TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/07/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1574/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 3/07/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1574/2024 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Federico Lucci
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Clementina Pulli
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che è affetta dalle patologie di cui in Parte_1 motivazione con decorrenza dal 26.02.2025 -comportanti incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e il bisogno di assistenza continua- e che, per l'effetto, da pagina 1 di 5 tale data ha diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980.
2. Rigetta la domanda di pagamento.
3. Compensa le spese processuali.
4. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 1303/2023 e del CP_1 presente giudizio, liquidate con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 15.01.2024 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa (10.05.2022), ovvero dall'epoca successiva che sarà accertata all'esito del giudizio, a causa delle patologie di cui è affetta, si trova nelle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980. Riferisce di essere stata sottoposta a visita dalla CMC dell' CP_1 in data 20.10.2022 al cui esito veniva riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età grave 100%, quindi senza diritto all'indennità in parola, per cui presentava ricorso di ATPO, iscritto al n.
1303/2003 RGAL del Tribunale di Velletri. Purtuttavia il CTU nominato dal Tribunale adito confermava il giudizio negativo espresso nella fase amministrativa, per cui contestava le conclusioni del CTU dando così corso all'odierno giudizio di merito.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 1303/2023, nonché con la rinnovazione/integrazione della CTU medico-legale disposta nella fase dell'ATPO in pagina 2 di 5 ragione del dedotto aggravamento delle condizioni di salute della sig.ra Pt_1 certificato dalla documentazione medica prodotta dal procuratore della parte in allegato al ricorso di merito. Ed infatti l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario. La norma è espressione di un principio generale di economia processuale, ed è peraltro applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità
-in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza- oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, e cioè per l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, e precisato che, a parere del giudicante, non vi sono motivi ostativi a che nel giudizio di merito sia richiesta un'integrazione alla relazione peritale depositata nella fase dell'ATPO allo stesso CTU, qualora, com'è nel caso di specie, il giudicante ritenga condivisibili le conclusioni a cui era pervenuto il perito dell'ufficio nel procedimento di ATPO e la rinnovazione viene disposta al solo fine di accertare il dedotto sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute dell'invalido, è bene premettere che all'esito dell'accertamento peritale condotto nel procedimento di ATPO
n. 1303/2023 il Dr. conferma sostanzialmente il giudizio espresso dalla Persona_1
CMC dell' in quanto le infermità di cui risultava affetta la ricorrente, seppur gravi, CP_1 non erano tali da complicare in maniera importante le possibilità di compiere gli atti quotidiani della vita propri dell'età configurandosi all'epoca come una difficoltà della ricorrente che rendeva disagevoli ma non impediva il compimento dei normali atti quotidiani in maniera autonoma.
All'esito delle operazioni peritali condotte nel presente giudizio, previo esame della documentazione medica sopravvenuta alla fase dell'ATPO e dopo avere sottoposto la ricorrente a nuova visita medico-legale, pone la diagnosi di “DISTURBO
NEUROCOGNITIVO MAGGIORE DI TIPO MISTO. VASCULOPATIA POLIDISTRETTUALE
TRATTATA CON PTCA E STENTING CAROTIDEO SX. RESIDUA ARTERIOPATIA OSTRUTTIVA
ARTI INFERIORI E STENOSI CAROTIDEA DX EMODINAMICAMENTE NON SIGNIFICATIVA.
SCOMPENSO CARDIACO CRONICO. DEFICIT DELLA DEAMBULAZIONE E DELL' EQUILIBRIO”.
Evidenzia quindi allo stato attuale le predette infermità hanno assunto una gravità tale da complicare in maniera importante le possibilità della periziata a compiere gli atti pagina 3 di 5 quotidiani (vestizione, igiene personale, reperimento e confezionamento del cibo ecc.) per cui si configurano come una impossibilità della ricorrente al compimento dei normali atti quotidiani in maniera autonoma. Evidenzia, inoltre, che la ricorrente non risulta autonoma nella deambulazione e nei passaggi posturali nonché è parzialmente inabile nelle capacità intellettive, di discernimento e mnesico- attentive (valore del denaro, preparazione dei farmaci, richiesta di assistenza in caso di bisogno ecc.), presentando delle significative limitazioni funzionali fondamentalmente di natura cognitiva, osteoartrosica e cardiovascolare. Conclude quindi che la particolare la severità della patologia neurologica, associata ai deficit conseguenti alle patologie cardiovascolari ed osteoarticolari, causa un complesso patologico pluriorganico con significative ricadute sull'autonomia del soggetto rendendola la abbisognevole di assistenza Parte_2 continuativa per l'esecuzione degli atti basilari e strumentali della vita, condizioni alla base del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Con riferimento alla decorrenza evidenzia che le condizioni accertate sono state per la prima volta diagnosticate in occasione delle visite eseguite in data 26.02.2025 in cui si rilevava un peggioramento dello stato cognitivo e dello status cardiovascolare, per cui è equitativamente congruo far risalire alla predetta data l'accertamento del requisito sanitario.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali. Ne è prova che le parti, ricevuta la bozza della relazione, non hanno fatto pervenire al CTU osservazioni critiche.
Va, tuttavia, precisato che la S.C. di Cassazione (cfr. sent. 9755/2019) ha affermato, rimanendo nel solco della costante giurisprudenza di legittimità, che entrambe le fasi del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione, anche perché un processo a "cognizione piena" nel quale le facoltà difensive fossero ridotte nell'angusto perimento delineato dall'art. 445-bis c.p.c., avrebbe difficilmente potuto superare il controllo di legittimità costituzionale (esame, invece, superato con successo nel
2014, sent. n. 243, in virtù del riconoscimento dei peculiari limiti del procedimento). Ne discende che il giudice dell'ATPO, pur non dovendosi esimere dal valutare – sommariamente- la sussistenza delle condizioni dell'azione e dei requisiti sostanziali per pagina 4 di 5 la concessione ed erogazione cui è finalizzato l'accertamento sanitario [onde vagliare l'utilità dell'azione e l'ammissibilità del ricorso], pone in essere un'attività di indagine priva di incidenza con efficacia di giudicato sulle situazioni soggettive di natura sostanziale dedotte in giudizio (cfr. Cass. n. 5338/2014, Cass. n. 8932/2015 e più recentemente Cass. n. 16685/2018).
Il ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
L'accertamento del requisito sanitario utile per accedere alla prestazione previdenziale in parola con decorrenza successiva al deposito del ricorso di merito giustifica, ex art. 92
c.p.c., la compensazione integrale delle spese processuali.
Le spese di entrambe le CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' tenuto conto del fatto (in relazione alla fase dell'ATPO) che la ricorrente CP_1 possiede i requisiti per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come da autocertificazione in atti.
Velletri, 3 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 3/07/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1574/2024 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Federico Lucci
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Clementina Pulli
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che è affetta dalle patologie di cui in Parte_1 motivazione con decorrenza dal 26.02.2025 -comportanti incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e il bisogno di assistenza continua- e che, per l'effetto, da pagina 1 di 5 tale data ha diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980.
2. Rigetta la domanda di pagamento.
3. Compensa le spese processuali.
4. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 1303/2023 e del CP_1 presente giudizio, liquidate con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 15.01.2024 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa (10.05.2022), ovvero dall'epoca successiva che sarà accertata all'esito del giudizio, a causa delle patologie di cui è affetta, si trova nelle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980. Riferisce di essere stata sottoposta a visita dalla CMC dell' CP_1 in data 20.10.2022 al cui esito veniva riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età grave 100%, quindi senza diritto all'indennità in parola, per cui presentava ricorso di ATPO, iscritto al n.
1303/2003 RGAL del Tribunale di Velletri. Purtuttavia il CTU nominato dal Tribunale adito confermava il giudizio negativo espresso nella fase amministrativa, per cui contestava le conclusioni del CTU dando così corso all'odierno giudizio di merito.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 1303/2023, nonché con la rinnovazione/integrazione della CTU medico-legale disposta nella fase dell'ATPO in pagina 2 di 5 ragione del dedotto aggravamento delle condizioni di salute della sig.ra Pt_1 certificato dalla documentazione medica prodotta dal procuratore della parte in allegato al ricorso di merito. Ed infatti l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario. La norma è espressione di un principio generale di economia processuale, ed è peraltro applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità
-in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza- oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, e cioè per l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, e precisato che, a parere del giudicante, non vi sono motivi ostativi a che nel giudizio di merito sia richiesta un'integrazione alla relazione peritale depositata nella fase dell'ATPO allo stesso CTU, qualora, com'è nel caso di specie, il giudicante ritenga condivisibili le conclusioni a cui era pervenuto il perito dell'ufficio nel procedimento di ATPO e la rinnovazione viene disposta al solo fine di accertare il dedotto sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute dell'invalido, è bene premettere che all'esito dell'accertamento peritale condotto nel procedimento di ATPO
n. 1303/2023 il Dr. conferma sostanzialmente il giudizio espresso dalla Persona_1
CMC dell' in quanto le infermità di cui risultava affetta la ricorrente, seppur gravi, CP_1 non erano tali da complicare in maniera importante le possibilità di compiere gli atti quotidiani della vita propri dell'età configurandosi all'epoca come una difficoltà della ricorrente che rendeva disagevoli ma non impediva il compimento dei normali atti quotidiani in maniera autonoma.
All'esito delle operazioni peritali condotte nel presente giudizio, previo esame della documentazione medica sopravvenuta alla fase dell'ATPO e dopo avere sottoposto la ricorrente a nuova visita medico-legale, pone la diagnosi di “DISTURBO
NEUROCOGNITIVO MAGGIORE DI TIPO MISTO. VASCULOPATIA POLIDISTRETTUALE
TRATTATA CON PTCA E STENTING CAROTIDEO SX. RESIDUA ARTERIOPATIA OSTRUTTIVA
ARTI INFERIORI E STENOSI CAROTIDEA DX EMODINAMICAMENTE NON SIGNIFICATIVA.
SCOMPENSO CARDIACO CRONICO. DEFICIT DELLA DEAMBULAZIONE E DELL' EQUILIBRIO”.
Evidenzia quindi allo stato attuale le predette infermità hanno assunto una gravità tale da complicare in maniera importante le possibilità della periziata a compiere gli atti pagina 3 di 5 quotidiani (vestizione, igiene personale, reperimento e confezionamento del cibo ecc.) per cui si configurano come una impossibilità della ricorrente al compimento dei normali atti quotidiani in maniera autonoma. Evidenzia, inoltre, che la ricorrente non risulta autonoma nella deambulazione e nei passaggi posturali nonché è parzialmente inabile nelle capacità intellettive, di discernimento e mnesico- attentive (valore del denaro, preparazione dei farmaci, richiesta di assistenza in caso di bisogno ecc.), presentando delle significative limitazioni funzionali fondamentalmente di natura cognitiva, osteoartrosica e cardiovascolare. Conclude quindi che la particolare la severità della patologia neurologica, associata ai deficit conseguenti alle patologie cardiovascolari ed osteoarticolari, causa un complesso patologico pluriorganico con significative ricadute sull'autonomia del soggetto rendendola la abbisognevole di assistenza Parte_2 continuativa per l'esecuzione degli atti basilari e strumentali della vita, condizioni alla base del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Con riferimento alla decorrenza evidenzia che le condizioni accertate sono state per la prima volta diagnosticate in occasione delle visite eseguite in data 26.02.2025 in cui si rilevava un peggioramento dello stato cognitivo e dello status cardiovascolare, per cui è equitativamente congruo far risalire alla predetta data l'accertamento del requisito sanitario.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali. Ne è prova che le parti, ricevuta la bozza della relazione, non hanno fatto pervenire al CTU osservazioni critiche.
Va, tuttavia, precisato che la S.C. di Cassazione (cfr. sent. 9755/2019) ha affermato, rimanendo nel solco della costante giurisprudenza di legittimità, che entrambe le fasi del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione, anche perché un processo a "cognizione piena" nel quale le facoltà difensive fossero ridotte nell'angusto perimento delineato dall'art. 445-bis c.p.c., avrebbe difficilmente potuto superare il controllo di legittimità costituzionale (esame, invece, superato con successo nel
2014, sent. n. 243, in virtù del riconoscimento dei peculiari limiti del procedimento). Ne discende che il giudice dell'ATPO, pur non dovendosi esimere dal valutare – sommariamente- la sussistenza delle condizioni dell'azione e dei requisiti sostanziali per pagina 4 di 5 la concessione ed erogazione cui è finalizzato l'accertamento sanitario [onde vagliare l'utilità dell'azione e l'ammissibilità del ricorso], pone in essere un'attività di indagine priva di incidenza con efficacia di giudicato sulle situazioni soggettive di natura sostanziale dedotte in giudizio (cfr. Cass. n. 5338/2014, Cass. n. 8932/2015 e più recentemente Cass. n. 16685/2018).
Il ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
L'accertamento del requisito sanitario utile per accedere alla prestazione previdenziale in parola con decorrenza successiva al deposito del ricorso di merito giustifica, ex art. 92
c.p.c., la compensazione integrale delle spese processuali.
Le spese di entrambe le CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' tenuto conto del fatto (in relazione alla fase dell'ATPO) che la ricorrente CP_1 possiede i requisiti per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come da autocertificazione in atti.
Velletri, 3 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 5 di 5