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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/07/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 17.7.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3863 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Longo presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via G. Berta n. 1;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.7.2024 rappresentava di aver Parte_1
presentato domanda all' al fine di ottenere il pensionamento di vecchiaia CP_1
anticipato ma di aver ottenuto risposta negativa in quanto non riconosciuto invalido in misura pari o superiore all'80%. Ritenendo, per contro, di raggiungere la predetta soglia d'invalidità, chiedeva che fosse accertato tale grado d'invalidità e che l fosse, quindi, condannato a erogargli la CP_1
prestazione pensionistica chiesta.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l CP_1
sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita con prove documentali e CTU medico legale nella persona del dott. . Persona_1
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che si vengono a illustrare.
Preme anzitutto sottolineare come il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia
è riconosciuto dal d.lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, in favore dei soggetti con una invalidità pari almeno all'80%.
Con siffatto decreto legislativo, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, è stata disposta l'elevazione dei limiti di età per conseguire la pensione di vecchiaia a carico dell'AG.
(assicurazione generale obbligatoria) gestita dall , da 55 a 60 anni per le CP_1
donne e da 60 a 65 anni per gli uomini.
Tuttavia, l'art. 1, comma 8, dello stesso decreto stabilisce che detto innalzamento non trova applicazione nei confronti dei soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancora stabilita a 55 anni, se donne, e a 60 anni, se uomini.
Nel caso in esame il già al momento della domanda amministrativa Pt_1
aveva compiuto 60 anni. Si è imposto, però, di accertare - e tale è stata la ragione del rigetto della domanda - se effettivamente fosse o meno invalido almeno all'80%.
Orbene, l'espletata CTU, ha accertato come il presenta un grado Pt_1
d'invalidità in misura non inferiore all'80% ed è, pertanto, in possesso dei requisiti medico-legali per il diritto alla pensione anticipata per contro disconosciuti dall . CP_1
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-
giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza.
Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Fondata appare, pertanto, la domanda del . Pt_1
S'impone, a questo punto, di vagliare - e tanto per stabilire la decorrenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata della ricorrente - se sia o meno applicabile il regime delle finestre mobili.
Orbene, come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (Cassazione
civile sez. lav., 28/01/2021, n. 1931), la pensione anticipata va considerata un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%.
La Suprema Corte (cfr. Cass., sentenza n. 11750/2015) ha già avuto modo di chiarire che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto
alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto
assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di
invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di
invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è
possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito
di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992, ma non
può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento
diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia),
ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (...diretti a coprire i
rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla L. n. 222 del 1984".
Ai sensi della l. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5, coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia possono accedere al pensionamento dall'1
gennaio dell'anno successivo e tale disposizione trova, pertanto, applicazione anche con riferimento alla pensione di vecchiaia anticipata in difetto, inoltre, di una specifica disposizione contenuta nella legge di esclusione di una tale categoria di pensioni di vecchiaia. Il dettato normativo di cui alla l. n. 247 del 2007 è chiaro nel ricomprendere nel differimento della data di accesso al pensionamento tutte le pensioni di vecchiaia, ivi comprese quelle anticipate spettanti agli invalidi all'80%.
A conferma della correttezza della decisione va richiamato quanto più volte affermato dalla Suprema Corte con riferimento all'analoga normativa di cui al d.l. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in l. n. 122 del 2010, in ordine alla quale si è affermato il seguente principio di diritto: "In tema di pensione di vecchiaia
anticipata, di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd.
"finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif., nella L. n.
122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta
per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che
individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di
un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti
che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per
gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli
altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età
previste dagli specifici ordinamenti".
Quindi, accertata l'invalidità del almeno all'80% dall'11.10.2024, la Pt_1
decorrenza del suo diritto alla pensione di vecchiaia anticipata è, però,
successiva per effetto dell'applicazione delle finestre mobili. Quanto alle spese di lite, l'accertamento del requisito sanitario soltanto in epoca successiva alla domanda amministrativa ne giustifica la compensazione.
Le spese del CTU dott. , liquidate con separato decreto, Persona_1
invece, vanno poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3863 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
promosso da contro , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 CP_1
così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il , a partire Pt_1
dall'11.10.024, è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura richiesta dall'art. 1 del d. lgs. n. 503 del 1992 e ha pertanto diritto alla pensione anticipata di vecchiaia di cui al detto d.lgs., con la decorrenza indicata dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
Salerno, 17.7.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 17.7.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3863 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Longo presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via G. Berta n. 1;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.7.2024 rappresentava di aver Parte_1
presentato domanda all' al fine di ottenere il pensionamento di vecchiaia CP_1
anticipato ma di aver ottenuto risposta negativa in quanto non riconosciuto invalido in misura pari o superiore all'80%. Ritenendo, per contro, di raggiungere la predetta soglia d'invalidità, chiedeva che fosse accertato tale grado d'invalidità e che l fosse, quindi, condannato a erogargli la CP_1
prestazione pensionistica chiesta.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l CP_1
sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita con prove documentali e CTU medico legale nella persona del dott. . Persona_1
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che si vengono a illustrare.
Preme anzitutto sottolineare come il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia
è riconosciuto dal d.lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, in favore dei soggetti con una invalidità pari almeno all'80%.
Con siffatto decreto legislativo, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, è stata disposta l'elevazione dei limiti di età per conseguire la pensione di vecchiaia a carico dell'AG.
(assicurazione generale obbligatoria) gestita dall , da 55 a 60 anni per le CP_1
donne e da 60 a 65 anni per gli uomini.
Tuttavia, l'art. 1, comma 8, dello stesso decreto stabilisce che detto innalzamento non trova applicazione nei confronti dei soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancora stabilita a 55 anni, se donne, e a 60 anni, se uomini.
Nel caso in esame il già al momento della domanda amministrativa Pt_1
aveva compiuto 60 anni. Si è imposto, però, di accertare - e tale è stata la ragione del rigetto della domanda - se effettivamente fosse o meno invalido almeno all'80%.
Orbene, l'espletata CTU, ha accertato come il presenta un grado Pt_1
d'invalidità in misura non inferiore all'80% ed è, pertanto, in possesso dei requisiti medico-legali per il diritto alla pensione anticipata per contro disconosciuti dall . CP_1
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-
giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza.
Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Fondata appare, pertanto, la domanda del . Pt_1
S'impone, a questo punto, di vagliare - e tanto per stabilire la decorrenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata della ricorrente - se sia o meno applicabile il regime delle finestre mobili.
Orbene, come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (Cassazione
civile sez. lav., 28/01/2021, n. 1931), la pensione anticipata va considerata un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%.
La Suprema Corte (cfr. Cass., sentenza n. 11750/2015) ha già avuto modo di chiarire che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto
alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto
assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di
invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di
invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è
possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito
di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992, ma non
può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento
diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia),
ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (...diretti a coprire i
rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla L. n. 222 del 1984".
Ai sensi della l. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5, coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia possono accedere al pensionamento dall'1
gennaio dell'anno successivo e tale disposizione trova, pertanto, applicazione anche con riferimento alla pensione di vecchiaia anticipata in difetto, inoltre, di una specifica disposizione contenuta nella legge di esclusione di una tale categoria di pensioni di vecchiaia. Il dettato normativo di cui alla l. n. 247 del 2007 è chiaro nel ricomprendere nel differimento della data di accesso al pensionamento tutte le pensioni di vecchiaia, ivi comprese quelle anticipate spettanti agli invalidi all'80%.
A conferma della correttezza della decisione va richiamato quanto più volte affermato dalla Suprema Corte con riferimento all'analoga normativa di cui al d.l. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in l. n. 122 del 2010, in ordine alla quale si è affermato il seguente principio di diritto: "In tema di pensione di vecchiaia
anticipata, di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd.
"finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif., nella L. n.
122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta
per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che
individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di
un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti
che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per
gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli
altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età
previste dagli specifici ordinamenti".
Quindi, accertata l'invalidità del almeno all'80% dall'11.10.2024, la Pt_1
decorrenza del suo diritto alla pensione di vecchiaia anticipata è, però,
successiva per effetto dell'applicazione delle finestre mobili. Quanto alle spese di lite, l'accertamento del requisito sanitario soltanto in epoca successiva alla domanda amministrativa ne giustifica la compensazione.
Le spese del CTU dott. , liquidate con separato decreto, Persona_1
invece, vanno poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3863 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
promosso da contro , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 CP_1
così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il , a partire Pt_1
dall'11.10.024, è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura richiesta dall'art. 1 del d. lgs. n. 503 del 1992 e ha pertanto diritto alla pensione anticipata di vecchiaia di cui al detto d.lgs., con la decorrenza indicata dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
Salerno, 17.7.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro