Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00127/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00486/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 486 del 2025, proposto da
- ND LC, rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati Salvatore Giannattasio, Andrea Giannattasio, con domicilio digitale in atti;
contro
- Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'ottemperanza
- alla sentenza del Tribunale ordinario di Potenza, sezione lavoro n. 394/2025, depositata il 29 aprile 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, il Consigliere avv. DE PI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 19 dicembre 2025, parte ricorrente agisce ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c ), cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe, colla quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento, in suo favore, della somma di € 592,97, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
1.1. La sentenza è stata notificata al Ministero in data 30 aprile 2025, come da relata depositata in atti.
1.2. Nonostante la notificazione e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, l’Amministrazione non ha provveduto all’esecuzione del titolo giudiziale, permanendo l’inottemperanza.
1.3. In data 18 dicembre 2025, la Cancelleria del Tribunale di Potenza ha attestato il passaggio in giudicato della sentenza.
2. Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026 l’affare è transitato in decisione.
3. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
3.1. In rito, risultano rispettati i termini di cui agli artt. 114 e 87 c.p.a.
3.2. È decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, entro il quale le Amministrazioni devono completare le procedure di pagamento.
4. Nel merito, l’inerzia dell’Amministrazione intimata integra una palese violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, non essendo stata fornita prova dell’avvenuto pagamento della somma dovuta.
5. Deve pertanto essere dichiarato l’obbligo del Ministero dell’istruzione e del merito di dare integrale esecuzione alla sentenza azionata, mediante pagamento delle somme ivi determinate, oltre accessori.
5.1. L’Amministrazione dovrà provvedere a quanto innanzi entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
6. Per il caso di ulteriore inottemperanza, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Roma, o un funzionario da lui delegato, che provvederà agli adempimenti necessari.
7. Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e ), cod. proc. amm., è equo disporre una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.
8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto: a ) dichiara l’obbligo del Ministero dell’istruzione e del merito di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, mediante pagamento della somma ivi specificata, oltre accessori come stabiliti dal Giudice ordinario; b ) assegna all’Amministrazione il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza per provvedere; c ) nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, commissario ad acta il Prefetto di Roma, o un suo delegato; d ) pone a carico del Ministero il compenso del commissario ad acta , che si liquida sin d’ora in € 300,00.
- condanna il Ministero alla rifusione delle spese del presente giudizio, forfettariamente liquidando le stesse in € 800,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, coll'intervento dei magistrati:
ST NT, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
DE PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE PI | ST NT |
IL SEGRETARIO