Articolo 179 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 178Articolo 180
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15 gennaio 1977
Art. 179.
La somma di cui all' articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721 , occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissata, per l'anno finanziario 1977, in lire 120.000.000.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977