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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 1356. Militari tossicodipendenti, alcooldipendenti e assuntori di sostanze dopanti 1. In deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , della legge 30 marzo 2001, n. 125 e della legge 14 dicembre 2000, n. 376 , ai militari tossicodipendenti, alcol-dipendenti o che assumono sostanze dopanti, si applicano le disposizioni di stato in materia di idoneita', di sospensione dal servizio e di disciplina.
Note all' art. 1356:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1990, n. 255.
- La legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2001, n. 90.
- La legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2000, n. 294.
Note all' art. 1356:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1990, n. 255.
- La legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2001, n. 90.
- La legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2000, n. 294.
Giurisprudenza • 9
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/08/2018, n. 5118Provvedimento: […] L'appellante contesta, poi, l'operato della Commissione di disciplina che, come da verbale del 15.9.2015, avrebbe espresso il proprio giudizio in assenza di un'apposita attività istruttoria e in assenza di visita medica presso il C.M.O., utile per escludere la sua eventuale recidiva nell'assunzione della sostanza stupefacente e la totale assenza di tracce della stessa sostanza e di tossicodipendenza, situazione in cui l'art. 1356 del codice dell'ordinamento militare, prevede l'applicazione di una sanzione differente da quella ricevuta.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- sanzione disciplinare·
- perdita del grado·
- rigetto del ricorso·
- competenza della Commissione di disciplina·
- uso di sostanze stupefacenti·
- violazione degli artt. 861 e 867 del D.lgs. 66/2010·
- travisamento dei fatti·
- eccesso di potere·
- indagine disciplinare·
- proporzionalità della sanzione