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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 8037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8037 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 19862/2021 R.Gen.Aff.Cont. Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Luigia Stravino, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 19862/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 26-5-2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. TRA
, c.f.: , Parte_1 P.IVA_1 elett.te dom.to/a in presso lo studio dell'Avv. MANZO DIEGO, c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in C.F._1 virtù di procura in atti
ATTRICE-OPPONENTE E
, c.f.: , elett.te Controparte_1 C.F._2 dom.to in RIVIERA DI CHIAIA 105 80122 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. TRAPANESE PAOLO, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù C.F._3 di procura in atti
-CONVENUTO-OPPOSTO Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale. Conclusioni: Con le note di trattazione scritta depositate le parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I. con ordinanza del 26.5.2025 tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione, notificato il 28.7.2021, la società
[...]
impugnava l'ingiunzione di pagamento Parte_1 n. 4991/2021, notificata il 24.6.2021, per l'importo di euro 20.000,00 oltre accessori di legge, interessi e spese, emessa dal Tribunale di Napoli in favore del dott. , a titolo Controparte_1 di compenso professionale. Più nello specifico, parte opponente rappresentava che:
- aveva fatto domanda di agevolazioni finanziaria ai sensi della legge 488/92 - 19° bando turismo per l'ammodernamento dell'albergo denominato “HOTEL LA MINERVETTA” ubicato in Sorrento (NA) Via Capo nr.25.;
-l'istanza veniva accolta con Decreto di Concessione Provvisorio n.143282 del 21.07.2005, per cui l'interessata otteneva la concessione provvisoria di un contributo c/impianti di € 396.684,00 da erogarsi in tre quote da € 132.228,00 cadauna;
- in data 3.4.2009, con nota prot. n. 014964, la
[...]
trasmetteva all'Amministrazione Controparte_2 procedente la relazione finale di spesa con esito negativo proponendo la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 4 del D.M. 527/95; per l'effetto, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con nota del 06.07.2015 prot. 48509, avviava il procedimento di revoca dell'agevolazione;
- in data 19.11.2016, la società concludeva un Parte_1 contratto di mandato con lo del Controparte_3
Dott. , ricorrente, al fine di ottenere il supporto Controparte_1 professionale per contestare la relazione negativa redatta dal soggetto istruttore, dietro il compenso di € 35.000,00;
- con nota del 7.12.2016, prot. n.121028, il MISE, in accoglimento delle controdeduzioni inviate dalla a mezzo PEC del Parte_1
02.11.2015, si determinava nell'archiviare il procedimento di revoca dell'agevolazione di cui sopra;
- in data 11.06.2019, la società opponente riceveva da parte della Banca concessionaria la relazione conclusiva Controparte_2 dell'analisi della documentazione finale di spesa, con esito positivo e con possibilità di richiedere l'erogazione della terza quota finale;
- con le mail del 15/22.11.2019, la società opponente, non ricevendo alcun aggiornamento dal dott. , provvedeva a CP_1 rimuoverlo dall'incarico (all.5 fascicolo opponente);
- 2 - - il consulente inviava fattura n. 20/2019 del 19/11/2019 con la quale chiedeva il pagamento del saldo del compenso;
- con ultima comunicazione dell'8.6.2021, a seguito di una fitta corrispondenza, la avvertiva parte opposta di avere Parte_1 provveduto al pagamento della somma di € 13.894,40, comprensivaa di oneri fiscali, pari al saldo del compenso dovuto al 80%, come previsto nel contratto di mandato nell'ipotesi di recesso di una delle parti, con riserva di richiesta dei danni ed invito al dott. di emissione della nota di credito CP_1 relativamente alla fattura n. 20/2019 (all.4 fascicolo opponente);
- nel mentre, la società nominava la Dott.ssa Pt_1 Per_1
quale nuovo consulente, che provvedeva alla
[...] preparazione e trasmissione, il 14.2.2020, della documentazione richiesta dalla per la conclusione finale del Controparte_2 progetto L. 488/92, all'esito della quale l'azienda attrice riusciva ad ottenere in data 31.08.2020 l'erogazione della terza quota di contributo. Tutto ciò premesso in fatto, l'opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso in ragione di un contratto di mandato sciolto per recesso di parte opponente esercitato con mail del 15-22/11/2019. L'opponente, inoltre, contestava la liquidità del credito avanzato, dovendosi questo ricalcolare in ragione del pagamento di € 13.894,00, erogato dalla opponente come compenso per l'interruzione anticipata del rapporto, giusta applicazione delle condizioni contrattuali inoltre, eccepiva la responsabilità contrattuale e/ o CP_4 extracontrattuale del dott. non avendo costui CP_1 adempiuto agli obblighi inerenti la cd. II fase dell'incarico (”b) invio della documentazione mancante e inserimento dell'azienda nell'elenco per la concreta erogazione dei fondi”. Più nel dettaglio, il non aveva prodotto il monitoraggio anni CP_1
2007 e 2008 relativo all'azienda, documenti necessari per la chiusura della pratica per l'erogazione del contributo (vd. pag. 17 relazione finale del MISE). Inoltre, non aveva inserito il progetto nell'elenco perenti 488 di settembre 2019, precludendo così alla di ottenere il saldo del finanziamento circa un anno Parte_1
- 3 - prima dell'erogazione poi ricevuta. L'opponente, quindi rappresentava i danni subiti: a) euro 28.000,00 oltre oneri fiscali pagati quale acconto e saldo dell'incarico professionale del 19.11.2016 svolto solo parzialmente e con notevole ritardo;
b) euro 2.672,00 quale compenso versato all'altro professionista incaricato per il completamento dell'incarico, come da fattura allegata;
c) euro 10.234,20 corrispondenti a tutte le somme e le anticipazioni che la società opponente ha dovuto sostenere per ottemperare alle scadenze concludeva pertanto chiedendo:
1) “Rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo il credito inesistente ed in ogni caso non dovuto, né certo, né liquido nè esigibile ed essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
2)
2) Revocare il decreto ingiuntivo n. 4991/2021 stante l'inesistenza, illegittimità e infondatezza della pretesa creditoria, vista l'inesistenza del credito come richiesto pari a € 20.000,00 oltre oneri alla data della ingiunzione notificata il 24.06.2021;
3) Accogliere i motivi di opposizione in atto e per l'effetto accogliere integralmente l'opposizione sia nei confronti del dott. in proprio sia quale rappresentante Controparte_1 dello e per l'effetto ordinare Controparte_5 al dott. l'emissione della nota di credito CP_1 relativa alla fattura n. 20 del 19/11/2019 e alla emissione di fattura per il pagamento ricevuto di € 13.894,50 in data
04/06/2021 e pari al 80 % del compenso totale pattuito in contratto;
4) In via riconvenzionale accertare e dichiarare il contratto di mandato sottoscritto in data 19/11/2016 dalla
[...]
e il dott. risolto alla Controparte_6 CP_1 data del 15/22.11.2019 e per l'effetto accertare e dichiarare estinto ogni dovuto in favore del dott. in Controparte_1 virtù del pagamento effettuato dalla società opponente in data 04/06/2021, per tutte le ragioni esposte e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- 4 - 5) In via riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del dott. in CP_1 proprio e n.q. di rappresentante dello studio associato nell'esecuzione del mandato e più precisamente per non avere completato l'attività professionale, come esposto nei motivi;
e per l'effetto condannarlo al pagamento dei danni subiti dalla come Controparte_6 quantificati nell'oggetto dell'atto e pari al 30% del compenso percepito dall'opposto oltre € 12.906,20 oltre interessi e rivalutazione, o a quella maggiore o minore somma che il Giudice vorrà determinare anche in via equitativa;
6) In via riconvenzionale, eventualmente in via alternativa alle domande, accertare e dichiarare anche ex art. 2043 c.c. la responsabilità extracontrattuale del dott. Controparte_1 in proprio e n. q. nell'avere con il proprio ritardo e la propria imperizia, come fatto colposo, causato danni ingiusti all'opponente per i motivi esposti;
7) Per l'effetto condannare il dott. in Controparte_1 proprio e nella qualità al risarcimento dei danni pari a € 12.906,20 o altra maggiore o minore somma che il Giudice vorrà accertare anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione;
8) Nella denegata ipotesi di accertamento di ulteriore importo oltre a quello ricevuto, a titolo di compenso dal dott.
[...]
in proprio e n.q., procedere, in accoglimento delle CP_1 domande riconvenzionali, alla compensazione dei crediti accertati determinando la differenza in favore dell'opponente; 9) Condannare in ogni caso la parte opposta al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio anche ex art. 96 c.p.c. visto il comportamento procedurale nella fase monitoria dell'opposto, che ha omesso di fornire all'Autorità Giudiziaria la documentazione utile affinchè vi fosse un quadro completo della vicenda che avrebbe reso di fatto impossibile l'accoglimento del procedimento monitorio.”
- 5 - In data 15.11.2021, si costituiva in giudizio la parte ricorrente che contestava tutto quanto dedotto dalla società opponente. Più nel dettaglio, il dott. primariamente, contestava la CP_1 configurabilità del recesso della al novembre 2019, Parte_1 poiché intervenuto a rapporto contrattuale ormai esaurito, avendo concluso il proprio mandato con il rilascio della relazione sullo Stato Finale del Programma d'investimenti della CP_2
l'11.6.2019. La parte ricorrente rappresentava, altresì, la corretta ed integrale esecuzione del mandato conferitole, come già evidenziata a parte opponente. A tal proposito, specificava di aver dato un contributo decisivo per l'archiviazione della revoca delle agevolazioni, avendo predisposto personalmente le controdeduzioni accolte dal MISE, e di non aver provveduto alla prenotazione dei fondi in perenzione, in quanto trattavasi di adempimento gravante sulla Banca concessionaria. Riguardo l'eccezione di indeterminatezza del credito, il ricorrente deduceva l'agevole determinabilità del quantum debeatur. Per vero, sottraendo al valore ingiunto con il decreto monitorio, di euro 20.000,00, la somma versata dalla opponente in attuazione del predetto contratto di mandato, pari ad euro 13.000,00, si sarebbe potuto determinare il compenso spettante al ricorrente, pari a euro 7.000,00 + IVA al 22%, e che al netto della ritenuta di acconto risultava di euro 7.481,60. Infine, l'opposto eccepiva la nullità delle domande riconvenzionali volte ad accertare la presunta responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del dott. e la conseguente CP_1 infondatezza delle domande risarcitorie;
concludeva pertanto chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettarsi le domande proposte da controparte e condannare l'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in favore del Dott. . CP_1
Con ordinanza del 6.12.2021 il GI rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione per le ragioni ivi indicate e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Con le successive memorie difensive, le parti, riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito negli atti di costituzione, specificavano le proprie domande ed articolavano le rispettive istanze istruttorie.
- 6 - Ammessa la prova testimoniale nei termini indicati nell'ordinanza del 27.3.2023, in data 31.10.2024 venivano escussi il teste indicato da parte opponente, , consulente nominato dalla Persona_1 società in sostituzione dell'opposto, e il teste di parte Pt_1 opposta Manager dell In data Testimone_1 Controparte_2
9.1.2025 veniva escusso l'ultimo teste di parte opponente,
[...]
, all'epoca dei fatti Direttore dell'albergo. Tes_2
Esaurita l'istruttoria, Il GI, con ordinanza del 26.5.2025, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. L'opposizione va parzialmente accolta per le ragioni che seguono: in data 19.11.2016 le parti in causa concludevano un contratto di mandato con cui l'opposto si impegnava a fornire assistenza professionale alla nello svolgimento di tutte le attività Parte_1 necessarie a contestare la relazione negativa redatta da CP_2 ed a richiedere l'erogazione del saldo del finanziamento, dietro
[...] il compenso di € 35.000,00, di cui € 15.000,00, a titolo di acconto, versati al momento della sottoscrizione del mandato (all. 3 fascicolo di opponente) e € 20.000,00 da versare a seguito dell'avvenuta notifica del decreto di concessione definitiva o dell'avvenuta erogazione della terza quota e del saldo anche parziale” (all. 2 fascicolo di opponente). A tal proposito, è pacifico e non contestato, oltre che risultante per tabulas, che con decreto n. 143282 del 21/07/2005 era stato concesso, in via provvisoria, alla un contributo ai Parte_1 sensi della Legge 488/92 per l'Ammodernamento dell'unità produttiva adibita ad “Albergo a tre stelle” in Sorrento (NA), del valore di € 396.684,00, erogabile in 3 quote annuali dell'importo di € 132.228,00 ciascuna (Pratica 488). A fronte del suddetto contributo erano state effettuate dalla Banca concessionaria ed in favore della beneficiaria, erogazioni per un importo complessivo di
€ 264.456,00. In data 03/04/2009 con nota prot. n. 014964, l'istituto di credito aveva trasmesso all'Amministrazione la relazione finale di spesa con esito negativo, proponendo la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 4 del D.M. 527/95. Il MISE provvedeva, il 06/07/2015 con nota prot. n. 48509, notificata via pec, ad avviare la procedura di revoca delle agevolazioni a suo tempo concesse (doc 2 fascicolo monitorio).
- 7 - Con nota PEC del 02/11/2015, la faceva pervenire Pt_1 memorie difensive alla Banca concessionaria che, tuttavia, con nota del 14/10/2016 prot. n. 12335, confermava il provvedimento negativo. Pertanto, si rivolgeva allo Controparte_3 del Dott. , con il quale, il 19.11.2016, stipulava Controparte_1 il contratto di mandato sopraindicato. A seguito di un approfondimento istruttorio il MISE comunicava, con nota del 7.12.2016, alla e all'istituto di credito Parte_1 concessionario di archiviare il procedimento di revoca dell'agevolazione. Pertanto, solo l'11.6.2019, CP_2 notificava la relazione sullo stato finale del programma di investimenti con esito positivo. In data 14.11.2019 la comunicava alla banca di aver Parte_1 conferito alla dott.ssa quale nuovo consulente, l'incarico Per_1 di sovraintendere la pratica 488/92, ed, il 15.11.2019, al dott.
[...]
di voler recedere dal contratto di mandato al tempo CP_1 stipulato. Il 19.11.2019, il ricorrente, rivendicando l'integrale esecuzione del contratto, chiedeva all'odierna opponente il pagamento del saldo delle proprie competenze, per un valore di 20.000,00 euro, emettendo la fattura n. 20/2019. Con pec del 22.11.2019, la rappresentando di non aver ancor ricevuto Pt_1 la terza rata del finanziamento, si rifiutava di corrispondere quanto richiesto. Il 4.6.2021 la versava al 13.894,40 euro, pari Pt_1 CP_1 all'80% dell'importo che avrebbe dovuto versare in caso di scioglimento anticipato del rapporto contrattuale come da espressa pattuizione negoziale (all.4 fascicolo di parte opponente). Così ricostruita la vicenda, parte opponente contesta la nullità del decreto ingiuntivo n. 4991/2021 in quanto fondato su contratto di mandato risolto per recesso di una delle parti contraenti;
richiede pertanto, in via principale, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e dichiararsi estinte le pretese creditorie del dott. , in CP_1 quanto integralmente soddisfatte con il versamento del 4.6.2021. Per converso, parte ricorrente esclude possa configurarsi il recesso della società mandante nel novembre del 2019, in quanto intervenuto successivamente all'integrale esecuzione del mandato, conclusosi con il rilascio del parere positivo della Banca alla relazione finale di spesa, del 11.6.2019, ultimo fondamentale
- 8 - passaggio per ottenere l'erogazione della III quota del finanziamento. Ebbene, in base all'oggetto del contatto, obbligo del CP_1 era quello di prestare assistenza alla non solo Pt_1 supportandola nella procedura di revoca totale del contributo da parte del MISE, ma anche nella “richiesta di erogazione III quota e saldo con il rilascio del Decreto di Concessione definitiva inerente il programma di investimento realizzato con le agevolazioni finanziarie L 488/92”. A tal proposito, parte opponente sostiene che il mandato conferito al dott. si CP_1 componeva di due fasi: a) colloqui con Ministero e Banca concessionaria volti ad ottenere il provvedimento di erogazione e fase b) invio della documentazione mancante e inserimento dell'azienda nell'elenco per la concreta erogazione dei fondi;
Circostanza confermata dai due testi Persona_1 consulente, ed , allora direttore dell'albergo. Testimone_2
In ogni caso, compito precipuo del ricorrente era quello di supportare la Wanda spa in tutti gli adempimenti necessari al conseguimento della terza quota del finanziamento e al rilascio del decreto di concessione definitiva inerente il programma d'investimento. Per raggiungere siffatto obiettivo -contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente - a seguito del rilascio della relazione sullo Stato Finale del Programma d'investimenti, la avrebbe dovuto inoltrare alla una Parte_1 CP_2 documentazione, non acquisibile direttamente dall'istituto di credito, in quanto riferibile all'informativa antimafia ex art. 91 del d.lgs. 159/2011. Ciò risulta dalla pec del 5.2.2020, con cui al fine del completamento dell'iter agevolativo, CP_2 chiedeva direttamente alla l'aggiornamento Pt_1 dell'informativa antimafia (all.14 fascicolo di parte opponente) ed è comprovato dalle dichiarazioni rese dal teste Testimone_1 manager di , che al momento dei fatti si occupava CP_2 della pratica 488. A detta del testimone “Una volta intervenuta la relazione conclusiva della con esito positivo, la deve CP_2 CP_2 effettuare la prenotazione dei fondi al ministero e per poterla fare deve acquisire una serie di elementi informativi documentali che poi devono essere trasmessi al ministero e mantenuti in atti del
- 9 - fascicolo (es. documentazione utile alla alimentazione della banca dati antimafia).” Ebbene, rilevato che, anche a seguito del rilascio della relazione sullo Stato Finale del Programma d'investimenti, continuavano a gravare sulla società istante obblighi di comunicazione ed aggiornamento dati, si ritiene che l'incarico assunto dal dott.
[...]
, con contratto di mandato del 19.11.2016, non si era del CP_1 tutto concluso nel giugno 2019, come prospettato da parte ricorrente. Va pertanto, rigettata l'eccezione secondo cui non sarebbe configurabile una ipotesti di recesso della nel Parte_1 novembre 2019. A tal proposito, la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale era stata espressamente prevista dal regolamento negoziale che, nella parte relativa allo “scioglimento del contratto”, riconosceva il diritto di ciascun soggetto contraente di recedere, per iscritto, e senza alcun limite di tempo, dal contratto di mandato. La statuizione negoziale continuava con il prevedere, in caso di interruzione del rapporto contrattuale, per qualsiasi motivo non imputabile al dolo o colpa grave di una delle parti, il diritto per il professionista di ricevere l'80% del corrispettivo originariamente pattuito. Ciò detto, si osserva che la con mail del 15.11.2019 - alla Pt_1 quale può pacificamente riconoscersi la natura di forma scritta (Tribunale , Massa , 12/09/2022, Corte appello , Milano , sez. lav. , 09/03/2020 , n. 446) - rappresentava al la CP_1 determinazione di sollevarlo dall'incarico affidatogli, manifestando l'inequivocabile volontà di recedere dal contratto;
si specifica, altresì, che a fondamento dell'iniziativa vi era il procrastinarsi dei tempi di finalizzazione della pratica, circostanza non imputabile al dolo o colpa grave di una delle parti. Pertanto, in data 4.6.2021, la versava al la somma di euro Pt_1 CP_1
13.894,50, pari all'80 % del compenso iniziale, come da mandato, oltre oneri fiscali, (all.4 fascicolo di parte opponente). Ritenuto legittimo e produttivo di effetti il recesso operato dalla il 15.11.2019, si accoglie l'opposizione nella parte in cui Pt_1 si deduce la risoluzione del contratto in base al quale il decreto monitorio fu emesso e si ritiene non dovuto il pagamento ingiunto. Rilevato che parte opponente, in data 04.06.2021, versava al dott.
- 10 - tutto quanto dovuto in ragione dello Controparte_1 scioglimento anticipato del rapporto contrattuale, si dichiara estinta ogni pretesa creditoria in favore del ricorrente. Si rigettano, invece, le domande riconvenzionali proposte da parte opponente aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della parte ricorrente, e le conseguenti richieste di risarcimento danni. A tal proposito, la eccependo l'inadempimento degli Parte_1 obblighi scaturenti dal contratto di mandato del 16.11.2019, contesta il ritardo del nella iscrizione della pratica CP_1
488/92 nell'elenco perenti. Riguardo ciò, si osserva che, trattandosi di fondi in perenzione, la prenotazione del saldo dell'agevolazioni, il cui presupposto era il rilascio da parte della banca concessionaria del parere positivo sulla relazione finale di spesa, poteva essere effettuata solo una volta l'anno, nel mese di febbraio (all.
5.2 fascicolo di parte opposta, all. 9 del fascicolo di parte opponente - replica). Ebbene, si rileva che la relazione positiva della è stata comunicata solo nel giugno CP_2
2019, pertanto la pratica oggetto di contesa non poteva iscriversi nella lista perenti anticipatamente, ovvero nel febbraio 2019; per le stesse ragioni, il avrebbe potuto provvedervi sino al CP_7
20.2.2020. -Del resto, la stessa dott.ssa nuova consulente Per_1 della inoltrava la documentazione necessaria Parte_1 all'iscrizione del progetto 488/92 nell'elenco perenti solo l'11.2.2020 (all.8 memoria ex art 183 c.p.c. del fascicolo opponente).- Rilevato che il è stato rimosso dall'incarico di CP_7 consulente il 22.11.2019 e che, diversamente, avrebbe avuto tutto il tempo necessario per provvedere alla prenotazione del pagamento di cui sopra, non può, allo stato, muoversi alcun giudizio di responsabilità in ordine all'omessa iscrizione della pratica nella lista perenti. La deduce, altresì, che la società di consulenza non abbia Pt_1 inoltrato alla tutta la documentazione richiesta dalla CP_2
e necessaria per la positiva conclusione del CP_2 procedimento di concessione delle agevolazioni, nella specie il monitoraggio relativo agli esercizi 2007 e 2008. Ebbene, dalla relazione finale di spesa emerge che l'istituto di credito, rilevata
- 11 - l'assenza delle suddette dichiarazioni, chiaramente si impegnava ad acquisire la predetta documentazione, esonerando da siffatto onere il (pag. 17 - all. 13 fascicolo di parte CP_7 opponente). Inoltre, anche in tal caso, trattandosi di fondi in perenzione, la produzione dei monitoraggi 2007 e 2008 poteva procrastinarsi sino al febbraio 2020, ed infatti, a ciò vi provvedeva la dott.ssa l'11.2.2020. Per_1
A ciò si aggiunga che, dalla documentazione depositata in atti e dai rilievi istruttori acquisti, non emerge alcun altro profilo di responsabilità della parte opposta. Per vero, risulta che, già a partire dall'ottobre 2015, il aveva prestato la propria CP_1 opera professionale in favore della predisponendo le Parte_1 controdeduzioni da sottoporre al MISE e determinando, di fatto, l'annullamento del procedimento di revoca del contributo (all.10 e 11 del fascicolo di parte opposta - memoria di replica). Lo stesso si è profuso per il buon esito del procedimento di CP_1 archiviazione della revoca delle agevolazioni, contattando assiduamente il responsabile della ed aggiornando Controparte_2 periodicamente la società istante sullo stato della pratica (all 5.1 e 5.2 del fascicolo di parte opposta, all.3 del fascicolo monitorio). Per converso, il procrastinarsi della fase conclusiva del procedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie non risulta sia dipeso da ritardi o negligenze imputabili al ricorrente. A detta del per vero, il tempo di istruzione e definizione della Tes_1 pratica oggetto di causa, peraltro analogo a quello che interessa simili procedure, è stato quello necessario per effettuare tutti gli adempimenti imposti dalla procedura, tenuto conto anche dei carichi di lavoro preesistenti (verbale del 31.10.24) Pertanto, rilevato che non si appalesano condotte inadempienti del e che il ritardo nella definizione della pratica 488/92 CP_1 non è stato determinato da sua imperizia, si esclude possa muoversi nei suoi confronti un giudizio di responsabilità contrattuale. Va, pertanto, rigettata la domanda di risarcimento danni ex art. 1218 c.c. proposta dalla società opponente. Va, altresì, rigettata la domanda di risarcimento danni avanzata ai sensi dell'art. 2043 c.c.. A tal proposito si osserva che parte opponente, deducendo genericamente la responsabilità extracontrattuale del , non dimostra la condotta illecita, CP_1
- 12 - dolosa o colposa, né il nesso di causalità tra questa e i danni asseritamente subiti. Del resto, le voci di danno indicate dalla o risultano dipese da scelte strategiche della società, come Pt_1 quella di rivolgersi ad altro professionista dietro il compenso di euro 2.672,00, o sono riconducibili ai pagamenti legittimamente versati al ricorrente a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte (15.000, 00, a titolo di acconto + 13.894,50, versato per lo scioglimento del contratto). Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione e del rigetto delle domande riconvenzionali ritenute palesemente infondate per le ragioni illustrate, si ritiene che sussistano i giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei Parte_1 confronti di , con atto di citazione Controparte_1 notificato il 28.7.2021, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4991/2021;
2) rigetta le domande riconvenzionali di parte opponente;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 16-09-2025.
Il Giudice
(dott. Luigia Stravino) Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Bonora, MOT in tirocinio mirato presso il Tribunale di Napoli
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Luigia Stravino, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 19862/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 26-5-2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. TRA
, c.f.: , Parte_1 P.IVA_1 elett.te dom.to/a in presso lo studio dell'Avv. MANZO DIEGO, c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in C.F._1 virtù di procura in atti
ATTRICE-OPPONENTE E
, c.f.: , elett.te Controparte_1 C.F._2 dom.to in RIVIERA DI CHIAIA 105 80122 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. TRAPANESE PAOLO, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù C.F._3 di procura in atti
-CONVENUTO-OPPOSTO Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale. Conclusioni: Con le note di trattazione scritta depositate le parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I. con ordinanza del 26.5.2025 tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione, notificato il 28.7.2021, la società
[...]
impugnava l'ingiunzione di pagamento Parte_1 n. 4991/2021, notificata il 24.6.2021, per l'importo di euro 20.000,00 oltre accessori di legge, interessi e spese, emessa dal Tribunale di Napoli in favore del dott. , a titolo Controparte_1 di compenso professionale. Più nello specifico, parte opponente rappresentava che:
- aveva fatto domanda di agevolazioni finanziaria ai sensi della legge 488/92 - 19° bando turismo per l'ammodernamento dell'albergo denominato “HOTEL LA MINERVETTA” ubicato in Sorrento (NA) Via Capo nr.25.;
-l'istanza veniva accolta con Decreto di Concessione Provvisorio n.143282 del 21.07.2005, per cui l'interessata otteneva la concessione provvisoria di un contributo c/impianti di € 396.684,00 da erogarsi in tre quote da € 132.228,00 cadauna;
- in data 3.4.2009, con nota prot. n. 014964, la
[...]
trasmetteva all'Amministrazione Controparte_2 procedente la relazione finale di spesa con esito negativo proponendo la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 4 del D.M. 527/95; per l'effetto, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con nota del 06.07.2015 prot. 48509, avviava il procedimento di revoca dell'agevolazione;
- in data 19.11.2016, la società concludeva un Parte_1 contratto di mandato con lo del Controparte_3
Dott. , ricorrente, al fine di ottenere il supporto Controparte_1 professionale per contestare la relazione negativa redatta dal soggetto istruttore, dietro il compenso di € 35.000,00;
- con nota del 7.12.2016, prot. n.121028, il MISE, in accoglimento delle controdeduzioni inviate dalla a mezzo PEC del Parte_1
02.11.2015, si determinava nell'archiviare il procedimento di revoca dell'agevolazione di cui sopra;
- in data 11.06.2019, la società opponente riceveva da parte della Banca concessionaria la relazione conclusiva Controparte_2 dell'analisi della documentazione finale di spesa, con esito positivo e con possibilità di richiedere l'erogazione della terza quota finale;
- con le mail del 15/22.11.2019, la società opponente, non ricevendo alcun aggiornamento dal dott. , provvedeva a CP_1 rimuoverlo dall'incarico (all.5 fascicolo opponente);
- 2 - - il consulente inviava fattura n. 20/2019 del 19/11/2019 con la quale chiedeva il pagamento del saldo del compenso;
- con ultima comunicazione dell'8.6.2021, a seguito di una fitta corrispondenza, la avvertiva parte opposta di avere Parte_1 provveduto al pagamento della somma di € 13.894,40, comprensivaa di oneri fiscali, pari al saldo del compenso dovuto al 80%, come previsto nel contratto di mandato nell'ipotesi di recesso di una delle parti, con riserva di richiesta dei danni ed invito al dott. di emissione della nota di credito CP_1 relativamente alla fattura n. 20/2019 (all.4 fascicolo opponente);
- nel mentre, la società nominava la Dott.ssa Pt_1 Per_1
quale nuovo consulente, che provvedeva alla
[...] preparazione e trasmissione, il 14.2.2020, della documentazione richiesta dalla per la conclusione finale del Controparte_2 progetto L. 488/92, all'esito della quale l'azienda attrice riusciva ad ottenere in data 31.08.2020 l'erogazione della terza quota di contributo. Tutto ciò premesso in fatto, l'opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso in ragione di un contratto di mandato sciolto per recesso di parte opponente esercitato con mail del 15-22/11/2019. L'opponente, inoltre, contestava la liquidità del credito avanzato, dovendosi questo ricalcolare in ragione del pagamento di € 13.894,00, erogato dalla opponente come compenso per l'interruzione anticipata del rapporto, giusta applicazione delle condizioni contrattuali inoltre, eccepiva la responsabilità contrattuale e/ o CP_4 extracontrattuale del dott. non avendo costui CP_1 adempiuto agli obblighi inerenti la cd. II fase dell'incarico (”b) invio della documentazione mancante e inserimento dell'azienda nell'elenco per la concreta erogazione dei fondi”. Più nel dettaglio, il non aveva prodotto il monitoraggio anni CP_1
2007 e 2008 relativo all'azienda, documenti necessari per la chiusura della pratica per l'erogazione del contributo (vd. pag. 17 relazione finale del MISE). Inoltre, non aveva inserito il progetto nell'elenco perenti 488 di settembre 2019, precludendo così alla di ottenere il saldo del finanziamento circa un anno Parte_1
- 3 - prima dell'erogazione poi ricevuta. L'opponente, quindi rappresentava i danni subiti: a) euro 28.000,00 oltre oneri fiscali pagati quale acconto e saldo dell'incarico professionale del 19.11.2016 svolto solo parzialmente e con notevole ritardo;
b) euro 2.672,00 quale compenso versato all'altro professionista incaricato per il completamento dell'incarico, come da fattura allegata;
c) euro 10.234,20 corrispondenti a tutte le somme e le anticipazioni che la società opponente ha dovuto sostenere per ottemperare alle scadenze concludeva pertanto chiedendo:
1) “Rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo il credito inesistente ed in ogni caso non dovuto, né certo, né liquido nè esigibile ed essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
2)
2) Revocare il decreto ingiuntivo n. 4991/2021 stante l'inesistenza, illegittimità e infondatezza della pretesa creditoria, vista l'inesistenza del credito come richiesto pari a € 20.000,00 oltre oneri alla data della ingiunzione notificata il 24.06.2021;
3) Accogliere i motivi di opposizione in atto e per l'effetto accogliere integralmente l'opposizione sia nei confronti del dott. in proprio sia quale rappresentante Controparte_1 dello e per l'effetto ordinare Controparte_5 al dott. l'emissione della nota di credito CP_1 relativa alla fattura n. 20 del 19/11/2019 e alla emissione di fattura per il pagamento ricevuto di € 13.894,50 in data
04/06/2021 e pari al 80 % del compenso totale pattuito in contratto;
4) In via riconvenzionale accertare e dichiarare il contratto di mandato sottoscritto in data 19/11/2016 dalla
[...]
e il dott. risolto alla Controparte_6 CP_1 data del 15/22.11.2019 e per l'effetto accertare e dichiarare estinto ogni dovuto in favore del dott. in Controparte_1 virtù del pagamento effettuato dalla società opponente in data 04/06/2021, per tutte le ragioni esposte e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- 4 - 5) In via riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del dott. in CP_1 proprio e n.q. di rappresentante dello studio associato nell'esecuzione del mandato e più precisamente per non avere completato l'attività professionale, come esposto nei motivi;
e per l'effetto condannarlo al pagamento dei danni subiti dalla come Controparte_6 quantificati nell'oggetto dell'atto e pari al 30% del compenso percepito dall'opposto oltre € 12.906,20 oltre interessi e rivalutazione, o a quella maggiore o minore somma che il Giudice vorrà determinare anche in via equitativa;
6) In via riconvenzionale, eventualmente in via alternativa alle domande, accertare e dichiarare anche ex art. 2043 c.c. la responsabilità extracontrattuale del dott. Controparte_1 in proprio e n. q. nell'avere con il proprio ritardo e la propria imperizia, come fatto colposo, causato danni ingiusti all'opponente per i motivi esposti;
7) Per l'effetto condannare il dott. in Controparte_1 proprio e nella qualità al risarcimento dei danni pari a € 12.906,20 o altra maggiore o minore somma che il Giudice vorrà accertare anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione;
8) Nella denegata ipotesi di accertamento di ulteriore importo oltre a quello ricevuto, a titolo di compenso dal dott.
[...]
in proprio e n.q., procedere, in accoglimento delle CP_1 domande riconvenzionali, alla compensazione dei crediti accertati determinando la differenza in favore dell'opponente; 9) Condannare in ogni caso la parte opposta al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio anche ex art. 96 c.p.c. visto il comportamento procedurale nella fase monitoria dell'opposto, che ha omesso di fornire all'Autorità Giudiziaria la documentazione utile affinchè vi fosse un quadro completo della vicenda che avrebbe reso di fatto impossibile l'accoglimento del procedimento monitorio.”
- 5 - In data 15.11.2021, si costituiva in giudizio la parte ricorrente che contestava tutto quanto dedotto dalla società opponente. Più nel dettaglio, il dott. primariamente, contestava la CP_1 configurabilità del recesso della al novembre 2019, Parte_1 poiché intervenuto a rapporto contrattuale ormai esaurito, avendo concluso il proprio mandato con il rilascio della relazione sullo Stato Finale del Programma d'investimenti della CP_2
l'11.6.2019. La parte ricorrente rappresentava, altresì, la corretta ed integrale esecuzione del mandato conferitole, come già evidenziata a parte opponente. A tal proposito, specificava di aver dato un contributo decisivo per l'archiviazione della revoca delle agevolazioni, avendo predisposto personalmente le controdeduzioni accolte dal MISE, e di non aver provveduto alla prenotazione dei fondi in perenzione, in quanto trattavasi di adempimento gravante sulla Banca concessionaria. Riguardo l'eccezione di indeterminatezza del credito, il ricorrente deduceva l'agevole determinabilità del quantum debeatur. Per vero, sottraendo al valore ingiunto con il decreto monitorio, di euro 20.000,00, la somma versata dalla opponente in attuazione del predetto contratto di mandato, pari ad euro 13.000,00, si sarebbe potuto determinare il compenso spettante al ricorrente, pari a euro 7.000,00 + IVA al 22%, e che al netto della ritenuta di acconto risultava di euro 7.481,60. Infine, l'opposto eccepiva la nullità delle domande riconvenzionali volte ad accertare la presunta responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del dott. e la conseguente CP_1 infondatezza delle domande risarcitorie;
concludeva pertanto chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettarsi le domande proposte da controparte e condannare l'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in favore del Dott. . CP_1
Con ordinanza del 6.12.2021 il GI rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione per le ragioni ivi indicate e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Con le successive memorie difensive, le parti, riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito negli atti di costituzione, specificavano le proprie domande ed articolavano le rispettive istanze istruttorie.
- 6 - Ammessa la prova testimoniale nei termini indicati nell'ordinanza del 27.3.2023, in data 31.10.2024 venivano escussi il teste indicato da parte opponente, , consulente nominato dalla Persona_1 società in sostituzione dell'opposto, e il teste di parte Pt_1 opposta Manager dell In data Testimone_1 Controparte_2
9.1.2025 veniva escusso l'ultimo teste di parte opponente,
[...]
, all'epoca dei fatti Direttore dell'albergo. Tes_2
Esaurita l'istruttoria, Il GI, con ordinanza del 26.5.2025, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. L'opposizione va parzialmente accolta per le ragioni che seguono: in data 19.11.2016 le parti in causa concludevano un contratto di mandato con cui l'opposto si impegnava a fornire assistenza professionale alla nello svolgimento di tutte le attività Parte_1 necessarie a contestare la relazione negativa redatta da CP_2 ed a richiedere l'erogazione del saldo del finanziamento, dietro
[...] il compenso di € 35.000,00, di cui € 15.000,00, a titolo di acconto, versati al momento della sottoscrizione del mandato (all. 3 fascicolo di opponente) e € 20.000,00 da versare a seguito dell'avvenuta notifica del decreto di concessione definitiva o dell'avvenuta erogazione della terza quota e del saldo anche parziale” (all. 2 fascicolo di opponente). A tal proposito, è pacifico e non contestato, oltre che risultante per tabulas, che con decreto n. 143282 del 21/07/2005 era stato concesso, in via provvisoria, alla un contributo ai Parte_1 sensi della Legge 488/92 per l'Ammodernamento dell'unità produttiva adibita ad “Albergo a tre stelle” in Sorrento (NA), del valore di € 396.684,00, erogabile in 3 quote annuali dell'importo di € 132.228,00 ciascuna (Pratica 488). A fronte del suddetto contributo erano state effettuate dalla Banca concessionaria ed in favore della beneficiaria, erogazioni per un importo complessivo di
€ 264.456,00. In data 03/04/2009 con nota prot. n. 014964, l'istituto di credito aveva trasmesso all'Amministrazione la relazione finale di spesa con esito negativo, proponendo la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 4 del D.M. 527/95. Il MISE provvedeva, il 06/07/2015 con nota prot. n. 48509, notificata via pec, ad avviare la procedura di revoca delle agevolazioni a suo tempo concesse (doc 2 fascicolo monitorio).
- 7 - Con nota PEC del 02/11/2015, la faceva pervenire Pt_1 memorie difensive alla Banca concessionaria che, tuttavia, con nota del 14/10/2016 prot. n. 12335, confermava il provvedimento negativo. Pertanto, si rivolgeva allo Controparte_3 del Dott. , con il quale, il 19.11.2016, stipulava Controparte_1 il contratto di mandato sopraindicato. A seguito di un approfondimento istruttorio il MISE comunicava, con nota del 7.12.2016, alla e all'istituto di credito Parte_1 concessionario di archiviare il procedimento di revoca dell'agevolazione. Pertanto, solo l'11.6.2019, CP_2 notificava la relazione sullo stato finale del programma di investimenti con esito positivo. In data 14.11.2019 la comunicava alla banca di aver Parte_1 conferito alla dott.ssa quale nuovo consulente, l'incarico Per_1 di sovraintendere la pratica 488/92, ed, il 15.11.2019, al dott.
[...]
di voler recedere dal contratto di mandato al tempo CP_1 stipulato. Il 19.11.2019, il ricorrente, rivendicando l'integrale esecuzione del contratto, chiedeva all'odierna opponente il pagamento del saldo delle proprie competenze, per un valore di 20.000,00 euro, emettendo la fattura n. 20/2019. Con pec del 22.11.2019, la rappresentando di non aver ancor ricevuto Pt_1 la terza rata del finanziamento, si rifiutava di corrispondere quanto richiesto. Il 4.6.2021 la versava al 13.894,40 euro, pari Pt_1 CP_1 all'80% dell'importo che avrebbe dovuto versare in caso di scioglimento anticipato del rapporto contrattuale come da espressa pattuizione negoziale (all.4 fascicolo di parte opponente). Così ricostruita la vicenda, parte opponente contesta la nullità del decreto ingiuntivo n. 4991/2021 in quanto fondato su contratto di mandato risolto per recesso di una delle parti contraenti;
richiede pertanto, in via principale, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e dichiararsi estinte le pretese creditorie del dott. , in CP_1 quanto integralmente soddisfatte con il versamento del 4.6.2021. Per converso, parte ricorrente esclude possa configurarsi il recesso della società mandante nel novembre del 2019, in quanto intervenuto successivamente all'integrale esecuzione del mandato, conclusosi con il rilascio del parere positivo della Banca alla relazione finale di spesa, del 11.6.2019, ultimo fondamentale
- 8 - passaggio per ottenere l'erogazione della III quota del finanziamento. Ebbene, in base all'oggetto del contatto, obbligo del CP_1 era quello di prestare assistenza alla non solo Pt_1 supportandola nella procedura di revoca totale del contributo da parte del MISE, ma anche nella “richiesta di erogazione III quota e saldo con il rilascio del Decreto di Concessione definitiva inerente il programma di investimento realizzato con le agevolazioni finanziarie L 488/92”. A tal proposito, parte opponente sostiene che il mandato conferito al dott. si CP_1 componeva di due fasi: a) colloqui con Ministero e Banca concessionaria volti ad ottenere il provvedimento di erogazione e fase b) invio della documentazione mancante e inserimento dell'azienda nell'elenco per la concreta erogazione dei fondi;
Circostanza confermata dai due testi Persona_1 consulente, ed , allora direttore dell'albergo. Testimone_2
In ogni caso, compito precipuo del ricorrente era quello di supportare la Wanda spa in tutti gli adempimenti necessari al conseguimento della terza quota del finanziamento e al rilascio del decreto di concessione definitiva inerente il programma d'investimento. Per raggiungere siffatto obiettivo -contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente - a seguito del rilascio della relazione sullo Stato Finale del Programma d'investimenti, la avrebbe dovuto inoltrare alla una Parte_1 CP_2 documentazione, non acquisibile direttamente dall'istituto di credito, in quanto riferibile all'informativa antimafia ex art. 91 del d.lgs. 159/2011. Ciò risulta dalla pec del 5.2.2020, con cui al fine del completamento dell'iter agevolativo, CP_2 chiedeva direttamente alla l'aggiornamento Pt_1 dell'informativa antimafia (all.14 fascicolo di parte opponente) ed è comprovato dalle dichiarazioni rese dal teste Testimone_1 manager di , che al momento dei fatti si occupava CP_2 della pratica 488. A detta del testimone “Una volta intervenuta la relazione conclusiva della con esito positivo, la deve CP_2 CP_2 effettuare la prenotazione dei fondi al ministero e per poterla fare deve acquisire una serie di elementi informativi documentali che poi devono essere trasmessi al ministero e mantenuti in atti del
- 9 - fascicolo (es. documentazione utile alla alimentazione della banca dati antimafia).” Ebbene, rilevato che, anche a seguito del rilascio della relazione sullo Stato Finale del Programma d'investimenti, continuavano a gravare sulla società istante obblighi di comunicazione ed aggiornamento dati, si ritiene che l'incarico assunto dal dott.
[...]
, con contratto di mandato del 19.11.2016, non si era del CP_1 tutto concluso nel giugno 2019, come prospettato da parte ricorrente. Va pertanto, rigettata l'eccezione secondo cui non sarebbe configurabile una ipotesti di recesso della nel Parte_1 novembre 2019. A tal proposito, la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale era stata espressamente prevista dal regolamento negoziale che, nella parte relativa allo “scioglimento del contratto”, riconosceva il diritto di ciascun soggetto contraente di recedere, per iscritto, e senza alcun limite di tempo, dal contratto di mandato. La statuizione negoziale continuava con il prevedere, in caso di interruzione del rapporto contrattuale, per qualsiasi motivo non imputabile al dolo o colpa grave di una delle parti, il diritto per il professionista di ricevere l'80% del corrispettivo originariamente pattuito. Ciò detto, si osserva che la con mail del 15.11.2019 - alla Pt_1 quale può pacificamente riconoscersi la natura di forma scritta (Tribunale , Massa , 12/09/2022, Corte appello , Milano , sez. lav. , 09/03/2020 , n. 446) - rappresentava al la CP_1 determinazione di sollevarlo dall'incarico affidatogli, manifestando l'inequivocabile volontà di recedere dal contratto;
si specifica, altresì, che a fondamento dell'iniziativa vi era il procrastinarsi dei tempi di finalizzazione della pratica, circostanza non imputabile al dolo o colpa grave di una delle parti. Pertanto, in data 4.6.2021, la versava al la somma di euro Pt_1 CP_1
13.894,50, pari all'80 % del compenso iniziale, come da mandato, oltre oneri fiscali, (all.4 fascicolo di parte opponente). Ritenuto legittimo e produttivo di effetti il recesso operato dalla il 15.11.2019, si accoglie l'opposizione nella parte in cui Pt_1 si deduce la risoluzione del contratto in base al quale il decreto monitorio fu emesso e si ritiene non dovuto il pagamento ingiunto. Rilevato che parte opponente, in data 04.06.2021, versava al dott.
- 10 - tutto quanto dovuto in ragione dello Controparte_1 scioglimento anticipato del rapporto contrattuale, si dichiara estinta ogni pretesa creditoria in favore del ricorrente. Si rigettano, invece, le domande riconvenzionali proposte da parte opponente aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della parte ricorrente, e le conseguenti richieste di risarcimento danni. A tal proposito, la eccependo l'inadempimento degli Parte_1 obblighi scaturenti dal contratto di mandato del 16.11.2019, contesta il ritardo del nella iscrizione della pratica CP_1
488/92 nell'elenco perenti. Riguardo ciò, si osserva che, trattandosi di fondi in perenzione, la prenotazione del saldo dell'agevolazioni, il cui presupposto era il rilascio da parte della banca concessionaria del parere positivo sulla relazione finale di spesa, poteva essere effettuata solo una volta l'anno, nel mese di febbraio (all.
5.2 fascicolo di parte opposta, all. 9 del fascicolo di parte opponente - replica). Ebbene, si rileva che la relazione positiva della è stata comunicata solo nel giugno CP_2
2019, pertanto la pratica oggetto di contesa non poteva iscriversi nella lista perenti anticipatamente, ovvero nel febbraio 2019; per le stesse ragioni, il avrebbe potuto provvedervi sino al CP_7
20.2.2020. -Del resto, la stessa dott.ssa nuova consulente Per_1 della inoltrava la documentazione necessaria Parte_1 all'iscrizione del progetto 488/92 nell'elenco perenti solo l'11.2.2020 (all.8 memoria ex art 183 c.p.c. del fascicolo opponente).- Rilevato che il è stato rimosso dall'incarico di CP_7 consulente il 22.11.2019 e che, diversamente, avrebbe avuto tutto il tempo necessario per provvedere alla prenotazione del pagamento di cui sopra, non può, allo stato, muoversi alcun giudizio di responsabilità in ordine all'omessa iscrizione della pratica nella lista perenti. La deduce, altresì, che la società di consulenza non abbia Pt_1 inoltrato alla tutta la documentazione richiesta dalla CP_2
e necessaria per la positiva conclusione del CP_2 procedimento di concessione delle agevolazioni, nella specie il monitoraggio relativo agli esercizi 2007 e 2008. Ebbene, dalla relazione finale di spesa emerge che l'istituto di credito, rilevata
- 11 - l'assenza delle suddette dichiarazioni, chiaramente si impegnava ad acquisire la predetta documentazione, esonerando da siffatto onere il (pag. 17 - all. 13 fascicolo di parte CP_7 opponente). Inoltre, anche in tal caso, trattandosi di fondi in perenzione, la produzione dei monitoraggi 2007 e 2008 poteva procrastinarsi sino al febbraio 2020, ed infatti, a ciò vi provvedeva la dott.ssa l'11.2.2020. Per_1
A ciò si aggiunga che, dalla documentazione depositata in atti e dai rilievi istruttori acquisti, non emerge alcun altro profilo di responsabilità della parte opposta. Per vero, risulta che, già a partire dall'ottobre 2015, il aveva prestato la propria CP_1 opera professionale in favore della predisponendo le Parte_1 controdeduzioni da sottoporre al MISE e determinando, di fatto, l'annullamento del procedimento di revoca del contributo (all.10 e 11 del fascicolo di parte opposta - memoria di replica). Lo stesso si è profuso per il buon esito del procedimento di CP_1 archiviazione della revoca delle agevolazioni, contattando assiduamente il responsabile della ed aggiornando Controparte_2 periodicamente la società istante sullo stato della pratica (all 5.1 e 5.2 del fascicolo di parte opposta, all.3 del fascicolo monitorio). Per converso, il procrastinarsi della fase conclusiva del procedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie non risulta sia dipeso da ritardi o negligenze imputabili al ricorrente. A detta del per vero, il tempo di istruzione e definizione della Tes_1 pratica oggetto di causa, peraltro analogo a quello che interessa simili procedure, è stato quello necessario per effettuare tutti gli adempimenti imposti dalla procedura, tenuto conto anche dei carichi di lavoro preesistenti (verbale del 31.10.24) Pertanto, rilevato che non si appalesano condotte inadempienti del e che il ritardo nella definizione della pratica 488/92 CP_1 non è stato determinato da sua imperizia, si esclude possa muoversi nei suoi confronti un giudizio di responsabilità contrattuale. Va, pertanto, rigettata la domanda di risarcimento danni ex art. 1218 c.c. proposta dalla società opponente. Va, altresì, rigettata la domanda di risarcimento danni avanzata ai sensi dell'art. 2043 c.c.. A tal proposito si osserva che parte opponente, deducendo genericamente la responsabilità extracontrattuale del , non dimostra la condotta illecita, CP_1
- 12 - dolosa o colposa, né il nesso di causalità tra questa e i danni asseritamente subiti. Del resto, le voci di danno indicate dalla o risultano dipese da scelte strategiche della società, come Pt_1 quella di rivolgersi ad altro professionista dietro il compenso di euro 2.672,00, o sono riconducibili ai pagamenti legittimamente versati al ricorrente a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte (15.000, 00, a titolo di acconto + 13.894,50, versato per lo scioglimento del contratto). Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione e del rigetto delle domande riconvenzionali ritenute palesemente infondate per le ragioni illustrate, si ritiene che sussistano i giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei Parte_1 confronti di , con atto di citazione Controparte_1 notificato il 28.7.2021, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4991/2021;
2) rigetta le domande riconvenzionali di parte opponente;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 16-09-2025.
Il Giudice
(dott. Luigia Stravino) Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Bonora, MOT in tirocinio mirato presso il Tribunale di Napoli
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