Articolo 6 della Legge 31 dicembre 1991, n. 433
Articolo 5Articolo 7
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2 febbraio 1992
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28 febbraio 1996
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20 luglio 1997
Art. 6. Interventi sul patrimonio edilizio privato 1. I comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, di cui all'articolo 1, comma 1, dispongono, secondo le procedure fissate con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, gli interventi di riparazione, di miglioramento strutturale o di ricostruzione degli edifici o delle unita' immobiliari di privati, persone fisiche o giuridiche, che abbiano presentato denuncia di danno ai competenti organi pubblici entro il 31 marzo 1991, ovvero per i quali i predetti organi abbiano effettuato entro la medesima data verifiche o accertamenti positivi. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al presente comma affluiscono ai comuni tramite la regione siciliana la quale assegna le somme richieste con prelevamento sullo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 1.
(( 2. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d'intesa con la regione siciliana, ordinanze ai sensi dell' articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , per accelerare gli interventi relativi all'edilizia privata, ferma restando l'entita' dei contributi gia' determinata con precedenti ordinanze. )) 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri aggiorna, nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, il provvedimento di cui al comma 2 nella parte relativa ai dati parametrici da adottare per il computo dei contributi da riconoscere nonche' alle procedure di attuazione tenuto conto della peculiarita' degli interventi da realizzare nel particolare contesto ambientale e architettonico e della necessita' di accelerare la ricostruzione.
3. I finanziamenti destinati al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato indicati al comma 1 dell'articolo 1 sono ripartiti con priorita' per la ricostruzione o per il ripristino degli alloggi distrutti o dichiarati inagibili.
4. Agli amministratori comunali, provinciali e regionali ed ai membri delle commissioni edilizie comunali e' fatto divieto di predisporre, elaborare o firmare perizie e progetti oggetto di finanziamenti di cui alla presente legge. Il mancato rispetto di tale divieto determina la decadenza immediata dalla carica ricoperta disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.
5. Il sindaco dispone controlli secondo criteri oggettivi, definiti dal provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile di cui al comma 2, sulle richieste di contributo inoltrate dai privati nonche' sulla relativa entita'.
6. Il prefetto vigila sulla regolarita' delle procedure e degli interventi di competenza delle amministrazioni comunali avvalendosi degli uffici del Genio civile e disponendo anche controlli a campione.
7. Qualora dai controlli di cui ai commi 5 e 6 emerga l'infedelta' delle perizie giurate o di altre certificazioni concernenti i conseguenti lavori, il sindaco od il prefetto, fatta salva la denuncia all'autorita' giudiziaria, ne danno comunicazione ai competenti ordini professionali che dispongono immediatamente la sospensione dai rispettivi albi professionali degli estensori delle medesime perizie o certificazioni, in attesa delle definitive determinazioni disciplinari.
8. Nei casi di gravi irregolarita', ivi compresa l'omessa vigilanza, comunque accertati a carico degli amministratori comunali, questi ultimi sono dichiarati decaduti dalla carica con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.
9. La concessione di contributi statali o regionali finalizzati alla riparazione, al miglioramento strutturale o alla ricostruzione di edifici o di unita' immobiliari di privati, e' subordinata al rispetto, per un periodo di cinque anni dalla erogazione dei contributi medesimi, della destinazione d'uso dell'immobile oggetto dell'intervento. La violazione della predetta disposizione implica la decadenza dai contributi medesimi con obbligo di restituzione delle somme eventualmente corrisposte.
10. Gli interventi sul patrimonio edilizio privato realizzati ai sensi del presente articolo non hanno effetti ai fini dell'adeguamento del canone locativo previsto dall' articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392 .
11. Agli interventi, previsti dal presente articolo, di consolidamento del suolo indispensabili per la esecuzione delle opere di ricostruzione, di adeguamento o di ripristino degli edifici danneggiati provvede, nel contesto del piano di cui all'articolo 2, la regione siciliana tramite gli uffici del Genio civile.
Entrata in vigore il 20 luglio 1997
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