CA
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 700/2023
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai sigg.
Magistrati
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato, ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg. 700/2023, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Grattagliano ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio;
- appellante - contro rappresentata da oggi Controparte_1 CP_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Letizia ed elettivamente domiciliata presso il suo
[...] studio;
- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza di rigetto dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 secondo comma c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 4.3.2025.
Fatto.
spiegava opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione promossa da Parte_1 CP_4
(poi , chiedendo di:
[...] Controparte_1
- accertare e dichiarare l'impignorabilità dei beni di sua proprietà, in quanto facenti parte del fondo patrimoniale costituito con atto del 09/06/2010 per AR di NA Persona_1
(rep. N. 49306 – racc. n. 11270), registrato a Bari in data 18/06/2010 al n. 14575, Serie 1T, e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Bari in data 22/06/2010 (Reg. gen. 30134 e Reg.
Part. 19460);
- dichiarare privo di efficacia il pignoramento sui predetti beni immobili, eseguito a cura della ordinando immediatamente la cancellazione della relativa Controparte_5 trascrizione al competente Conservatore dei RR.II. a cura e spese dalla stessa creditrice procedente;
pagina 1 di 7 - dichiarare invalidi tutti gli atti compiuti dal creditore procedente e che l'invalidità di tali atti travolgeva gli atti di intervento e quelli successivi compiuti dai creditori intervenuti;
- condannare l'istituto procedente ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c. ovvero al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.000 (mille/00) a titolo di risarcimento danni, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, e/o al pagamento di una somma determinata dal Giudice ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. che si quantificava in € 1.000 (mille/00)
o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
L'opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 31/2023, emessa in data 11.1.2023, il Tribunale di Bari rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, interponeva appello il , evidenziando: Pt_1
1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. in relazione alla nullità del contratto di fideiussione per l'inserimento di alcune clausole frutto di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della l. n. 287/1990;
2) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 170 c.c. e 115 c.p.c.
Esponeva l'appellante che il contratto di mutuo a rogito del notar del 22.10.2010, da esso Per_1 sottoscritto in qualità di garante, conteneva clausole che costituivano applicazione di intese illecite vietate dall'art. 2 della L. n. 287 del 1990 e, come tali, nulle;
che l'eccezione di nullità delle clausole non risultava tardiva, in quanto poteva essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio;
che erano nulle le clausole frutto di intese vietate perché anticoncorrenziali, anche se contenute in fideiussioni specifiche (come quella di specie) e non omnibus;
che, qualora fossero state riprodotte le tre clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, il contratto di fideiussione a valle era nullo;
che, oltre alla pedissequa riproduzione delle clausole dichiarate nulle dalla la CP_6 CP_5 godeva pure della Garanzia di come da racc. a.r. del Controparte_7
15.10.2010, fino alla concorrenza dell'80% del credito in linea capitale, per cui, attesa pure la garanzia di , si poteva ritenere nullo l'intero contratto, nel senso della mancanza Controparte_7 di essenzialità della parte del contratto colpita da nullità; che il Giudice aveva errato nel ritenere che non avesse depositato il provvedimento della B.d.I. n. 55/2005, in aperta violazione dell'art. 2967 c.c. e 115 c.p.c.
Con il secondo motivo, evidenziava che sussisteva altresì la violazione dell'art. 170 c.c., posto che aveva conferito i beni personali, oggetto di pignoramento, in un fondo patrimoniale costituito con atto del 09/06/2010 per AR di NA (rep. N. 49306 – racc. n. 11270), Persona_1 registrato a Bari in data 18/06/2010 al n. 14575, Serie 1T, e trascritto presso la Conservatoria dei
RR.II. di Bari in data 22/06/2010 (Reg. gen. 30134 e Reg. Part. 19460), precedentemente alla prestazione della fideiussione;
che il fondo patrimoniale era stato costituito regolarmente mediante trascrizione sia a margine dell'atto di matrimonio che nei RR.II.; che il debito di cui al mutuo fondiario del 22.10.2010 era stato contratto per scopi estranei alla famiglia e di tanto ne pagina 2 di 7 era a conoscenza la stessa, in quanto il notaio rogante era lo stesso Dott. e la banca CP_5 Per_1 non poteva non sapere delle annotazioni e trascrizioni effettuate sui suoi beni immobili;
che si trattava di obbligazioni contratte per le esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale, non al al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Tanto premesso, chiedeva che venisse accolto l'appello e, per l'effetto, che venissero accolte le conclusioni di cui all'atto di opposizione spiegato in primo grado.
Si costituiva la banca convenuta, che resisteva all'appello chiedendone il rigetto, con richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza del 26.9.2024, la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione del termine ex art. 190 c.p.c.
Diritto.
Il primo motivo attiene al mancato rilievo circa la nullità - anche solo parziale - delle fideiussioni, conformi allo schema ABI anche in una fideiussione specifica, non omnibus, come quella stipulata a garanzia del mutuo contratto dal debitore principale.
Sul punto, l'appellante ha dedotto l'erroneità della statuizione, stante la nullità delle clausole contenute nel contratto sottoscritto, in quanto contrarie alla normativa antitrust di cui alla legge n.
287/90, e sanzionate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
In particolare, ha eccepito che la nullità delle clausole c.d. di reviviscenza" della fideiussione (art. 2. il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), di sopravvivenza” (art. 8. “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate") e di deroga agli ordinari effetti conseguenti alla scadenza dell'obbligazione principale stabiliti dall'art. 1957 c.c.
(art. 6. “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 cod. civ., che si intende derogato”), si riverberava sulla validità dell'intero contratto di fideiussione sottoscritto, rendendolo totalmente nullo.
A parere della Corte, il motivo è infondato.
Va osservato che la Corte di Legittimità è intervenuta di recente sulla questione della nullità delle clausole contrarie alla normativa antitrust che non siano contenute in una fideiussione omnibus
(cfr. Cass. 21841/2024, 19401/2024), impartendo il principio per cui il provvedimento di Banca
d'Italia concerne esclusivamente il tipo della fideiussione omnibus, posto che l'adozione di tali clausole - per una serie indefinita e futura di rapporti - ha effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli pagina 3 di 7 obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Ha sul punto osservato la Suprema Corte che “… l'illiceità, per come argomentata dalle SS.UU.
41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno, non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante"; ed ancora, che “ …
l'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato dalla Banca d'Italia si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate” (cfr. cit. sent.).
Ne deriva che, nella specie, parte appellante non può pretendere di ricavare dal contratto di fideiussione ordinaria la nullità di intese restrittive, atte ad incidere su un contratto di garanzia di diverso contenuto, perché specifico e non omnibus;
in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus, chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa ad un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi.
Nel concreto, poi, ha correttamente statuito il Tribunale che l'eccezione di nullità (riferita non ad una fideiussione omnibus) era stata sollevata solamente nella comparsa conclusionale, senza alcuna allegazione specifica, né tanto meno dimostrazione dell'asserito illecito antitrust.
Ne deriva che la censura è manifestamente infondata.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado ritenendo che non potesse autorizzarsi l'esecuzione su beni di sua proprietà conferiti in un fondo patrimoniale anteriore all'assunzione della garanzia, posto che i debiti erano stati contratti per scopi chiaramente estranei ai bisogni della famiglia.
Anche tale motivo è evidentemente infondato.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che la fideiussione era stata prestata a favore di una società, di talché l'atto non poteva avere inerenza diretta e immediata alle esigenze familiari.
Ora, è appena il caso di rammentare che l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 cod. civ. grava sempre su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente (e anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale), il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
a tal fine, occorre che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa pagina 4 di 7 (v. tra le tante, Cass. n. 4011-13, ma anche, per varie applicazioni, Cass. n. 12998-06; Cass. n.
12730-07; Cass. n. 1652-16, Cass. n. 21800-16, Cass. n. 18110-20).
E' stato altresì affermato (v. Cass. 29983/2021) che la “rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare;
cosicché non può considerarsi desumibile dal semplice fatto della tipologia di atto (la fideiussione nei confronti di una società) in sé e per considerato”.
Nella specie, il finanziamento per cui il ha prestato fideiussione era destinato all'acquisto Pt_1 di un terreno per la società Bemi Auto (concessionaria che svolgeva attività di vendita di autoveicoli), come tale “finalizzato ad un miglioramento dell'attività imprenditoriale” (v. contratto di finanziamento).
Il era l'amministratore, oltre che titolare del 50% del capitale sociale della società Bemi Pt_1
Auto; orbene, percependo il un reddito pensionistico, non può negarsi che la Pt_1 partecipazione al capitale di detta società fosse funzionale anche al soddisfacimento delle esigenze familiari e non poteva essere stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (composta da moglie e figli).
Sul punto, l'appellante ha richiamato la decisione di Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del
08/02/2021, Rv. 660523-01, secondo cui, "in relazione ai debiti assunti nell'esercizio dell'attività
d'impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni (della famiglia), ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto" (nella specie, era stata cassata la decisione del giudice di merito la quale aveva presunto, in assenza di prova di una diversa fonte di sostentamento della famiglia, che i mezzi per il soddisfacimento dei bisogni di questa derivassero dall'attività d'impresa dell'opponente).
La menzionata decisione configura una presunzione in base alla quale i debiti contratti nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta dal coniuge si devono ritenere, di regola, estranei ai bisogni della famiglia (al medesimo indirizzo si ascrive la pronuncia di Cass., Sez. 6-3,
Ordinanza n. 7232 del 04/03/2022, non massimata).
Ma una simile conclusione, come detto da Cass. 32146/2024, che il Collegio condivide integralmente, non è, però, convincente.
Ha osservato la Suprema corte nella sentenza citata che “… come già rilevato da Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023, in motivazione, la succitata "impostazione, per la verità, risulta eccentrica rispetto alla costante giurisprudenza di questa Corte sul tema della distribuzione dell'onere della prova in subiecta materia..., giacché - come pure evidenziato dalla successiva Cass. n. 41255/2021, già citata - l'inerenza al soddisfacimento delle esigenze familiari non può ricollegarsi semplicemente alla tipologia dell'attività nel cui contesto l'obbligazione è sorta, ma richiede comunque la valutazione della finalità sottostante, che deve essere quella di
pagina 5 di 7 soddisfare esigenze - anche in senso ampio - della famiglia (per l'affermazione che la suddetta finalità "non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o
d'impresa del coniuge", v. Cass. n. 3738/2015; conf. Cass. n. 23876/2015, secondo la quale
l'inerenza dell'obbligazione - nella specie, tributaria - ai bisogni della famiglia e la relativa conoscenza da parte del titolare del credito sono "circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa").
D'altra parte (come ancora sottolinea la stessa Cass. n. 41255/2021), in base all'espressa e letterale disposizione dell'art. 170 c.c., il fatto che giustifica l'esenzione dall'esecuzione forzata dei beni del fondo patrimoniale e che, quindi, deve essere provato dall'op-ponente, è un fatto negativo (cioè il fatto che il debito non venne contratto per far fronte ai bisogni della famiglia), mentre non è affatto richiesta la prova positiva della diversa specifica finalità concretamente perseguita nell'assunzione del debito stesso, come parrebbe in qualche modo postulare il più recente orientamento".
A tanto può aggiungersi che l'inerenza del debito all'attività imprenditoriale o professionale svolta dal coniuge non solo non assolve quest'ultimo dall'onere di provare l'estraneità prevista dall'art. 170 c.c., ma, al contrario, che è normale, secondo l'id quod plerumque accidit, che un debito così contratto sia attinente alla soddisfazione dei bisogni familiari.
Il dettato normativo individua una situazione di normalità in cui i redditi derivanti dal lavoro personale dei coniugi non sono destinati alla famiglia solo in via residuale ma, anzi, in via principale (in ossequio al principio di proporzionalità contenuto nell'art. 143, ult.co., c.c.); se è vero che non è possibile riferire direttamente e immediatamente alle esigenze familiari i debiti assunti nell'attività professionale o imprenditoriale svolta di persona dal membro della famiglia (poiché la stessa attiene, in via immediata e diretta, soltanto all'attività stessa), è altrettanto vero che il reddito che è vincolato ai bisogni della famiglia è l'utile netto dell'attività svolta, costituito dalla differenza tra i ricavi lordi e gli esborsi sostenuti, ordinariamente rivolto a remunerare proprio quella attività e, pertanto, alla doverosa contribuzione alle esigenze della famiglia in cui il singolo è organicamente inserito (v. Cass. cit.).
In altre parole, la regola casistica (secondo l'id quod plerumque accidit) della rispondenza dell'obbligazione contratta nell'attività imprenditoriale o professionale, svolta personalmente dal coniuge debitore, alle esigenze della famiglia può essere derogata dalla prova (che, in base ai principi generali, incombe sul soggetto che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art. 170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.) di un accordo ex art. 144 c.c., in base al quale il ménage familiare non è in alcun modo alimentato dai proventi dell'attività lavorativa nell'ambito della quale ha avuto origine il credito azionato in sede esecutiva.
La prova contraria non è stata affatto fornita dall'appellante, che non ha provato che lo specifico credito fosse estraneo a quei bisogni, ma pure la stessa scelta di uno speciale regime quale il pagina 6 di 7 fondo patrimoniale rende evidente la centralità che il coniuge che lo ha costituito attribuisce ai bisogni della famiglia anche ai fini della gestione del proprio patrimonio.
Nè è stata fornita alcuna prova che la banca fosse consapevole della asserita estraneità del debito ai bisogni della famiglia (v. Cass. 25443/2017).
Ne deriva che anche tale motivo è del tutto infondato.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo (D.M. 55/2014 e succ. mod.; valore della causa € 176.277,22; parametri minimi, data la non complessità delle questioni trattate;
fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisione).
All'integrale rigetto dell'appello consegue, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n.
115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), l'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza o deduzione, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 31/2023 Parte_1 emessa dal Tribunale di Bari, così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuto e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, che liquida nella complessiva somma di € 7.160,00 oltre r.f.s.g. Iva e Cpa come per legge.
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR
n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari in data 4.3.2025.
Il Consigliere est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 7 di 7
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai sigg.
Magistrati
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato, ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg. 700/2023, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Grattagliano ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio;
- appellante - contro rappresentata da oggi Controparte_1 CP_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Letizia ed elettivamente domiciliata presso il suo
[...] studio;
- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza di rigetto dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 secondo comma c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 4.3.2025.
Fatto.
spiegava opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione promossa da Parte_1 CP_4
(poi , chiedendo di:
[...] Controparte_1
- accertare e dichiarare l'impignorabilità dei beni di sua proprietà, in quanto facenti parte del fondo patrimoniale costituito con atto del 09/06/2010 per AR di NA Persona_1
(rep. N. 49306 – racc. n. 11270), registrato a Bari in data 18/06/2010 al n. 14575, Serie 1T, e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Bari in data 22/06/2010 (Reg. gen. 30134 e Reg.
Part. 19460);
- dichiarare privo di efficacia il pignoramento sui predetti beni immobili, eseguito a cura della ordinando immediatamente la cancellazione della relativa Controparte_5 trascrizione al competente Conservatore dei RR.II. a cura e spese dalla stessa creditrice procedente;
pagina 1 di 7 - dichiarare invalidi tutti gli atti compiuti dal creditore procedente e che l'invalidità di tali atti travolgeva gli atti di intervento e quelli successivi compiuti dai creditori intervenuti;
- condannare l'istituto procedente ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c. ovvero al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.000 (mille/00) a titolo di risarcimento danni, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, e/o al pagamento di una somma determinata dal Giudice ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. che si quantificava in € 1.000 (mille/00)
o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
L'opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 31/2023, emessa in data 11.1.2023, il Tribunale di Bari rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, interponeva appello il , evidenziando: Pt_1
1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. in relazione alla nullità del contratto di fideiussione per l'inserimento di alcune clausole frutto di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della l. n. 287/1990;
2) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 170 c.c. e 115 c.p.c.
Esponeva l'appellante che il contratto di mutuo a rogito del notar del 22.10.2010, da esso Per_1 sottoscritto in qualità di garante, conteneva clausole che costituivano applicazione di intese illecite vietate dall'art. 2 della L. n. 287 del 1990 e, come tali, nulle;
che l'eccezione di nullità delle clausole non risultava tardiva, in quanto poteva essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio;
che erano nulle le clausole frutto di intese vietate perché anticoncorrenziali, anche se contenute in fideiussioni specifiche (come quella di specie) e non omnibus;
che, qualora fossero state riprodotte le tre clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, il contratto di fideiussione a valle era nullo;
che, oltre alla pedissequa riproduzione delle clausole dichiarate nulle dalla la CP_6 CP_5 godeva pure della Garanzia di come da racc. a.r. del Controparte_7
15.10.2010, fino alla concorrenza dell'80% del credito in linea capitale, per cui, attesa pure la garanzia di , si poteva ritenere nullo l'intero contratto, nel senso della mancanza Controparte_7 di essenzialità della parte del contratto colpita da nullità; che il Giudice aveva errato nel ritenere che non avesse depositato il provvedimento della B.d.I. n. 55/2005, in aperta violazione dell'art. 2967 c.c. e 115 c.p.c.
Con il secondo motivo, evidenziava che sussisteva altresì la violazione dell'art. 170 c.c., posto che aveva conferito i beni personali, oggetto di pignoramento, in un fondo patrimoniale costituito con atto del 09/06/2010 per AR di NA (rep. N. 49306 – racc. n. 11270), Persona_1 registrato a Bari in data 18/06/2010 al n. 14575, Serie 1T, e trascritto presso la Conservatoria dei
RR.II. di Bari in data 22/06/2010 (Reg. gen. 30134 e Reg. Part. 19460), precedentemente alla prestazione della fideiussione;
che il fondo patrimoniale era stato costituito regolarmente mediante trascrizione sia a margine dell'atto di matrimonio che nei RR.II.; che il debito di cui al mutuo fondiario del 22.10.2010 era stato contratto per scopi estranei alla famiglia e di tanto ne pagina 2 di 7 era a conoscenza la stessa, in quanto il notaio rogante era lo stesso Dott. e la banca CP_5 Per_1 non poteva non sapere delle annotazioni e trascrizioni effettuate sui suoi beni immobili;
che si trattava di obbligazioni contratte per le esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale, non al al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Tanto premesso, chiedeva che venisse accolto l'appello e, per l'effetto, che venissero accolte le conclusioni di cui all'atto di opposizione spiegato in primo grado.
Si costituiva la banca convenuta, che resisteva all'appello chiedendone il rigetto, con richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza del 26.9.2024, la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione del termine ex art. 190 c.p.c.
Diritto.
Il primo motivo attiene al mancato rilievo circa la nullità - anche solo parziale - delle fideiussioni, conformi allo schema ABI anche in una fideiussione specifica, non omnibus, come quella stipulata a garanzia del mutuo contratto dal debitore principale.
Sul punto, l'appellante ha dedotto l'erroneità della statuizione, stante la nullità delle clausole contenute nel contratto sottoscritto, in quanto contrarie alla normativa antitrust di cui alla legge n.
287/90, e sanzionate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
In particolare, ha eccepito che la nullità delle clausole c.d. di reviviscenza" della fideiussione (art. 2. il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), di sopravvivenza” (art. 8. “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate") e di deroga agli ordinari effetti conseguenti alla scadenza dell'obbligazione principale stabiliti dall'art. 1957 c.c.
(art. 6. “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 cod. civ., che si intende derogato”), si riverberava sulla validità dell'intero contratto di fideiussione sottoscritto, rendendolo totalmente nullo.
A parere della Corte, il motivo è infondato.
Va osservato che la Corte di Legittimità è intervenuta di recente sulla questione della nullità delle clausole contrarie alla normativa antitrust che non siano contenute in una fideiussione omnibus
(cfr. Cass. 21841/2024, 19401/2024), impartendo il principio per cui il provvedimento di Banca
d'Italia concerne esclusivamente il tipo della fideiussione omnibus, posto che l'adozione di tali clausole - per una serie indefinita e futura di rapporti - ha effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli pagina 3 di 7 obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Ha sul punto osservato la Suprema Corte che “… l'illiceità, per come argomentata dalle SS.UU.
41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno, non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante"; ed ancora, che “ …
l'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato dalla Banca d'Italia si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate” (cfr. cit. sent.).
Ne deriva che, nella specie, parte appellante non può pretendere di ricavare dal contratto di fideiussione ordinaria la nullità di intese restrittive, atte ad incidere su un contratto di garanzia di diverso contenuto, perché specifico e non omnibus;
in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus, chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa ad un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi.
Nel concreto, poi, ha correttamente statuito il Tribunale che l'eccezione di nullità (riferita non ad una fideiussione omnibus) era stata sollevata solamente nella comparsa conclusionale, senza alcuna allegazione specifica, né tanto meno dimostrazione dell'asserito illecito antitrust.
Ne deriva che la censura è manifestamente infondata.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado ritenendo che non potesse autorizzarsi l'esecuzione su beni di sua proprietà conferiti in un fondo patrimoniale anteriore all'assunzione della garanzia, posto che i debiti erano stati contratti per scopi chiaramente estranei ai bisogni della famiglia.
Anche tale motivo è evidentemente infondato.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che la fideiussione era stata prestata a favore di una società, di talché l'atto non poteva avere inerenza diretta e immediata alle esigenze familiari.
Ora, è appena il caso di rammentare che l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 cod. civ. grava sempre su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente (e anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale), il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
a tal fine, occorre che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa pagina 4 di 7 (v. tra le tante, Cass. n. 4011-13, ma anche, per varie applicazioni, Cass. n. 12998-06; Cass. n.
12730-07; Cass. n. 1652-16, Cass. n. 21800-16, Cass. n. 18110-20).
E' stato altresì affermato (v. Cass. 29983/2021) che la “rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare;
cosicché non può considerarsi desumibile dal semplice fatto della tipologia di atto (la fideiussione nei confronti di una società) in sé e per considerato”.
Nella specie, il finanziamento per cui il ha prestato fideiussione era destinato all'acquisto Pt_1 di un terreno per la società Bemi Auto (concessionaria che svolgeva attività di vendita di autoveicoli), come tale “finalizzato ad un miglioramento dell'attività imprenditoriale” (v. contratto di finanziamento).
Il era l'amministratore, oltre che titolare del 50% del capitale sociale della società Bemi Pt_1
Auto; orbene, percependo il un reddito pensionistico, non può negarsi che la Pt_1 partecipazione al capitale di detta società fosse funzionale anche al soddisfacimento delle esigenze familiari e non poteva essere stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (composta da moglie e figli).
Sul punto, l'appellante ha richiamato la decisione di Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del
08/02/2021, Rv. 660523-01, secondo cui, "in relazione ai debiti assunti nell'esercizio dell'attività
d'impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni (della famiglia), ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto" (nella specie, era stata cassata la decisione del giudice di merito la quale aveva presunto, in assenza di prova di una diversa fonte di sostentamento della famiglia, che i mezzi per il soddisfacimento dei bisogni di questa derivassero dall'attività d'impresa dell'opponente).
La menzionata decisione configura una presunzione in base alla quale i debiti contratti nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta dal coniuge si devono ritenere, di regola, estranei ai bisogni della famiglia (al medesimo indirizzo si ascrive la pronuncia di Cass., Sez. 6-3,
Ordinanza n. 7232 del 04/03/2022, non massimata).
Ma una simile conclusione, come detto da Cass. 32146/2024, che il Collegio condivide integralmente, non è, però, convincente.
Ha osservato la Suprema corte nella sentenza citata che “… come già rilevato da Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023, in motivazione, la succitata "impostazione, per la verità, risulta eccentrica rispetto alla costante giurisprudenza di questa Corte sul tema della distribuzione dell'onere della prova in subiecta materia..., giacché - come pure evidenziato dalla successiva Cass. n. 41255/2021, già citata - l'inerenza al soddisfacimento delle esigenze familiari non può ricollegarsi semplicemente alla tipologia dell'attività nel cui contesto l'obbligazione è sorta, ma richiede comunque la valutazione della finalità sottostante, che deve essere quella di
pagina 5 di 7 soddisfare esigenze - anche in senso ampio - della famiglia (per l'affermazione che la suddetta finalità "non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o
d'impresa del coniuge", v. Cass. n. 3738/2015; conf. Cass. n. 23876/2015, secondo la quale
l'inerenza dell'obbligazione - nella specie, tributaria - ai bisogni della famiglia e la relativa conoscenza da parte del titolare del credito sono "circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa").
D'altra parte (come ancora sottolinea la stessa Cass. n. 41255/2021), in base all'espressa e letterale disposizione dell'art. 170 c.c., il fatto che giustifica l'esenzione dall'esecuzione forzata dei beni del fondo patrimoniale e che, quindi, deve essere provato dall'op-ponente, è un fatto negativo (cioè il fatto che il debito non venne contratto per far fronte ai bisogni della famiglia), mentre non è affatto richiesta la prova positiva della diversa specifica finalità concretamente perseguita nell'assunzione del debito stesso, come parrebbe in qualche modo postulare il più recente orientamento".
A tanto può aggiungersi che l'inerenza del debito all'attività imprenditoriale o professionale svolta dal coniuge non solo non assolve quest'ultimo dall'onere di provare l'estraneità prevista dall'art. 170 c.c., ma, al contrario, che è normale, secondo l'id quod plerumque accidit, che un debito così contratto sia attinente alla soddisfazione dei bisogni familiari.
Il dettato normativo individua una situazione di normalità in cui i redditi derivanti dal lavoro personale dei coniugi non sono destinati alla famiglia solo in via residuale ma, anzi, in via principale (in ossequio al principio di proporzionalità contenuto nell'art. 143, ult.co., c.c.); se è vero che non è possibile riferire direttamente e immediatamente alle esigenze familiari i debiti assunti nell'attività professionale o imprenditoriale svolta di persona dal membro della famiglia (poiché la stessa attiene, in via immediata e diretta, soltanto all'attività stessa), è altrettanto vero che il reddito che è vincolato ai bisogni della famiglia è l'utile netto dell'attività svolta, costituito dalla differenza tra i ricavi lordi e gli esborsi sostenuti, ordinariamente rivolto a remunerare proprio quella attività e, pertanto, alla doverosa contribuzione alle esigenze della famiglia in cui il singolo è organicamente inserito (v. Cass. cit.).
In altre parole, la regola casistica (secondo l'id quod plerumque accidit) della rispondenza dell'obbligazione contratta nell'attività imprenditoriale o professionale, svolta personalmente dal coniuge debitore, alle esigenze della famiglia può essere derogata dalla prova (che, in base ai principi generali, incombe sul soggetto che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art. 170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.) di un accordo ex art. 144 c.c., in base al quale il ménage familiare non è in alcun modo alimentato dai proventi dell'attività lavorativa nell'ambito della quale ha avuto origine il credito azionato in sede esecutiva.
La prova contraria non è stata affatto fornita dall'appellante, che non ha provato che lo specifico credito fosse estraneo a quei bisogni, ma pure la stessa scelta di uno speciale regime quale il pagina 6 di 7 fondo patrimoniale rende evidente la centralità che il coniuge che lo ha costituito attribuisce ai bisogni della famiglia anche ai fini della gestione del proprio patrimonio.
Nè è stata fornita alcuna prova che la banca fosse consapevole della asserita estraneità del debito ai bisogni della famiglia (v. Cass. 25443/2017).
Ne deriva che anche tale motivo è del tutto infondato.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo (D.M. 55/2014 e succ. mod.; valore della causa € 176.277,22; parametri minimi, data la non complessità delle questioni trattate;
fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisione).
All'integrale rigetto dell'appello consegue, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n.
115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), l'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza o deduzione, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 31/2023 Parte_1 emessa dal Tribunale di Bari, così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuto e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, che liquida nella complessiva somma di € 7.160,00 oltre r.f.s.g. Iva e Cpa come per legge.
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR
n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari in data 4.3.2025.
Il Consigliere est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 7 di 7