CASS
Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2024, n. 17008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17008 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN ND, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 03/02/2023 dalla Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
sentite le richieste formulate dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. AL NI, che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni formulate dall'avv. Nicola Poli, difensore dell'imputato, e letta la memoria depositata in data 22 gennaio 2024. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17008 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 01/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di ND AN, avv. Nicola Poli, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che ha confermato la decisione con la quale, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare di Lucca: - ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, amministratore unico della AB CA s.r.l.", dichiarata fallita con sentenza del 14 settembre 2016, in ordine al delitto di bancarotta preferenziale (capo A) - così riqualificata l'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva - per aver effettuato, nell'anno 2015, bonifici in favore dei soci a titolo di reso per finanziamento infruttifero dell'importo complessivo pari a euro 11.590,00, utilizzando denaro nella disponibilità della società; - ha assolto il AN dall'imputazione di bancarotta semplice (capo B) perché il fatto non sussiste, sul presupposto che lo stato di insolvenza della fallita non potesse risalire a epoca anteriore all'approvazione del bilancio, avvenuta in data 05 agosto 2016, giorno in cui il AN, esortato a tanto, si era attivato immediatamente a formulare istanza di fallimento. 2. La difesa articola tre motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 597 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta preferenziale sul presupposto che lo stato di insolvenza della fallita AB CA s.r.l." dovesse farsi decorrere a epoca anteriore all'anno 2015 - cui risalivano i bonifici in favore dei soci - e, pertanto, antecedente al 05 agosto 2016 - giorno in cui, in occasione dell'approvazione del bilancio, era stato accertato e dichiarato il dissesto o comunque lo stato di insolvenza della società -, così fondando la propria decisione su argomentazioni non solo contraddittorie, ma anche differenti da quelle, altrettanto incoerenti, rese dal giudice dell'udienza preliminare il quale, per un verso, aveva escluso la responsabilità del AN in ordine al capo B) dell'imputazione, ritenendo l'insussistenza dello stato di insolvenza in periodo antecedente all'approvazione del bilancio, e, per altro verso, ne aveva affermato la penale responsabilità per il delitto di bancarotta preferenziale sul presupposto che con i bonifici a favore dei soci - risalenti al 2015 - l'imputato avesse illecitamente preferito questi ad altri creditori. Ad avviso della difesa, con la retrodatazione dello stato di insolvenza della fallita AB CA s.r.l." a epoca antecedente all'anno 2015 e, dunque, all'approvazione del bilancio, avvenuta in data 5 agosto 2016, la corte territoriale, in assenza di impugnazione sul punto, aveva contraddetto il giudicato formatosi in merito alla individuazione dell'epoca cui far risalire il dissesto. 2.2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 5 legge fall., lamenta che la corte territoriale ha ravvisato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta preferenziale quale conseguenza della retrodatazione dello stato di insolvenza della fallita AB CA s.r.l." 2 a epoca antecedente all'anno 2015, senza considerare che il giudice dell'udienza preliminare aveva escluso la sussistenza di elementi dai quali desumere che, già prima del mese di giugno 2015, la situazione della fallita fosse divenuta irreversibile, così operando una non corretta assimilazione tra la situazione di crisi in cui versava la società - che rappresenta solo la probabilità di un futuro dissesto, potenzialmente evitabile - e la condizione di insolvenza - che, invece, attiene alla definitiva e irreversibile impossibilità della società di far fronte alle pendenze e proseguire l'attività -. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che, a fronte delle argomentazioni rese dal giudice di primo grado sulla base di quanto rilevato dal curatore, la corte territoriale aveva interpretato come espressione di insolvenza e dissesto, dati probatori che, invece, erano sintomatici di una crisi transeunte e reversibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Infondato è il primo motivo di ricorso. 2. Il Giudice di primo grado, in linea con l'orientamento di legittimità secondo cui integra la fattispecie di bancarotta preferenziale, e non quella di di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva, il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo (Sez. 5, n. 14908 del 07/03/2008, Frigerio, Rv. 239487; Sez. 5, n. 5186 del 02/10/2013, dep. 2014, Giamundo, Rv. 260196), ha riqualificato come bancarotta preferenziale la condotta ascritta all'imputato, consistita nell'aver effettuato, nell'anno 2015, bonifici in favore dei soci a titolo di «reso per finanziamento infruttifero» dell'importo complessivo di euro 11.590,00, utilizzando denaro nella disponibilità della società, così preferendoli, a fronte della «(incontroversa e documentata) compresenza di altre ragioni di credito al momento della condotta», ad altri creditori. 3. Così riqualificato il delitto, il ricorrente lamenta che la corte territoriale - assimilando erroneamente la situazione di crisi della società a quella di insolvenza, aveva fatto risalire «la grave crisi economica» in cui versava la società «a molto prima del 2015», così retrodatando a quella data lo stato di dissesto, senza considerare che sia il curatore fallimentare, sia il giudice dell'udienza preliminare avevano individuato solo nel mese di giugno 2015 - e, dunque, successivamente alle operazioni di bonifico - il momento in cui la situazione della fallita era divenuta irreversibile. 4. Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni puntuali, logiche e corrette resa dai giudici d'appello che hanno individuato le ragioni a sostegno della decisione assunta proprio nelle conclusioni formulate del curatore fallimentare, secondo il quale: - l'analisi dell'aspetto patrimoniale della società dava riscontro di una crisi di liquidità risalente all'anno 2012 che, «unita all'ulteriore perdita di mercato registrata nell'anno 2015», aveva determinato una perdita di esercizio «tale da erodere integralmente il patrimonio netto»; 3 - l'analisi economica evidenziava «una situazione di crisi sin dall'anno 2014, con vistosa accentuazione nell'anno 2015»; - anche la «leva finanziaria» subiva il medesimo trend negativo. Ad avviso dei giudici d'appello, le conclusioni rese dal curatore a fronte dell'analisi dei dati, quali risultanti dalla documentazione economica, contabile e finanziaria della fallita, riscontravano, indiscutibilmente, la grave crisi economica in cui versava la società «molto prima del 2015». 5. Ciò posto, la corte territoriale ha ritenuto che l'imputato fosse pienamente cosciente e consapevole della «grave, radicata pregressa criticità-difficoltà economica della società, insorta in epoca ben precedente al 2015» - della quale si era anche cercato di dissimulare gli effetti attraverso artifici contabili, tutti puntualmente evidenziati nella sentenza in verifica -, in ragione sia dell'incarico formale di amministratore unico rivestito all'interno della compagine sociale, sia della posizione concretamente rivestita all'interno della AB CA s.r.l.", così valutando come puramente formale, totalmente inconferente e, comunque, smentito dall'approfondita analisi del curatore, la indicazione dell'epoca di approvazione del bilancio, risalente al giorno 05 agosto 2016, come il primo momento di «conoscenza effettiva in capo all'imputato della reale situazione di criticità della società». 6. Stando così le cose, ad avviso della corte territoriale, l'operazione di «reso per finanziamento infruttifero», realizzata in favore dei soci attraverso bonifici dell'importo complessivo di euro 11.590,00 con l'utilizzo di denaro nella disponibilità della società, andava a inserirsi in un contesto di grave crisi, evidente già da anni prima e, dunque, sicuramente in un lasso temporale antecedente alla data di approvazione del bilancio. 7. Il ricorrente, limitandosi a sottolineare come la corte territoriale, erroneamente, avesse interpretato lo stato di crisi in cui versava la AB CA s.r.l." come vera e propria situazione di insolvenza e, dunque, come definitiva e irreversibile impossibilità della società di far fronte alle pendenze e proseguire l'attività, anziché come condizione di mera probabilità di un futuro dissesto, tuttavia potenzialmente evitabile, ha omesso di confrontarsi con le logiche, concrete ed esaustive argomentazioni rese nella sentenza impugnata. 8. Dalle suesposte argomentazioni consegue l'infondatezza anche del secondo motivo, in quanto il percorso motivazionale della sentenza in verifica consente di comprendere le ragioni per le quali la corte territoriale, pur giungendo alla medesima decisione assunta dal giudice di primo grado, ha ritenuto che lo stato di insolvenza della fallita AB CA s.r.l." dovesse farsi risalire a epoca antecedente all'anno 2015 e, dunque, precedente all'approvazione del bilancio, avvenuta in data 5 agosto 2016. 9. Risulta infondato anche l'assunto difensivo articolato nel terzo motivo, avendo la corte territoriale compiutamente argomentato in merito alla situazione di crisi, tutt'altro che transeunte e reversibile, in cui versava la AB CA s.r.l.". 10. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/02/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
sentite le richieste formulate dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. AL NI, che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni formulate dall'avv. Nicola Poli, difensore dell'imputato, e letta la memoria depositata in data 22 gennaio 2024. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17008 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 01/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di ND AN, avv. Nicola Poli, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che ha confermato la decisione con la quale, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare di Lucca: - ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, amministratore unico della AB CA s.r.l.", dichiarata fallita con sentenza del 14 settembre 2016, in ordine al delitto di bancarotta preferenziale (capo A) - così riqualificata l'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva - per aver effettuato, nell'anno 2015, bonifici in favore dei soci a titolo di reso per finanziamento infruttifero dell'importo complessivo pari a euro 11.590,00, utilizzando denaro nella disponibilità della società; - ha assolto il AN dall'imputazione di bancarotta semplice (capo B) perché il fatto non sussiste, sul presupposto che lo stato di insolvenza della fallita non potesse risalire a epoca anteriore all'approvazione del bilancio, avvenuta in data 05 agosto 2016, giorno in cui il AN, esortato a tanto, si era attivato immediatamente a formulare istanza di fallimento. 2. La difesa articola tre motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 597 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta preferenziale sul presupposto che lo stato di insolvenza della fallita AB CA s.r.l." dovesse farsi decorrere a epoca anteriore all'anno 2015 - cui risalivano i bonifici in favore dei soci - e, pertanto, antecedente al 05 agosto 2016 - giorno in cui, in occasione dell'approvazione del bilancio, era stato accertato e dichiarato il dissesto o comunque lo stato di insolvenza della società -, così fondando la propria decisione su argomentazioni non solo contraddittorie, ma anche differenti da quelle, altrettanto incoerenti, rese dal giudice dell'udienza preliminare il quale, per un verso, aveva escluso la responsabilità del AN in ordine al capo B) dell'imputazione, ritenendo l'insussistenza dello stato di insolvenza in periodo antecedente all'approvazione del bilancio, e, per altro verso, ne aveva affermato la penale responsabilità per il delitto di bancarotta preferenziale sul presupposto che con i bonifici a favore dei soci - risalenti al 2015 - l'imputato avesse illecitamente preferito questi ad altri creditori. Ad avviso della difesa, con la retrodatazione dello stato di insolvenza della fallita AB CA s.r.l." a epoca antecedente all'anno 2015 e, dunque, all'approvazione del bilancio, avvenuta in data 5 agosto 2016, la corte territoriale, in assenza di impugnazione sul punto, aveva contraddetto il giudicato formatosi in merito alla individuazione dell'epoca cui far risalire il dissesto. 2.2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 5 legge fall., lamenta che la corte territoriale ha ravvisato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta preferenziale quale conseguenza della retrodatazione dello stato di insolvenza della fallita AB CA s.r.l." 2 a epoca antecedente all'anno 2015, senza considerare che il giudice dell'udienza preliminare aveva escluso la sussistenza di elementi dai quali desumere che, già prima del mese di giugno 2015, la situazione della fallita fosse divenuta irreversibile, così operando una non corretta assimilazione tra la situazione di crisi in cui versava la società - che rappresenta solo la probabilità di un futuro dissesto, potenzialmente evitabile - e la condizione di insolvenza - che, invece, attiene alla definitiva e irreversibile impossibilità della società di far fronte alle pendenze e proseguire l'attività -. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che, a fronte delle argomentazioni rese dal giudice di primo grado sulla base di quanto rilevato dal curatore, la corte territoriale aveva interpretato come espressione di insolvenza e dissesto, dati probatori che, invece, erano sintomatici di una crisi transeunte e reversibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Infondato è il primo motivo di ricorso. 2. Il Giudice di primo grado, in linea con l'orientamento di legittimità secondo cui integra la fattispecie di bancarotta preferenziale, e non quella di di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva, il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo (Sez. 5, n. 14908 del 07/03/2008, Frigerio, Rv. 239487; Sez. 5, n. 5186 del 02/10/2013, dep. 2014, Giamundo, Rv. 260196), ha riqualificato come bancarotta preferenziale la condotta ascritta all'imputato, consistita nell'aver effettuato, nell'anno 2015, bonifici in favore dei soci a titolo di «reso per finanziamento infruttifero» dell'importo complessivo di euro 11.590,00, utilizzando denaro nella disponibilità della società, così preferendoli, a fronte della «(incontroversa e documentata) compresenza di altre ragioni di credito al momento della condotta», ad altri creditori. 3. Così riqualificato il delitto, il ricorrente lamenta che la corte territoriale - assimilando erroneamente la situazione di crisi della società a quella di insolvenza, aveva fatto risalire «la grave crisi economica» in cui versava la società «a molto prima del 2015», così retrodatando a quella data lo stato di dissesto, senza considerare che sia il curatore fallimentare, sia il giudice dell'udienza preliminare avevano individuato solo nel mese di giugno 2015 - e, dunque, successivamente alle operazioni di bonifico - il momento in cui la situazione della fallita era divenuta irreversibile. 4. Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni puntuali, logiche e corrette resa dai giudici d'appello che hanno individuato le ragioni a sostegno della decisione assunta proprio nelle conclusioni formulate del curatore fallimentare, secondo il quale: - l'analisi dell'aspetto patrimoniale della società dava riscontro di una crisi di liquidità risalente all'anno 2012 che, «unita all'ulteriore perdita di mercato registrata nell'anno 2015», aveva determinato una perdita di esercizio «tale da erodere integralmente il patrimonio netto»; 3 - l'analisi economica evidenziava «una situazione di crisi sin dall'anno 2014, con vistosa accentuazione nell'anno 2015»; - anche la «leva finanziaria» subiva il medesimo trend negativo. Ad avviso dei giudici d'appello, le conclusioni rese dal curatore a fronte dell'analisi dei dati, quali risultanti dalla documentazione economica, contabile e finanziaria della fallita, riscontravano, indiscutibilmente, la grave crisi economica in cui versava la società «molto prima del 2015». 5. Ciò posto, la corte territoriale ha ritenuto che l'imputato fosse pienamente cosciente e consapevole della «grave, radicata pregressa criticità-difficoltà economica della società, insorta in epoca ben precedente al 2015» - della quale si era anche cercato di dissimulare gli effetti attraverso artifici contabili, tutti puntualmente evidenziati nella sentenza in verifica -, in ragione sia dell'incarico formale di amministratore unico rivestito all'interno della compagine sociale, sia della posizione concretamente rivestita all'interno della AB CA s.r.l.", così valutando come puramente formale, totalmente inconferente e, comunque, smentito dall'approfondita analisi del curatore, la indicazione dell'epoca di approvazione del bilancio, risalente al giorno 05 agosto 2016, come il primo momento di «conoscenza effettiva in capo all'imputato della reale situazione di criticità della società». 6. Stando così le cose, ad avviso della corte territoriale, l'operazione di «reso per finanziamento infruttifero», realizzata in favore dei soci attraverso bonifici dell'importo complessivo di euro 11.590,00 con l'utilizzo di denaro nella disponibilità della società, andava a inserirsi in un contesto di grave crisi, evidente già da anni prima e, dunque, sicuramente in un lasso temporale antecedente alla data di approvazione del bilancio. 7. Il ricorrente, limitandosi a sottolineare come la corte territoriale, erroneamente, avesse interpretato lo stato di crisi in cui versava la AB CA s.r.l." come vera e propria situazione di insolvenza e, dunque, come definitiva e irreversibile impossibilità della società di far fronte alle pendenze e proseguire l'attività, anziché come condizione di mera probabilità di un futuro dissesto, tuttavia potenzialmente evitabile, ha omesso di confrontarsi con le logiche, concrete ed esaustive argomentazioni rese nella sentenza impugnata. 8. Dalle suesposte argomentazioni consegue l'infondatezza anche del secondo motivo, in quanto il percorso motivazionale della sentenza in verifica consente di comprendere le ragioni per le quali la corte territoriale, pur giungendo alla medesima decisione assunta dal giudice di primo grado, ha ritenuto che lo stato di insolvenza della fallita AB CA s.r.l." dovesse farsi risalire a epoca antecedente all'anno 2015 e, dunque, precedente all'approvazione del bilancio, avvenuta in data 5 agosto 2016. 9. Risulta infondato anche l'assunto difensivo articolato nel terzo motivo, avendo la corte territoriale compiutamente argomentato in merito alla situazione di crisi, tutt'altro che transeunte e reversibile, in cui versava la AB CA s.r.l.". 10. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/02/2024.