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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1083/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S. Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250005762288000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: La parte ricorrente è presente e si riporta ai propri scritti difensivi.
Nessuno è comparso per l'ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, in data 30.10.2025, alla Regione Campania ed all'Agenzia delle Entrate
Riscossione, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata in data 8.8.25, relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 per l'importo di € 224,69 per l'autovettura indicata in ricorso e nella cartella stessa, in forza di un avviso di accertamento antecedente.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto, deducendone la nullità sia per la mancata notifica dell'avviso di accertamento, sia per l'intervenuta estinzione del credito tributario per prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Rilevava la propria carenza di legittimazione passiva sulle eccezioni riferibili all'Ente impositore.
La Regione Campania non si costituiva in giudizio, pur avendo ricevuto notifica del ricorso a mezzo pec all'indirizzo “Email_3”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
Va rilevato che è fondata dell'eccezione relativa all'omessa notifica dell'atto fiscale presupposto, rappresentato dall'avviso di accertamento emesso dalla Regione Campania in forza del quale è stata effettuata l'iscrizione al ruolo ed emessa la cartella impugnata.
L'Ente impositore non si è costituito in giudizio e non ha depositato documentazione da cui si evinca la notifica di tale atto.
Le resistenti, entrambe nelle rispettive qualità di Ente impositore e di Agente per la riscossione sono gravate dall'onere della prova della legittima iscrizione al ruolo e della legittima notifica dell'atto impositivo.
Al riguardo si osserva che l'iscrizione al ruolo e la notifica della cartella sono legittime solo se precedute dalla notifica dell'atto fiscale, quale atto presupposto indispensabile.
In definitiva, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con applicazione di valori tra minimi e medi dello scaglione in cui rientra l'importo della cartella, attesa la semplicità della causa.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla la cartella impugnata;
condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 30,00 per CUT ed € 376,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1083/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S. Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250005762288000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: La parte ricorrente è presente e si riporta ai propri scritti difensivi.
Nessuno è comparso per l'ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, in data 30.10.2025, alla Regione Campania ed all'Agenzia delle Entrate
Riscossione, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata in data 8.8.25, relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 per l'importo di € 224,69 per l'autovettura indicata in ricorso e nella cartella stessa, in forza di un avviso di accertamento antecedente.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto, deducendone la nullità sia per la mancata notifica dell'avviso di accertamento, sia per l'intervenuta estinzione del credito tributario per prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Rilevava la propria carenza di legittimazione passiva sulle eccezioni riferibili all'Ente impositore.
La Regione Campania non si costituiva in giudizio, pur avendo ricevuto notifica del ricorso a mezzo pec all'indirizzo “Email_3”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
Va rilevato che è fondata dell'eccezione relativa all'omessa notifica dell'atto fiscale presupposto, rappresentato dall'avviso di accertamento emesso dalla Regione Campania in forza del quale è stata effettuata l'iscrizione al ruolo ed emessa la cartella impugnata.
L'Ente impositore non si è costituito in giudizio e non ha depositato documentazione da cui si evinca la notifica di tale atto.
Le resistenti, entrambe nelle rispettive qualità di Ente impositore e di Agente per la riscossione sono gravate dall'onere della prova della legittima iscrizione al ruolo e della legittima notifica dell'atto impositivo.
Al riguardo si osserva che l'iscrizione al ruolo e la notifica della cartella sono legittime solo se precedute dalla notifica dell'atto fiscale, quale atto presupposto indispensabile.
In definitiva, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con applicazione di valori tra minimi e medi dello scaglione in cui rientra l'importo della cartella, attesa la semplicità della causa.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla la cartella impugnata;
condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 30,00 per CUT ed € 376,00 per compensi, oltre accessori di legge.