Articolo 4 della Legge 19 luglio 1961, n. 1012
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 ottobre 1961
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Versione
23 marzo 2001
Art. 4.
Gli orari ed i programmi di insegnamento e di esame per ciascun tipo di scuola ed istituto con lingua di insegnamento slovena sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione ((sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena))
Entrata in vigore il 23 marzo 2001