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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7410 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3403/2022
All'udienza collegiale del giorno 09/12/2025 ore 11:55
Presidente Dott. LB Tilocca Consigliere Dott. UL DA Relatore
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PEZONE VINCENZO avv. Giudici presente in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. BARTOLOTTA CORRADO avv. Turchetti presente in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR LB Tilocca
NA HI
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. LB Tilocca Presidente dott.ssa UL DA Consigliere rel. dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 9.12.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art.
281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3403 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(P.IVA ), rappresentata e difesa in forza di Parte_2 P.IVA_1 procura alle liti in atti dall'Avv. Vincenzo Pezone (C.F. ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Napoli al Viale Villa Santa Maria n.14;
APPELLANTE
E
(P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
RA TT (C.F. ), presso il cui studio in Roma, Via Poggio Verde C.F._2
n.7, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società conveniva in giudizio la società Parte_3 Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, e quantificati in una somma pari ad €
51.753,49, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori, in conseguenza del sinistro occorso in data 25 maggio 2015. A fondamento della domanda, l'attrice deduceva che, in data 25 maggio 2015 alle ore 4.55 c.ca, l'autocarro (Volvo FH targato DB978NE) con rimorchio (targato
AC98793) di cui era proprietaria percorreva l'autostrada A1 direzione nord, allorquando, al km
605+300, precipitava nell'adiacente scarpata a causa della mancanza di un giunto di dilazione del
2 ponte ivi ubicato, la cui assenza sul manto stradale veniva accertata dalla Polizia Municipale che redigeva verbale. Per l'effetto del sinistro, sia l'autocarro che il rimorchio subivano gravissimi danni meccanici ed alla carrozzeria.
Si costituiva in giudizio la quale contestava l'avversa domanda di Controparte_1 risarcimento e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata ovvero, in via subordinata, il contenimento della stessa nella reale ed effettiva entità del danno. In via preliminare, l'ente evidenziava la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 co.4 c.p.c., per la sua assoluta genericità ed indeterminatezza, nonché la sua improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita. Nel merito, la società deduceva che la responsabilità del sinistro fosse da ascriversi all'esclusiva colpa ed imperizia dello stesso attore;
che il fatto storico e la dinamica del sinistro non erano state ricostruite in modo corretto e sufficiente, non risultando peraltro provato né l'esistenza di un pericolo occulto da intendersi quale insidia, né la messa in atto da parte del conducente di ogni possibile manovra per evitare l'impatto. Parte convenuta contestava altresì la richiesta di interessi, mancando prova di un danno economico effettivo per il ritardato pagamento, e di rivalutazione monetaria, eventualmente dovuta dalla sola data di deposito della sentenza.
Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n.1140/2021, pubblicata in data 13 dicembre 2021, così statuiva: “Rigetta la domanda della parte attrice in persona del l.r.p.t. nei confronti della Parte_1 convenuta in persona del l.r.p.t.; Condanna l'attrice al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che liquida in favore della convenuta in complessivi euro 4.200,00 di cui euro 200,00 per spese ed euro 4.000,00 per compensi oltre accessori di legge. Le spese di CTU liquidate con decreto in istruttoria sono definitivamente a carico di parte attrice”.
Avverso tale sentenza proponeva appello la formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: “1) in via preliminare, accogliere il presente appello, e per l'effetto disporre una integrazione o un supplemento e/o rinnovazione di CTU, mediante nomina di nuovo professionista, al fine di accertare la cine-dinamica del sinistro occorso, alla luce delle misurazioni e dei rilievi effettuati dalla Polizia Stradale nel rapporto redatto nell'immediatezza del sinistro, e valutare e quantificare, i danni complessivamente riportati dall'autocarro e dal rimorchio all'epoca dei fatti di proprietà della 2) nel merito, in via principale, accogliere l'appello Parte_2 promosso dalla riformando la Sentenza di I grado n. 1140/2021 Parte_2 depositata il 13.12.2021, non notificata, dal Tribunale di Frosinone, accertando e riconoscendo la responsabilità ex art 2051/2043 c.c. condannando, la al risarcimento Controparte_1 dei danni tutti subiti dall'autocarro e rimorchio di proprietà dell'appellante quantificati in Euro
51.753,49 ovvero nella diversa somma che il Collegio dovesse ritenere equa e di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda sino al soddisfo;
3)in via subordinata, nella
3 denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle spiegate difese, stante l'accertata presenza dell'insidia nel manto stradale, riconoscere comunque una concorsualità tra le parti nella produzione dell'evento, con riconoscimento in favore dell'appellante almeno del 50% dei danni lamentati;
3) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'Avv. Vincenzo Pezone il quale, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiara di aver anticipato le spese non riscosso gli onorari, oltre rimborso spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge.”. nel costituirsi ha formulato le seguenti conclusioni: “1) In via Controparte_1 pregiudiziale, dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile per carenza dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., in quanto non sono stati specificati i requisiti richiesti relativamente alla indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare, non sono stati specificati i requisiti relativamente alle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal
Giudice di prime cure e, inoltre, l'appellante non ha indicato le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
con vittoria di spese di giustizia da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. 2) Nel merito, respingere
l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e non provato, e per l'effetto confermare
l'impugnata sentenza di I grado n. 1140/2021 resa dal Tribunale Civile di Frosinone nella persona del G.U. Dr.ssa Iacoboni, emessa in data 03/12/2021 e depositata in data 07/12/2021, con vittoria di spese di giustizia del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La Corte, con ordinanza del 22 novembre 2022, ritenendo la causa matura per la decisione e non necessario il rinnovo della CTU, ha rigettato l'istanza istruttoria avanzata da parte attrice e rinviato per precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti,
e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in due motivi diretti a censurare la sentenza di prime cure.
Innanzitutto, va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di
4 specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
La sentenza è motivata come segue.
“Parte attrice deduce, dunque, la responsabilità colposa dell'ente proprietario della strada per
l'evento lesivo subito, assumendo la violazione dell'obbligo di custodia sancito dall'art. 2051 cc e del dovere di neminem ledere per avere omesso di provvedere alla manutenzione nel tratto stradale ove
è avvenuto l'incidente e, nello specifico per non aver provveduto ad eliminare la situazione di insidia per 1'utente rappresentata dalla buca che avrebbe provocato lo sbandamento dell'autocarro facendo perdere il controllo del mezzo che, percorso, un ulteriore tratto si ribaltava fuori dalla carreggiata.
In tema, si rileva come la responsabilità prevista dalla nonna di cui all'art. 2051 cc, - superabile solo con la trova del caso fortuito o della colpa dcl danneggiato,- richiede, comunque, l'accertamento della efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso (cx multis Casa 6,10.10 n.20757)
Sul punto, la Suprema Corte sottolinea come allorquando invochi la responsabilità di cui all'art.
2051 cc contro una p.a. , in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale, il danneggiato non è onerato dalla dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia e trabocchetto, bensì esclusivamente dell'evento dannoso e del nesso causale tra la cosa e la sua verificazione.
Con la conseguenza che al custode per andare esente da responsabilità è necessario provare la concreta esistenza del caso fortuito, che peraltro può consistere anche nel fatto del terzo o nel fatto
- colpa dello stesso danneggiato (Tra le altre Casa 31.10.2017 n 25837).
Sulla scorta delle risultanze istruttorie, è emerso in esito alle prove testimoniali di parte attrice come
i testi che seguivano il mezzo su altra autovettura confermavano che l'autocarro cominciasse a sbandare finendo la propria corsa e ribaltandosi circa 100 mt dopo.
I testi hanno dichiarato che poi percorrevano a ritroso l'autostrada fino a scorgere urta buca sulla sede stradale caratterizzata dall'assenza del giunto.
Il verbale della polizia intervenuta dopo l'occorso su segnalazione del danneggiato confermava che sull'asse stradale "si nota la mancanza di una lama del giunto trasversale che lascia un solco profondo di circa 10 cm."
La CTU espletata in risposta ai quesiti ammessi in riferimento alla compatibilità della dinamica osservava che, sulla base delle foto prodotte "ove fosse avvenuto un cedimento strutturale lo stesso avrebbe dovuto imprimere evidenti segni sul piano stradale ...inoltre dalla visione dei pneumatici posteriori sinistri gli stessi risultano integri ed anche la anteriore sinistra ..."(Cfr CTU in atti).
Altro elemento preso in considerazione dal CTU che escluderebbe la compatibilità della dinamica dedotta sarebbe il mezzo ad una velocità di circa 90 Km orari avrebbe avuto una possibilità di
5 arrestarsi entro 95 metri mentre dalla asserita presenza della insidia fino al punto di ribaltamento
l''autoarticolato avrebbe percorso 170 metri.
Questi elementi portano il CTU ad escludere la prova del nesso causale in ordine all'evento dannoso dedotto dalla attrice.
E ciò prescindendo, dunque, dalla altezza della buca per assenza del giunto calcolata dal consulente in circa cm 6, mentre il rapporto della Polizia ritiene circa 10 cm, ragione per cui l'attrice avrebbe contestato la CTU c proposto anche querela di falso.
Sul punto, peraltro, il giudicante rileva conte il rapporto delle autorità fa fede fino a querela di falso
"solo per le dichiarazioni delle parti ed i fatti che il P.U. avvenuti in sua presenza, mentre per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da altri o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente apprezzabile e valutabile dal giudice unitamente alle altre risultanze istruttorie. In tal senso anche Cass. ordinanza del 2019 n 9037; Cass n 9251 dei 2010.
Deriva da quanto sopra come gli agenti intervenuti hanno accertato la presenza della buca su segnalazione della parte, ma non erano presenti al momento del sinistro per poter attestare e provare che l'assenza di griglia abbia determinato lo scarrocciamento e l'incidente in oggetto.
Parimenti anche in sede di prova testimoniale è emerso che la ricostruzione della dinamica sia stata operata ex post dagli stessi testi che “hanno percorso a ritroso il luogo del sinistro fino a giungere e determinare che sia stato causato dall'assenza della griglia sulla sede stradale. E' principio noto come la testimonianza non possa concretizzarsi in presunzioni o valutazioni, ma il testimone deve riferire circostanze storiche e/o fatti avvenuti in sua presenza.
Sulla base della svolta istruttoria non risulta dimostrato che lo stato dei luoghi dell'occorso abbia provocato la situazione lesiva. La CTU che questo giudice ritiene esaustiva sulla base degli elementi soprarichiamati ha escluso la compatibilità della dinamica del sinistro dedotta.
Si è detto come la presunzione di colpa, prevista dall'art. 2051 c.c. a carico del custode, può essere vinta con la dimostrazione del caso fortuito, che può anche consistere nel fatto colposo del danneggiato. Pertanto, oltre al non corretto assolvimento dell'obbligo di manutenzione delle strade
a carico della società autostrade, va anche attentamente valutata la condotta dell'utente della strada, essendo dal medesimo esigibile una particolare cautela ed accortezza nel muoversi per la via pubblica. In buona sostanza qualora adottando la normale diligenza che si richiede all'utente della strada - l'apprezzamento del fortuito (ciò al fine dell'interruzione del nesso di causalità) si risolve, nel caso di specie, con particolare riferimento 'al fatto dello stesso danneggiato', nell'effettuare un ragionamento ipotetico in base al quale, inserendo fittiziamente un comportamento alternativo minimamente diligente dello stesso danneggiato (ove in concreto esigibile, come nel caso di specie),
6 si possa inferire che il danno non si sarebbe verificato. In tema, trovano ingresso anche le norme di cui agli artt. 40 e 41 c.p. che impongono la valutazione circa la sussistenza del rapporto di causalità, in base, infatti, alla giurisprudenza di legittimità- sia delle sezioni penali che delle sezioni civili - il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, o ancora, in base al principio della causalità adeguata. Il principio della equivalenza delle cause espresso dall'art. 41 c.p. e della causalità efficiente, di cui all'art. 41 secondo comma, relativo al concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare
l'evento, o sia conoscibile e superabile, la causazione del sinistro non può che fare capo esclusivamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta (tra le altre Cass. n. 10096/13; Cass.
18.6.13 n. 15196). Per le motivazioni che precedono, non appare dimostrato il nesso di causalità tra
l'accadimento e la situazione dedotta, nel senso che, non è stata fornita prova che l'evento dannoso si sia verificato come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, assunta dal bene in custodia (ciò l'assenza della griglia sulla corsia). Per le suesposte argomentazioni, deve essere disattesa la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice. Le spese di lite tenuto conto della soccombenza sono poste a carico della attrice e liquidate come da dispositivo. Le spese della CTU medica, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice”.
Con il primo motivo di appello, rubricato “
1. Adesione apodittica alle risultanze imprecise della
CTU- contraddittorietà della motivazione resa - mancata ed omessa motivazione”, l'appellante lamenta la contraddittorietà ed erroneità delle considerazioni cui è giunto il giudice di primo grado, il quale non ha tenuto conto di tutto il complessivo materiale istruttorio acquisito, facendo fede apoditticamente alle conclusioni imprecise del CTU, senza motivare sull'irrilevanza delle doglianze mosse circa lo svolgimento delle operazioni peritali
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di prime cure che, pur in mancanza di alcuna prova circa la sussistenza del c.d. caso fortuito o di una guida imprudente del conducente dell'autocarro, ha erroneamente e contraddittoriamente concluso per l'assenza di responsabilità in capo alla convenuta nonostante la provata presenza di una insidia sul manto stradale e della depressione del giunto. In particolare, l'appellante lamenta come la motivazione resa dal giudicante sia contraddittoria rispetto ai principi ed alla giurisprudenza dallo stesso richiamati.
I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
In via preliminare va ritenuta ammissibile la perizia di parte prodotta dall'appellante in appello, considerato che secondo consolidata giurisprudenza della S.C. “poiché la consulenza di parte va qualificata come mero atto difensivo, essa non rientra nel novero dei 'nuovi mezzi di prova' e dunque
7 non soggiace al divieto di "nova" sancito all'art. 345 c.p.c., per cui può essere prodotta anche in grado di appello” (Cass. n. 17851/2024).
In linea di fatto dalla documentazione in atti emerge che il sinistro si è verificato in data 25 maggio
2015 alle ore 04.55 c.ca del mattino, lungo l'Autostrada del Sole, corsia Nord, direzione di marcia
Napoli - Roma.
Il veicolo coinvolto, di proprietà della come risulta da carta di Parte_2 circolazione allegata all'atto di citazione, era composto da trattore stradale Volvo FH480 targato
DB978NE e semirimorchio A.V. 38S20 targato AC98793.
Il conducente del veicolo, al km 605+380 della suddetta autostrada, viaggiando sulla prima corsia di marcia ad una velocità pari a 90 km/h, perdeva il controllo del mezzo e finiva fuori dalla carreggiata, precipitando nell'adiacente scarpata.
La strada in cui si verificava il sinistro è costituita da una carreggiata a senso unico con tre corsie di marcia oltre alla corsia di emergenza, delimitata al centro da new-jersey ed a destra da una barriera metallica.
Nel rapporto della polizia stradale, intervenuta successivamente al sinistro, si dà conto che sul “manto stradale veniva rilevato giunto trasversale composto da lame denominate 'FLIP' composte da misto metallo-gomma. Sulla prima corsia di marcia si nota la mancanza di una lama che lascia un solco profondo 10 cm - largo 30 cm - lungo 90 cm”.
L'assenza del giunto sulla sede stradale è confermata dal materiale fotografico presente in atti.
Sempre dal suddetto rapporto emerge che i segni sul piano stradale sono stati rilevati a circa 47 mt. di distanza dal punto di assenza del giunto FLIP, sulla prima corsia di marcia. La distanza percorsa dal complesso veicolare dal punto di assenza del flip all'uscita dalla carreggiata è stata di circa 170 mt.
Gli agenti intervenuti hanno attestato che la visibilità, al momento del sinistro, era regolare, pur considerando l'orario notturno, così come il traffico.
Il conducente è stato dagli stessi sanzionato ai sensi degli artt. 142 co.7 e 164 co.
1. cds.
Dai rilievi fotografici sul mezzo coinvolto, effettuati nel corso delle operazioni di recupero (v. allegati atto di citazione), emergono danneggiamenti sul parafango, paraurti, cofano e proiettore. Il telaio posteriore appare fuori asse verso destra. Inoltre, i particolari di collegamento, il serbatoio del gasolio e la fiancata del semirimorchio hanno riportato danni. Gli pneumatici posteriori sinistri non hanno riportato danneggiamenti evidenti.
Si rileva sul punto che, come emerso dall'istruttoria, il trattore stradale non è più nella disponibilità della in quanto venduto (v. certificato cronologico PRA allegato all'atto di citazione) e Parte_1 che il semirimorchio è stato riparato prima dell'espletamento della CTU.
8 Durante la fase istruttoria di primo grado, sono stati sentiti quali testimoni e Testimone_1
i quali percorrevano, su diverso mezzo, il predetto tratto di autostrada nelle Testimone_2 medesime circostanze di tempo e luogo in cui si verificava il sinistro. Nella stessa macchina era presente anche il . Pt_1
ha riferito di avere visto il camion sobbalzare, iniziare a sbandare e percorrere c.ca Testimone_1 cento metri prima di precipitare nella scarpata. Lo stesso, inoltre, ha riferito di essersi avveduto della mancanza del giunto in quanto, dopo il sinistro, sono scesi dal veicolo ed hanno percorso a ritroso il cammino dell'autocarro. (v. risposta dietro domanda del giudice: “Da quando ha Testimone_1 iniziato a sbandare il camion ha percorso circa cento metri. Dopo siamo scesi ed abbiamo percorso
a piedi a ritroso per raggiungere il posto del sinistro e lì abbiamo visto che mancava un giunto dell'autostrada”.)
Circa la dinamica del fatto, il suddetto teste ha riferito che “dopo l'impatto con la buca il camion sbandava, il conducente perdeva il controllo dell'autocarro, finiva contro il guardrail e finiva nella scarpata” (v. risposta capitolo 4: “vero che per effetto del sinistro il conducente perdeva il controllo dell'autocarro e finiva la corsa dapprima contro il guardrail e poi, in una scarpata atteso che lo stesso guardrail non si disgiungeva dato il forte impatto”).
Il predetto, inoltre, dietro domanda del giudice rispondeva che lui ed il fratello avevano poi proseguito in direzione Roma, mentre il rimaneva sul posto ad attendere presumibilmente l'arrivo delle Pt_1 autorità (v. testimonianza : “io e mio fratello abbiamo proseguito per Roma mentre Testimone_1 il è rimasto sul posto”). Pt_1
nel descrivere anch'egli la dinamica del sinistro, confermava che “l'autocarro del Testimone_2 sig. , che abbiamo intravisto anche qualche km prima, finiva con la ruota posteriore sinistra Pt_1 in una buca posta sull'autostrada. Detta buca si trovava lungo la carreggiata. Il camion è un articolato, ha iniziato a sobbalzare, sbandava, ha percorso circa cento metri ed è finito in una scarpata. Preciso che il camion sbandava a causa della giuntura del ponte che era mancante di un pezzo e quindi si creava una buca”. Dietro domanda del giudice lo stesso riferiva di avere assistito al sinistro “mentre l'auto sulla quale si trovavano era in fase di sorpasso, affiancato al camion”.
La sentenza di prime cure qualifica correttamente la domanda risarcitoria avanzata dalla Parte_1 come responsabilità per danno derivante da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
È opportuno premettere, in iure, che l'art. 2051 c.c., nel disciplinare la responsabilità per danni da cose in custodia, individua un criterio di imputazione della responsabilità che presuppone l'accertamento del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che può essere escluso solo dalla ricorrenza del caso fortuito (tra le più recenti v. Cass. n. 20943/2022 e n. 2477/2018: “L'art.
2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati,
9 individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale”).
Tali principi, sulla scorta dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, si applicano anche nel caso di responsabilità per la custodia di strade pubbliche. Il gestore, infatti, rimane libero da responsabilità ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili o eliminabili con immediatezza e neppure con la più diligente attività di manutenzione, e quindi dal fortuito fatto di pericolo, che ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore del custode (v. Cass. n. 298/2003;
n.488/2003; n.3651/2006; n.15383/2006; 15384/2006 e più recentemente nn. 8450/2025; 6826/21;
6651/20; 16295/19; 6703/18 e 7805/17).
Circa il riparto dell'onere probatorio, la S.C. ha affermato che grava sul danneggiato l'onere di dare dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, mentre incombe sul custode l'onere di dare dimostrazione del caso fortuito, integrante un'autonoma serie causale produttiva del danno (che può essere determinato da un fatto naturale, dal fatto di terzi e da fatto dello stesso danneggiato).
Questo orientamento è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. S.U. n. 20943/2022).
Per quanto concerne, in particolare, gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che “per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia,
l'art. 2051 cod. civ., non richiedendo la prova della esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sé, non prevede, peraltro, un esonero, per il danneggiato, dall'onere di dimostrare la esistenza di un efficace nesso causale tra la 'res' e l'evento, pur esaurendosi tale attività probatoria nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (e non anche nelle sue singole componenti specificamente pericolose),
e senza che risulti, altresì, necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili” (v. Cass. n.
7276/1997; n. 1682/2000; n. 2331/2001).
10 Si è così affermato che “non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa e, inoltre, abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione”
(v. Cass. n. 8106/2006 e n. 5910/2011), e ciò perché nei giudizi di risarcimento del danno, in applicazione della regola del riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., essendo onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra il fatto del danneggiante e l'evento dannoso, la domanda deve essere rigettata se la causa del danno sia rimasta incerta o ignota.
In tema di responsabilità da cose in custodia, infatti, l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode.
Il danneggiato deve, dunque, fornire rigorosa prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, dimostrando che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali. A tal fine non è sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto ma è sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento. (v. Cass. n. 33129/2024; n.12760/2024 e n.20986/2023).
Ciò premesso, nel caso di specie, gli elementi acquisiti non consentono di ritenere provata, come condivisibilmente rilevato dalla sentenza di prime cure, la sussistenza del nesso di causalità.
Innanzitutto, le dichiarazioni dei testimoni di parte attrice non contribuiscono a chiarire la dinamica del sinistro in relazione all'accertamento del nesso causale, apparendo in parte contraddittorie e comunque non risolutive.
Da una disamina delle stesse, come sopra evidenziato, emerge che i testimoni si siano sincerati dell'assenza del giunto, e quindi della presenza della buca sul manto autostradale, solo percorrendo a ritroso il percorso effettuato dall'autoarticolato.
Il peraltro, afferma di avere visto “finire il camion con la ruota posteriore sinistra Testimone_2 nella buca” ed al contempo di avere assistito al sinistro “mentre eravamo in fase di sorpasso, affiancati al camion che è sbandato”.
I testimoni, dunque, non solo affermano contraddittoriamente di avere visto il mezzo finire nella buca e di essersi avveduti dell'esistenza della stessa solo percorrendo, successivamente al sinistro, a ritroso il percorso;
ma anche di avere assistito alla cine-dinamica del sinistro in fase di sorpasso e quindi con una visibilità necessariamente compromessa, trovandosi affiancati con il proprio mezzo
11 all'autoarticolato.
Inoltre, la velocità di guida indicata dal testimone (“noi percorrevamo l'autostrada Testimone_2
a circa 70/80 kmh”) non è compatibile con le misurazioni legate al punto di arresto dell'autoarticolato di cui alla CTU ed a cui fa riferimento la stessa parte appellante nei suoi scritti difensivi (ove si prende in considerazione una velocità di c.ca 90 km/h), soprattutto ove si consideri che l'auto del Tes_1
- come dichiarato - era in fase di sorpasso e quindi viaggiava ad una velocità superiore al mezzo della
. Pt_1
A ciò si aggiunga che i testi erano in macchina con il titolare della società, avendo quindi rapporti con una delle parti.
Quanto alla critica posta da parte appellante per cui il giudice di prime cure avrebbe apoditticamente aderito alle “imprecise ed erronee” conclusioni del ctu senza tenere conto delle numerose doglianze tecniche lamentate da parte attrice, anche per il tramite del proprio perito di parte, si rileva quanto segue.
In primo luogo, preme rilevare come il consulente abbia dato ampio riscontro, attraverso il metodo della risposta “punto per punto”, alle note di replica trasmesse dal perito di parte in seguito alla visione della bozza di perizia, di talché il giudice di primo grado non ha errato nell'aderire alle conclusioni del ctu, ritenendole esaustive.
È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. ord. n.
14945/2025), infatti, quello per cui il giudice del merito può limitarsi a recepire la stessa ctu, e quindi senza illustrare il percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione, ove questa confuti le osservazioni del c.t.p. (v. Cass. n. 12195/2024). Viceversa, il giudice è tenuto a motivare specificatamente le ragioni che lo conducono ad ignorare o sminuire i dati risultanti dalla relazione del c.t.u. (v. Cass. Civ. n. 1294/2017).
Nel caso di specie, peraltro, il giudice di prime cure ha evidenziato i passaggi logici della consulenza che l'hanno condotto ad escludere la compatibilità della dedotta dinamica del sinistro, e quindi la stessa prova del nesso causale, con l'evento di danno dedotto dall'attrice.
Quanto alla censura circa la differenza tra le misurazioni della buca effettuate dal CTU e quelle emergenti dal rapporto delle autorità intervenute, la sentenza di prime cure ha correttamente dato seguito all'orientamento giurisprudenziale per cui il rapporto delle autorità fa pubblica fede sino a querela di falso solo “per le dichiarazioni delle parti ed i fatti che il p.u. attesti avvenuti in sua presenza, mentre per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di aver accertato nel corso delle indagine, per averle apprese da altri o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente apprezzabile e valutabile dal giudice unitamente alle atre risultanze istruttorie “ (v. Cass. n.9037/2019 e n. 9251/2010).
12 Ancora più recentemente (v. Cass. n.10376/2024) la S.C., proprio in tema di misurazioni effettuate dalla Polizia stradale accorsa sul luogo del sinistro e riportate nel verbale redatto nell'immediatezza dello stesso, ha evidenziato che il verbale rispetto alle stesse, pur avendo una attendibilità intrinseca, non ha efficacia probatoria privilegiata (“difatti, con riferimento agli accertamenti espletati dall'autorità di pubblica sicurezza, giunta sul luogo nell'immediatezza dell'incidente, si è affermato
– da parte di questa Corte – che il particolare affidamento che si deve all'organo che li ha effettuati, rende gli stessi attendibili pur senza attribuire ad essi fede privilegiata così, in motivazione, Cass.
Sez. 3, sent. 6 ottobre 2016, n. 20025, Rv. 642611-01”). Analogamente, la S.C. ha evidenziato che il verbale fa piena prova “solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca, (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9 settembre 2008, n. 22662, Rv. 604689-01), ma non efficacia probatoria privilegiata (in senso conforme anche Cass. Sez. 6-3, ord. 10 novembre 2022, n. 33208)”.
La fede privilegiata, dunque, non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, con la conseguenza che gli accertamenti o rilievi tecnici presentano una rilevanza probatoria ordinaria, seppur caratterizzata da una intrinseca attendibilità, che può essere infirmata da prova contraria.
In ogni caso si rileva come tale problematica sia superata dallo stesso CTU, secondo cui il mantenimento delle misurazioni effettuate dalla Polizia stradale avrebbe finanche rafforzato le conclusioni raggiunte in perizia.
In primo luogo, infatti, la consulenza evidenzia come “mantenere inalterate le misure rilevate dagli
Agenti (in particolare quella relativa alla larghezza di 30 cm) avrebbe ancora contribuito maggiormente a diminuire il rollio durante la fase di sormontamento della buca da parte delle ruote posteriori sinistre del Trattore stradale”.
Il consulente, inoltre, evidenzia come, a prescindere dalle dimensioni della buca, qualora fosse avvenuto un cedimento strutturale, lo stesso avrebbe dovuto imprimere segni evidenti ed immediati sul piano stradale e non dopo c.ca 47 metri (come rilevato dagli agenti della polizia stradale).
Similmente, la sovrapposizione della sagoma delle ruote gemellari posteriori sinistre sul solco lasciato vuoto dal giunto FLIP conferma che non vi possa essere stata una caduta immediata e congiunta delle due ruote all'interno della buca, a causa dell'angolazione di quest'ultima rispetto alla traiettoria del complesso veicolare.
Nello stesso senso depongono sia l'integrità dei due pneumatici posteriori sinistri e della ruota anteriore sinistra del veicolo, che l'uscita dalla carreggiata dell'autoarticolato, avvenuta dopo c.ca
13 170 mt. dal solco, mentre lo spazio totale necessario per fermare un mezzo pesante viaggiante a c.ca
90 km/h è di c.ca 85/90 mt.
Peraltro, il sobbalzo provocato dal sormontamento del solco avrebbe dovuto essere adeguatamente attenuato dalla funzione degli ammortizzatori.
Né a diverse conclusioni si giunge alla luce dei rilievi critici mossi dalla relazione tecnica di parte, a firma del Geom. allegata alla citazione in appello. CP_2
La misurazione effettuata dal CTU, infatti, avviene, oltre che da diretto esame dei luoghi, pur se a distanza di tempo dal verificarsi del sinistro, sulla base della documentazione fotografica riversata in atti e, in particolare, delle fotografie n.22-27 (pg. 20 -32 CTU), dalle quali è peraltro possibile prendere cognizione anche delle condizioni del sottostante massetto di transizione.
Si ribadisce, peraltro, come il CTU evidenzi l'irrilevanza della differenza dimensionale tra il rilievo effettuato dalla P.S. e la propria misurazione a fini della dinamica del sinistro, deducendo che lasciare ferme le misurazioni di cui al verbale determinerebbe persino una diminuzione del rollio durante la fase di sormontamento della buca.
Similmente, il ricondurre “la perdita di governo del complesso veicolare da parte del conduttore […] al rimbalzo sul piano stradale delle ruote di sinistra del semirimorchio in uscita dall'asperità stradale” (v. pg. 11 relazione tecnica appellante) è smentito dal menzionato stato integro delle ruote posteriori sinistre, nonché dal fatto che le diverse ruote dichiarate come danneggiate non hanno una funzione direzionale primaria.
In ogni caso, si rileva che nella documentazione fotografica in atti non vi sono foto raffiguranti il danneggiamento delle ruote gemellari posteriori sinistre del trattore stradale, pur se inserite nel preventivo di riparazione.
Il CTU ha altresì accuratamente ricostruito la possibilità spazio - temporale che il conducente aveva di arrestare il complesso veicolare, evidenziando i passaggi logico-matematici per cui lo spazio totale di fermata di un mezzo pesante viaggiante a c.ca 90 km/h risulta essere di c.ca 85/90 mt. e non di 170.
L'incertezza in ordine all'imputabilità eziologica dell'evento dannoso, tale da impedire di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale, emerge anche dalle considerazioni espresse nel verbale delle autorità intervenute nell'immediatezza del sinistro e che smentiscono quando rilevato dalla relazione di parte circa la correttezza e non censurabilità del comportamento del conducente.
Nel verbale, infatti, si evidenzia che “la fase di sbandata del complesso veicolare sia da attribuire alla velocità sostenuta (90km/h) ed al carico non assicurato in maniera idonea, tanto è che dal solco lasciato dalla mancanza del giunto alla perdita del carico intercorrevano circa 50 mt”. Il conducente, infatti, è stato sanzionato ai sensi degli artt. 142 co.7 e 164 co.
1. cds.
14 Sia dall'esame della consulenza, che dal verbale della autorità, quindi, emerge che la causa della perdita di controllo del veicolo non sia da imputarsi all'interazione dello stesso con l'assenza del giunto dal manto stradale.
Alla luce di tali risultanze si condivide la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure, in aderenza al percorso logico seguito dal CTU, per cui parte appellata non ha adeguatamente provato l'effettiva dinamica del sinistro, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo del dedotto evento, e consequenzialmente non vi è prova del nesso eziologico tra stato dei luoghi (l'assenza del giunto FLIP nel tratto di autostrada) ed il sinistro occorso.
La negazione del nesso causale rende ultroneo l'esame circa la quantificazione dei danni asseritamente subiti dall'appellante.
Infine, con precipuo riferimento al secondo motivo di appello, si ritiene che la sentenza di prime cure, con il generico richiamo alla figura del caso fortuito/fatto colposo del danneggiato quale prova liberatoria il cui onere è a carico del custode, lungi dall'essere erronea e contraddittoria, abbia voluto procedere a una ricostruzione teorica dell'istituto della responsabilità da cose in custodia, ragionando sempre in punto di causalità.
In definitiva i motivi di appello sono infondati.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.i., come da dispositivo (valore della controversia sino ad € 52.000,00, tabella 12, scaglione quarto, valori tra i minimi ed i medi stante la semplicità delle questioni trattate nei loro rapporti e l'assenza di attività istruttoria in secondo grado).
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P.Q.M
.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società a responsabilità limitata avverso la sentenza n.1140/2021 del Tribunale di Frosinone, così Parte_1 provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna l'appellante alla refusione a favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in €
7.493,50 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore Avv.
TT RA antistatario;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 e s.m.i., che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
15 Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
UL DA LB Tilocca
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio
NA NO.
16
Sezione VI civile
R.G. 3403/2022
All'udienza collegiale del giorno 09/12/2025 ore 11:55
Presidente Dott. LB Tilocca Consigliere Dott. UL DA Relatore
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PEZONE VINCENZO avv. Giudici presente in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. BARTOLOTTA CORRADO avv. Turchetti presente in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR LB Tilocca
NA HI
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. LB Tilocca Presidente dott.ssa UL DA Consigliere rel. dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 9.12.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art.
281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3403 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(P.IVA ), rappresentata e difesa in forza di Parte_2 P.IVA_1 procura alle liti in atti dall'Avv. Vincenzo Pezone (C.F. ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Napoli al Viale Villa Santa Maria n.14;
APPELLANTE
E
(P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
RA TT (C.F. ), presso il cui studio in Roma, Via Poggio Verde C.F._2
n.7, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società conveniva in giudizio la società Parte_3 Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, e quantificati in una somma pari ad €
51.753,49, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori, in conseguenza del sinistro occorso in data 25 maggio 2015. A fondamento della domanda, l'attrice deduceva che, in data 25 maggio 2015 alle ore 4.55 c.ca, l'autocarro (Volvo FH targato DB978NE) con rimorchio (targato
AC98793) di cui era proprietaria percorreva l'autostrada A1 direzione nord, allorquando, al km
605+300, precipitava nell'adiacente scarpata a causa della mancanza di un giunto di dilazione del
2 ponte ivi ubicato, la cui assenza sul manto stradale veniva accertata dalla Polizia Municipale che redigeva verbale. Per l'effetto del sinistro, sia l'autocarro che il rimorchio subivano gravissimi danni meccanici ed alla carrozzeria.
Si costituiva in giudizio la quale contestava l'avversa domanda di Controparte_1 risarcimento e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata ovvero, in via subordinata, il contenimento della stessa nella reale ed effettiva entità del danno. In via preliminare, l'ente evidenziava la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 co.4 c.p.c., per la sua assoluta genericità ed indeterminatezza, nonché la sua improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita. Nel merito, la società deduceva che la responsabilità del sinistro fosse da ascriversi all'esclusiva colpa ed imperizia dello stesso attore;
che il fatto storico e la dinamica del sinistro non erano state ricostruite in modo corretto e sufficiente, non risultando peraltro provato né l'esistenza di un pericolo occulto da intendersi quale insidia, né la messa in atto da parte del conducente di ogni possibile manovra per evitare l'impatto. Parte convenuta contestava altresì la richiesta di interessi, mancando prova di un danno economico effettivo per il ritardato pagamento, e di rivalutazione monetaria, eventualmente dovuta dalla sola data di deposito della sentenza.
Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n.1140/2021, pubblicata in data 13 dicembre 2021, così statuiva: “Rigetta la domanda della parte attrice in persona del l.r.p.t. nei confronti della Parte_1 convenuta in persona del l.r.p.t.; Condanna l'attrice al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che liquida in favore della convenuta in complessivi euro 4.200,00 di cui euro 200,00 per spese ed euro 4.000,00 per compensi oltre accessori di legge. Le spese di CTU liquidate con decreto in istruttoria sono definitivamente a carico di parte attrice”.
Avverso tale sentenza proponeva appello la formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: “1) in via preliminare, accogliere il presente appello, e per l'effetto disporre una integrazione o un supplemento e/o rinnovazione di CTU, mediante nomina di nuovo professionista, al fine di accertare la cine-dinamica del sinistro occorso, alla luce delle misurazioni e dei rilievi effettuati dalla Polizia Stradale nel rapporto redatto nell'immediatezza del sinistro, e valutare e quantificare, i danni complessivamente riportati dall'autocarro e dal rimorchio all'epoca dei fatti di proprietà della 2) nel merito, in via principale, accogliere l'appello Parte_2 promosso dalla riformando la Sentenza di I grado n. 1140/2021 Parte_2 depositata il 13.12.2021, non notificata, dal Tribunale di Frosinone, accertando e riconoscendo la responsabilità ex art 2051/2043 c.c. condannando, la al risarcimento Controparte_1 dei danni tutti subiti dall'autocarro e rimorchio di proprietà dell'appellante quantificati in Euro
51.753,49 ovvero nella diversa somma che il Collegio dovesse ritenere equa e di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda sino al soddisfo;
3)in via subordinata, nella
3 denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle spiegate difese, stante l'accertata presenza dell'insidia nel manto stradale, riconoscere comunque una concorsualità tra le parti nella produzione dell'evento, con riconoscimento in favore dell'appellante almeno del 50% dei danni lamentati;
3) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'Avv. Vincenzo Pezone il quale, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiara di aver anticipato le spese non riscosso gli onorari, oltre rimborso spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge.”. nel costituirsi ha formulato le seguenti conclusioni: “1) In via Controparte_1 pregiudiziale, dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile per carenza dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., in quanto non sono stati specificati i requisiti richiesti relativamente alla indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare, non sono stati specificati i requisiti relativamente alle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal
Giudice di prime cure e, inoltre, l'appellante non ha indicato le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
con vittoria di spese di giustizia da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. 2) Nel merito, respingere
l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e non provato, e per l'effetto confermare
l'impugnata sentenza di I grado n. 1140/2021 resa dal Tribunale Civile di Frosinone nella persona del G.U. Dr.ssa Iacoboni, emessa in data 03/12/2021 e depositata in data 07/12/2021, con vittoria di spese di giustizia del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La Corte, con ordinanza del 22 novembre 2022, ritenendo la causa matura per la decisione e non necessario il rinnovo della CTU, ha rigettato l'istanza istruttoria avanzata da parte attrice e rinviato per precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti,
e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in due motivi diretti a censurare la sentenza di prime cure.
Innanzitutto, va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di
4 specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
La sentenza è motivata come segue.
“Parte attrice deduce, dunque, la responsabilità colposa dell'ente proprietario della strada per
l'evento lesivo subito, assumendo la violazione dell'obbligo di custodia sancito dall'art. 2051 cc e del dovere di neminem ledere per avere omesso di provvedere alla manutenzione nel tratto stradale ove
è avvenuto l'incidente e, nello specifico per non aver provveduto ad eliminare la situazione di insidia per 1'utente rappresentata dalla buca che avrebbe provocato lo sbandamento dell'autocarro facendo perdere il controllo del mezzo che, percorso, un ulteriore tratto si ribaltava fuori dalla carreggiata.
In tema, si rileva come la responsabilità prevista dalla nonna di cui all'art. 2051 cc, - superabile solo con la trova del caso fortuito o della colpa dcl danneggiato,- richiede, comunque, l'accertamento della efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso (cx multis Casa 6,10.10 n.20757)
Sul punto, la Suprema Corte sottolinea come allorquando invochi la responsabilità di cui all'art.
2051 cc contro una p.a. , in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale, il danneggiato non è onerato dalla dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia e trabocchetto, bensì esclusivamente dell'evento dannoso e del nesso causale tra la cosa e la sua verificazione.
Con la conseguenza che al custode per andare esente da responsabilità è necessario provare la concreta esistenza del caso fortuito, che peraltro può consistere anche nel fatto del terzo o nel fatto
- colpa dello stesso danneggiato (Tra le altre Casa 31.10.2017 n 25837).
Sulla scorta delle risultanze istruttorie, è emerso in esito alle prove testimoniali di parte attrice come
i testi che seguivano il mezzo su altra autovettura confermavano che l'autocarro cominciasse a sbandare finendo la propria corsa e ribaltandosi circa 100 mt dopo.
I testi hanno dichiarato che poi percorrevano a ritroso l'autostrada fino a scorgere urta buca sulla sede stradale caratterizzata dall'assenza del giunto.
Il verbale della polizia intervenuta dopo l'occorso su segnalazione del danneggiato confermava che sull'asse stradale "si nota la mancanza di una lama del giunto trasversale che lascia un solco profondo di circa 10 cm."
La CTU espletata in risposta ai quesiti ammessi in riferimento alla compatibilità della dinamica osservava che, sulla base delle foto prodotte "ove fosse avvenuto un cedimento strutturale lo stesso avrebbe dovuto imprimere evidenti segni sul piano stradale ...inoltre dalla visione dei pneumatici posteriori sinistri gli stessi risultano integri ed anche la anteriore sinistra ..."(Cfr CTU in atti).
Altro elemento preso in considerazione dal CTU che escluderebbe la compatibilità della dinamica dedotta sarebbe il mezzo ad una velocità di circa 90 Km orari avrebbe avuto una possibilità di
5 arrestarsi entro 95 metri mentre dalla asserita presenza della insidia fino al punto di ribaltamento
l''autoarticolato avrebbe percorso 170 metri.
Questi elementi portano il CTU ad escludere la prova del nesso causale in ordine all'evento dannoso dedotto dalla attrice.
E ciò prescindendo, dunque, dalla altezza della buca per assenza del giunto calcolata dal consulente in circa cm 6, mentre il rapporto della Polizia ritiene circa 10 cm, ragione per cui l'attrice avrebbe contestato la CTU c proposto anche querela di falso.
Sul punto, peraltro, il giudicante rileva conte il rapporto delle autorità fa fede fino a querela di falso
"solo per le dichiarazioni delle parti ed i fatti che il P.U. avvenuti in sua presenza, mentre per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da altri o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente apprezzabile e valutabile dal giudice unitamente alle altre risultanze istruttorie. In tal senso anche Cass. ordinanza del 2019 n 9037; Cass n 9251 dei 2010.
Deriva da quanto sopra come gli agenti intervenuti hanno accertato la presenza della buca su segnalazione della parte, ma non erano presenti al momento del sinistro per poter attestare e provare che l'assenza di griglia abbia determinato lo scarrocciamento e l'incidente in oggetto.
Parimenti anche in sede di prova testimoniale è emerso che la ricostruzione della dinamica sia stata operata ex post dagli stessi testi che “hanno percorso a ritroso il luogo del sinistro fino a giungere e determinare che sia stato causato dall'assenza della griglia sulla sede stradale. E' principio noto come la testimonianza non possa concretizzarsi in presunzioni o valutazioni, ma il testimone deve riferire circostanze storiche e/o fatti avvenuti in sua presenza.
Sulla base della svolta istruttoria non risulta dimostrato che lo stato dei luoghi dell'occorso abbia provocato la situazione lesiva. La CTU che questo giudice ritiene esaustiva sulla base degli elementi soprarichiamati ha escluso la compatibilità della dinamica del sinistro dedotta.
Si è detto come la presunzione di colpa, prevista dall'art. 2051 c.c. a carico del custode, può essere vinta con la dimostrazione del caso fortuito, che può anche consistere nel fatto colposo del danneggiato. Pertanto, oltre al non corretto assolvimento dell'obbligo di manutenzione delle strade
a carico della società autostrade, va anche attentamente valutata la condotta dell'utente della strada, essendo dal medesimo esigibile una particolare cautela ed accortezza nel muoversi per la via pubblica. In buona sostanza qualora adottando la normale diligenza che si richiede all'utente della strada - l'apprezzamento del fortuito (ciò al fine dell'interruzione del nesso di causalità) si risolve, nel caso di specie, con particolare riferimento 'al fatto dello stesso danneggiato', nell'effettuare un ragionamento ipotetico in base al quale, inserendo fittiziamente un comportamento alternativo minimamente diligente dello stesso danneggiato (ove in concreto esigibile, come nel caso di specie),
6 si possa inferire che il danno non si sarebbe verificato. In tema, trovano ingresso anche le norme di cui agli artt. 40 e 41 c.p. che impongono la valutazione circa la sussistenza del rapporto di causalità, in base, infatti, alla giurisprudenza di legittimità- sia delle sezioni penali che delle sezioni civili - il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, o ancora, in base al principio della causalità adeguata. Il principio della equivalenza delle cause espresso dall'art. 41 c.p. e della causalità efficiente, di cui all'art. 41 secondo comma, relativo al concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare
l'evento, o sia conoscibile e superabile, la causazione del sinistro non può che fare capo esclusivamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta (tra le altre Cass. n. 10096/13; Cass.
18.6.13 n. 15196). Per le motivazioni che precedono, non appare dimostrato il nesso di causalità tra
l'accadimento e la situazione dedotta, nel senso che, non è stata fornita prova che l'evento dannoso si sia verificato come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, assunta dal bene in custodia (ciò l'assenza della griglia sulla corsia). Per le suesposte argomentazioni, deve essere disattesa la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice. Le spese di lite tenuto conto della soccombenza sono poste a carico della attrice e liquidate come da dispositivo. Le spese della CTU medica, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice”.
Con il primo motivo di appello, rubricato “
1. Adesione apodittica alle risultanze imprecise della
CTU- contraddittorietà della motivazione resa - mancata ed omessa motivazione”, l'appellante lamenta la contraddittorietà ed erroneità delle considerazioni cui è giunto il giudice di primo grado, il quale non ha tenuto conto di tutto il complessivo materiale istruttorio acquisito, facendo fede apoditticamente alle conclusioni imprecise del CTU, senza motivare sull'irrilevanza delle doglianze mosse circa lo svolgimento delle operazioni peritali
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di prime cure che, pur in mancanza di alcuna prova circa la sussistenza del c.d. caso fortuito o di una guida imprudente del conducente dell'autocarro, ha erroneamente e contraddittoriamente concluso per l'assenza di responsabilità in capo alla convenuta nonostante la provata presenza di una insidia sul manto stradale e della depressione del giunto. In particolare, l'appellante lamenta come la motivazione resa dal giudicante sia contraddittoria rispetto ai principi ed alla giurisprudenza dallo stesso richiamati.
I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
In via preliminare va ritenuta ammissibile la perizia di parte prodotta dall'appellante in appello, considerato che secondo consolidata giurisprudenza della S.C. “poiché la consulenza di parte va qualificata come mero atto difensivo, essa non rientra nel novero dei 'nuovi mezzi di prova' e dunque
7 non soggiace al divieto di "nova" sancito all'art. 345 c.p.c., per cui può essere prodotta anche in grado di appello” (Cass. n. 17851/2024).
In linea di fatto dalla documentazione in atti emerge che il sinistro si è verificato in data 25 maggio
2015 alle ore 04.55 c.ca del mattino, lungo l'Autostrada del Sole, corsia Nord, direzione di marcia
Napoli - Roma.
Il veicolo coinvolto, di proprietà della come risulta da carta di Parte_2 circolazione allegata all'atto di citazione, era composto da trattore stradale Volvo FH480 targato
DB978NE e semirimorchio A.V. 38S20 targato AC98793.
Il conducente del veicolo, al km 605+380 della suddetta autostrada, viaggiando sulla prima corsia di marcia ad una velocità pari a 90 km/h, perdeva il controllo del mezzo e finiva fuori dalla carreggiata, precipitando nell'adiacente scarpata.
La strada in cui si verificava il sinistro è costituita da una carreggiata a senso unico con tre corsie di marcia oltre alla corsia di emergenza, delimitata al centro da new-jersey ed a destra da una barriera metallica.
Nel rapporto della polizia stradale, intervenuta successivamente al sinistro, si dà conto che sul “manto stradale veniva rilevato giunto trasversale composto da lame denominate 'FLIP' composte da misto metallo-gomma. Sulla prima corsia di marcia si nota la mancanza di una lama che lascia un solco profondo 10 cm - largo 30 cm - lungo 90 cm”.
L'assenza del giunto sulla sede stradale è confermata dal materiale fotografico presente in atti.
Sempre dal suddetto rapporto emerge che i segni sul piano stradale sono stati rilevati a circa 47 mt. di distanza dal punto di assenza del giunto FLIP, sulla prima corsia di marcia. La distanza percorsa dal complesso veicolare dal punto di assenza del flip all'uscita dalla carreggiata è stata di circa 170 mt.
Gli agenti intervenuti hanno attestato che la visibilità, al momento del sinistro, era regolare, pur considerando l'orario notturno, così come il traffico.
Il conducente è stato dagli stessi sanzionato ai sensi degli artt. 142 co.7 e 164 co.
1. cds.
Dai rilievi fotografici sul mezzo coinvolto, effettuati nel corso delle operazioni di recupero (v. allegati atto di citazione), emergono danneggiamenti sul parafango, paraurti, cofano e proiettore. Il telaio posteriore appare fuori asse verso destra. Inoltre, i particolari di collegamento, il serbatoio del gasolio e la fiancata del semirimorchio hanno riportato danni. Gli pneumatici posteriori sinistri non hanno riportato danneggiamenti evidenti.
Si rileva sul punto che, come emerso dall'istruttoria, il trattore stradale non è più nella disponibilità della in quanto venduto (v. certificato cronologico PRA allegato all'atto di citazione) e Parte_1 che il semirimorchio è stato riparato prima dell'espletamento della CTU.
8 Durante la fase istruttoria di primo grado, sono stati sentiti quali testimoni e Testimone_1
i quali percorrevano, su diverso mezzo, il predetto tratto di autostrada nelle Testimone_2 medesime circostanze di tempo e luogo in cui si verificava il sinistro. Nella stessa macchina era presente anche il . Pt_1
ha riferito di avere visto il camion sobbalzare, iniziare a sbandare e percorrere c.ca Testimone_1 cento metri prima di precipitare nella scarpata. Lo stesso, inoltre, ha riferito di essersi avveduto della mancanza del giunto in quanto, dopo il sinistro, sono scesi dal veicolo ed hanno percorso a ritroso il cammino dell'autocarro. (v. risposta dietro domanda del giudice: “Da quando ha Testimone_1 iniziato a sbandare il camion ha percorso circa cento metri. Dopo siamo scesi ed abbiamo percorso
a piedi a ritroso per raggiungere il posto del sinistro e lì abbiamo visto che mancava un giunto dell'autostrada”.)
Circa la dinamica del fatto, il suddetto teste ha riferito che “dopo l'impatto con la buca il camion sbandava, il conducente perdeva il controllo dell'autocarro, finiva contro il guardrail e finiva nella scarpata” (v. risposta capitolo 4: “vero che per effetto del sinistro il conducente perdeva il controllo dell'autocarro e finiva la corsa dapprima contro il guardrail e poi, in una scarpata atteso che lo stesso guardrail non si disgiungeva dato il forte impatto”).
Il predetto, inoltre, dietro domanda del giudice rispondeva che lui ed il fratello avevano poi proseguito in direzione Roma, mentre il rimaneva sul posto ad attendere presumibilmente l'arrivo delle Pt_1 autorità (v. testimonianza : “io e mio fratello abbiamo proseguito per Roma mentre Testimone_1 il è rimasto sul posto”). Pt_1
nel descrivere anch'egli la dinamica del sinistro, confermava che “l'autocarro del Testimone_2 sig. , che abbiamo intravisto anche qualche km prima, finiva con la ruota posteriore sinistra Pt_1 in una buca posta sull'autostrada. Detta buca si trovava lungo la carreggiata. Il camion è un articolato, ha iniziato a sobbalzare, sbandava, ha percorso circa cento metri ed è finito in una scarpata. Preciso che il camion sbandava a causa della giuntura del ponte che era mancante di un pezzo e quindi si creava una buca”. Dietro domanda del giudice lo stesso riferiva di avere assistito al sinistro “mentre l'auto sulla quale si trovavano era in fase di sorpasso, affiancato al camion”.
La sentenza di prime cure qualifica correttamente la domanda risarcitoria avanzata dalla Parte_1 come responsabilità per danno derivante da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
È opportuno premettere, in iure, che l'art. 2051 c.c., nel disciplinare la responsabilità per danni da cose in custodia, individua un criterio di imputazione della responsabilità che presuppone l'accertamento del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che può essere escluso solo dalla ricorrenza del caso fortuito (tra le più recenti v. Cass. n. 20943/2022 e n. 2477/2018: “L'art.
2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati,
9 individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale”).
Tali principi, sulla scorta dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, si applicano anche nel caso di responsabilità per la custodia di strade pubbliche. Il gestore, infatti, rimane libero da responsabilità ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili o eliminabili con immediatezza e neppure con la più diligente attività di manutenzione, e quindi dal fortuito fatto di pericolo, che ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore del custode (v. Cass. n. 298/2003;
n.488/2003; n.3651/2006; n.15383/2006; 15384/2006 e più recentemente nn. 8450/2025; 6826/21;
6651/20; 16295/19; 6703/18 e 7805/17).
Circa il riparto dell'onere probatorio, la S.C. ha affermato che grava sul danneggiato l'onere di dare dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, mentre incombe sul custode l'onere di dare dimostrazione del caso fortuito, integrante un'autonoma serie causale produttiva del danno (che può essere determinato da un fatto naturale, dal fatto di terzi e da fatto dello stesso danneggiato).
Questo orientamento è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. S.U. n. 20943/2022).
Per quanto concerne, in particolare, gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che “per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia,
l'art. 2051 cod. civ., non richiedendo la prova della esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sé, non prevede, peraltro, un esonero, per il danneggiato, dall'onere di dimostrare la esistenza di un efficace nesso causale tra la 'res' e l'evento, pur esaurendosi tale attività probatoria nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (e non anche nelle sue singole componenti specificamente pericolose),
e senza che risulti, altresì, necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili” (v. Cass. n.
7276/1997; n. 1682/2000; n. 2331/2001).
10 Si è così affermato che “non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa e, inoltre, abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione”
(v. Cass. n. 8106/2006 e n. 5910/2011), e ciò perché nei giudizi di risarcimento del danno, in applicazione della regola del riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., essendo onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra il fatto del danneggiante e l'evento dannoso, la domanda deve essere rigettata se la causa del danno sia rimasta incerta o ignota.
In tema di responsabilità da cose in custodia, infatti, l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode.
Il danneggiato deve, dunque, fornire rigorosa prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, dimostrando che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali. A tal fine non è sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto ma è sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento. (v. Cass. n. 33129/2024; n.12760/2024 e n.20986/2023).
Ciò premesso, nel caso di specie, gli elementi acquisiti non consentono di ritenere provata, come condivisibilmente rilevato dalla sentenza di prime cure, la sussistenza del nesso di causalità.
Innanzitutto, le dichiarazioni dei testimoni di parte attrice non contribuiscono a chiarire la dinamica del sinistro in relazione all'accertamento del nesso causale, apparendo in parte contraddittorie e comunque non risolutive.
Da una disamina delle stesse, come sopra evidenziato, emerge che i testimoni si siano sincerati dell'assenza del giunto, e quindi della presenza della buca sul manto autostradale, solo percorrendo a ritroso il percorso effettuato dall'autoarticolato.
Il peraltro, afferma di avere visto “finire il camion con la ruota posteriore sinistra Testimone_2 nella buca” ed al contempo di avere assistito al sinistro “mentre eravamo in fase di sorpasso, affiancati al camion che è sbandato”.
I testimoni, dunque, non solo affermano contraddittoriamente di avere visto il mezzo finire nella buca e di essersi avveduti dell'esistenza della stessa solo percorrendo, successivamente al sinistro, a ritroso il percorso;
ma anche di avere assistito alla cine-dinamica del sinistro in fase di sorpasso e quindi con una visibilità necessariamente compromessa, trovandosi affiancati con il proprio mezzo
11 all'autoarticolato.
Inoltre, la velocità di guida indicata dal testimone (“noi percorrevamo l'autostrada Testimone_2
a circa 70/80 kmh”) non è compatibile con le misurazioni legate al punto di arresto dell'autoarticolato di cui alla CTU ed a cui fa riferimento la stessa parte appellante nei suoi scritti difensivi (ove si prende in considerazione una velocità di c.ca 90 km/h), soprattutto ove si consideri che l'auto del Tes_1
- come dichiarato - era in fase di sorpasso e quindi viaggiava ad una velocità superiore al mezzo della
. Pt_1
A ciò si aggiunga che i testi erano in macchina con il titolare della società, avendo quindi rapporti con una delle parti.
Quanto alla critica posta da parte appellante per cui il giudice di prime cure avrebbe apoditticamente aderito alle “imprecise ed erronee” conclusioni del ctu senza tenere conto delle numerose doglianze tecniche lamentate da parte attrice, anche per il tramite del proprio perito di parte, si rileva quanto segue.
In primo luogo, preme rilevare come il consulente abbia dato ampio riscontro, attraverso il metodo della risposta “punto per punto”, alle note di replica trasmesse dal perito di parte in seguito alla visione della bozza di perizia, di talché il giudice di primo grado non ha errato nell'aderire alle conclusioni del ctu, ritenendole esaustive.
È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. ord. n.
14945/2025), infatti, quello per cui il giudice del merito può limitarsi a recepire la stessa ctu, e quindi senza illustrare il percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione, ove questa confuti le osservazioni del c.t.p. (v. Cass. n. 12195/2024). Viceversa, il giudice è tenuto a motivare specificatamente le ragioni che lo conducono ad ignorare o sminuire i dati risultanti dalla relazione del c.t.u. (v. Cass. Civ. n. 1294/2017).
Nel caso di specie, peraltro, il giudice di prime cure ha evidenziato i passaggi logici della consulenza che l'hanno condotto ad escludere la compatibilità della dedotta dinamica del sinistro, e quindi la stessa prova del nesso causale, con l'evento di danno dedotto dall'attrice.
Quanto alla censura circa la differenza tra le misurazioni della buca effettuate dal CTU e quelle emergenti dal rapporto delle autorità intervenute, la sentenza di prime cure ha correttamente dato seguito all'orientamento giurisprudenziale per cui il rapporto delle autorità fa pubblica fede sino a querela di falso solo “per le dichiarazioni delle parti ed i fatti che il p.u. attesti avvenuti in sua presenza, mentre per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di aver accertato nel corso delle indagine, per averle apprese da altri o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente apprezzabile e valutabile dal giudice unitamente alle atre risultanze istruttorie “ (v. Cass. n.9037/2019 e n. 9251/2010).
12 Ancora più recentemente (v. Cass. n.10376/2024) la S.C., proprio in tema di misurazioni effettuate dalla Polizia stradale accorsa sul luogo del sinistro e riportate nel verbale redatto nell'immediatezza dello stesso, ha evidenziato che il verbale rispetto alle stesse, pur avendo una attendibilità intrinseca, non ha efficacia probatoria privilegiata (“difatti, con riferimento agli accertamenti espletati dall'autorità di pubblica sicurezza, giunta sul luogo nell'immediatezza dell'incidente, si è affermato
– da parte di questa Corte – che il particolare affidamento che si deve all'organo che li ha effettuati, rende gli stessi attendibili pur senza attribuire ad essi fede privilegiata così, in motivazione, Cass.
Sez. 3, sent. 6 ottobre 2016, n. 20025, Rv. 642611-01”). Analogamente, la S.C. ha evidenziato che il verbale fa piena prova “solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca, (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9 settembre 2008, n. 22662, Rv. 604689-01), ma non efficacia probatoria privilegiata (in senso conforme anche Cass. Sez. 6-3, ord. 10 novembre 2022, n. 33208)”.
La fede privilegiata, dunque, non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, con la conseguenza che gli accertamenti o rilievi tecnici presentano una rilevanza probatoria ordinaria, seppur caratterizzata da una intrinseca attendibilità, che può essere infirmata da prova contraria.
In ogni caso si rileva come tale problematica sia superata dallo stesso CTU, secondo cui il mantenimento delle misurazioni effettuate dalla Polizia stradale avrebbe finanche rafforzato le conclusioni raggiunte in perizia.
In primo luogo, infatti, la consulenza evidenzia come “mantenere inalterate le misure rilevate dagli
Agenti (in particolare quella relativa alla larghezza di 30 cm) avrebbe ancora contribuito maggiormente a diminuire il rollio durante la fase di sormontamento della buca da parte delle ruote posteriori sinistre del Trattore stradale”.
Il consulente, inoltre, evidenzia come, a prescindere dalle dimensioni della buca, qualora fosse avvenuto un cedimento strutturale, lo stesso avrebbe dovuto imprimere segni evidenti ed immediati sul piano stradale e non dopo c.ca 47 metri (come rilevato dagli agenti della polizia stradale).
Similmente, la sovrapposizione della sagoma delle ruote gemellari posteriori sinistre sul solco lasciato vuoto dal giunto FLIP conferma che non vi possa essere stata una caduta immediata e congiunta delle due ruote all'interno della buca, a causa dell'angolazione di quest'ultima rispetto alla traiettoria del complesso veicolare.
Nello stesso senso depongono sia l'integrità dei due pneumatici posteriori sinistri e della ruota anteriore sinistra del veicolo, che l'uscita dalla carreggiata dell'autoarticolato, avvenuta dopo c.ca
13 170 mt. dal solco, mentre lo spazio totale necessario per fermare un mezzo pesante viaggiante a c.ca
90 km/h è di c.ca 85/90 mt.
Peraltro, il sobbalzo provocato dal sormontamento del solco avrebbe dovuto essere adeguatamente attenuato dalla funzione degli ammortizzatori.
Né a diverse conclusioni si giunge alla luce dei rilievi critici mossi dalla relazione tecnica di parte, a firma del Geom. allegata alla citazione in appello. CP_2
La misurazione effettuata dal CTU, infatti, avviene, oltre che da diretto esame dei luoghi, pur se a distanza di tempo dal verificarsi del sinistro, sulla base della documentazione fotografica riversata in atti e, in particolare, delle fotografie n.22-27 (pg. 20 -32 CTU), dalle quali è peraltro possibile prendere cognizione anche delle condizioni del sottostante massetto di transizione.
Si ribadisce, peraltro, come il CTU evidenzi l'irrilevanza della differenza dimensionale tra il rilievo effettuato dalla P.S. e la propria misurazione a fini della dinamica del sinistro, deducendo che lasciare ferme le misurazioni di cui al verbale determinerebbe persino una diminuzione del rollio durante la fase di sormontamento della buca.
Similmente, il ricondurre “la perdita di governo del complesso veicolare da parte del conduttore […] al rimbalzo sul piano stradale delle ruote di sinistra del semirimorchio in uscita dall'asperità stradale” (v. pg. 11 relazione tecnica appellante) è smentito dal menzionato stato integro delle ruote posteriori sinistre, nonché dal fatto che le diverse ruote dichiarate come danneggiate non hanno una funzione direzionale primaria.
In ogni caso, si rileva che nella documentazione fotografica in atti non vi sono foto raffiguranti il danneggiamento delle ruote gemellari posteriori sinistre del trattore stradale, pur se inserite nel preventivo di riparazione.
Il CTU ha altresì accuratamente ricostruito la possibilità spazio - temporale che il conducente aveva di arrestare il complesso veicolare, evidenziando i passaggi logico-matematici per cui lo spazio totale di fermata di un mezzo pesante viaggiante a c.ca 90 km/h risulta essere di c.ca 85/90 mt. e non di 170.
L'incertezza in ordine all'imputabilità eziologica dell'evento dannoso, tale da impedire di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale, emerge anche dalle considerazioni espresse nel verbale delle autorità intervenute nell'immediatezza del sinistro e che smentiscono quando rilevato dalla relazione di parte circa la correttezza e non censurabilità del comportamento del conducente.
Nel verbale, infatti, si evidenzia che “la fase di sbandata del complesso veicolare sia da attribuire alla velocità sostenuta (90km/h) ed al carico non assicurato in maniera idonea, tanto è che dal solco lasciato dalla mancanza del giunto alla perdita del carico intercorrevano circa 50 mt”. Il conducente, infatti, è stato sanzionato ai sensi degli artt. 142 co.7 e 164 co.
1. cds.
14 Sia dall'esame della consulenza, che dal verbale della autorità, quindi, emerge che la causa della perdita di controllo del veicolo non sia da imputarsi all'interazione dello stesso con l'assenza del giunto dal manto stradale.
Alla luce di tali risultanze si condivide la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure, in aderenza al percorso logico seguito dal CTU, per cui parte appellata non ha adeguatamente provato l'effettiva dinamica del sinistro, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo del dedotto evento, e consequenzialmente non vi è prova del nesso eziologico tra stato dei luoghi (l'assenza del giunto FLIP nel tratto di autostrada) ed il sinistro occorso.
La negazione del nesso causale rende ultroneo l'esame circa la quantificazione dei danni asseritamente subiti dall'appellante.
Infine, con precipuo riferimento al secondo motivo di appello, si ritiene che la sentenza di prime cure, con il generico richiamo alla figura del caso fortuito/fatto colposo del danneggiato quale prova liberatoria il cui onere è a carico del custode, lungi dall'essere erronea e contraddittoria, abbia voluto procedere a una ricostruzione teorica dell'istituto della responsabilità da cose in custodia, ragionando sempre in punto di causalità.
In definitiva i motivi di appello sono infondati.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.i., come da dispositivo (valore della controversia sino ad € 52.000,00, tabella 12, scaglione quarto, valori tra i minimi ed i medi stante la semplicità delle questioni trattate nei loro rapporti e l'assenza di attività istruttoria in secondo grado).
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P.Q.M
.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società a responsabilità limitata avverso la sentenza n.1140/2021 del Tribunale di Frosinone, così Parte_1 provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna l'appellante alla refusione a favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in €
7.493,50 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore Avv.
TT RA antistatario;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 e s.m.i., che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
15 Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
UL DA LB Tilocca
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio
NA NO.
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