Sentenza 13 ottobre 2023
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, integra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale la tenuta di un registro di magazzino virtuale che, attraverso la creazione di una rappresentazione contabile e documentale alternativa, impedisca la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società, ovvero comunque ostacoli gli accertamenti degli organi fallimentari con difficoltà superabili solo con particolare diligenza. (Fattispecie relativa a registro che, indicando dati diversi da quelli annotati nella contabilità ufficiale, aveva impedito la ricostruzione delle vicende effettive e dei rapporti di debito e credito tra la società concessionaria fallita e la casa madre).
Commentario • 1
- 1. Art. 216 legge fallimentare - Bancarotta fraudolentahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato,dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabilio li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Aggiornamento normativo: dall'art. 216 L. fall. all'art. 322 CCII Con l'entrata in vigore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2023, n. 46896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46896 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
udito il Sostituto Procuratore Generale, PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso, riportandosi alla requisitoria scritta, per il rigetto dei ricorsi;
udito, per il ricorrente GL, l'avv. MARCO FENO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito, per il ricorrente VI, l'avv. PA PACCIANI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46896 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 13/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino, previa parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva i ricorrenti dalle imputazioni per i delitti di bancarotta distrattiva e di bancarotta impropria, confermando la condanna degli stessi per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. In particolare, tale condanna è dipesa dall'accertamento della tenuta, da parte degli stessi, nella loro veste di amministratori della società GRUPPO DINAMICA s.p.a., di una doppia contabilità di magazzino che, secondo il capo di imputazione, avrebbe avuto la finalità di assicurare loro un ingiusto profitto derivante dalle attività distrattive, costituite dal pagamento di fatture per operazioni inesistenti emesse da alcune autofficine, e di cagionare danno ai creditori. 2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato PA VI ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. Paolo Pacciani, articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nullità della sentenza impugnata per difetto di contestazione ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. In particolare, il VI lamenta che nel capo di imputazione la falsificazione dei libri e delle scritture contabili, o comunque la tenuta degli stessi in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, era collegata alla creazione di una doppia contabilità di magazzino per il pagamento di fatture per operazioni inesistenti emesse dalle officine della c.d. sottorete e vi era, pertanto, una stretta correlazione tra i fatti ascritti a titolo di bancarotta documentale e di bancarotta distrattiva. La sentenza, invece, lo avrebbe condannato, a fronte dell'assoluzione per il delitto di bancarotta distrattiva, per aver tenuto una contabilità non veritiera (correlata tuttavia a fatture emesse dalle predette officine per operazioni esistenti), volta a celare condotte truffaldine in danno della FIAT auto (c.d. casa madre) e non del ceto creditorio. Secondo la prospettazione difensiva, pertanto, la sentenza sarebbe nulla ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., senza che possa spiegare alcuna 2 rilevanza la circostanza che egli abbia potuto eventualmente esercitare il proprio diritto di difesa in maniera congrua ciò che potrebbe essere sufficiente nella diversa ipotesi di mera modifica dell'originaria ipotesi accusatoria. 2.2. Mediante il secondo motivo di ricorso il VI deduce mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., in quanto la sentenza di appello non fornisce spiegazione sul rigetto del motivo con il quale è stata chiesta l'assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta documentale per insussistenza del fatto. A riguardo il ricorrente assume che a fronte del motivo di gravame con il quale era stato dedotto che la contabilità virtuale era soltanto un meccanismo parallelo a quello della contabilità reale volto a monitorare le false informazioni trasmesse alla casa madre che non era suscettibile di determinare alcuna alterazione delle scritture contabili, la Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare che sarebbe stato comunque integrato il reato di bancarotta fraudolenta documentale perché la relativa condotta aveva comportato la creazione di una rappresentazione contabile e documentale alternativa idonea ad impedire la ricostruzione delle effettive vicende e dei rapporti di credito tra la fallita e la casa madre. 3. Contro la medesima sentenza della Corte d'appello di Firenze, ha proposto separato ricorso anche l'imputato AN GL, con il difensore di fiducia avv. Marco Feno, affidandosi a due motivi di ricorso, di seguito riportati entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente GL deduce manifesta illogicità intrinseca e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui conferma la sua responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale nonostante l'assoluzione per le condotte distrattive che erano strettamente correlate a detto delitto nella costruzione dell'ipotesi accusatoria perché ipotizzavano l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, ipotesi che, nel corso del giudizio di merito, era stata smentita. Assume inoltre che la contabilità parallela costituita dal magazzino virtuale era stata predisposta al solo fine di celare alla FIAT auto il congegno delle "spalmature" delle fatture per le operazioni pur esistenti al fine di ottenere il rimborso dalla stessa in maniera più agevole a quello che sarebbe stato possibile secondo i meccanismi richiesti dalla casa madre per riconoscere i rimborsi senza che ciò peraltro determinasse alcun pregiudizio ai creditori e in particolare alla stessa FIAT che non si era insinuata al passivo fallimentare, infatti, per richiedere la restituzione dei rimborsi in ipotesi ritenuti eccedenti il dovuto. 3 c9 Per altro verso l'illogicità della sentenza, laddove ha ritenuto integrata la bancarotta fraudolenta documentale, si correla, secondo l'imputato GL, alla circostanza che la contabilità in questione non era alternativa a quella ufficiale e quindi tale da determinare una confusione contabile idonea ad incidere sulla rappresentazione della realtà, bensì solo un sistema informatico che generava documentazione comprovante la regolarità della pratica delle "spalmature" delle fatture in caso di contestazione della casa madre. 3.2. Con il secondo motivo, il GL deduce erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 2), I.fall., in punto di lesione dell'interesse protetto, in quanto la FIAT UT non ha mai richiesto nella procedura concorsuale la restituzione dei rimborsi, riconoscendone così la debenza e non configurandosi come soggetto creditore pregiudicato dalla stessa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto da PA VI non è fondato. 1.1. Quanto al primo motivo, occorre ricordare che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno avuto più volte occasione di evidenziare che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter- del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205620). Nella fattispecie per cui è processo non vi è stata una trasformazione dell'imputazione nei suoi elementi essenziali. Detti elementi, infatti, devono essere individuati - e su tale aspetto vi è piena correlazione tra imputazione e sentenza di condanna - nella realizzazione della condotta mediante la tenuta di una doppia contabilità di magazzino e nell'idoneità della stessa a non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. A fronte dell'identità di tali elementi essenziali, non comporta che una modifica o, meglio, una precisazione dell'imputazione la circostanza che, a differenza di quanto evidenziato nel relativo capo, la contabilità di magazzino 4 R parallela a quella "ufficiale" fosse stata creata per operazioni esistenti, peraltro solo in parte, e non già inesistenti, pagate alle autofficine della c.d. sottorete, stante - comunque - la differenza tra le operazioni rappresentate nella contabilità ufficiale, anche attraverso l'emissione di plurime fatture per una prestazione invece unitaria da parte delle autofficine in questione, e quelle rappresentate nella contabilità "officiosa". Di conseguenza, il ricorrente aveva avuto, come egli stesso deduce, la possibilità di difendersi in dibattimento sulla modifica dell'imputazione e il motivo deve essere rigettato. 1.2. Anche il secondo motivo proposto nell'interesse dell'imputato PA VI non è fondato. Invero, la deduzione del ricorrente per la quale non vi sarebbe stata alcuna motivazione della Corte territoriale sul proprio motivo di gravame con il quale lamentava che la tenuta del c.d. magazzino virtuale era inidonea ad integrare il reato contestato è smentita dallo stesso motivo del ricorso nel quale è riportata la parte della motivazione della decisione impugnata con la quale, con argomentazioni non manifestamente illogiche, detto motivo è stato disatteso. In proposito non è superfluo ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione impugnata ha un orizzonte circoscritto, dovendo limitarsi - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U, 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944). Orbene, la Corte d'appello di Firenze ha sottolineato, con - si ripete - una motivazione immune da manifesti vizi logici che la tenuta del registro di magazzino "virtuale" integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale perché determina la creazione di una rappresentazione contabile e documentale alternativa, idonea ad impedire la ricostruzione delle vicende effettive e dei rapporti di debito credito tra la concessionaria fallita e la casa madre. E' del resto incontroverso nella giurisprudenza di questa Corte il principio per il quale sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona, Rv. 265682 - 01; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965 - 01; Sez. 5, n. 4794 del 05/02/1988, Conticelli, Rv. 178181 - 01). 5 Q 2. Anche i motivi di ricorso proposti dall'imputato GL, suscettibili di valutazione unitaria, non sono fondati. La sostanza delle censure dalle quali muove il predetto ricorrente è che la tenuta della doppia contabilità di magazzino non possa essere ascritta al reato di bancarotta fraudolenta documentale poiché non vi sarebbe alcun creditore pregiudicato dalla stessa in quanto le scritture parallele alla contabilità ufficiale erano solo volte a fornire giustificazioni alla casa madre, nell'ipotesi di contestazioni, e la Fiat UT non si era insinuata al passivo fallimentare per crediti afferenti ipotetici rimborsi pagati in eccedenza. Tale argomentazione difensiva trascura tuttavia di considerare che il bene protetto dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale è costituito dalla completa ostensione e trasparenza delle scritture contabili dell'impresa al fine di consentire agli organi della procedura concorsuale una corretta ricostruzione dei rapporti di dare/avere. E' in questa prospettiva che più volte questa Corte ha riconosciuto, così attestando l'irrilevanza di un pregiudizio per il ceto creditorio ai fini della configurabilità del reato, che lo stesso sussiste persino quando la procedura fallimentare sia chiusa per sopravvenuta mancanza del passivo (Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247443) e altresì laddove la massa attiva superi quella passiva (Sez. 5, n. 52622 del 05/10/2016, Sposito, Rv. 268746 - 01). Ne deriva che è priva di rilievo, a fronte di una doppia contabilità, costituita da fatture "ufficiali" e fatture "parallele" (quelle non oggetto di spalmatura e raffiguranti l'intervento effettivo operato dalle officine della c.d. sottorete), la circostanza che non vi sarebbe un pregiudizio per il ceto creditorio poiché ciò che conta ai fini della lesione dell'interesse protetto è che gli organi della procedura fallimentare per l'esistenza di detti meccanismi contabili alternativi, abbiano avuto maggiori difficoltà nella ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della società fallita. D'altra parte, i motivi proposti dall'imputato GL si palesano anche privi della necessaria specificità, laddove non si confrontano con la parte della motivazione della decisione impugnata che, nel confutare l'analoga censura formulata alla decisione d'appello, ha sottolineato che la corrispondenza tra gli importi delle fatture attive delle officine di sottorete e quelli delle fatture attive emesse dalla concessionaria nei confronti della FIAT auto per effetto delle spalmature non si risolve in un'operazione neutra per il ceto creditorio a fronte delle dichiarazioni dei testi che smentirebbero tale corrispondenza poiché gli stessi hanno riferito che i prezzi praticati dalle officine di sottorete erano più bassi di quelli "ribaltati" alla casa madre a fronte del ricarico da parte della concessionaria. 6 cQ 3. I ricorsi devono dunque essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 13 ottobre 2023 4