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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/10/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico VA RO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2404/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Mariachiara Rizzo che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
resistente contumace oggetto: pensione di invalidità civile.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 2 maggio 2024 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1 premesso di aver proposto istanza di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di invalidità civile, conclusosi con decreto di omologa positivo del 28 novembre 2023 e notificato all' in data 15 dicembre 2023, CP_1 lamentava l'ingiustificata inerzia dell'ente previdenziale nella liquidazione dei ratei della prestazione, e ne chiedeva la condanna al pagamento degli stessi con decorrenza dal mese di giugno 2022, oltre accessori di legge.
Nella contumacia del convenuto, sostituita l'udienza del 9 ottobre 2025 dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente si evince che l' gli ha CP_2 corrisposto i relativi ratei, unitamente agli arretrati, a maggio 2024.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. 3.- In ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, si rileva che: - la fondatezza della domanda non è stata affatto contestata;
- il pagamento è avvenuto a distanza di quasi cinque mesi dalla notifica del decreto di omologa
(rispetto al termine di 4 mesi previsto dall'art. 445 bis c.p.c.). Pertanto, è giusto che le spese vengano compensate per 2/3 e per il resto seguano la soccombenza e si liquidino ai sensi del D.M.
n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore e la limitata attività svolta, applicati i minimi per la semplicità, in 621,5 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' , dichiara cessata la CP_1 materia del contendere e condanna l'Istituto al pagamento di 1/3 delle spese del giudizio, liquidato in 621,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratti in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 10.10.2025
Il Giudice del lavoro
VA RO
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