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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/12/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2868 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento, iscritto al n. r.g. 2868 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 28/07/2025, da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Palma, elettivamente domiciliata in Fermo, Via Zeppilli n.11, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Controparte_1 C.F._2
IA TT, elettivamente domiciliato in Fermo, Viale Trento 98, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e con ricorso ex art 473 bis. 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Controparte_1 sottoscritto e depositato in data 28.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno premesso di aver contratto matrimonio in
Fermo (FM), in data 10.09.2011, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune (Anno 2011, Atto n.56, Parte II, Serie A).
Hanno rappresentato, altresì, che dall'unione coniugale sono nate due figli:
[...]
in data 12.12.2013, e in data il 16.03.2016. Per_1 Persona_2
1 Le parti, con riguardo alla pronuncia della separazione, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) ed i due figlioli rimarranno a vivere nella casa coniugale, sita a Porto san Giorgio, Parte_1 via Piero della Francesca n. 23 int. 5, descritta alla lettera c) della premessa;
continuerà a Controparte_1 provvedere al pagamento del mutuo ipotecario;
il mobilio e tutte le suppellettili rimarranno in uso alla sig.ra mentre ha già portato via i suoi beni personali e quanto concordato. Pt_1 CP_1
3) In considerazione di quanto esposto alle lettere f) e i) della premessa, i figlioli e Per_1 Per_2 saranno affidati esclusivamente alla madre, che continuerà ad occuparsene come ha fatto in costanza di unione coniugale e renderà sempre edotto il delle necessità dei minori e delle scelte assunte. Gli incontri padre- CP_1 figli avverranno con la presenza della madre sig.ra con cadenza mensile così da dar modo al di Pt_1 CP_1 riavvicinarsi gradualmente ai medesimi e svolgere liberamente le attività lavorative, che in questo periodo lo portano a lunghi soggiorni all'estero. Tale clausola potrà essere rivista se muteranno le condizioni indicate al punto f);
4) continuerà a destinare la somma mensile di €.800,00 (ottocento) alle spese di Parte_1 famiglia e verserà per il mantenimento dei due figli la somma di €.1.150,00 Controparte_1
(millecentocinquanta) ciascuno e così complessivamente €.2.300,00 (duemilatrecento) che sarà aumentata come per legge annualmente a partire dall'anno 2026 secondo l'indice ISTAT. Le spese straordinarie per le necessità dei figli saranno a carico di per il 30% (trenta per cento) e di per il 70% Parte_1 Controparte_1
(settanta per cento) e per la loro regolamentazione i due coniugi dichiarano di aderire al protocollo del Distretto della Corte d'Appello di Ancona del 10 luglio 2024. L'assegno unico INPS verrà 5 incassato integralmente da e che vi rinuncia espressamente, si impegna a sottoscrivere quanto necessario Parte_1 Controparte_1
a formalizzare sin da subito la sua rinuncia, anche prima della sentenza che dichiara la separazione. I compensi professionali della psicologa che sta seguendo i ragazzi con il consenso di entrambi i coniugi saranno a carico di al 70% e di al 30%. Controparte_1 Parte_1
5) In considerazione del fatto che si sta concludendo accordo di cessione di quote della società a CP_2
Fondo investitore e quindi anche di parte delle quote del ricorrente, nell'ipotesi che detto contratto di cessione verrà concluso, si impegna: Controparte_1
I°- a versare a ciascun figlio con deposito sotto il vincolo pupillare, autorizzato dal Giudice Tutelare, la somma di €.500.000,00 per un totale di €. 1.000.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro) contestualmente all'incasso della prima rata del prezzo della cessione dal Fondo acquirente, costituendo un investimento di cui i figli potranno avere amministrazione solo al compimento di anni 25;
II°- ad estinguere il mutuo esistente sull'immobile di residenza familiare sopradescritto in premessa alla lettera C), sito in Porto San Giorgio, via Piero della Francesca n.23, sempre contestualmente all'incasso del
2 primo rateo di prezzo della cessione aziendale e a cederne la nuda proprietà ai figli al 50% ciascuno nonché
l'usufrutto alla moglie, provvedendo i due coniugi a munirsi di autorizzazione del Giudice Tutelare, in via preventiva;
III°- a cedere detta nuda proprietà ai figli non appena ottenute le debite autorizzazioni dal Giudice
Tutelare. dal canto suo, nell'ipotesi che avvenga la cessione della società e Parte_1 Controparte_3 adempia ai tre impegni sopraindicati ai numeri I°, II° e III°, dichiara di rinunciare ad ogni e qualsiasi richiesta di assegno personale di 6 mantenimento, nascente dalla separazione e dall'eventuale futuro divorzio, e ad ogni richiesta di risarcimento nei confronti di i coniugi si danno reciprocamente atto che con il Controparte_1 presente accordo intendono definire tutti i reciproci rapporti nascenti dal vincolo matrimoniale, senza che alcuna delle pattuizioni presupponga uno spirito di liberalità, trovando piuttosto la loro causa nella volontà di addivenire a una separazione consensuale capace di offrire alle citate situazioni patrimoniali e ai reciproci diritti vantati dai coniugi, un assetto definitivo e concordato e si ergono ad elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, costituendo gli stessi la condizione essenziale che ha consentito la proposizione congiunta del presente ricorso.
6) Nell'ipotesi che la cessione delle quote aziendali non avvenga, effettuerà la CP_2 Controparte_1 cessione ai figli della nuda proprietà dell'immobile ricevuto in donazione da suo padre, costituito dalla nuda proprietà di un appartamento sito in Macerata, via Valenti n.11, costituita da un appartamento al piano primo con soffitta al piano sesto, descritte al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 65 con la particella 60 sub
11, zona censuaria 2, categ A/3, classe 3, vani 5 (cinque) superficie catastle mq 107 (centosette) totale escluse aree scoperte mq. 103 (centotre) rendita €. 309,87 via Ghino Valenti n.11, piano 1-6, confinante con beni condominiali, prospetto su via Valenti, salvo altri, non appena ricevuto il consenso del Giudice Tutelare e continuerà al pagamento del mutuo sull'immobile descritto al punto C) della premessa, che rimarrà destinato ad abitazione di ed all'avvenuta estinzione del mutuo verrà intestata la nuda proprietà al 50% Parte_1 ciascuno ad ogni figlio e costituito l'usufrutto per per tutte le causali esposte al punto 5)”: Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51, comma 3 c.p.c..
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai minori non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Fermo (FM), in data 10.09.2011; CP_1
2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. nulla sulle spese;
5. manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo, per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 04.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento, iscritto al n. r.g. 2868 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 28/07/2025, da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Palma, elettivamente domiciliata in Fermo, Via Zeppilli n.11, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Controparte_1 C.F._2
IA TT, elettivamente domiciliato in Fermo, Viale Trento 98, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e con ricorso ex art 473 bis. 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Controparte_1 sottoscritto e depositato in data 28.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno premesso di aver contratto matrimonio in
Fermo (FM), in data 10.09.2011, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune (Anno 2011, Atto n.56, Parte II, Serie A).
Hanno rappresentato, altresì, che dall'unione coniugale sono nate due figli:
[...]
in data 12.12.2013, e in data il 16.03.2016. Per_1 Persona_2
1 Le parti, con riguardo alla pronuncia della separazione, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) ed i due figlioli rimarranno a vivere nella casa coniugale, sita a Porto san Giorgio, Parte_1 via Piero della Francesca n. 23 int. 5, descritta alla lettera c) della premessa;
continuerà a Controparte_1 provvedere al pagamento del mutuo ipotecario;
il mobilio e tutte le suppellettili rimarranno in uso alla sig.ra mentre ha già portato via i suoi beni personali e quanto concordato. Pt_1 CP_1
3) In considerazione di quanto esposto alle lettere f) e i) della premessa, i figlioli e Per_1 Per_2 saranno affidati esclusivamente alla madre, che continuerà ad occuparsene come ha fatto in costanza di unione coniugale e renderà sempre edotto il delle necessità dei minori e delle scelte assunte. Gli incontri padre- CP_1 figli avverranno con la presenza della madre sig.ra con cadenza mensile così da dar modo al di Pt_1 CP_1 riavvicinarsi gradualmente ai medesimi e svolgere liberamente le attività lavorative, che in questo periodo lo portano a lunghi soggiorni all'estero. Tale clausola potrà essere rivista se muteranno le condizioni indicate al punto f);
4) continuerà a destinare la somma mensile di €.800,00 (ottocento) alle spese di Parte_1 famiglia e verserà per il mantenimento dei due figli la somma di €.1.150,00 Controparte_1
(millecentocinquanta) ciascuno e così complessivamente €.2.300,00 (duemilatrecento) che sarà aumentata come per legge annualmente a partire dall'anno 2026 secondo l'indice ISTAT. Le spese straordinarie per le necessità dei figli saranno a carico di per il 30% (trenta per cento) e di per il 70% Parte_1 Controparte_1
(settanta per cento) e per la loro regolamentazione i due coniugi dichiarano di aderire al protocollo del Distretto della Corte d'Appello di Ancona del 10 luglio 2024. L'assegno unico INPS verrà 5 incassato integralmente da e che vi rinuncia espressamente, si impegna a sottoscrivere quanto necessario Parte_1 Controparte_1
a formalizzare sin da subito la sua rinuncia, anche prima della sentenza che dichiara la separazione. I compensi professionali della psicologa che sta seguendo i ragazzi con il consenso di entrambi i coniugi saranno a carico di al 70% e di al 30%. Controparte_1 Parte_1
5) In considerazione del fatto che si sta concludendo accordo di cessione di quote della società a CP_2
Fondo investitore e quindi anche di parte delle quote del ricorrente, nell'ipotesi che detto contratto di cessione verrà concluso, si impegna: Controparte_1
I°- a versare a ciascun figlio con deposito sotto il vincolo pupillare, autorizzato dal Giudice Tutelare, la somma di €.500.000,00 per un totale di €. 1.000.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro) contestualmente all'incasso della prima rata del prezzo della cessione dal Fondo acquirente, costituendo un investimento di cui i figli potranno avere amministrazione solo al compimento di anni 25;
II°- ad estinguere il mutuo esistente sull'immobile di residenza familiare sopradescritto in premessa alla lettera C), sito in Porto San Giorgio, via Piero della Francesca n.23, sempre contestualmente all'incasso del
2 primo rateo di prezzo della cessione aziendale e a cederne la nuda proprietà ai figli al 50% ciascuno nonché
l'usufrutto alla moglie, provvedendo i due coniugi a munirsi di autorizzazione del Giudice Tutelare, in via preventiva;
III°- a cedere detta nuda proprietà ai figli non appena ottenute le debite autorizzazioni dal Giudice
Tutelare. dal canto suo, nell'ipotesi che avvenga la cessione della società e Parte_1 Controparte_3 adempia ai tre impegni sopraindicati ai numeri I°, II° e III°, dichiara di rinunciare ad ogni e qualsiasi richiesta di assegno personale di 6 mantenimento, nascente dalla separazione e dall'eventuale futuro divorzio, e ad ogni richiesta di risarcimento nei confronti di i coniugi si danno reciprocamente atto che con il Controparte_1 presente accordo intendono definire tutti i reciproci rapporti nascenti dal vincolo matrimoniale, senza che alcuna delle pattuizioni presupponga uno spirito di liberalità, trovando piuttosto la loro causa nella volontà di addivenire a una separazione consensuale capace di offrire alle citate situazioni patrimoniali e ai reciproci diritti vantati dai coniugi, un assetto definitivo e concordato e si ergono ad elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, costituendo gli stessi la condizione essenziale che ha consentito la proposizione congiunta del presente ricorso.
6) Nell'ipotesi che la cessione delle quote aziendali non avvenga, effettuerà la CP_2 Controparte_1 cessione ai figli della nuda proprietà dell'immobile ricevuto in donazione da suo padre, costituito dalla nuda proprietà di un appartamento sito in Macerata, via Valenti n.11, costituita da un appartamento al piano primo con soffitta al piano sesto, descritte al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 65 con la particella 60 sub
11, zona censuaria 2, categ A/3, classe 3, vani 5 (cinque) superficie catastle mq 107 (centosette) totale escluse aree scoperte mq. 103 (centotre) rendita €. 309,87 via Ghino Valenti n.11, piano 1-6, confinante con beni condominiali, prospetto su via Valenti, salvo altri, non appena ricevuto il consenso del Giudice Tutelare e continuerà al pagamento del mutuo sull'immobile descritto al punto C) della premessa, che rimarrà destinato ad abitazione di ed all'avvenuta estinzione del mutuo verrà intestata la nuda proprietà al 50% Parte_1 ciascuno ad ogni figlio e costituito l'usufrutto per per tutte le causali esposte al punto 5)”: Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51, comma 3 c.p.c..
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai minori non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Fermo (FM), in data 10.09.2011; CP_1
2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. nulla sulle spese;
5. manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo, per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 04.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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