terapeutico dei medici, e all'attività strumentale ed accessoria del personale ausiliario, paramedico (etc.), ma anche direttamente imputabile alla stessa struttura nel complesso, per i danni provocati dalla insufficiente organizzazione o dalla inefficienza dei servizi e delle attrezzature.
In definitiva, l'attività del medico all'interno della struttura sanitaria non è che un segmento della più complessa prestazione richiesta all'Ente e può, quindi, sussistere una responsabilità della struttura sanitaria anche in mancanza di responsabilità del personale sanitario.
In termini più chiari, la struttura sanitaria risponderà del danno da disorganizzazione nell'ipotesi di violazione dell'obbligo accessorio, connesso alla prestazione principale, di non recare danno ingiusto al paziente per omissione di diligenza nel predisporre gli strumenti necessari all'esatto adempimento della prestazione sanitaria ex artt. 1175 e
1375 c.c.
Quanto al riparto dell'onus probandi, con specifico riferimento alla responsabilità medica, si afferma che: il positivo accertamento del nesso di causalità deve formare oggetto di prova da parte del danneggiato-paziente, in quanto elemento costitutivo della domanda risarcitoria;
la colpa medica, alla luce dell'orientamento ormai ampiamente condiviso, deve solo essere allegata dal paziente, gravando ex adverso sul medico la prova liberatoria dell'assenza della stessa (si v. anche Cassazione civile sez. III
12/09/2013 n. 20904: “Allorquando la responsabilità medica venga invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale (o da "contatto"), la distribuzione,
"inter partes", dell'onere probatorio riguardo al nesso causale deve tenere conto della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo. Ne
pagina 7 di 14 consegue che, per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente” ).
Il nesso causale, al di là e prima di qualsivoglia analisi di prevedibilità/evitabilità soggettiva, è, puramente e semplicemente, la relazione esterna intercorrente tra comportamento ed evento, svincolata da qualsivoglia giudizio di prevedibilità soggettiva: la rigorosa oggettivazione del concetto di eziologia dell'evento consente di tenere irrinunciabilmente distinti i due piani di analisi strutturale dell'illecito, fungendo la colpa come limite alla oggettiva affermazione della responsabilità una volta accertata la relazione causale tra la condotta e l'evento.
Incontestata la circostanza della prestazione a favore (intervento chirurgico) della ricorrente in regime di ricovero presso l'azienda ospedaliera convenuta, è stata allegata ed acquisita agli atti, entrando legittimamente a far parte del compendio probatorio, la consulenza medico legale espletata nell'alveo del giudizio ex art. 696-bis c.p.c. recante n. R.G. 10460/2022 – in cui si sono costituite entrambe le parti – al fine di accertare ciò che era stato allegato dalla parte ricorrente.
Il giudizio regolato dall'articolo 8 della legge n. 24/2017 non ha natura di giudizio bifasico strutturalmente unitario, ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena) funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell'istanza di consulenza tecnica preventiva ex articolo 696-bis del codice di procedura civile.
pagina 8 di 14 Nonostante la precisata distinzione, la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (cfr., ex plurimis,
Cassazione civile sez. III - 24/03/2023, n. 8496).
Ebbene, i consulenti nominati dal Tribunale nel giudizio ex art. 696-bis c.p.c., dott.
e dott. specialisti rispettivamente in Medicina Legale Persona_2 Persona_3
e Malattie Infettive, hanno rassegnato delle conclusioni che possono ritenersi – senza tema di smentite – assolutamente condivisibili, laddove hanno accertato che l'odierna ricorrente abbia contratto “infezione periprotesica ritardata dal ginocchio sinistro in conseguenza dell'intervento chirurgico di protesi totela di ginocchio, riportato in data 17 luglio 2019, presso la U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Oliveto Citra ASL
Salerno”. I consulenti nominati dal Tribunale sono stati in grado di affermare che:
“L'infezione periprotesica del ginocchio sinistro […] va annoverata tra le infezioni del sito chirurgico. […] L'infezione del sito chirurgico è annoverata nell'elenco delle
Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA). Le ICA sono infezioni acquisite dai pazienti mentre ricevono cure. […] le strutture ospedaliere implementano (o, almeno, avrebbero
l'obbligo di implementare) la sorveglianza sulle ICA tramite l'istituzione di Comitati per le Infezioni (C.I.O.) attraverso vari metodi […]. In ambito di responsabilità CP_4
sanitaria, la consapevolezza della prevedibilità di questa tipologia di eventi avversi e anche solo di una prevedibilità selettiva, impone alle strutture sanitarie di mettere in atto tutti i comportamenti utili ai fini della protezione dei pazienti dal verificarsi dell'evento. […] In particolare, incombe sulla struttura ospedaliera l'applicazione e la dimostrazione in sede di contenzioso) di tutte le misure utili e necessarie per una corretta sanificazione ambientale, necessaria al fine di evitare la contaminazione e per pagina 9 di 14 gli operatori poter dimostrare sugli atti sanitari (cartelle cliniche, schede operatorie, anestesiologiche e infermieristiche) di aver pedissequamente osservato le prescritte disposizioni di infection control.
[…] Tale circostanza imporrebbe la necessità di valutare la bontà dei protocolli di prevenzione del contagio che, purtroppo, non sono presenti tra la documentazione disponibile […] da parte della e nella fattispecie presso il P.O. di P_ CP_4
Contr
[…] non vi è prova della costituzione presso la predetta di un Organismo
[...]
multidisciplinare responsabile dei programmi e delle strategie di lotta e di contrasto alle infezioni ospedaliere.
Al pari non si rintracciano prove databili ai fatti di causa di attuazione di stringenti protocolli diretti all'applicazione, al monitoraggio, all'aggiornamento e alla verifica di corrette pratiche di prevenzione delle infezioni ospedaliere. […]
Inoltre, non sono state dimostrate né le modalità di implementazione di eventuali raccomandazioni durante i ricoveri del paziente, né le caratteristiche di validazione delle nozioni operative eventualmente apprese tra il personale sanitario addetto. Tutte le precedenti informazioni sono assenti […]. In definitiva, non si può che registrare fin
d'ora la presenza di un comportamento non sufficientemente adeguato nei confronti della gestione della prevenzione delle infezioni nosocomiali da parte della . P_
In base a quanto emerso in precedenza […] si evincono profili omissivi da parte della struttura sanitaria citata da parte del ricorrente. Difatti l'evento occorso era ampiamente e facilmente prevedibile e prevenibile tenuto conto delle molteplici Linee
Guida nazionali ed internazionali edite. In definitiva le errate condotte gestionali sono da inquadrarsi in una colpa medica imperita per il mancato controllo preventivo del rischio infettivo intraoperatorio.”
Da tali conclusioni appare acclarata la responsabilità della struttura ospedaliera convenuta in giudizio per i danni patiti dalla sig.ra a seguito della Pt_1
riscontrata infezione periprotesica ritardata, laddove non risulta priva di pregio pagina 10 di 14 l'eccezione formulata dall' in punto di consenso informato, Controparte_3
regolarmente raccolto, attraverso cui si notiziava la paziente della circostanza quale possibile complicanza dell'intervento di sostituzione protesica.
Si precisa, al riguardo, che il consenso informato riguarda il diritto del paziente di decidere consapevolmente sulle cure mediche che gli vengono proposte, mentre il danno biologico si riferisce alla lesione dell'integrità psico-fisica del paziente.
Il consenso informato è un presupposto per la liceità dell'intervento, ma non esclude la possibilità di risarcimento per eventuali danni biologici derivanti dallo stesso.
Invero, il danno biologico può essere causato non soltanto da errori medici, ma anche da trattamenti eseguiti correttamente, ma con esito negativo per il paziente, o da complicanze prevedibili non adeguatamente gestite, circostanza quest'ultima che si è verificata nel caso di specie e che consente di affermare la responsabilità dell' P_
.
[...]
Con riferimento al quantum debeatur, i consulenti hanno poi così quantificato il danno biologico temporaneo subito dalla parte lesa: I.T.T. al 100%: 100 gg. I.T.P. al 50%:
200gg. I.T.P. al 25%: 200gg.
Si deve poi dare atto del criterio di calcolo del danno subito liquidabile, e cioè il danno iatrogeno cd. differenziale, costituito dalla conseguenza negativa addebitabile alla malpractice medica: tale calcolo deve essere effettuato sottraendo la percentuale di invalidità addebitabile all'operato del sanitario, o in genere, alla struttura, di cui è stata accertata la colpa, dalla percentuale totale di invalidità di cui il soggetto sia risultato affetto (il risarcimento è quindi pari all'importo stabilito per la percentuale d'invalidità complessiva, al quale va però sottratto l'importo, indicato dalle tabelle, per la percentuale di invalidità che sarebbe comunque residuata nel paziente anche in caso di intervento ottimale e corretto del medico (sentenze della Cassazione n. 8551 e n. 6341 del 2017).
pagina 11 di 14 Il danno suddetto, di tipo non patrimoniale, deve essere quantificato in base alle note
Tabelle del Tribunale di Milano, pertanto, accertato un danno biologico temporaneo totale (risarcibile) pari a 100 giorni, un danno biologico temporaneo parziale di giorni
200 al 75% e 200 al 50%, ed il danno iatrogeno differenziale del 12%, attesa l'età del danneggiato al momento del verificarsi dell'evento lesivo (anni 54) la somma liquidabile sarebbe pari ad euro 85.529,00, (si v. Cass. Civ. n. 6341/2014 secondo la quale “in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario”, nel caso concreto è accertata una percentuale del 27% di DBP, ed una percentuale di
DBP, ineliminabile, del 15%, sicché la liquidazione deve essere effettuato sottraendo alla somma come risultante dalle tabelle per la liquidazione equitativa del 27% la somma come risultante dalla liquidazione equitativa del 15%, e non, invece, liquidando sic et simpliciter la percentuale dell'12%: tale somma, concretamente quantificata in euro
90.000,00 – può essere ritenuta (in assenza di evidenze di segno contrario) pienamente satisfattiva e ristoratrice del danno biologico, ed in genere non patrimoniale, sofferto dall'attrice.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data della prima messa in mora (26.01.2023, ossia dalla data di notifica del ricorso ex art. 696bis c.p.c.) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a pagina 12 di 14 partire dal 26.01.2023 fino alla pubblicazione della presente decisione;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
Devono altresì essere riconosciute all'attrice, quale voce di danno patrimoniale, le spese mediche sostenute e causalmente collegate all'illecito, quantificate in euro 4.498,54, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora.
Le spese di lite, comprese quelle del procedimento per ATP, seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in base ai valori minimi relativi allo scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, come indicati nel D.M. n. 55/2014 e ss. mod., in ragione della esigua attività svolta in concreto e alla natura del rito scelto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e condanna la convenuta
[...]
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_2
rapp.te p.t., al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1
90.000,00 oltre interessi nei sensi di cui in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e comprensiva delle spese mediche sostenute, nonché della somma di euro 4.498,54 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora.
CONDANNA la medesima convenuta al pagamento delle spese di lite P_
liquidate in euro 259,00 per esborsi ed euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali, IVA, CNAP e accessori come per legge e regolamento, con attribuzione all'avv. Vincenzo Macchia per dichiarazione di antistatarietà; pone a definitivo carico della le spese di CML come liquidate in separato decreto, P_
nel procedimento di ATP avente RGN 10460/2022.
Così deciso in Salerno, lì 31 luglio 2025. pagina 13 di 14 Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
Atto redatto con la collaborazione del m.o.t. dott. Luca Masci.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice unico monocratico, dott.ssa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 697 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies CPC.
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83 c.p.c., co. III, al ricorso, dall'avv. Vincenzo Macchia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, al Lungomare Trieste 84.
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Direttore Generale e legale CP_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83 c.p.c., co. III, alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. pagina 1 di 14 Franco Marruso, ed elettivamente domicilia presso l'U.O.C. Gestione degli Affari Legali
e del Contenzioso di Salerno, alla via Nizza 146;
RESISTENTE
AVETE AD OGGETTO: Azione di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale medica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 6 maggio 2025, le parti si riportavano ai rispettivi scritti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come formulate.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e ss., regolarmente notificato, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale l'
[...] Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai fini
[...]
dell'accertamento e della dichiarazione della responsabilità nella causazione del danno patito a seguito dell'intervento chirurgico cui era stata sottoposta e dettagliatamente articolato nell'atto introduttivo del giudizio. Per effetto di quanto accaduto, l'odierna ricorrente chiedeva all'on. le giudicante di condannare l' , in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni patiti, come riconosciuti da consulenza tecnica preventiva espletata nell'ambito del giudizio di ATP ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. tra le stesse parti in causa (vedi all.to 3 della produzione di parte ricorrente).
A fondamento della domanda, la ricorrente deduceva che in data 16.07.2019 veniva ricoverata presso l' Controparte_4
, per essere sottoposta ad intervento
[...]
chirurgico il 17.07.2019 di “protesi totale del ginocchio sinistro – PTG non cementata”, perché affetta da gonoartrosi sinistra. Tuttavia, nonostante l'intervento chirurgico pagina 2 di 14 eseguito ed il rispetto delle terapie prescritte, da una serie di controlli effettuati presso il medesimo P.O. veniva riscontrata la persistenza di una grave sintomatologia algica al ginocchio trattato chirurgicamente.
Sicché – come suggerito in sede di visite di controllo – la sig.ra veniva Pt_1
sottoposta ad un secondo intervento in data 12.04.2021 di innesto di una nuova protesi, dopo essere stata ricoverata dapprima presso il reparto di Traumatologia dello Sport e
Chirurgia del Ginocchio dell' di Roma ed essere Controparte_5
sottoposta a prelievi bioptici ed esami colturali, risultando positiva all'agente patogeno
“Enterococcus faecalis”, nonché ad una visita specialistica presso il reparto di Malattie
Infettive dell' di Napoli, in cui veniva confermata l'infezione Controparte_6
delle protesi articolare ginocchio sinistro da “Enterococcus Faecalis”.
Assumeva l'odierna ricorrente che tali complicanze, come ampiamente documentato e analiticamente rappresentato nella relazione medica di parte a firma del dott. Per_1
– depositata in giudizio (vedi all.to 1 alla produzione di parte ricorrente) –,
[...]
fossero da ricondurre sicuramente ad anomalie delle procedure peri e post-operatorie attuate in corso di ricovero presso l'Unità Operativa di Ortopedia e del CP_4
di che, Controparte_4 CP_4
ad oggi, l'attuale quadro clinico risultava complicato da una grave compromissione della vita relazionale, nonché dalle ripercussioni sullo svolgimento delle attività ordinarie che ne condizionava la vita quotidiana.
A sostegno della pretesa risarcitoria, la ricorrente evidenziava altresì di aver attivato la procedura prevista dall'art. 8 l. n. 24/2017 e disciplinata ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., in ragione della quale venivano disposti accertamenti tecnici preventivi e veniva ad essere confermata la grave responsabilità dell' nella vicenda oggetto Controparte_3
del presente giudizio (cfr. doc. 3 all.to alla produzione di parte ricorrente).
Si costituiva in giudizio, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, l'
[...]
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_2
pagina 3 di 14 rappresentante pro tempore, negando ogni addebito e chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato e comunque non provato.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione tutta come prodotta e all'esito dell'udienza del 6 maggio 2025 il giudizio è stato riservato per il deposito della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente, si osserva quanto segue in ordine alla configurazione della responsabilità in capo alla struttura ospedaliera presso la quale fu sottoposta ad intervento chirurgico , nonché relativamente ai generali principi Parte_2
di diritto da applicarsi nel caso di specie, oggetto di approfondita analisi giurisprudenziale e dottrinale come evolutasi nel corso degli anni.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente inquadrato la responsabilità dell'ente ospedaliero nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (v. per es. Cass. n. 5939/1993; Cass. n. 4152/1995; Cass. n. 7336/1998;
Cass. n. 589/1999; Cass. n. 3492/2002; Cass. n. 11316/2003; Cass. n. 10297/2004, Cass.
n. 9085/2006).
A fondamento di detta responsabilità contrattuale, parte della giurisprudenza più risalente individuava un contratto avente il medesimo contenuto di quello stipulato con il professionista, pertanto un contratto d'opera professionale, con conseguente applicabilità del relativo regime (specialiter l'art. 2236 c.c.).
Tale impostazione appariva, tuttavia, imprecisa (non ricorrendo in tale fattispecie il requisito della personalità proprio del contratto d'opera intellettuale) e comunque insufficiente a fotografare il complesso delle prestazioni alle quali è tenuta la struttura sanitaria per effetto del contratto con il paziente. pagina 4 di 14 Ecco perché appare preferibile l'orientamento più recente della giurisprudenza (già in nuce in Cass., Sez. Un., n. 9556/2002), che pone a fondamento della responsabilità della struttura sanitaria la figura del contratto atipico c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria.
Si è, in particolare, affermato che “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'Ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (Cass., n. 13066/2004; e negli stessi termini Cass. n. 2042/2005).
Alla stregua di tale orientamento, dunque, oggetto della obbligazione non è solo la prestazione del medico, ma una prestazione complessa definita di “assistenza sanitaria”, fondata sul contratto atipico individuato dalla sentenza Cassazione n. 13066/2004 in base allo schema della “locatio operis”, con obbligazione di risultato;
unitario è il criterio della responsabilità, sia per la casa di cura privata che pubblica, non essendo possibile differenziare la responsabilità in base alla natura del soggetto danneggiante, trattandosi di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto pagina 5 di 14 fondamentale dalla nostra Carta costituzionale, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura (pubblica o privata) della struttura sanitaria, in entrambi i casi, dunque, troveranno applicazione le norme civilistiche di cui agli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c. (cfr. Cass. n. 5939/1993 e negli stessi termini Cass. n. 4152/1995, Cass. n. 4058/2005); inoltre, è irrilevante, ai fini della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, lo status giuridico del medico in relazione alla struttura ospedaliera nella quale è stato eseguito l'intervento o la prestazione: in ogni caso questi, nel momento in cui effettua la prestazione all'interno della struttura sanitaria, è considerato quale ausiliario necessario, sia in presenza che in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, sussistendo comunque un collegamento tra la prestazione medica e l'organizzazione aziendale;
tale collegamento permane anche se il sanitario risulti essere “di fiducia” del paziente (Cfr. in tal senso Cass. n. 10297/2004).
Il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità (cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. III - 15/03/2024, n. 7074).
Alla stregua di quanto evidenziato sopra, le obbligazioni a carico della struttura sanitaria possono sintetizzarsi in:
- prestazioni di diagnosi, cura e assistenza post-operatoria;
- prestazioni di tipo organizzativo relative anche alla sicurezza e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari in dotazione;
- vigilanza e custodia dei pazienti;
- prestazione di natura alberghiera (vitto-riscaldamento-alloggio).
pagina 6 di 14 Viene così esaltata, dalla dottrina e giurisprudenza più recenti, l'affermazione di una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria non solo collegata all'intervento diagnostico e/o terapeutico dei medici, e all'attività strumentale ed accessoria del personale ausiliario, paramedico (etc.), ma anche direttamente imputabile alla stessa struttura nel complesso, per i danni provocati dalla insufficiente organizzazione o dalla inefficienza dei servizi e delle attrezzature.
In definitiva, l'attività del medico all'interno della struttura sanitaria non è che un segmento della più complessa prestazione richiesta all'Ente e può, quindi, sussistere una responsabilità della struttura sanitaria anche in mancanza di responsabilità del personale sanitario.
In termini più chiari, la struttura sanitaria risponderà del danno da disorganizzazione nell'ipotesi di violazione dell'obbligo accessorio, connesso alla prestazione principale, di non recare danno ingiusto al paziente per omissione di diligenza nel predisporre gli strumenti necessari all'esatto adempimento della prestazione sanitaria ex artt. 1175 e
1375 c.c.
Quanto al riparto dell'onus probandi, con specifico riferimento alla responsabilità medica, si afferma che: il positivo accertamento del nesso di causalità deve formare oggetto di prova da parte del danneggiato-paziente, in quanto elemento costitutivo della domanda risarcitoria;
la colpa medica, alla luce dell'orientamento ormai ampiamente condiviso, deve solo essere allegata dal paziente, gravando ex adverso sul medico la prova liberatoria dell'assenza della stessa (si v. anche Cassazione civile sez. III
12/09/2013 n. 20904: “Allorquando la responsabilità medica venga invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale (o da "contatto"), la distribuzione,
"inter partes", dell'onere probatorio riguardo al nesso causale deve tenere conto della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo. Ne
pagina 7 di 14 consegue che, per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente” ).
Il nesso causale, al di là e prima di qualsivoglia analisi di prevedibilità/evitabilità soggettiva, è, puramente e semplicemente, la relazione esterna intercorrente tra comportamento ed evento, svincolata da qualsivoglia giudizio di prevedibilità soggettiva: la rigorosa oggettivazione del concetto di eziologia dell'evento consente di tenere irrinunciabilmente distinti i due piani di analisi strutturale dell'illecito, fungendo la colpa come limite alla oggettiva affermazione della responsabilità una volta accertata la relazione causale tra la condotta e l'evento.
Incontestata la circostanza della prestazione a favore (intervento chirurgico) della ricorrente in regime di ricovero presso l'azienda ospedaliera convenuta, è stata allegata ed acquisita agli atti, entrando legittimamente a far parte del compendio probatorio, la consulenza medico legale espletata nell'alveo del giudizio ex art. 696-bis c.p.c. recante n. R.G. 10460/2022 – in cui si sono costituite entrambe le parti – al fine di accertare ciò che era stato allegato dalla parte ricorrente.
Il giudizio regolato dall'articolo 8 della legge n. 24/2017 non ha natura di giudizio bifasico strutturalmente unitario, ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena) funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell'istanza di consulenza tecnica preventiva ex articolo 696-bis del codice di procedura civile.
pagina 8 di 14 Nonostante la precisata distinzione, la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (cfr., ex plurimis,
Cassazione civile sez. III - 24/03/2023, n. 8496).
Ebbene, i consulenti nominati dal Tribunale nel giudizio ex art. 696-bis c.p.c., dott.
e dott. specialisti rispettivamente in Medicina Legale Persona_2 Persona_3
e Malattie Infettive, hanno rassegnato delle conclusioni che possono ritenersi – senza tema di smentite – assolutamente condivisibili, laddove hanno accertato che l'odierna ricorrente abbia contratto “infezione periprotesica ritardata dal ginocchio sinistro in conseguenza dell'intervento chirurgico di protesi totela di ginocchio, riportato in data 17 luglio 2019, presso la U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Oliveto Citra ASL
Salerno”. I consulenti nominati dal Tribunale sono stati in grado di affermare che:
“L'infezione periprotesica del ginocchio sinistro […] va annoverata tra le infezioni del sito chirurgico. […] L'infezione del sito chirurgico è annoverata nell'elenco delle
Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA). Le ICA sono infezioni acquisite dai pazienti mentre ricevono cure. […] le strutture ospedaliere implementano (o, almeno, avrebbero
l'obbligo di implementare) la sorveglianza sulle ICA tramite l'istituzione di Comitati per le Infezioni (C.I.O.) attraverso vari metodi […]. In ambito di responsabilità CP_4
sanitaria, la consapevolezza della prevedibilità di questa tipologia di eventi avversi e anche solo di una prevedibilità selettiva, impone alle strutture sanitarie di mettere in atto tutti i comportamenti utili ai fini della protezione dei pazienti dal verificarsi dell'evento. […] In particolare, incombe sulla struttura ospedaliera l'applicazione e la dimostrazione in sede di contenzioso) di tutte le misure utili e necessarie per una corretta sanificazione ambientale, necessaria al fine di evitare la contaminazione e per pagina 9 di 14 gli operatori poter dimostrare sugli atti sanitari (cartelle cliniche, schede operatorie, anestesiologiche e infermieristiche) di aver pedissequamente osservato le prescritte disposizioni di infection control.
[…] Tale circostanza imporrebbe la necessità di valutare la bontà dei protocolli di prevenzione del contagio che, purtroppo, non sono presenti tra la documentazione disponibile […] da parte della e nella fattispecie presso il P.O. di P_ CP_4
Contr
[…] non vi è prova della costituzione presso la predetta di un Organismo
[...]
multidisciplinare responsabile dei programmi e delle strategie di lotta e di contrasto alle infezioni ospedaliere.
Al pari non si rintracciano prove databili ai fatti di causa di attuazione di stringenti protocolli diretti all'applicazione, al monitoraggio, all'aggiornamento e alla verifica di corrette pratiche di prevenzione delle infezioni ospedaliere. […]
Inoltre, non sono state dimostrate né le modalità di implementazione di eventuali raccomandazioni durante i ricoveri del paziente, né le caratteristiche di validazione delle nozioni operative eventualmente apprese tra il personale sanitario addetto. Tutte le precedenti informazioni sono assenti […]. In definitiva, non si può che registrare fin
d'ora la presenza di un comportamento non sufficientemente adeguato nei confronti della gestione della prevenzione delle infezioni nosocomiali da parte della . P_
In base a quanto emerso in precedenza […] si evincono profili omissivi da parte della struttura sanitaria citata da parte del ricorrente. Difatti l'evento occorso era ampiamente e facilmente prevedibile e prevenibile tenuto conto delle molteplici Linee
Guida nazionali ed internazionali edite. In definitiva le errate condotte gestionali sono da inquadrarsi in una colpa medica imperita per il mancato controllo preventivo del rischio infettivo intraoperatorio.”
Da tali conclusioni appare acclarata la responsabilità della struttura ospedaliera convenuta in giudizio per i danni patiti dalla sig.ra a seguito della Pt_1
riscontrata infezione periprotesica ritardata, laddove non risulta priva di pregio pagina 10 di 14 l'eccezione formulata dall' in punto di consenso informato, Controparte_3
regolarmente raccolto, attraverso cui si notiziava la paziente della circostanza quale possibile complicanza dell'intervento di sostituzione protesica.
Si precisa, al riguardo, che il consenso informato riguarda il diritto del paziente di decidere consapevolmente sulle cure mediche che gli vengono proposte, mentre il danno biologico si riferisce alla lesione dell'integrità psico-fisica del paziente.
Il consenso informato è un presupposto per la liceità dell'intervento, ma non esclude la possibilità di risarcimento per eventuali danni biologici derivanti dallo stesso.
Invero, il danno biologico può essere causato non soltanto da errori medici, ma anche da trattamenti eseguiti correttamente, ma con esito negativo per il paziente, o da complicanze prevedibili non adeguatamente gestite, circostanza quest'ultima che si è verificata nel caso di specie e che consente di affermare la responsabilità dell' P_
.
[...]
Con riferimento al quantum debeatur, i consulenti hanno poi così quantificato il danno biologico temporaneo subito dalla parte lesa: I.T.T. al 100%: 100 gg. I.T.P. al 50%:
200gg. I.T.P. al 25%: 200gg.
Si deve poi dare atto del criterio di calcolo del danno subito liquidabile, e cioè il danno iatrogeno cd. differenziale, costituito dalla conseguenza negativa addebitabile alla malpractice medica: tale calcolo deve essere effettuato sottraendo la percentuale di invalidità addebitabile all'operato del sanitario, o in genere, alla struttura, di cui è stata accertata la colpa, dalla percentuale totale di invalidità di cui il soggetto sia risultato affetto (il risarcimento è quindi pari all'importo stabilito per la percentuale d'invalidità complessiva, al quale va però sottratto l'importo, indicato dalle tabelle, per la percentuale di invalidità che sarebbe comunque residuata nel paziente anche in caso di intervento ottimale e corretto del medico (sentenze della Cassazione n. 8551 e n. 6341 del 2017).
pagina 11 di 14 Il danno suddetto, di tipo non patrimoniale, deve essere quantificato in base alle note
Tabelle del Tribunale di Milano, pertanto, accertato un danno biologico temporaneo totale (risarcibile) pari a 100 giorni, un danno biologico temporaneo parziale di giorni
200 al 75% e 200 al 50%, ed il danno iatrogeno differenziale del 12%, attesa l'età del danneggiato al momento del verificarsi dell'evento lesivo (anni 54) la somma liquidabile sarebbe pari ad euro 85.529,00, (si v. Cass. Civ. n. 6341/2014 secondo la quale “in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario”, nel caso concreto è accertata una percentuale del 27% di DBP, ed una percentuale di
DBP, ineliminabile, del 15%, sicché la liquidazione deve essere effettuato sottraendo alla somma come risultante dalle tabelle per la liquidazione equitativa del 27% la somma come risultante dalla liquidazione equitativa del 15%, e non, invece, liquidando sic et simpliciter la percentuale dell'12%: tale somma, concretamente quantificata in euro
90.000,00 – può essere ritenuta (in assenza di evidenze di segno contrario) pienamente satisfattiva e ristoratrice del danno biologico, ed in genere non patrimoniale, sofferto dall'attrice.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data della prima messa in mora (26.01.2023, ossia dalla data di notifica del ricorso ex art. 696bis c.p.c.) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a pagina 12 di 14 partire dal 26.01.2023 fino alla pubblicazione della presente decisione;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
Devono altresì essere riconosciute all'attrice, quale voce di danno patrimoniale, le spese mediche sostenute e causalmente collegate all'illecito, quantificate in euro 4.498,54, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora.
Le spese di lite, comprese quelle del procedimento per ATP, seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in base ai valori minimi relativi allo scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, come indicati nel D.M. n. 55/2014 e ss. mod., in ragione della esigua attività svolta in concreto e alla natura del rito scelto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e condanna la convenuta
[...]
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_2
rapp.te p.t., al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1
90.000,00 oltre interessi nei sensi di cui in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e comprensiva delle spese mediche sostenute, nonché della somma di euro 4.498,54 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora.
CONDANNA la medesima convenuta al pagamento delle spese di lite P_
liquidate in euro 259,00 per esborsi ed euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali, IVA, CNAP e accessori come per legge e regolamento, con attribuzione all'avv. Vincenzo Macchia per dichiarazione di antistatarietà; pone a definitivo carico della le spese di CML come liquidate in separato decreto, P_
nel procedimento di ATP avente RGN 10460/2022.
Così deciso in Salerno, lì 31 luglio 2025. pagina 13 di 14 Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
Atto redatto con la collaborazione del m.o.t. dott. Luca Masci.
pagina 14 di 14