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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/05/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
n. 7464/2023 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°7464 /2023 R.G. promossa da
, ., rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. GUERRINI LUCIANO
ricorrente contro
, , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. BONANNO VINCENZO
resistente e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona
oggetto: Separazione giudiziale
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 6/3/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 6/5/2025
conclusioni:
per la ricorrente:
Darsi atto del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva n.
1020/2024 pubblicata il 30.4.2024 e ferme, ove occorrer possa, le istanze istruttorie e le relative eccezioni per come formulate in atti, disattesa ogni altra contraria e diversa istanza, e significativamente all'esito di quanto in via generale evidenziato nella relazione dell'Assistente sociale del Comune
di Badia Calavena del 15.11.2024 e nel particolare con riferimento al regime liberamente adottato dai coniugi nei confronti dei figli minori per come rilevato e descritto dall'Assistente sociale:
1) Assegnarsi la casa coniugale di Badia Calavena, di esclusiva proprietà
della Sig.ra , al marito . Parte_1 CP_1
2) Affidarsi i figli minori ad entrambe i genitori, con collocamento presso entrambe e pertanto per tre giorni dal padre e tre dalla madre, e presso l'uno e l'altra, in alternanza, nei fine settimana e il mercoledì. Ferie e vacanze natalizie / pasquali come da protocollo Valore e Prassi e secondo gli accordi dei coniugi.
3) Spese per il mantenimento dei figli minori rispettivamente a carico del genitore presso cui si troveranno collocati.
4) Porsi a carico di entrambe i coniugi l'obbligo di corrispondere il 50% di tutte le spese medico – sanitarie relative alla tutela della salute dei figli non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale che dovessero rendersi necessarie,
nonché il 50% delle spese scolastiche e di quelle ludico – sportive tra loro concordate secondo il protocollo famiglia del Tribunale di Verona.
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5) Autorizzarsi il rilascio o rinnovo del passaporto a favore della Sig.ra
Per_
e dei figli minori e oltre che dei documenti di Parte_1 Per_2
identità validi ai fini dell'espatrio.
6) Spese e competenze di causa compensate.
per il convenuto
“Ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta,
1.Confermarsi / darsi atto della già disposta separazione personale delle parti con la sentenza non definitiva sopra citata;
2. Confermarsi integralmente i provvedimenti provvisori e urgenti adottai in ordinanza del 10.4.2024 relativamente all'affidamento dei minori,
residenza degli stessi, frequentazioni con la madre, statuizioni relative al percorso scolastico che gli stessi devono seguire, assegnazione della casa coniugale, contributo diretto al mantenimento dei figli stessi ed assegno unico diviso fra i coniugi.
In ogni caso, si confermano le conclusioni adottate in memoria n. 2 es art
473-bis cpc dep. 8.3.24, peraltro già integralmente accolte nei disposti provvedimenti provvisori ed urgenti, e quindi:
3. Disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_3 Per_4
sopra generalizzati, con stabile convivenza presso la residenza del padre presso l'ex casa coniugale, con termini di visita per la madre i fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera durante il periodo scolastico, e secondo accordo dei coniugi nel periodo estivo, con uguale frequentazione settimanale fra i due genitori. Ferie e vacanze natalizie / pasquali come da protocollo Valore e Prassi e secondo gli accordi dei coniugi. Nulla disporre per la figlia oggi maggiorenne;
Per_5
4. Disporsi che in ogni caso il figlio minore completi il ciclo della Per_4
scuola primaria presso le scuole locali, vicine all'ex abitazione coniugale,
secondo sua volontà, scuola da lui attualmente frequentata;
3 4
5. Assegnarsi, anche in via definitiva, la casa coniugale in Badia Calavena
Contrada Tezza n. 1, catastalmente individuata nella memoria di costituzione, al signor con ogni arredo ivi presente, perché CP_1
Per_ ivi possa abitare con i figli minori e con ordine alla signora Per_4
di asportare da detta abitazione i propri effetti personali;
Parte_1
6. Disporsi alcun assegno a carico dei coniugi per il mantenimento dei figli,
in quanto gli stessi provvederanno ciascuno al mantenimento diretto nel periodo che sono con loro. Disporre il rimborso del 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche non coperte dal SSN, ludiche e sportive,
secondo il vigente protocollo di Valore e prassi a favore del coniuge che le avrà anticipate, fino all'autosufficienza economica dei figli minori;
nulla disporre per il mantenimento della figlia maggiorenne ed Per_5
economicamente autosufficiente, lasciando alla stessa ogni eventuale richiesta economica verso i coniugi;
7. Disporsi che il c.d. “assegno unico”, ex lege dovuto, sia conseguito dai coniugi in parti uguali;
8. Dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti e pertanto alcun assegno a carico/favore disporre per il loro mantenimento;
9. Autorizzarsi il rilascio/rinnovo dei passaporti ai coniugi e loro figli, con obbligo di convenire, come per legge, il trasferimento all'estero dei figli
10. Spese, compensi di avvocato integralmente rifusi, rimborso forfetario,
IVA e CPA sugli importi imponibili, come per legge., secondo soccombenza.
In via istruttoria: ove l'ill.mo Collegio ritenga di rimettere in istruttoria il giudizio, si insiste in ogni istanza di merito e istruttoria formulata negli atti di causa.
Come da disposizione del Giudice, si dimette documentazione reddituale aggiornata del signor ”. CP_1
per il PM
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“nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/11/2023 la ricorrente sig.
adiva il Tribunale affinché fosse dichiarata la Parte_1
separazione personale dal marito sig. con il CP_1
quale aveva contratto matrimonio il 05/05/2012 e fossero stabiliti l'assegnazione al marito della casa coniugale, di proprietà esclusiva della stessa, l'affidamento condiviso ai genitori dei figli minorenni nato il [...] e nato il [...] con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre ed incontri con il padre a fine settimana alternati e un pomeriggio infrasettimanale, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei tre figli nella misura di € 300
complessivi oltre rivalutazione ISTAT e il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Verona e l'autorizzazione al rilascio del passaporto per sé e per i figli.
Con decreto in data 28/11/2023 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
Il convenuto, regolarmente costituito, aderiva alla domanda di separazione e di assegnazione della casa coniugale a sé, ma chiedeva che fossero stabiliti l'affidamento condiviso dei figli minorenni con residenza presso di sé e incontri con la madre a fine settimana alternati durante il periodo scolastico e secondo accordo dei coniugi nel periodo estivo, mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore, suddivisione al 50% delle spese straordinarie secondo
Protocollo, percepimento dell'assegno unico da parte di ciascun
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genitore in misura uguale e autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti.
Entrambe le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis 17
c.p.c.; la ricorrente nella prima memoria modificava parzialmente le proprie domande chiedendo l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori.
All'udienza del 19/3/2024 comparivano i coniugi che confermavano la volontà di separarsi e venivano sentiti.
All'esito, la Presidente del. esperiva inutilmente tentativo di conciliazione, e pronunciava la seguente ordinanza riservata:
“letti il ricorso introduttivo, la memoria di costituzione e le successive ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c.;
esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
sentiti i coniugi ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione;
ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti
Per_ Per_ nell'interesse delle parti e dei figli minorenni nato il [...] e nato il
5.302016;
ritenuto che, viste la situazione spontaneamente creatasi dopo la cessazione della convivenza e la lontananza tra l'attuale abitazione della madre – sistemazione peraltro priva di una camera per i figli - e gli istituti scolastici frequentati dai minori, appare preferibile disporre la residenza prevalente dei figli presso il padre nella casa familiare, con affidamento condiviso ad entrambi i genitori e ampi tempi d'incontro con la madre;
ritenuto che, in deroga all'esercizio condiviso della responsabilità
genitoriale, essendoci controversia sulla scelta scolastica, vada attribuito al padre il diritto di effettuare autonomamente tale scelta, quale genitore collocatario che dovrà gestire in via prevalente gli spostamenti e i trasporti tra l'abitazione e la scuola;
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Per_ ritenuto che la figlia maggiorenne nata il [...], attualmente si trova in India e al suo rientro deciderà autonomamente presso quale genitore vivere;
ritenuto che, in considerazione delle capacità economiche dei genitori e del beneficio economico derivante dall'assegnazione della casa familiare, ciascun genitore contribuirà al mantenimento dei figli nei tempi in cui li terrà con sé, fermo restando che l'assegno unico in virtù dell'affidamento condiviso sarà percepito in parti uguali;
rilevato altresì che ciascun genitore dovrà contribuire per il 50% alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
valutate l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova indicati da entrambe le parti e ritenuto che gli stessi vertano su circostanze irrilevanti,
generiche o non specificamente contestate;
ritenuta l'opportunità di verificare l'adeguatezza e il rispetto di tali provvedimenti temporanei, tramite un'indagine dei Servizi Sociali;
per questi motivi
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli minori:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
Per_ 1) Affida i figli minori e ad entrambi i genitori con Per_4
residenza prevalente presso il padre nella casa familiare;
ciascun genitore eserciterà
disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui avrà i figli con sé; attribuisce al padre il diritto di iscrivere i figli a scuola per il prossimo anno scolastico, tenendo conto delle inclinazioni dei figli e dell'agevole gestione degli spostamenti;
disciplina i tempi e le modalità di permanenza con la madre come segue: un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì all'uscita da scuola (o dalle ore 15.00 in periodo non scolastico)
fino al riaccompagnamento a scuola (o alle ore 9.30 a casa del padre in periodo non scolastico); un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola alle ore 21.00, una settimana durante le vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni il Natale o il
Capodanno ; le vacanze pasquali ad anni alterni;
venti giorni durante le vacanze
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estive anche non consecutivi da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le esigenze dei figli e degli stessi genitori;
2) Assegna la casa coniugale sita in Badia Calavena SS. Trinità, Contrada
Tezze 1, con i suoi arredi al marito sig. , affinché ci abiti con i CP_1
figli;
3) Ciascun genitore contribuirà al mantenimento dei figli provvedendovi direttamente quando avrà i figli con sé;
RESPINGE le istanze di prova orale;
Incarica i Servizi Sociali competenti sul luogo di residenza dei minori di svolgere indagini - anche presso i presidi sanitari (medico di medicina generale) e scolastici -, sulla capacità e sulle risorse genitoriali, sul rapporto dei figli con i genitori e con altre figure di riferimento in ambito familiare eventualmente disponibili ed attivabili come risorse, riferendo ogni informazione utile ai fini dei provvedimenti definitivi sull'affidamento, sulla residenza e sui tempi d'incontro con il genitore non convivente;
assegna termine fino al 30.10.2024 per il deposito della relazione;
rimette la causa al Collegio per la decisione non definitiva sullo status.
Predispone il seguente CALENDARIO del processo, modificabile solo in caso di sopravvenienze o impedimenti:
udienza del 21.11.2024 h.
9.45 per esame della relazione dei Servizi, con termine alle parti fino al 15.11.2024 per deduzioni;
udienza del 6.3.2025 h.
9.30 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, con termine fino a sessanta giorni prima per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima per il deposito di memorie di replica
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali”.
Con sentenza non definitiva del 23/4/2024 era dichiarata la separazione personale e con contestuale ordinanza la causa era rimessa in istruttoria.
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Acquisita la relazione dei Servizi Sociali, le parti rappresentavano di non aver alcunché da dedurre al riguardo e chiedevano la conferma dell'udienza per la rimessione della causa al
Collegio.
Entrambe le parti depositavano quindi note di precisazione delle conclusioni e gli scritti conclusionali e all'udienza del 6/3/2024
la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Essendo già stata dichiarata la separazione, rimangono da decidere le restanti domande.
Le conclusioni delle parti sono sostanzialmente congiunte e grosso modo adesive rispetto ai provvedimenti provvisori, se si eccettuano le domande sui tempi di permanenza dei minori e sulla regolamentazione delle spese di lite.
Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Badia
Calavena del 15.11.2025 risulta che:
Pers
- “I figli e attualmente vivono tre giorni dal padre e tre Per_2
giorni dalla madre, il weekend e il mercoledì li tengono alternati”.
- “ la figlia maggiorenne, dopo il rientro dall'India e aver Per_5
conseguito al diploma di maturità tramite esame da privatista, aveva frequentato il liceo artistico Nani Boccioni, ha iniziato a frequentare l'università di Bologna nel dipartimento di Scienze Umane, si è
trasferita in un appartamento vicino all'università a fine ottobre mentre nei mesi precedenti ha vissuto principalmente con la madre andando qualche volta a dormire nell'abitazione del padre”.
Per_
- “ sta frequentando il Centro Stimatini a Verona in Via
Giovanni Battista Cavalcaselle, 20, 37124 Verona VR nel settore alberghiero a Verona, è al primo anno di superiori. Sta mantenendo
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una rete amicale sia nella residenza della madre sia nella residenza del padre”.
- “ sta frequentando la terza elementare a Mezzane. Nell'anno Per_2
scolastico 2023/2024 ha frequentato la seconda elementare nella scuola di San Mauro, il cambio di istituto è stato recepito positivamente dallo studente, il rendimento scolastico è positivo e ha una buona rete ha una rete amicale e sociale”.
- “I genitori hanno riportato un forte legame tra i fratelli, i genitori stimolano nei figli la creatività e la partecipazione ad attività ludiche nonché lo studio”.
Inoltre, il Servizio ha riscontrato nelle due visite domiciliari
“un ambiente rilassato e un rapporto di collaborazione tra i genitori nel compiere la responsabilità genitoriale e un rapporto stretto tra genitori e figli”, precisando che “Le case erano pulite e non sono state riscontrate situazioni problematiche nel corso delle due visite domiciliari”.
Coerentemente a ciò, non sono stati attivati ulteriori interventi.
Reputa il Collegio che ciò consenta di confermare le condizioni di cui ai provvedimenti provvisori, senza necessità di modificare l'indicazione sui tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, posto che la clausola con la quale si consente ai genitori di concordare ampliamenti o modifiche è sufficiente a tutti gli adattamenti opportuni, vista la collaborazione e l'assenza di problemi di comunicazione tra i genitori.
L'ascolto dei figli minorenni, di cui uno infradodicenne, è
evidentemente superfluo, posto che i genitori, nei fatti e secondo quanto riportato dai Servizi Sociali, hanno dimostrato di saper interpretare bene i loro bisogni.
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Quanto alle autorizzazioni al rilascio di documenti validi per l'espatrio per i minori (per gli adulti non è più necessaria) si dà atto che vi è accordo.
Spese di lite
Poiché l'attività istruttoria si è resa necessaria per le domande iniziali della ricorrente – modificate solo in sede di precisazione delle conclusioni -, tenuto conto della neutralità della pronuncia sullo status, le spese di lite vanno compensate nella misura di due terzi,
mentre il restante terzo va posto a carico della ricorrente, e liquidato per la quota secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM
55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta, della media difficoltà delle questioni trattate e del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) Affida i figli minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_4
residenza prevalente presso il padre nella casa familiare;
ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui avrà i figli con sé; disciplina i tempi e le modalità di permanenza con la madre come segue: un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì
all'uscita da scuola (o dalle ore 15.00 in periodo non scolastico) fino al riaccompagnamento a scuola del lunedì (o alle ore 9.30 a casa del padre in periodo non scolastico); un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola alle ore 21.00, una settimana durante le vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
le vacanze pasquali ad anni alterni;
venti giorni durante le vacanze
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estive anche non consecutivi da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le esigenze dei figli e degli stessi genitori;
2) Assegna la casa coniugale sita in Badia Calavena SS. Trinità,
Contrada Tezze 1, con i suoi arredi al marito sig. , CP_1
affinché ci abiti con i figli;
3) Ciascun genitore contribuirà al mantenimento dei figli provvedendovi direttamente quando avrà i figli con sé e contribuendo al 50% alle spese straordinarie indicate dal Protocollo
del Tribunale di Verona siglato il 13.6.2024;
4) Dà atto che entrambe le parti consentono al rilascio di documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
5) Dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi;
condanna la ricorrente alla rifusione in favore del resistente del restante terzo che liquida per la quota in € 2538 per compensi, oltre
IVA, CPNA e spese generali
Verona, 6/5/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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