TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/11/2025, n. 5495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5495 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace presso la Sezione Immigrazione del Tribunale di Catania, dottoressa AR Mottese, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, TERZO COMMA, C.P.C. nella causa civile iscritta al 1350/2024 R. G., avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana, promossa da
1) , nato il [...] negli Stati Uniti Parte_1
d'America (C. F. ); C.F._1
2) , nata il [...] negli Stati Parte_2
Uniti d'America (C. F. ), in proprio e quale C.F._2 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
3) , nato il [...] Persona_1 negli Stati Uniti d'America (C. F. ) e C.F._3
4) , nato il [...] Parte_3 negli Stati Uniti d'America (C. F. ); C.F._4
5) , nato il [...] Parte_4 negli Stati Uniti d'America (C. F. ); C.F._5
6) , nato il [...] negli Stati Uniti Parte_5
d'America (C. F. ); C.F._6
tutti elettivamente domiciliati in Bologna, Viale Aldini, n. 3, presso lo studio dell'avvocato Marco Mellone (C.F. ), pec: C.F._7
che li rappresenta e difende in Email_1 forza delle procure in atti;
RICORRENTI contro
(C. F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2 Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, in Catania, via
Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato;
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
******
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di nata il [...] a [...], Persona_2 emigrata negli Stati Uniti d'America, dove era deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina statunitense.
I ricorrenti formulavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano di , , Parte_1 Parte_5
, , Parte_2 Parte_4 [...]
e e, per Persona_1 Parte_3
l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità Controparte_1 amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere immediatamente alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle
Autorità consolari competenti. Sentenza immediatamente esecutiva. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Il si è costituito in giudizio, non contestando le Controparte_1 ragioni della domanda e formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia Codesto On.le Tribunale, nel valutare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, compensare le spese di lite.”
Il P.M. nulla osservava.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c, è stata fissata l'udienza del 03.06.2024, per la decisione.
Il procuratore dei ricorrenti ha depositato nei termini concessi note scritte, insistendo nelle conclusioni già formulate e chiedendo la decisione della causa.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto - legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
In particolare, la competenza spetta alla Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato. Il comma 37 della citata legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza è del Tribunale in cui è ricompreso il
Comune di nascita dell'avo italiano, o più precisamente del Tribunale in cui ha sede la sezione in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie, l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione ..."
(cfr. Tribunale di Venezia, Sentenza n. 573/2024 del 22-02-2024).
Preliminarmente, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al . Controparte_1
I richiedenti dovrebbero limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedenti non residenti in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiedono, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del . Controparte_1
I ricorrenti chiedono infatti la concessione della cittadinanza b b , per essere discendenti di una cittadina italiana per nascita.
In tutte le ipotesi, tra cui quella che occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n. 572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11, 13 co. 1 lett. c) e d), 14 e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il al quale Controparte_1 l'Autorità Diplomatica o consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Sempre in via preliminare, deve osservarsi che non ha rilievo l'eventuale instaurazione del procedimento amministrativo, poiché, nel caso di specie, si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza femminile.
Invero, l'ava cittadina italiana morta senza mai rinunciare Persona_2 alla cittadinanza italiana, non ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana al figlio , nato nel 1901, a causa dell'evidente discriminazione Persona_3 contenuta nella normativa italiana applicabile che non permetteva alle donne italiane di trasmettere la cittadinanza italiana iure sanguinis (articolo 4 del
Codice Civile del 1865 e successivamente articolo 1 della Legge n.
555/1912).
La legge n. 555 del 1912, adottata fino all'entrata in vigore della L. 91/1992, prevedeva che solo il padre trasmettesse la cittadinanza ai figli e che la donna italiana perdesse la cittadinanza nel momento in cui si sposava con uno straniero e che quindi non potesse trasmetterla ai discendenti.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina italiana, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, così ponendo le premesse per l'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Il principio di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato sancito dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”).
Successivamente, la Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dello ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal che, con circolare n. 9 del 04.07.2001, ritiene che Controparte_1 possano usufruire della parità di posizione fra uomo e donna solo i soggetti nati dopo l'1/01/1948.
Tuttavia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
4466/2009, hanno riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria: “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della Legge n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
I discendenti da donna italiana nati prima del 1948, così come quelli nati da donna italiana che ha sposato uno straniero prima del 1948 (e che quindi aveva perso la cittadinanza per effetto della legge 555/1912 prima dell'entrata in vigore della Costituzione), possono dunque richiedere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis solo attraverso la c.d. “via giudiziale materna”.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata.
È infatti stato prodotto dai ricorrenti certificazione attestante il permanere dello status di cittadina italiana fino alla morte dell'ava, Persona_2 Tale documento, pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato dalla parte resistente, né
è stata fornita prova in senso diverso.
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'ava italiana aveva trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio e Persona_3 quindi ai discendenti fino agli odierni ricorrenti.
La linea di discendenza dall'ava è così documentata:
1) In data 07.09.1878 nasceva in Riposto (CT) figlia di Persona_2 cittadini italiani.
In data 24.02.1900 contraeva matrimonio con Persona_2 Per_4
, nato a [...] il [...]; dalla loro unione nasceva, in data
[...]
16.09.1901 in Riposto, il figlio . Successivamente, emigrati Persona_3 negli Stati Uniti d'America, soltanto il padre ha acquistato la cittadinanza americana, nell'anno 2017. mentre la madre e il figlio non si sono mai naturalizzati cittadini statunitensi.
2) ha contratto matrimonio il 21.09.1922 con Persona_3 [...]
dalla loro unione è nato, il 04.04.1923, il figlio . CP_3 Parte_1
3) ha contratto matrimonio il 15.05.1942 con Parte_1 CP_4
dalla loro unione è nato, il 29.04.1949, il figlio
[...] Parte_1
, odierno ricorrente.
[...]
4) ha contratto matrimonio il 06.05.1972 con Parte_1 [...]
; dalla loro unione sono nati i figli, odierni ricorrenti, Persona_5 [...]
il 04.10.1973, il Parte_5 Parte_2
30.08.1975, e , il 13.08.1982. Parte_4
5) Dall'unione di con ha Parte_2 Persona_6 generato due figli, nato il Persona_1
16.06.2012 e nato il [...], Parte_3 odierni ricorrenti.
È dunque provata la discendenza diretta da cittadina italiana.
Pertanto, la domanda va accolta, dichiarando i ricorrenti Parte_1
, , ,
[...] Parte_5 Parte_2 [...]
, e Parte_4 Persona_1 [...] sono cittadini italiani e disponendo l'adozione Parte_3 da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate tra le parti, giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_1
, nato il [...] negli Stati Uniti d'America (C. F.
[...]
), , nata il C.F._1 Parte_2
30.08.1975 negli Stati Uniti d'America (C. F. ), C.F._2
, nato il [...] negli Persona_1
Stati Uniti d'America (C. F. ), C.F._3 [...]
, nato il [...] negli Stati Uniti Parte_3
d'America (C. F. ), C.F._4 [...]
, nato il [...] negli Stati Uniti d'America Parte_4
(C. F. ) e , nato il C.F._5 Parte_5
04.10.1973 negli Stati Uniti d'America (C. F. ), sono C.F._6 cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dall'ava cittadina italiana nata a [...] il [...]. Persona_2
2. Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3. Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania il 20/07/2025
Il G.O.P.
Dottoressa AR Mottese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace presso la Sezione Immigrazione del Tribunale di Catania, dottoressa AR Mottese, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, TERZO COMMA, C.P.C. nella causa civile iscritta al 1350/2024 R. G., avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana, promossa da
1) , nato il [...] negli Stati Uniti Parte_1
d'America (C. F. ); C.F._1
2) , nata il [...] negli Stati Parte_2
Uniti d'America (C. F. ), in proprio e quale C.F._2 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
3) , nato il [...] Persona_1 negli Stati Uniti d'America (C. F. ) e C.F._3
4) , nato il [...] Parte_3 negli Stati Uniti d'America (C. F. ); C.F._4
5) , nato il [...] Parte_4 negli Stati Uniti d'America (C. F. ); C.F._5
6) , nato il [...] negli Stati Uniti Parte_5
d'America (C. F. ); C.F._6
tutti elettivamente domiciliati in Bologna, Viale Aldini, n. 3, presso lo studio dell'avvocato Marco Mellone (C.F. ), pec: C.F._7
che li rappresenta e difende in Email_1 forza delle procure in atti;
RICORRENTI contro
(C. F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2 Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, in Catania, via
Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato;
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
******
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di nata il [...] a [...], Persona_2 emigrata negli Stati Uniti d'America, dove era deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina statunitense.
I ricorrenti formulavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano di , , Parte_1 Parte_5
, , Parte_2 Parte_4 [...]
e e, per Persona_1 Parte_3
l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità Controparte_1 amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere immediatamente alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle
Autorità consolari competenti. Sentenza immediatamente esecutiva. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Il si è costituito in giudizio, non contestando le Controparte_1 ragioni della domanda e formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia Codesto On.le Tribunale, nel valutare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, compensare le spese di lite.”
Il P.M. nulla osservava.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c, è stata fissata l'udienza del 03.06.2024, per la decisione.
Il procuratore dei ricorrenti ha depositato nei termini concessi note scritte, insistendo nelle conclusioni già formulate e chiedendo la decisione della causa.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto - legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
In particolare, la competenza spetta alla Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato. Il comma 37 della citata legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza è del Tribunale in cui è ricompreso il
Comune di nascita dell'avo italiano, o più precisamente del Tribunale in cui ha sede la sezione in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie, l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione ..."
(cfr. Tribunale di Venezia, Sentenza n. 573/2024 del 22-02-2024).
Preliminarmente, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al . Controparte_1
I richiedenti dovrebbero limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedenti non residenti in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiedono, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del . Controparte_1
I ricorrenti chiedono infatti la concessione della cittadinanza b b , per essere discendenti di una cittadina italiana per nascita.
In tutte le ipotesi, tra cui quella che occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n. 572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11, 13 co. 1 lett. c) e d), 14 e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il al quale Controparte_1 l'Autorità Diplomatica o consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Sempre in via preliminare, deve osservarsi che non ha rilievo l'eventuale instaurazione del procedimento amministrativo, poiché, nel caso di specie, si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza femminile.
Invero, l'ava cittadina italiana morta senza mai rinunciare Persona_2 alla cittadinanza italiana, non ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana al figlio , nato nel 1901, a causa dell'evidente discriminazione Persona_3 contenuta nella normativa italiana applicabile che non permetteva alle donne italiane di trasmettere la cittadinanza italiana iure sanguinis (articolo 4 del
Codice Civile del 1865 e successivamente articolo 1 della Legge n.
555/1912).
La legge n. 555 del 1912, adottata fino all'entrata in vigore della L. 91/1992, prevedeva che solo il padre trasmettesse la cittadinanza ai figli e che la donna italiana perdesse la cittadinanza nel momento in cui si sposava con uno straniero e che quindi non potesse trasmetterla ai discendenti.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina italiana, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, così ponendo le premesse per l'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Il principio di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato sancito dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”).
Successivamente, la Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dello ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal che, con circolare n. 9 del 04.07.2001, ritiene che Controparte_1 possano usufruire della parità di posizione fra uomo e donna solo i soggetti nati dopo l'1/01/1948.
Tuttavia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
4466/2009, hanno riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria: “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della Legge n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
I discendenti da donna italiana nati prima del 1948, così come quelli nati da donna italiana che ha sposato uno straniero prima del 1948 (e che quindi aveva perso la cittadinanza per effetto della legge 555/1912 prima dell'entrata in vigore della Costituzione), possono dunque richiedere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis solo attraverso la c.d. “via giudiziale materna”.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata.
È infatti stato prodotto dai ricorrenti certificazione attestante il permanere dello status di cittadina italiana fino alla morte dell'ava, Persona_2 Tale documento, pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato dalla parte resistente, né
è stata fornita prova in senso diverso.
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'ava italiana aveva trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio e Persona_3 quindi ai discendenti fino agli odierni ricorrenti.
La linea di discendenza dall'ava è così documentata:
1) In data 07.09.1878 nasceva in Riposto (CT) figlia di Persona_2 cittadini italiani.
In data 24.02.1900 contraeva matrimonio con Persona_2 Per_4
, nato a [...] il [...]; dalla loro unione nasceva, in data
[...]
16.09.1901 in Riposto, il figlio . Successivamente, emigrati Persona_3 negli Stati Uniti d'America, soltanto il padre ha acquistato la cittadinanza americana, nell'anno 2017. mentre la madre e il figlio non si sono mai naturalizzati cittadini statunitensi.
2) ha contratto matrimonio il 21.09.1922 con Persona_3 [...]
dalla loro unione è nato, il 04.04.1923, il figlio . CP_3 Parte_1
3) ha contratto matrimonio il 15.05.1942 con Parte_1 CP_4
dalla loro unione è nato, il 29.04.1949, il figlio
[...] Parte_1
, odierno ricorrente.
[...]
4) ha contratto matrimonio il 06.05.1972 con Parte_1 [...]
; dalla loro unione sono nati i figli, odierni ricorrenti, Persona_5 [...]
il 04.10.1973, il Parte_5 Parte_2
30.08.1975, e , il 13.08.1982. Parte_4
5) Dall'unione di con ha Parte_2 Persona_6 generato due figli, nato il Persona_1
16.06.2012 e nato il [...], Parte_3 odierni ricorrenti.
È dunque provata la discendenza diretta da cittadina italiana.
Pertanto, la domanda va accolta, dichiarando i ricorrenti Parte_1
, , ,
[...] Parte_5 Parte_2 [...]
, e Parte_4 Persona_1 [...] sono cittadini italiani e disponendo l'adozione Parte_3 da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate tra le parti, giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_1
, nato il [...] negli Stati Uniti d'America (C. F.
[...]
), , nata il C.F._1 Parte_2
30.08.1975 negli Stati Uniti d'America (C. F. ), C.F._2
, nato il [...] negli Persona_1
Stati Uniti d'America (C. F. ), C.F._3 [...]
, nato il [...] negli Stati Uniti Parte_3
d'America (C. F. ), C.F._4 [...]
, nato il [...] negli Stati Uniti d'America Parte_4
(C. F. ) e , nato il C.F._5 Parte_5
04.10.1973 negli Stati Uniti d'America (C. F. ), sono C.F._6 cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dall'ava cittadina italiana nata a [...] il [...]. Persona_2
2. Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3. Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania il 20/07/2025
Il G.O.P.
Dottoressa AR Mottese