Decreto cautelare 27 settembre 2016
Ordinanza cautelare 7 dicembre 2016
Decreto decisorio 27 maggio 2022
Ordinanza collegiale 31 ottobre 2022
Sentenza 21 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 21/04/2023, n. 6930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6930 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/04/2023
N. 06930/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10151/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10151 del 2016, proposto da
CR UL, RI ZI RI, BO IA, ER CR, TI CI, IA De ON, RI Di DI, ER NC, IA AL, IA EN, IA NE, IA ON, SI NG, LA LL, EL TI, IA TI, NG ZI, ON OR, OL RI, LE Baroni, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, Umberto Cantelli, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Bonetti & Partners in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
DR Cosi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, del D.M. n. 495/2016 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento del punteggio, scioglimento delle riserve e trasferimento del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, nella parte in cui non consente l'integrazione delle GAE mediante l'inserimento in tale fascia aggiuntiva di parte ricorrente quale docente congelato SS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento del D.M. n. 495/2016 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento del punteggio, scioglimento delle riserve e trasferimento del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, nella parte in cui non consente l'integrazione delle GAE mediante l'inserimento in tale fascia aggiuntiva di parte ricorrente quale docente congelato SS.
2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento, in conformità all’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa (si veda da ultimo Cons. Stato n. 1119/2023).
La questione controversa riguarda la peculiare posizione dei docenti abilitati all’insegnamento, rientranti nella speciale categoria dei cosiddetti “ congelati SS ”, i quali rivendicano l’iscrizione nelle GAE.
Con l’espressione sintetica “ congelati SS ” la giurisprudenza indica la particolarissima situazione dei docenti (tra i quali l’attuale appellato) i quali, inizialmente ammessi alla frequentazione delle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SS), non hanno potuto frequentare i relativi corsi, per la contestuale partecipazione allo svolgimento di dottorati di ricerca.
Detti docenti, poi, non hanno potuto completare l’originario percorso abilitativo prescelto (il canale SS), per cause a loro non imputabili, perché gli stessi corsi SS sono stati sospesi (“ congelati ” dall’amministrazione) e, in seguito, non più attivati.
Tuttavia, in virtù della previsione di cui all’art. 15, comma 17, del decreto ministeriale n. 249/2010 (recante il regolamento per la disciplina della formazione inziale degli insegnanti), i “ congelati SS ” sono stati ammessi alla frequentazione di appositi percorsi di TFA (Tirocinio Formativo Attivo), con efficacia abilitante, “ senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti ”.
In tale quadro di riferimento, si tratta di stabilire, in sostanza, se sia fondata la pretesa dei docenti “congelati SS”, diretta ad ottenere l’eccezionale inserimento (per la prima volta) nelle GAE, in occasione delle procedure di aggiornamento delle graduatorie stesse, una volta ottenuta l’abilitazione mediante il canale TFA, con la conseguente illegittimità delle contestate determinazioni ministeriali, le quali non prevedono tale possibilità.
Al riguardo, il collegio non intende discostarsi dalle premesse sistematiche espresse dall’indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, che ha ripetutamente confermato la conclusione cui è pervenuta l’Adunanza Plenaria in ordine alla natura chiusa delle GAE, volte a risolvere, gradualmente, il problema del “ precariato scolastico ”.
In questo senso, pertanto, deve ritenersi in linea di principio non consentito dall’ordinamento vigente l’inserimento in graduatoria, per la prima volta, di docenti che, avendo ottenuto l’abilitazione, chiedono l’ammissione in occasione delle procedure di aggiornamento.
Tuttavia, è indubitabile che la vicenda normativa e amministrativa dei docenti congelati SS risulti caratterizzata da profili del tutto particolari, che impongono un esito diverso, senza smentire la cornice interpretativa delineata, in generale, dalla Plenaria.
La disciplina di riferimento è caratterizzata da alcuni evidenti difetti di coordinamento normativo, originati dalla oggettiva complessità del sistema e della sua progressiva trasformazione.
La contraddizione – apparente - più stridente riguarda la compresenza, nel disegno normativo, di due opposte esigenze:
- la prima è costituita dalla chiara scelta normativa di “chiudere” le graduatorie dei docenti, in funzione di razionalizzazione del sistema e di progressiva riduzione del fenomeno del precariato; con questa finalità si comprende bene la ratio della preclusione di nuovi inserimenti in graduatoria di docenti muniti dei prescritti requisiti di abilitazione, all’atto dei periodici aggiornamenti;
- la seconda esigenza è quella di tutelare ragionevolmente le aspettative e gli affidamenti di un particolare e circoscritto gruppo di docenti i quali, dopo aver superato le prove di ammissione alle scuole SS ed avere ottenuto il titolo del dottorato di ricerca, hanno potuto conseguire l’abilitazione solo all’esito di un lungo e travagliato iter, concluso con il superamento del TFA, a distanza di diversi anni dall’avvio del percorso abilitante.
Ora, in tale contesto, è astrattamente comprensibile l’argomentazione secondo la quale i docenti non iscritti originariamente nella GAE non potrebbero vantare alcuna pretesa al successivo inserimento, in occasione degli aggiornamenti, perché ciò contrasterebbe con il principio generale della definitiva “chiusura” delle graduatorie stesse e il loro graduale esaurimento.
Tale tesi interpretativa, tuttavia, non considera adeguatamente la singolarità della vicenda dei docenti “congelati SS”, ai quali è stato impedito, per una serie di concomitanti eventi oggettivi, l’iniziale inserimento (ancorché con riserva) nelle predette graduatorie. Se è vero che la scelta di seguire un dottorato di ricerca (costituente il primo evento impeditivo dell’iscrizione nelle graduatorie) è stata una decisione volontaria degli interessati, è però indubitabile che tale opzione, finalizzata all’accrescimento della preparazione culturale e professionale dell’insegnante, se non costituisce un tiolo aggiuntivo di merito, nondimeno non potrebbe diventare addirittura penalizzante, precludendo, in radice, l’opportunità di uno speciale inserimento (tardivo) nelle graduatorie.
D’altro canto, il “congelamento” (e la successiva soppressione) del percorso formativo SS, all’esito del dottorato, cha ha interessato i soggetti posti nella situazione dell’appellato, non è derivato da un’opzione dei docenti, ma è stato il frutto dell’intervento legislativo, cha ha certamente alterato le originarie prospettive degli interessati.
Né può trascurarsi che il canale riservato per il completamento del percorso abilitante, appositamente dedicato ai congelati SS caratterizza ulteriormente la posizione dei docenti che si trovano nella situazione dell’appellato, giustificando la fondatezza della pretesa sostanziale azionata in giudizio.
Devono pertanto essere dichiarati illegittimi gli atti generali del Ministero, nella parte in cui non consentono, nemmeno eccezionalmente, l’inserimento in graduatoria dei docenti “ congelati SS ”.
3. Le spese devono essere compensate, tenendo conto della novità delle questioni trattate,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore
IA Piemonte, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaele Tuccillo | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO