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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/11/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 1036/2025 R.G.V.G. promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ROSSI MARLENE;
RICORRENTE
e
(C.F. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. PATRONE LINDA e dall'Avv. MAGRINI VERONICA;
RICORRENTE
con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio. Conclusioni: come da ricorso.
MOTIVAZIONE
Gli odierni ricorrenti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. la modifica congiunta delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 27/2023 di questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni:
“che l'Ill.mo Tribunale, in accoglimento del presente ricorso, voglia disporre la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori già concordate in sede di divorzio al fine di adeguarle alle intervenute modifiche della situazione di fatto e reddituale attuale delle parti e nel principale interesse dei figli, prevedendo, a far data dalla domanda,
l'applicazione delle seguenti
CONDIZIONI
1. Affidamento, collocazione e diritto di visita dei minori.
a) I figli , , e saranno affidati congiuntamente a Per_1 Per_3 Per_4 Per_5
entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la residenza della madre, sita in Grosseto (Gr), Via Aurelia Nord n. 7, a decorrere dalla conclusione della procedura per l'ottenimento del permesso di soggiorno di lungo periodo;
sino a tale momento resteranno residenti con il padre in via Aurelia Nord n. 4 come risulta dai certificati allegati;
b.i) i figli trascorreranno i giorni dal lunedì al venerdì, sino alle ore 17:00 o comunque fino all'orario di uscita del padre dal lavoro;
il padre li terrà con sé dalle ore 17:00 o comunque dal termine del proprio orario lavorativo e sino a dopo cena, con pernottamento presso la madre e comunque compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici.
I figli trascorreranno giorni del sabato e della domenica con il padre, con pernottamento presso di lui il venerdì ed il sabato sera a weekend alterni, di modo che in tali fine settimana i figli si tratterranno con il padre dalle ore 17.00 del venerdì sino alla sera della domenica;
il tutto come da piano genitoriale allegato (cfr. punto 3 del ricorso, tabella A pagg. 8-9).
Il figlio maggiore , oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sarà Per_1
libero di frequentare il padre e la madre secondo i tempi e le modalità che riterrà più opportune anche senza attenersi ai tempi concordati dai genitori per i fratelli e sorelle minori, tanto per la scansione settimanale quanto per i periodi festivi e di vacanza.
I genitori saranno liberi, previo accordo, di variare i giorni di frequentazione;
in particolare entrambi i genitori saranno liberi di incontrare e intrattenersi coi figli anche in altri giorni e momenti della settimana rispetto a quelli sopra riassunti, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori. Ogni modifica delle modalità di visita e di pernotto potrà essere concordata anche per le vie brevi (a titolo esemplificativo e non esaustivo via messaggio,
WhatsApp, e-mail etc).
b.ii) durante i periodi di vacanza: per quanto riguarda le festività in corso di anno scolastico
(vacanze natalizie, vacanze pasquali, giorni festivi singoli o ponti) rimarranno ferme le modalità sopra descritte, salva la possibilità per ciascun genitore di concordare tempi e orari diversi in ragione dei rispettivi impegni, trattenendo presso di sè i minori anche per periodi di
15 giorni consecutivi. In tale ultimo caso, in caso di mancato accordo, i figli trascorreranno, per il primo anno, con la madre la settimana dal 23 dicembre al 31 dicembre e con il padre la settimana dall'01 gennaio al 07 gennaio e l'anno successivo le settimane saranno invertite;
per la festività di Pasqua i primi tre giorni delle vacanze scolastiche i minori staranno con la madre e gli ultimi tre giorni delle vacanze scolastiche con il padre, ad anni alterni;
per la festività di Pasqua i primi tre giorni delle vacanze scolastiche i minori staranno con la madre e gli ultimi tre giorni delle vacanze scolastiche con il padre, ad anni alterni.
b.iii) durante le vacanze estive: per quanto riguarda le vacanze estive. ciascun genitore terrà con sé i figli per due settimane anche non consecutive, tenuto conto dei rispettivi periodi di ferie lavorative, da comunicarsi con congruo anticipo per consentire all'altro genitore di organizzarsi, salvo quanto previsto infra in caso di vacanze trascorse nel paese di origine.
Ogni modifica delle modalità di visita e di pernotto potrà essere concordata anche per le vie brevi.
Ciascun genitore si autorizza, sin d'ora, reciprocamente a lasciare il territorio italiano con i figli al fine di consentire loro di mantenere i rapporti con i nonni e le rispettive famiglie di origine;
ciò in particolare durante il periodo delle vacanze estive e/o natalizie. In tal caso, in corrispondenza delle vacanze estive, ciascun coniuge potrà tenere con sé i figli fino a quattro settimane, concordate tenendo conto dei rispettivi periodi di ferie lavorative. In caso di mancato accordo, i figli trascorreranno, per il primo anno, il mese di luglio con la madre ed il mese di agosto con il padre e per il secondo anno viceversa. I viaggi fuori dal territorio italiano dovranno essere preventivamente concordati in forma scritta (e-mail o altro sistema di messaggistica); qualora i minori partissero per l'estero con uno solo dei genitori questi dovrà comunicare indirizzo e recapito per poter contattare i minori e l'altro dovrà preventivamente fornire l'assenso alla partenza. A tal fine i coniugi si prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli.
2) Contributo al mantenimento per i figli ed attribuzione dell'assegno unico.
a) Ciascun genitore concorrerà al mantenimento dei figli in via diretta, potendo provvedere alle necessità primarie degli stessi quando li avrà presso di sé, ivi incluse le spese ordinarie per il vestiario, il materiale scolastico e altre necessità anche alla luce dell'effettivo regime di frequentazione. L'Assegno Unico previsto per i figli, di importo pari a complessivi €
1.300,00 salvo adeguamenti sarà interamente percepito dalla sig.ra anche a titolo Pt_1
perequativo. Le parti concordano che il presente accordo per il mantenimento dei figli si applichi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, dando concordemente atto che ad oggi il sig. ha compiutamente adempiuto al proprio obbligo di contribuzione al CP_1
mantenimento e che non vi sono pendenze né arretrati da saldare sotto tale profilo.
b) In ogni caso, nulla sarà dovuto alla sig.ra a titolo di mantenimento, essendo ad oggi Pt_1
le parti pienamente autonome ed autosufficienti e dichiarando a tale titolo di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro.
c) Le parti danno atto che, ad oggi, la signora è autonomamente titolare di nuovo Pt_1
contratto di locazione dell'abitazione in cui risiede, con durata dal 4 novembre 2024 al 3 novembre 2027 e importo annuale del canone stabilito in € 5.040,00 (cfr.doc.all.n.7).
d) Il Sig. verserà il 70% delle spese straordinarie necessarie, concordate e CP_1
adeguatamente documentate, mentre il restante 30% sarà a carico della madre. Ai fini dell'elencazione delle spese ordinari e straordinarie, si rinvia al protocollo adottato dall'intestato Tribunale”.
Ciò chiarito, va segnalato che il P.M. in sede ha fornito parere negativo all'accoglimento del ricorso congiunto, evidenziando che il figlio è Per_1
ormai maggiorenne e che le modalità delle visite tra i figli minori e il padre sarebbero contrarie all'interesse dei figli e finalizzate solo ad esonerare il padre dal dovere di mantenimento.
In ragione del parere espresso dal P.M. in sede, è stata disposta la comparizione delle parti che all'udienza del 02.10.2025 hanno fornito dei chiarimenti alla luce dei rilievi del P.M.
Alla luce dei chiarimenti forniti dalle parti, il collegio ritiene accoglibili le condizioni indicate in ricorso, come corrette con accordo depositato il
26.10.2025, superandosi il parere negativo del P.M.
Circa l'affidamento del figlio nato il [...], avente Persona_6
ormai la maggiore età, va osservato che con accordo integrativo depositato il
26.10.2025, confermato all'udienza del 06.11.2025, i ricorrenti hanno chiesto escludersi l'affidamento condiviso del figlio in quanto Persona_6
divenuto maggiorenne, sicché le condizioni relative all'affidamento e alle visite tra il padre e i figli non concernono il figlio Persona_6
Circa le modalità di regolazione delle visite ordinarie tra il padre e i restanti figli nata l'[...], nato il 13 Persona_7 Persona_8
maggio 2009, nato il [...] e Persona_9 Per_10
nata il [...], va osservato che nella sentenza di
[...]
divorzio è stato stabilito che il padre tenga con sé i figli un giorno o due giorni alla settimana, oltre a un fine settimana alternato con la madre;
con il ricorso le parti chiedono aumentarsi il numero di ore in cui i figli sono con il padre, che nel frattempo ha mutato il proprio impiego, divenendo un imprenditore autonomo, stabilendosi che “il padre li terrà con sé dalle ore 17:00 o comunque dal termine del proprio orario lavorativo e sino a dopo cena, con pernottamento presso la madre e comunque compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici”.
All'udienza del 02.10.2025, le parti hanno chiarito che la previsione di un periodo di tempo del padre con i figli ogni giorno è giustificata dal fatto che le parti abitano nello stesso edificio e allo stesso piano, con gli ingressi adiacenti, sicché le abitazioni delle parti sono molto vicine tra di loro e ciò vale a escludere che le nuove condizioni concordate dalle parti siano contrarie agli interessi dei figli minori, atteso che la soluzione prospettata non comporta problemi logistici né spostamenti dei minori nella città di Grosseto e garantisce un maggior margine di tempo che i figli possono passare insieme al padre, aspetto questo certamente positivo per la crescita dei figli.
La regolazione delle visite nei fine settimana appare analoga a quella prevista nella sentenza di divorzio, stabilendosi, anche in ragione della crescita dei figli, che il fine settimana inizi dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola, previsione che non pone pregiudizi per l'interesse dei minori.
La regolazione delle visite nelle festività garantisce un'equilibrata presenza dei genitori con i figli.
Circa il mantenimento versato dal padre, occorre rilevare che la sentenza di divorzio ha posto a carico dello stesso un importo complessivo di 700,00 euro a titolo di mantenimento ordinario e il 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico per i figli è stato assegnato a ciascun coniuge (665,00 euro alla madre e 565,00 euro al padre).
Il nuovo assetto del mantenimento proposto dalle parti appare ragionevole, tenuto conto che la madre ha dichiarato di percepire un reddito pari a
1.095,00 euro e il padre, divenuto nelle more imprenditore, ha dichiarato percepire circa 24.000,00 euro netti all'anno, che l'assegno unico per i figli, pari a 1.300,00 euro, è integralmente assegnato alla madre e che sono aumentati i tempi di permanenza dei figli con il padre, presso cui i figli cenano ogni giorno durante la settimana, dovendosi evidenziare che l'attribuzione integrale dell'assegno unico può costituire mezzo di assolvimento dell'obbligo di contribuzione per il genitore (cfr. Cass. Civ. n. 4672/2025).
Inoltre, le nuove condizioni concordate dalle parti prevedono a carico del padre un aumento al 70% del contributo alle spese straordinarie di mantenimento dei figli, elemento ulteriore che determina un ragionevole equilibrio tra le parti circa la contribuzione in favore dei figli.
Pertanto, il collegio ritiene che anche la regolazione del mantenimento dei figli sia ragionevole e idonea a preservare l'interesse materiale e morale degli stessi.
In definitiva, le condizioni poste dalle parti, come corrette con l'accordo integrativo del 26.10.2025, possono accogliersi.
Alla luce della natura della controversia, le spese restano compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1036/2025 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) prende atto delle modifiche alle condizioni di divorzio vigenti tra le parti, sancite con sentenza del Tribunale di Grosseto n. 27/2023, contenute nel ricorso depositato il 17.07.2025, come corrette con l'accordo integrativo depositato il 26.10.2025;
2) compensa le spese processuali.
Grosseto, camera di consiglio del 06.11.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 1036/2025 R.G.V.G. promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ROSSI MARLENE;
RICORRENTE
e
(C.F. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. PATRONE LINDA e dall'Avv. MAGRINI VERONICA;
RICORRENTE
con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio. Conclusioni: come da ricorso.
MOTIVAZIONE
Gli odierni ricorrenti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. la modifica congiunta delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 27/2023 di questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni:
“che l'Ill.mo Tribunale, in accoglimento del presente ricorso, voglia disporre la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori già concordate in sede di divorzio al fine di adeguarle alle intervenute modifiche della situazione di fatto e reddituale attuale delle parti e nel principale interesse dei figli, prevedendo, a far data dalla domanda,
l'applicazione delle seguenti
CONDIZIONI
1. Affidamento, collocazione e diritto di visita dei minori.
a) I figli , , e saranno affidati congiuntamente a Per_1 Per_3 Per_4 Per_5
entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la residenza della madre, sita in Grosseto (Gr), Via Aurelia Nord n. 7, a decorrere dalla conclusione della procedura per l'ottenimento del permesso di soggiorno di lungo periodo;
sino a tale momento resteranno residenti con il padre in via Aurelia Nord n. 4 come risulta dai certificati allegati;
b.i) i figli trascorreranno i giorni dal lunedì al venerdì, sino alle ore 17:00 o comunque fino all'orario di uscita del padre dal lavoro;
il padre li terrà con sé dalle ore 17:00 o comunque dal termine del proprio orario lavorativo e sino a dopo cena, con pernottamento presso la madre e comunque compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici.
I figli trascorreranno giorni del sabato e della domenica con il padre, con pernottamento presso di lui il venerdì ed il sabato sera a weekend alterni, di modo che in tali fine settimana i figli si tratterranno con il padre dalle ore 17.00 del venerdì sino alla sera della domenica;
il tutto come da piano genitoriale allegato (cfr. punto 3 del ricorso, tabella A pagg. 8-9).
Il figlio maggiore , oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sarà Per_1
libero di frequentare il padre e la madre secondo i tempi e le modalità che riterrà più opportune anche senza attenersi ai tempi concordati dai genitori per i fratelli e sorelle minori, tanto per la scansione settimanale quanto per i periodi festivi e di vacanza.
I genitori saranno liberi, previo accordo, di variare i giorni di frequentazione;
in particolare entrambi i genitori saranno liberi di incontrare e intrattenersi coi figli anche in altri giorni e momenti della settimana rispetto a quelli sopra riassunti, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori. Ogni modifica delle modalità di visita e di pernotto potrà essere concordata anche per le vie brevi (a titolo esemplificativo e non esaustivo via messaggio,
WhatsApp, e-mail etc).
b.ii) durante i periodi di vacanza: per quanto riguarda le festività in corso di anno scolastico
(vacanze natalizie, vacanze pasquali, giorni festivi singoli o ponti) rimarranno ferme le modalità sopra descritte, salva la possibilità per ciascun genitore di concordare tempi e orari diversi in ragione dei rispettivi impegni, trattenendo presso di sè i minori anche per periodi di
15 giorni consecutivi. In tale ultimo caso, in caso di mancato accordo, i figli trascorreranno, per il primo anno, con la madre la settimana dal 23 dicembre al 31 dicembre e con il padre la settimana dall'01 gennaio al 07 gennaio e l'anno successivo le settimane saranno invertite;
per la festività di Pasqua i primi tre giorni delle vacanze scolastiche i minori staranno con la madre e gli ultimi tre giorni delle vacanze scolastiche con il padre, ad anni alterni;
per la festività di Pasqua i primi tre giorni delle vacanze scolastiche i minori staranno con la madre e gli ultimi tre giorni delle vacanze scolastiche con il padre, ad anni alterni.
b.iii) durante le vacanze estive: per quanto riguarda le vacanze estive. ciascun genitore terrà con sé i figli per due settimane anche non consecutive, tenuto conto dei rispettivi periodi di ferie lavorative, da comunicarsi con congruo anticipo per consentire all'altro genitore di organizzarsi, salvo quanto previsto infra in caso di vacanze trascorse nel paese di origine.
Ogni modifica delle modalità di visita e di pernotto potrà essere concordata anche per le vie brevi.
Ciascun genitore si autorizza, sin d'ora, reciprocamente a lasciare il territorio italiano con i figli al fine di consentire loro di mantenere i rapporti con i nonni e le rispettive famiglie di origine;
ciò in particolare durante il periodo delle vacanze estive e/o natalizie. In tal caso, in corrispondenza delle vacanze estive, ciascun coniuge potrà tenere con sé i figli fino a quattro settimane, concordate tenendo conto dei rispettivi periodi di ferie lavorative. In caso di mancato accordo, i figli trascorreranno, per il primo anno, il mese di luglio con la madre ed il mese di agosto con il padre e per il secondo anno viceversa. I viaggi fuori dal territorio italiano dovranno essere preventivamente concordati in forma scritta (e-mail o altro sistema di messaggistica); qualora i minori partissero per l'estero con uno solo dei genitori questi dovrà comunicare indirizzo e recapito per poter contattare i minori e l'altro dovrà preventivamente fornire l'assenso alla partenza. A tal fine i coniugi si prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli.
2) Contributo al mantenimento per i figli ed attribuzione dell'assegno unico.
a) Ciascun genitore concorrerà al mantenimento dei figli in via diretta, potendo provvedere alle necessità primarie degli stessi quando li avrà presso di sé, ivi incluse le spese ordinarie per il vestiario, il materiale scolastico e altre necessità anche alla luce dell'effettivo regime di frequentazione. L'Assegno Unico previsto per i figli, di importo pari a complessivi €
1.300,00 salvo adeguamenti sarà interamente percepito dalla sig.ra anche a titolo Pt_1
perequativo. Le parti concordano che il presente accordo per il mantenimento dei figli si applichi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, dando concordemente atto che ad oggi il sig. ha compiutamente adempiuto al proprio obbligo di contribuzione al CP_1
mantenimento e che non vi sono pendenze né arretrati da saldare sotto tale profilo.
b) In ogni caso, nulla sarà dovuto alla sig.ra a titolo di mantenimento, essendo ad oggi Pt_1
le parti pienamente autonome ed autosufficienti e dichiarando a tale titolo di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro.
c) Le parti danno atto che, ad oggi, la signora è autonomamente titolare di nuovo Pt_1
contratto di locazione dell'abitazione in cui risiede, con durata dal 4 novembre 2024 al 3 novembre 2027 e importo annuale del canone stabilito in € 5.040,00 (cfr.doc.all.n.7).
d) Il Sig. verserà il 70% delle spese straordinarie necessarie, concordate e CP_1
adeguatamente documentate, mentre il restante 30% sarà a carico della madre. Ai fini dell'elencazione delle spese ordinari e straordinarie, si rinvia al protocollo adottato dall'intestato Tribunale”.
Ciò chiarito, va segnalato che il P.M. in sede ha fornito parere negativo all'accoglimento del ricorso congiunto, evidenziando che il figlio è Per_1
ormai maggiorenne e che le modalità delle visite tra i figli minori e il padre sarebbero contrarie all'interesse dei figli e finalizzate solo ad esonerare il padre dal dovere di mantenimento.
In ragione del parere espresso dal P.M. in sede, è stata disposta la comparizione delle parti che all'udienza del 02.10.2025 hanno fornito dei chiarimenti alla luce dei rilievi del P.M.
Alla luce dei chiarimenti forniti dalle parti, il collegio ritiene accoglibili le condizioni indicate in ricorso, come corrette con accordo depositato il
26.10.2025, superandosi il parere negativo del P.M.
Circa l'affidamento del figlio nato il [...], avente Persona_6
ormai la maggiore età, va osservato che con accordo integrativo depositato il
26.10.2025, confermato all'udienza del 06.11.2025, i ricorrenti hanno chiesto escludersi l'affidamento condiviso del figlio in quanto Persona_6
divenuto maggiorenne, sicché le condizioni relative all'affidamento e alle visite tra il padre e i figli non concernono il figlio Persona_6
Circa le modalità di regolazione delle visite ordinarie tra il padre e i restanti figli nata l'[...], nato il 13 Persona_7 Persona_8
maggio 2009, nato il [...] e Persona_9 Per_10
nata il [...], va osservato che nella sentenza di
[...]
divorzio è stato stabilito che il padre tenga con sé i figli un giorno o due giorni alla settimana, oltre a un fine settimana alternato con la madre;
con il ricorso le parti chiedono aumentarsi il numero di ore in cui i figli sono con il padre, che nel frattempo ha mutato il proprio impiego, divenendo un imprenditore autonomo, stabilendosi che “il padre li terrà con sé dalle ore 17:00 o comunque dal termine del proprio orario lavorativo e sino a dopo cena, con pernottamento presso la madre e comunque compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici”.
All'udienza del 02.10.2025, le parti hanno chiarito che la previsione di un periodo di tempo del padre con i figli ogni giorno è giustificata dal fatto che le parti abitano nello stesso edificio e allo stesso piano, con gli ingressi adiacenti, sicché le abitazioni delle parti sono molto vicine tra di loro e ciò vale a escludere che le nuove condizioni concordate dalle parti siano contrarie agli interessi dei figli minori, atteso che la soluzione prospettata non comporta problemi logistici né spostamenti dei minori nella città di Grosseto e garantisce un maggior margine di tempo che i figli possono passare insieme al padre, aspetto questo certamente positivo per la crescita dei figli.
La regolazione delle visite nei fine settimana appare analoga a quella prevista nella sentenza di divorzio, stabilendosi, anche in ragione della crescita dei figli, che il fine settimana inizi dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola, previsione che non pone pregiudizi per l'interesse dei minori.
La regolazione delle visite nelle festività garantisce un'equilibrata presenza dei genitori con i figli.
Circa il mantenimento versato dal padre, occorre rilevare che la sentenza di divorzio ha posto a carico dello stesso un importo complessivo di 700,00 euro a titolo di mantenimento ordinario e il 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico per i figli è stato assegnato a ciascun coniuge (665,00 euro alla madre e 565,00 euro al padre).
Il nuovo assetto del mantenimento proposto dalle parti appare ragionevole, tenuto conto che la madre ha dichiarato di percepire un reddito pari a
1.095,00 euro e il padre, divenuto nelle more imprenditore, ha dichiarato percepire circa 24.000,00 euro netti all'anno, che l'assegno unico per i figli, pari a 1.300,00 euro, è integralmente assegnato alla madre e che sono aumentati i tempi di permanenza dei figli con il padre, presso cui i figli cenano ogni giorno durante la settimana, dovendosi evidenziare che l'attribuzione integrale dell'assegno unico può costituire mezzo di assolvimento dell'obbligo di contribuzione per il genitore (cfr. Cass. Civ. n. 4672/2025).
Inoltre, le nuove condizioni concordate dalle parti prevedono a carico del padre un aumento al 70% del contributo alle spese straordinarie di mantenimento dei figli, elemento ulteriore che determina un ragionevole equilibrio tra le parti circa la contribuzione in favore dei figli.
Pertanto, il collegio ritiene che anche la regolazione del mantenimento dei figli sia ragionevole e idonea a preservare l'interesse materiale e morale degli stessi.
In definitiva, le condizioni poste dalle parti, come corrette con l'accordo integrativo del 26.10.2025, possono accogliersi.
Alla luce della natura della controversia, le spese restano compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1036/2025 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) prende atto delle modifiche alle condizioni di divorzio vigenti tra le parti, sancite con sentenza del Tribunale di Grosseto n. 27/2023, contenute nel ricorso depositato il 17.07.2025, come corrette con l'accordo integrativo depositato il 26.10.2025;
2) compensa le spese processuali.
Grosseto, camera di consiglio del 06.11.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia