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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 11845/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Parte_2 avv. Barbara Cicerchia per entrambi con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
1. la sig.ra provvederà entro il 31.07.2024, a trasferirsi in Roma (RM), Via Parte_1
Lorenzo Bonincontri n. 30, avendo acquistato un piccolo immobile in fase di risistemazione, nonché
a provvedere, dopo il trasferimento, ad inoltrare la richiesta per il cambio di residenza;
2. la casa familiare sita in Roma (RM) Via Positano n. 92, già di proprietà esclusiva del sig.
rimarrà nella sua esclusiva disponibilità, con tutto quanto in essa contenuto allo Parte_2 stato attuale, salvo quanto di proprietà esclusiva della sig.ra e quanto le parti, in Parte_1 accordo tra di loro, decideranno che la sig.ra potrà portare con sé per arredare la Parte_1 nuova casa;
3. il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile di € 800,00, (euro Parte_2 Parte_1 ottocento/00) a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge. Detta somma sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione e verrà versata entro il cinque di ogni mese.
L'importo del mantenimento al coniuge potrà essere rivisto nel momento in cui cambieranno le condizioni reddituali di uno dei due coniugi;
1. la sig.ra è formalmente proprietaria del seguente bene mobile registrato: Parte_1
Motociclo – Honda Italia spa PD10 – Transalp 600 V
Omologaz – OM54231 - Telaio ZDCPD10AOXF153371 – TARGA AD52446; la proprietà del mezzo sopra identificato verrà trasferita dalla sig.ra al sig. Parte_1
Parte_2
1. i coniugi precisano che il succitato accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. “; visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Ariccia (RM) in data 5.6.2010;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010 , parte II, atto n. 19 , serie C ); -conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 10.9.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 11845/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Parte_2 avv. Barbara Cicerchia per entrambi con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
1. la sig.ra provvederà entro il 31.07.2024, a trasferirsi in Roma (RM), Via Parte_1
Lorenzo Bonincontri n. 30, avendo acquistato un piccolo immobile in fase di risistemazione, nonché
a provvedere, dopo il trasferimento, ad inoltrare la richiesta per il cambio di residenza;
2. la casa familiare sita in Roma (RM) Via Positano n. 92, già di proprietà esclusiva del sig.
rimarrà nella sua esclusiva disponibilità, con tutto quanto in essa contenuto allo Parte_2 stato attuale, salvo quanto di proprietà esclusiva della sig.ra e quanto le parti, in Parte_1 accordo tra di loro, decideranno che la sig.ra potrà portare con sé per arredare la Parte_1 nuova casa;
3. il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile di € 800,00, (euro Parte_2 Parte_1 ottocento/00) a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge. Detta somma sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione e verrà versata entro il cinque di ogni mese.
L'importo del mantenimento al coniuge potrà essere rivisto nel momento in cui cambieranno le condizioni reddituali di uno dei due coniugi;
1. la sig.ra è formalmente proprietaria del seguente bene mobile registrato: Parte_1
Motociclo – Honda Italia spa PD10 – Transalp 600 V
Omologaz – OM54231 - Telaio ZDCPD10AOXF153371 – TARGA AD52446; la proprietà del mezzo sopra identificato verrà trasferita dalla sig.ra al sig. Parte_1
Parte_2
1. i coniugi precisano che il succitato accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. “; visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Ariccia (RM) in data 5.6.2010;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010 , parte II, atto n. 19 , serie C ); -conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 10.9.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi