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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/01/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Civile di Catania
Sezione Quinta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.5633/2022 R.G.;
promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Catania, Via Martino Cilestri n. 25, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Drago che lo la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
società con unico socio soggetta a Controparte_1
direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina
Margherita n. 125, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n.
REA n. 1177794, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita P.IVA_1
n. 125, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Francesco Mancuso, giusta procura generale alle liti rilasciata ai rogiti del Notaio di Roma rep. 53730 Persona_1
racc. 26904 del 7/2/2017 in atti;
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato, a mezzo posta elettronica certificata, in data
12.04.2022, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale civile Parte_1 di Catania, esponendo: “che con fattura n. Controparte_1
87659641011728A intimava al Sig. il Controparte_1 Parte_1
pagamento della somma di euro 16.282,51 a seguito di ricostruzione consumi per prelievi irregolari relativamente alla fornitura di energia elettrica dell'immobile sito in Catania, Via Cedro n. 48, per il periodo compreso tra il mese di Agosto 2012 ed il mese di Agosto 2017; ……………………..che l'art. 1 c. 4 della Legge di Bilancio
2018 sopra citato ha introdotto una riforma del termine di prescrizione delle bollette della luce (dal 1° marzo 2018), del gas (dal 1° gennaio 2019) e dell'acqua (dal 1
° gennaio 2020), riducendolo da 5 a 2 anni. I fornitori, quindi, non possono più fare maxi-conguagli per consumi effettuati oltre i 2 anni precedenti. Alla luce di quanto esposto, essendo il periodo di fatturazione relativo agli anni agosto 2012 – agosto
2017 il Sig. non è tenuto al pagamento della somma di euro 16.282,51 riportata Pt_1
in bolletta. Senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni si contestano inoltre i risultati cui è pervenuta la società, i quali si basano su metodi di calcolo presunti in palese violazione delle regole di trasparenza delle operazioni di ricalcolo non permettendo all'utente il controllo sulla correttezza delle attività di ricostruzione e dei relativi risultati”; chiedeva, pertanto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento avanzata da controparte stante la non debenza delle somme intimate per tutto quanto esposto in narrativa ed in particolare per maturata prescrizione delle stesse nonché per indeterminatezza/mancata motivazione dei criteri di calcolo utilizzati.”
Si costituiva la società convenuta la quale eccepiva l'improcedibilità della domanda in conseguenza della tardiva iscrizione a ruolo della causa;
deduceva, altresì, che l'attore non risultava titolare di alcun contratto di somministrazione di energia elettrica;
che, in particolare, “Nel corso della predetta verifica i tecnici di e- distribuzione riscontravano un allaccio diretto alla rete elettrica effettuato intercettando la presa Enel dal lato interno dell'immobile ed occultando tutto con opere murarie, rilevando altresì che al momento della verifica vi era prelievo di energia e che l'allaccio si interfacciava con l'impianto del cliente tramite un interruttore dedicato…….Alla verifica di cui sopra era presente lo stesso Sig.
[...]
, che sottoscriveva di suo pugno il verbale ….il Distributore denunciava in Pt_1 data 30.09.2017 i fatti riscontrati all'Autorità Giudiziaria (All. n. 4), ed in pari data inoltrava comunicazione della verifica del 09.08.2017 e degli esiti della stessa unitamente alla tabella di ricostruzione dei consumi, sia alla odierna convenuta che all'utente…….La ricostruzione dei prelievi fraudolenti non fatturati veniva effettuata per il periodo dal 10/08/2012 al 09/08/2017, sulla base del criterio della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del minore cavo rilevato in sede di verifica (10mmq) per il periodo (quinquennio) dal 10.08.2012 al 09.08.2017 (data della verifica). 4 Posto quanto sopra, il conteggio dei consumi non fatturati e ricostruiti dal Distributore con il metodo dianzi indicati ammonta a 60.033 KWh.; eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione rispetto alle contestazioni avversarie afferenti le attività di competenza del distributore territoriale;
……; che il verbale di verifica redatto dai verificatori del Distributore nell'esercizio del loro specifico compito ha rilevanza probatoria propria di un atto formato da un incaricato di pubblico servizio…che la ricostruzione presuntiva del consumo dell'utenza di controparte per effetto dell'allaccio diretto alla rete elettrica, è stata effettuata -come detto- con il metodo della “potenza tecnicamente prelevabile”, per il quale viene preso in considerazione il cavo di sezione minore tra quello della Rete e quello dell'utente, calcolando unicamente (in difetto) un consumo di 1800 ore annue, in luogo delle 8760 possibili (ed anzi assai probabili nel nostro caso tenuto conto che in assenza di qualsiasi misurazione dei consumi per l'assenza di un contatore attivo………Siffatto metodo di ricostruzione dei consumi trova un fondamento legale più specifico, oltre che nell'art. 15609 c. c, nel Decreto legislativo 26.10.1995 n.504,
Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, che agli artt.
52,53,54,55,56,57,58,59,60 si occupa dell'imposizione tributaria sull'energia elettrica.; l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione”: Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito: “VOGLIA Per i motivi e le causali tutte di cui alla narrativa del presente atto: In via preliminare, in accoglimento della relativa eccezione, ritenere e dichiarare la tardiva iscrizione a ruolo della causa in violazione dell'art. 165 c.p.c., e di conseguenza ritenere e dichiarare improcedibile l'azione avversaria, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
Nel merito, senza recesso da quanto sopra e senza inversione dell'onere della prova, rigettare tutte le domande formulate da controparte perché inammissibili e comunque infondate oltre che non provate, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare dovuta da parte attrice ed in favore della odierna convenuta la somma di €.16.282,51 di cui alla fattura n.
87659641011728A del 23.03.2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del giudizio nonché Rimborso Spese Generali.
Venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art.183 VI comma cpc.
La causa veniva rinviata per la decisione e, all'udienza del 14 dicembre 2024, veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Orbene, va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per la tardiva costituzione di parte attrice.
A tale ultimo riguardo, la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez.
2-Ordinanza n. 30270 del 31/10/2023 ha chiarito “…..il primo comma dell'art. 171 c.p.c. prevede la cancellazione della causa dal ruolo solo se tutte le parti non abbiano rispettato il termine di costituzione… La norma però al secondo comma prevede che se una delle parti si è costituita tempestivamente, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, norma che non distingue tra la posizione dell'attore e del convenuto e che consente di affermare che anche la sola costituzione tempestiva del convenuto impedisce le conseguenze contemplate dalla legge per l'ipotesi di mancata costituzione o tardiva costituzione di tutte le parti.”.
Nel caso in esame, l'attore si è costituito tardivamente, ma la parte convenuta si è costituita tempestivamente, impedendo, così, il verificarsi delle conseguenze previste per l'ipotesi di mancata o tardiva costituzione di tutte le parti.
Nel merito, la domanda proposta dall'attore è infondata e va rigettata. L'attore ha proposto una domanda di accertamento negativo del credito di euro
16.282,51 intimato dalla società convenuta in relazione ai consumi di energia elettrica per il periodo agosto 2012 – agosto 2017.
In particolare, ha chiesto che venisse accertata l'illegittimità della richiesta di pagamento stante “la non debenza delle somme intimate per tutto quanto esposto in narrativa ed in particolare per maturata prescrizione delle stesse nonché per indeterminatezza/mancata motivazione dei criteri di calcolo utilizzati” (cfr.
conclusioni atto introduttivo).
Orbene, ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, va, innanzitutto, osservato che i consumi addebitati si riferiscono ad una ipotesi, incontestata, di prelievo fraudolento di energia elettrica, effettuato tramite allaccio diretto alla rete, in assenza di rapporto contrattuale e, conseguentemente di misuratore.
A prescindere dalla mancata contestazione, in ogni caso, l'allaccio diretto alla rete è stato accertato dai dipendenti Enel come da verbale di verifica in atti, sottoscritto dallo stesso attore, cui va riconosciuta fede privilegiata (cfr. sul punto ex multis
Corte Di Cassazione - Sentenza 12 marzo 2020, n. 7075 secondo cui “non v'è dubbio Co che l'attività del dipendente dell' - rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica -, incaricati della esazione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi accertato.”)
Tenuto conto delle superiori premesse, nel caso in esame, non possono trovare applicazione né il termine di prescrizione previsto per l'ipotesi di prelievi registrati dal misuratore in forza di un contratto di somministrazione né le regole di ricostruzione dei consumi ed i principi dettati in materia per tale ultima ipotesi.
Quanto al termine di prescrizione, pertanto, non può trovare applicazione l'art. 1 c. 4 della Legge di Bilancio 2018 che ha ridotto del termine di prescrizione delle bollette della luce (dal 1° marzo 2018) da 5 a 2 anni, né il termine di prescrizione anteriormente vigente, trattandosi di termini di prescrizione del diritto di credito nascente da un rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica e sul presupposto che i consumi siano stati rilevati dal misuratore.
Nel caso in esame la somministrazione di energia elettrica è avvenuta in maniera illecita, al di fuori di un rapporto contrattuale risultando provato, come già detto, che l'attore abbia usufruito della stessa in conseguenza dell'allaccio diretto alla rete.
Dovrà, pertanto, trovare applicazione la disposizione dettata dall'art 2947, comma 3, cod. civ., secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato
è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.”
Nel caso in questione, può ritenersi accertata incidenter tantum da parte di questo giudice la fattispecie astratta del reato di furto aggravato di energia elettrica di cui possono ritenersi provati gli elementi costitutivi, sia oggettivi, costituiti dall'allaccio diretto alla rete (“effettuato intercettando la presa Enel dal lato interno dell'immobile occultato da opere murarie ..tale allaccio si interfacciava con l'impianto del cliente tramite interruttore dedicato”; cfr. verbale di verifica in atti), sia soggettivi
(l'elemento psicologico accertato non può che essere il dolo, tenuto conto dele modalità fraudolente con cui l'allaccio predetto è stato effettuato al precipuo fine di occultarlo).
Quanto al dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione va richiamato il condivisibile principio di diritto, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui: “La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito. “
Cfr. ex multis Cass. civ. n. 4683/2020.
Nel caso in questione, la società convenuta è venuta a conoscenza del prelievo abusivo a seguito dell'accertamento effettuato in data 9 agosto 2017 né, tenuto conto delle modalità fraudolente con cui l'allaccio è stato occultato e dell'assenza di contratto, può ragionevolmente ritenersi che, con l'uso dell'ordinaria diligenza, il prelievo abusivo si sarebbe potuto accertare in precedenza.
In definitiva, applicando il termine previsto per il reato di furto (anche se fosse non aggravato), va escluso che in relazione ai consumi ricostruiti per il quinquennio anteriore al 9 agosto 2017 possa dirsi maturata la prescrizione. Risulta, infatti, documentata, dallo stesso attore, l'avvenuta ricezione della richiesta di pagamento del 23 marzo 2022 idonea ad interrompere il termine di prescrizione e fino al 9 agosto 2017 (data dell'accertamento e della scoperta del dolo) deve applicarsi la sospensione del predetto termine ex art 2941 n.8 cc (la stessa Suprema
Corte (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/09/2021, ud. 03/03/2021, dep. 15/09/2021,
n.24903) ha, al riguardo, così motivato (sia pure in relazione ad una ipotesi di alterazione dei consumi registrati dal contatore ma che, a maggior ragione, è invocabile in ipotesi di totale assenza di misuratore): “in occasione del sopralluogo effettuato dall'Enel il (OMISSIS), era stata accertata la manomissione dei sigilli del contatore con esecuzione di particolari saldature nel contatore idonee ad alterare (nella misura del 40%) la rilevazione dei consumi. La fattispecie osservata dal giudice del merito rientra nella ipotesi di occultamento del debito imputabile all'utente del servizio, in quanto, in tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, sussiste in capo al destinatario del servizio un obbligo di vigilanza e custodia per la conservazione del contatore di proprietà del somministrante (Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20175 dell'8/10/2015): dunque,
l'utente è responsabile anche delle manomissioni operate al fine di occultare i consumi di energia somministrata, a prescindere da chi le abbia effettuate in concreto o dalla circostanza che il misuratore si trovi o non nell'area di pertinenza dell'utente.”
Quanto, infine, alla lamentata erroneità dei criteri utilizzati per la ricostruzione dei consumi la Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/07/2024, ud.
02/04/2024, dep. 22/07/2024, n.20249) ha precisato “in materia extracontrattuale il danno patrimoniale può essere determinato in via presuntiva e ha ritenuto "evidente la non arbitrarietà del criterio nella specie adottato, atteso che l'allaccio abusivo a monte del contatore (quest'ultimo regolarmente contrattualizzato) è a tutti gli effetti un allaccio diretto alla rete di privo di contratto per il quale si Controparte_3
applica, proprio secondo quanto stabilito al punto 5.6 del documento "Criteri di stima e ricostruzione dei dati di misura dell'energia elettrica" …….il criterio della
"potenza tecnicamente prelevabile"…… il ricorrente invoca nuovamente quanto previsto da una delibera ARERA n. 200/99 (che limita in determinate ipotesi la ricostruzione dei consumi ai 365 giorni precedenti la verifica) non confrontandosi con quanto ritenuto dal Tribunale che ha escluso l'applicabilità della delibera in esame alla fattispecie, tenuto conto che non di malfunzionamento del contatore si trattava, ma di manomissione del medesimo”.
Nel caso in questione, la convenuta ha dedotto che la ricostruzione presuntiva è stata effettuata con il metodo della “potenza tecnicamente prelevabile”, per il quale è stato preso in considerazione il cavo di sezione minore tra quello della rete e quello dell'utente (testualmente: “calcolando unicamente (in difetto) un consumo di 1800 ore annue, in luogo delle 8760 possibili (ed anzi assai probabili nel nostro caso tenuto conto che in assenza di qualsiasi misurazione dei consumi per l'assenza di un contatore attivo”).
A fronte della superiore allegazione, l'attore avrebbe dovuto formulare delle contestazioni specifiche ed, in ogni caso, fornire rigorosa prova che il consumo effettivo sia stato inferiore rispetto a quello oggetto di ricostruzione tenuto conto, ad esempio, delle caratteristiche dell'immobile alimentato dall'allaccio diretto, degli elettrodomestici ivi esistenti, del numero dei componenti il nucleo familiare che ne hanno usufruito e di tutte le altre circostanze del caso concreto ritenute idonee ad incidere sul consumo effettivo, mentre non può ritenersi sufficiente la mera contestazione generica del metodo di ricostruzione utilizzato (cfr. sul punto
Cassazione civile sez. III, 11/11/2024, (ud. 12/09/2024, dep. 11/11/2024), n.29046 secondo cui “la Corte distrettuale (era) infatti pervenuta a ritenere presuntivamente provati i consumi ed il relativo credito vantato dal gestore, sulla scorta di elementi indiziari convergenti quali:
1 - la assenza di specifica critica rivolta al metodo di contabilizzazione del consumo necessariamente presunto (non essendo possibile fornire -una volta accertata la manomissione dello strumento di misurazione consensualmente scelto dai contraenti per la registrazione dei consumi- una distinta prova dell'esatto dato numerico delle unità di energia prelevate dall'utente finale) applicato da Enel Distribuzione Spa per la rettifica del dato inattendibile risultante dal contatore manomesso;
2-la terzietà, …….., di Enel Distribuzione Spa quale soggetto deputato a tale verifica, in conformità alla delibera n. 200 del 28.12.1999 dell'AEEG: elementi inducenti entrambi a conferire alla operazione tecnica di ricalcolo carattere di sufficiente affidamento ai fini della determinazione, in assenza di elementi contrari offerti dai debitori, del "normale fabbisogno" della
..somministrata (art. 1560 comma 1 c.c.)"; e ancora cfr. Cassazione civile sez. III, 21/05/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 21/05/2019), n.13605 secondo cui “grava. sulla somministrata "l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi" (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, in motivazione).”
La domanda di accertamento negativo proposta dall'attore va, in definitiva, rigettata e sulla scorta delle superiori argomentazione si può ritenere e dichiarare dovuta in favore della convenuta la somma di €.16.282,51 presuntivamente ricostruita a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi da calcolare sulla somma originaria rivalutata anno per anno (cfr. Cassazione civile sez. I, 23/07/2024, n.20433) con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (Cass. 2979/2023;
Cass. 8766/2018) fino al soddisfo.
Le spese ed i compensi del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di nota spese, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/14 e dell'attività difensiva concretamente prestata.
PQM
Il Giudice designato dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.5633/2022 R.G., così statuisce:
-rigetta le domande proposte dall'attore;
-dichiara dovuta dall'attore in favore della società convenuta, per le casuali di cui in parte motiva, la somma di €.16.282,51 oltre interessi, da calcolare sulla somma originaria rivalutata anno per anno, dalla data dell'evento dannoso fino al soddisfo;
-condanna, infine, l'attore al pagamento in favore della società convenuta delle spese e dei compensi del presente giudizio che liquida nel complessivo importo di
€.4300,00 oltre, IVA e CPA, se dovuti, nonché spese generali come per legge.
La presente sentenza è esecutiva come per legge
Così deciso il 22/01/2025
Il giudice dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri