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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 02/09/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di EN
- Sezione civile –
In composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1487/2024, promossa con atto di citazione DA nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e nata a [...] il 1° C.F._1 Parte_2 settembre 1970 (C.F. , entrambe residenti in [...], in C.F._2
Via San Bono 16, rappresentate e difese, dall'avv. Silvio Brega ( ), CodiceFiscale_3 del Foro di EN, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del medesimo, in Ponte ELLI (PC) Via Vittorio Venato 137 PARTE ATTRICE CONTRO ocietà costituita in Italia secondo l'ordinamento italiano (soggetta Controparte_1 all'attività di direzione e coordinamento da parte della società " Controparte_2
) con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, numero di codice fiscale e di
[...] iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. , R.E.A. P.IVA_1
n. MI – 2521466, in persona della sua procuratrice speciale Dott. , Controparte_3 nata a [...] il giorno 21 gennaio 1986, codice fiscale , in CodiceFiscale_4 forza di procura notarile dott. di Milano Rep. 10.860 – Racc. 6173 registrata Persona_1 in Milano il 9/8/2023 (doc. 1) società che agisce quale mandataria di Controparte_4 con sede legale in Parma, Via Università n. 1, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Paolo Damini presso il cui studio in Parma, Via G. Verdi 9 è elettivamente domiciliata PARTE CONVENUTA nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Bono 16 (C.F. , rappresentata e difesa, dall'avv. Silvio Brega ( C.F._5 [...]
), del Foro di EN, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._3 medesimo, in Ponte ELLI (PC) Via Vittorio Venato 137 TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615 co 1 c.p.c. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato come da fogli di pc depostitati telematicamente, qui di seguito integralmente trascritti:
Per gli attori Voglia il Tribunale Ill.mo contrariis reiectis In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto;
Nel merito: accertare e dichiarare non dovute le somme esposte dall'istante e dunque dichiarare l'inefficacia del titolo e ELatto di precetto de quo e quindi, che CP_1
società costituita in Italia secondo l'ordinamento italiano (soggetta all'attività di
[...] direzione e coordinamento da parte della società ) non ha Controparte_6 diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa
Per parte convenuta Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, previ ogni e più utile provvedimento e declaratoria del caso e di legge, previa – occorrendo - conferma ELordinanza con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione ELesecuzione, respingere, per i motivi tutti di cui in premesse, l'opposizione e le domande tutte con essa proposte siccome inammissibili, improponibili, infondate, non provate o come meglio, dichiarando tenute e condannando parti opponenti e parte intervenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa e al risarcimento in favore ELodierna concludente e per essa di dei Controparte_4 danni ai sensi ELart. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente, con ogni conseguente pronuncia del caso e di legge.
Per il terzo intervenuto Voglia il Tribunale Ill.mo contrariis reiectis In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto;
Nel merito: accertare e dichiarare non dovute le somme suesposte dall'istante e dunque dichiarare l'inefficacia del titolo e ELatto di precetto de quo e quindi, che società costituita in Italia secondo l'ordinamento Controparte_1 italiano (soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società
[...]
) non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi Controparte_6 esposti in premessa Con vittoria di spese, competenze e onorari.
FATTO E DIRITTO La vicenda processuale origina da un contratto di apertura di credito ipotecaria stipulato il 6 ottobre 2009 tra la Cassa di Risparmio di Parma e EN (oggi Controparte_4 e le signore e per Euro 50.000,00. A garanzia
[...] Parte_2 Parte_1 ELoperazione intervenne quale terza datrice di ipoteca concedendo ipoteca sui CP_5 propri immobili siti in Ponte ELLI. Il rapporto creditizio si deteriorò progressivamente. Nell'aprile 2023 la banca costituì in mora le debitrici quando l'esposizione ammontava a oltre Euro 50.000,00. Nonostante alcuni versamenti parziali nel 2024, la situazione non si normalizzò. Il 15 luglio 2024 CP_1
(quale mandataria di ) notificò atto di precetto per Euro 39.954,18.
[...] Controparte_4
Di fronte all'inerzia delle debitrici, fu avviata la procedura esecutiva immobiliare nei confronti della terza datrice di ipoteca (R.G.E. n. 110/2024). Le debitrici hanno quindi proposto opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. con atto di citazione. Successivamente, l a terza datrice di ipoteca è intervenuta CP_5 volontariamente in giudizio, facendo proprie le argomentazioni e le conclusioni delle opponenti. Le opponenti e l'intervenuta hanno dedotto come motivo di opposizione, principalmente, l'usura contrattuale, sostenendo che il tasso applicato risulterebbe "ictu oculi" superiore al saggio soglia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con riserva di consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento. Hanno inoltre eccepito vizi del precetto per l'asserita mancanza del tasso aggiornato e del conteggio riepilogativo derivante dall'apertura di credito, rivendicando versamenti effettuati fino al marzo 2024 che sarebbero stati girati sul conto ipotecario prima del "giro a sofferenza" senza preavvertire le debitrici. La convenuta-opposta ha replicato con una difesa tecnica articolata su più fronti, eccependo preliminarmente la nullità ELatto di citazione per violazione ELart. 163 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 164 comma 4 c.p.c. per la genericità delle allegazioni di usura prive di supporto probatorio specifico. Nel merito ha fornito una ricostruzione fattuale dettagliata dimostrando che il credito deriva da un'apertura di credito scaduta nel 2016, con costituzione in mora EL11 aprile 2023 e successiva compensazione unilaterale di Euro 3.562,94 operata dalla banca, producendo relazione peritale attestante la regolarità delle condizioni contrattuali e il rispetto dei tassi soglia. L'istanza di sospensione ex art. 615 co 1 c.p.c. è stata rigettata e, senza svolgere attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto, le domande di parti attrici sono infondate e devono essere disattese. le eventuali "eccezioni" sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo ELopposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda1, tale che spetta all'opponente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati (di norma, fatti estintivi, impeditivi o modificativi ELobbligazione) e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione. Il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi ELart. 615 c.p.c., in sostanza, ha la struttura ELaccertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo, ove spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito2.
Nel caso di specie, le opponenti e l'intervenuta hanno fondato la loro strategia difensiva su allegazioni di carattere meramente generico e ipotetico. In particolare, l'asserita usurarietà del contratto viene dedotta assertivamente unicamente sulla base di una valutazione "ictu oculi" del tutto generica, priva di qualsiasi supporto tecnico o documentale specifico. Come precisato dalla giurisprudenza, nelle controversie in materia bancaria relative alla presunta usurarietà dei tassi di interesse, l'onere probatorio gravante sull'opponente si considera assolto soltanto mediante la dimostrazione specifica della misura del tasso effettivamente applicato, allegandone i criteri di determinazione e il calcolo effettuato, non potendosi limitare ad allegazioni generiche o esplorative. Le stesse opponenti, poi, hanno implicitamente riconosciuto l'esistenza del debito, manifestando l'intenzione di "ripristinare il piano di pagamento" e di procedere con "somme provvisorie in attesa ELaccordo", sicché manca una contestazione piena e precisa dello stesso rapporto creditorio fondamentale.
In conclusione, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conferma del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per la somma precettata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (definita dalla cifra precettata) e ELattività difensiva effettivamente espletata. Parti attrici e parte intervenuta vanno condannate in solido il pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta, avendo parti soccombenti un indubbio interesse comune alla causa ex art. 97 c.p.c.
Il tenore ELopposizione induce il Tribunale a far uso del potere previsto dall'art. 96, comma III, c.p.c. Tale norma, ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche - e soprattutto – sanzionatorio ed officioso in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3003 del 11/02/2014), e come tale sottratto (a differenza ELipotesi di cui all'art. 96, comma I, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012).
L'opposizione è dilatoria e giustifica una condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. perché le opponenti, pur riconoscendo espressamente l'esistenza del debito e manifestando l'intenzione di "ripristinare il piano di pagamento" con "somme provvisorie in attesa ELaccordo", hanno utilizzato strumentalmente il processo per ostacolare l'azione esecutiva del creditore ed ottenere una dilazione non concordata del pagamento, proponendo allegazioni generiche e prive di supporto probatorio al solo fine di "procrastinare la possibilità del creditore di ottenere tutela esecutiva", configurando così un abuso dello strumento processuale caratterizzato da finalità meramente dilatorie.
Quanto alla determinazione del danno – e ricordato che la norma non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012) - ritiene il tribunale di poter fare ricorso ad un criterio equitativo, fissando la misura della condanna nel 10% circa del capitale precettato. È infatti da ritenersi che il danno creato dall'abuso dello strumento processuale incida non sul profilo delle spese di lite in sé (come invece si era ragionato all'epoca della - temporanea - introduzione del quarto comma ELart. 385 c.p.c.), ma sul capitale vero e proprio, attesa l'incidenza che l'abuso dello strumento processuale ha sull'equilibrio economico complessivo del soggetto destinatario ELopposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di EN, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Respinge integralmente le domande di parti attrici e di parte intervenuta;
2) Condanna e in Parte_1 Parte_2 CP_5 solido tra loro, al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali che liquida in € 4.358,0, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.;
3) Condanna in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di parte convenuta del risarcimento del danno ex art. 96 co 3 c.p.c., liquidato in euro 4.000,0, oltre interessi legali ex art. 1284 co 1 c.c. dalla data della presente sentenza;
Sentenza per legge esecutiva. EN, 02/09/2025. il Giudice Dott. Stefano Aldo Tiberti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. tra le altre, la citata Cass., 4380/2012, ma anche Cass., Sez. 3, 28 luglio 2011, n. 16541. 2 cfr. in tali termini, Cass., sez. 3, 7 marzo 2017, n. 5635.
- Sezione civile –
In composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1487/2024, promossa con atto di citazione DA nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e nata a [...] il 1° C.F._1 Parte_2 settembre 1970 (C.F. , entrambe residenti in [...], in C.F._2
Via San Bono 16, rappresentate e difese, dall'avv. Silvio Brega ( ), CodiceFiscale_3 del Foro di EN, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del medesimo, in Ponte ELLI (PC) Via Vittorio Venato 137 PARTE ATTRICE CONTRO ocietà costituita in Italia secondo l'ordinamento italiano (soggetta Controparte_1 all'attività di direzione e coordinamento da parte della società " Controparte_2
) con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, numero di codice fiscale e di
[...] iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. , R.E.A. P.IVA_1
n. MI – 2521466, in persona della sua procuratrice speciale Dott. , Controparte_3 nata a [...] il giorno 21 gennaio 1986, codice fiscale , in CodiceFiscale_4 forza di procura notarile dott. di Milano Rep. 10.860 – Racc. 6173 registrata Persona_1 in Milano il 9/8/2023 (doc. 1) società che agisce quale mandataria di Controparte_4 con sede legale in Parma, Via Università n. 1, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Paolo Damini presso il cui studio in Parma, Via G. Verdi 9 è elettivamente domiciliata PARTE CONVENUTA nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Bono 16 (C.F. , rappresentata e difesa, dall'avv. Silvio Brega ( C.F._5 [...]
), del Foro di EN, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._3 medesimo, in Ponte ELLI (PC) Via Vittorio Venato 137 TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615 co 1 c.p.c. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato come da fogli di pc depostitati telematicamente, qui di seguito integralmente trascritti:
Per gli attori Voglia il Tribunale Ill.mo contrariis reiectis In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto;
Nel merito: accertare e dichiarare non dovute le somme esposte dall'istante e dunque dichiarare l'inefficacia del titolo e ELatto di precetto de quo e quindi, che CP_1
società costituita in Italia secondo l'ordinamento italiano (soggetta all'attività di
[...] direzione e coordinamento da parte della società ) non ha Controparte_6 diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa
Per parte convenuta Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, previ ogni e più utile provvedimento e declaratoria del caso e di legge, previa – occorrendo - conferma ELordinanza con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione ELesecuzione, respingere, per i motivi tutti di cui in premesse, l'opposizione e le domande tutte con essa proposte siccome inammissibili, improponibili, infondate, non provate o come meglio, dichiarando tenute e condannando parti opponenti e parte intervenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa e al risarcimento in favore ELodierna concludente e per essa di dei Controparte_4 danni ai sensi ELart. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente, con ogni conseguente pronuncia del caso e di legge.
Per il terzo intervenuto Voglia il Tribunale Ill.mo contrariis reiectis In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto;
Nel merito: accertare e dichiarare non dovute le somme suesposte dall'istante e dunque dichiarare l'inefficacia del titolo e ELatto di precetto de quo e quindi, che società costituita in Italia secondo l'ordinamento Controparte_1 italiano (soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società
[...]
) non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi Controparte_6 esposti in premessa Con vittoria di spese, competenze e onorari.
FATTO E DIRITTO La vicenda processuale origina da un contratto di apertura di credito ipotecaria stipulato il 6 ottobre 2009 tra la Cassa di Risparmio di Parma e EN (oggi Controparte_4 e le signore e per Euro 50.000,00. A garanzia
[...] Parte_2 Parte_1 ELoperazione intervenne quale terza datrice di ipoteca concedendo ipoteca sui CP_5 propri immobili siti in Ponte ELLI. Il rapporto creditizio si deteriorò progressivamente. Nell'aprile 2023 la banca costituì in mora le debitrici quando l'esposizione ammontava a oltre Euro 50.000,00. Nonostante alcuni versamenti parziali nel 2024, la situazione non si normalizzò. Il 15 luglio 2024 CP_1
(quale mandataria di ) notificò atto di precetto per Euro 39.954,18.
[...] Controparte_4
Di fronte all'inerzia delle debitrici, fu avviata la procedura esecutiva immobiliare nei confronti della terza datrice di ipoteca (R.G.E. n. 110/2024). Le debitrici hanno quindi proposto opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. con atto di citazione. Successivamente, l a terza datrice di ipoteca è intervenuta CP_5 volontariamente in giudizio, facendo proprie le argomentazioni e le conclusioni delle opponenti. Le opponenti e l'intervenuta hanno dedotto come motivo di opposizione, principalmente, l'usura contrattuale, sostenendo che il tasso applicato risulterebbe "ictu oculi" superiore al saggio soglia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con riserva di consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento. Hanno inoltre eccepito vizi del precetto per l'asserita mancanza del tasso aggiornato e del conteggio riepilogativo derivante dall'apertura di credito, rivendicando versamenti effettuati fino al marzo 2024 che sarebbero stati girati sul conto ipotecario prima del "giro a sofferenza" senza preavvertire le debitrici. La convenuta-opposta ha replicato con una difesa tecnica articolata su più fronti, eccependo preliminarmente la nullità ELatto di citazione per violazione ELart. 163 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 164 comma 4 c.p.c. per la genericità delle allegazioni di usura prive di supporto probatorio specifico. Nel merito ha fornito una ricostruzione fattuale dettagliata dimostrando che il credito deriva da un'apertura di credito scaduta nel 2016, con costituzione in mora EL11 aprile 2023 e successiva compensazione unilaterale di Euro 3.562,94 operata dalla banca, producendo relazione peritale attestante la regolarità delle condizioni contrattuali e il rispetto dei tassi soglia. L'istanza di sospensione ex art. 615 co 1 c.p.c. è stata rigettata e, senza svolgere attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto, le domande di parti attrici sono infondate e devono essere disattese. le eventuali "eccezioni" sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo ELopposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda1, tale che spetta all'opponente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati (di norma, fatti estintivi, impeditivi o modificativi ELobbligazione) e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione. Il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi ELart. 615 c.p.c., in sostanza, ha la struttura ELaccertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo, ove spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito2.
Nel caso di specie, le opponenti e l'intervenuta hanno fondato la loro strategia difensiva su allegazioni di carattere meramente generico e ipotetico. In particolare, l'asserita usurarietà del contratto viene dedotta assertivamente unicamente sulla base di una valutazione "ictu oculi" del tutto generica, priva di qualsiasi supporto tecnico o documentale specifico. Come precisato dalla giurisprudenza, nelle controversie in materia bancaria relative alla presunta usurarietà dei tassi di interesse, l'onere probatorio gravante sull'opponente si considera assolto soltanto mediante la dimostrazione specifica della misura del tasso effettivamente applicato, allegandone i criteri di determinazione e il calcolo effettuato, non potendosi limitare ad allegazioni generiche o esplorative. Le stesse opponenti, poi, hanno implicitamente riconosciuto l'esistenza del debito, manifestando l'intenzione di "ripristinare il piano di pagamento" e di procedere con "somme provvisorie in attesa ELaccordo", sicché manca una contestazione piena e precisa dello stesso rapporto creditorio fondamentale.
In conclusione, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conferma del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per la somma precettata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (definita dalla cifra precettata) e ELattività difensiva effettivamente espletata. Parti attrici e parte intervenuta vanno condannate in solido il pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta, avendo parti soccombenti un indubbio interesse comune alla causa ex art. 97 c.p.c.
Il tenore ELopposizione induce il Tribunale a far uso del potere previsto dall'art. 96, comma III, c.p.c. Tale norma, ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche - e soprattutto – sanzionatorio ed officioso in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3003 del 11/02/2014), e come tale sottratto (a differenza ELipotesi di cui all'art. 96, comma I, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012).
L'opposizione è dilatoria e giustifica una condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. perché le opponenti, pur riconoscendo espressamente l'esistenza del debito e manifestando l'intenzione di "ripristinare il piano di pagamento" con "somme provvisorie in attesa ELaccordo", hanno utilizzato strumentalmente il processo per ostacolare l'azione esecutiva del creditore ed ottenere una dilazione non concordata del pagamento, proponendo allegazioni generiche e prive di supporto probatorio al solo fine di "procrastinare la possibilità del creditore di ottenere tutela esecutiva", configurando così un abuso dello strumento processuale caratterizzato da finalità meramente dilatorie.
Quanto alla determinazione del danno – e ricordato che la norma non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012) - ritiene il tribunale di poter fare ricorso ad un criterio equitativo, fissando la misura della condanna nel 10% circa del capitale precettato. È infatti da ritenersi che il danno creato dall'abuso dello strumento processuale incida non sul profilo delle spese di lite in sé (come invece si era ragionato all'epoca della - temporanea - introduzione del quarto comma ELart. 385 c.p.c.), ma sul capitale vero e proprio, attesa l'incidenza che l'abuso dello strumento processuale ha sull'equilibrio economico complessivo del soggetto destinatario ELopposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di EN, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Respinge integralmente le domande di parti attrici e di parte intervenuta;
2) Condanna e in Parte_1 Parte_2 CP_5 solido tra loro, al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali che liquida in € 4.358,0, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.;
3) Condanna in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di parte convenuta del risarcimento del danno ex art. 96 co 3 c.p.c., liquidato in euro 4.000,0, oltre interessi legali ex art. 1284 co 1 c.c. dalla data della presente sentenza;
Sentenza per legge esecutiva. EN, 02/09/2025. il Giudice Dott. Stefano Aldo Tiberti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. tra le altre, la citata Cass., 4380/2012, ma anche Cass., Sez. 3, 28 luglio 2011, n. 16541. 2 cfr. in tali termini, Cass., sez. 3, 7 marzo 2017, n. 5635.