Ordinanza cautelare 10 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2023
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 02/04/2026, n. 6156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6156 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06156/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11180/2022 REG.RIC.
N. 16676/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11180 del 2022, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Irene Giuseppa Bellavia, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Costabella, n. 23;
contro
Il Comune di Monte Compatri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Mammucari, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio GR NA in Roma, largo dei Lombardi, 4;
sul ricorso numero di registro generale 16676 del 2022, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Irene Giuseppa Bellavia, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Irene, Giuseppa Bellavia in Roma, via della Giuliana, n. 32;
contro
il Comune di Monte Compatri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Mammucari, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. GR NA in Roma, Largo dei Lombardi, n. 4;
quanto al ricorso n. 11180 del 2022 R.G.:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- dell’ordinanza n. 11 del 22 giugno 2022, notificata in data 24 giugno 2022, a firma del responsabile p.t del Settore I del Comune di Monte Compatri con la quale è stata ordinata “l’immediata cessazione dell’attività di autorimessa all’aperto di caravan” sul terreno sito in via Casilina, distinto in catasto al foglio 10, particelle nn. 190, 182, 186, 194, 198, 202 e 206 in quanto asseritamente ed erroneamente
esercitata “in assenza della SCIA”;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e conseguenziale, ancorché sconosciuto;
quanto al ricorso n. 16676 del 2022 R.G.:
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
del provvedimento del Comune di Monte Compatri, Dipartimento Attività Produttive III prot n. 23075/2012 di diffida alla prosecuzione dell’attività di cui alla SCIA prot. n. 22734 del 15/11/2011 per noleggio senza conducente ed alla SCIA prot. n. 19052 del 13/09/2012 per rimessaggio sul terreno sito in via Casilina, distinto in catasto al foglio 10, particelle nn. 190, 182, 186, 194, 198, 202 e 206, non conosciuto prima e depositato in atti dalla difesa comunale
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte Compatri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. del 23 gennaio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso RG N. 11180 del 2022, notificato il 15 settembre 2022 e depositato il 3 ottobre 2022, la società -OMISSIS- S.r.l. esponeva che:
- l’attività di autorimessa di caravan, di cui il Comune di Monte Compatri ha ordinato la cessazione con il provvedimento gravato, è in esercizio sin dal 2001, giacché la società -OMISSIS- di -OMISSIS-, in data 8 febbraio 2001 (prot. 2349), ha presentato al Comune una denuncia di inizio attività e successiva integrazione dell’11 maggio 2011 (prot. n. 7761) di rimessaggio a cielo aperto e noleggio di caravan sul terreno sito in via Casilina, distinto in catasto al foglio 10, particelle nn. 190, 182, 186, 194, 198, 202 e 206;
- in relazione alla precisata denuncia di inizio attività, il Comune di Monte Compatri, richiamato il parere favorevole del responsabile dell’area urbanistica (prot. n. 8042/2001), con provvedimento prot. n. 7761 del 17/05/2001, ha espressamente autorizzato l’esercizio dell’attività denunciata;
- dal 2001 l’attività è stata regolarmente espletata ed è stata proseguita dalla -OMISSIS- S.r.l. che in data 15/11/2011 (prot n. 22734) ha presentato una S.C.I.A., per la medesima attività sul medesimo terreno oggetto della prima DIA autorizzata dal Comune;
- in relazione alla predetta SCIA presentata nel 2011, il Comune, con nota prot. n. 23095 del 21 novembre 2011, ha richiesto della documentazione integrativa (e precisamente la planimetria del terreno e l’elenco dei veicoli), che è stata inoltrata;
- a distanza di ben dieci anni dalla presentazione della SCIA, in data 24 giugno 2022, è pervenuta la notifica dell’impugnata ordinanza n. 11 del 22 giugno 2022.
La società ricorrente ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, di tale ordinanza per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.P.R. n. 480/2001 e s.i.m. e dell’art. 19 della l n. 241/1990 e s.i.m. Eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti. Difetto assoluto di istruttoria, non avendo il Comune considerato la DIA del 2001 e la SCIA del 15 novembre 2011.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.P.R. n. 480/2001 e s.i.m. e dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 e s.i.m. sotto altro diverso profilo. Eccesso di potere per errore dei presupposti. Difetto di istruttoria, poiché il Comune avrebbe violato le garanzie procedimentali.
3) Violazione dell’art. 19 della legge n. 241/1990, sotto altro profilo, dei principi in materia di tutela del legittimo affidamento, trasparenza e correttezza; difetto di pubblico interesse e irrazionalità ed ingiustizia manifeste, in quanto il Comune ha ignorato e conseguentemente leso il legittimo affidamento relativo all’esercizio di un’attività in essere da 20 anni.
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e s.i.m., poiché il Comune avrebbe dovuto comunicare alla società ricorrente l’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio.
Il Comune si è costituito in giudizio e ha depositato una memoria con cui ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per avere omesso di impugnare il prodromico provvedimento lesivo del Comune di Monte Compatri, prot. n. 23075 del 30 ottobre 2012, adottato sulla base del parere del Responsabile del Settore V – Urbanistica prot. n. 21865 del 16.10.2012, di diffida alla prosecuzione delle attività avviate con la SCIA prot. n. 22734 del 15.11.2011 (noleggio senza conducente), la SCIA prot. n. 15809 del 26.07.2012 (vendita di cose usate) e la SCIA prot. n. 19052 del 13.09.2012 (rimessaggio veicoli) presso un immobile sito in Monte Compatri alla Via Casilina n. 1880, comunicata in data 30 ottobre 2012 all’impresa interessata per mezzo del SUAP, in ottemperanza a quanto previsto dal d.P.R. n. 160/2010. Nel merito, il Comune ha rilevato l’infondatezza del ricorso.
Alla camera di consiglio dell’8 novembre 2022, parte ricorrente ha prospettato di volere impugnare – tramite la proposizione di motivi aggiunti – il provvedimento del Comune di Monte Compatri, prot. n. 23075/2012, depositato dall’Amministrazione, lamentandone l’errata notifica.
In data 4 gennaio 2023, il Comune intimato ha depositato una memoria in giudizio.
Con ordinanza n. 58/2023, depositata il 10 gennaio 2023, di cui non consta appello, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare con la seguente motivazione “ Rilevato che, allo stato degli atti, il ricorso
non pare assistito da elementi di fumus boni iuris, atteso che non emergono elementi documentali atti a sorreggere la tesi per cui la società ricorrente sarebbe dotata di titolo autorizzativo all’attività di rimessaggio ”.
Con separato ricorso, notificato il 19 dicembre 2022 e depositato il successivo 28 dicembre 2022, (iscritto al n. 16672/2022 R.G.), premettendone l’irrituale notifica e l’avvenuta conoscenza solo in seguito al deposito nel giudizio da parte del Comune in data 2 novembre 2022, la società ha impugnato il provvedimento del Comune di Monte Compatri, prot. n. 23075/2012 – portante la diffida alla prosecuzione dell’attività che “l’area interessata allo svolgimento delle citate attività ricade in zona omogenea “E –Agricola, sottozona E3 – Agricola di protezione del Piano Regolatore del Comune di
Monte Compatri, ove le uniche attività consentite sono quelle legate all’attività agricola (art. 54 L.R. 38/1999)”, per il seguente motivo:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Monte Compatri e dell’art. 54 della legge regionale Lazio n. 38/1999. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per errore dei presupposti e contraddittorietà manifesta. Difetto assoluto di istruttoria.
A parere della società ricorrente, infatti, la zona in cui ricade l’area in contestazione avrebbe perso le caratteristiche della zona agricola attribuita nel lontano anno 1973 allorquando è stato adottato il PRG; infatti in 50 anni la zona è stata densamente interessata dalla edificazione di capannoni per attività industriale e artigianale, giacché il Comune nel 2016 ha approvato il documento preliminare di indirizzo per l’approvazione di una variante generale, prevedendo per il terreno in questione la destinazione a zona urbanistica “D2” “attività produttive di previsione. Inoltre, sottolinea la ricorrente come l’attività segnalata con la SCIA non richiede nessuna attività di trasformazione e/o modifica urbanistico-edilizia del terreno che avrebbe sì giustificato il richiamo della normativa urbanistica, dovendosi semplicemente far sostare dei caravan in un terreno incolto durante i periodi, più o meno lunghi, in cui non se ne fa uso.
Si è costituito il Comune che ha depositato documenti.
Con ordinanza n. 57/2023, depositata il 10 gennaio 2023, di cui non consta appello, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare con la seguente motivazione “ Rilevato che, allo stato degli atti, il ricorso non pare assistito da elementi di fumus boni iuris, atteso che non emergono elementi documentali atti a sorreggere la tesi per cui la società ricorrente sarebbe dotata di titolo autorizzativo all’attività di rimessaggio;
- che la nota impugnata con motivi aggiunti risulta correttamente notificata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalla legale rappresentante della ricorrente in sede amministrativa ”.
La società ricorrente ha depositato una memoria il 19 dicembre 2025.
Il Comune ha depositato una memoria il 22 dicembre 2025 e una successiva memoria di replica il 31 dicembre 2025.
All’udienza ex art. 87, comma 4- bis , c.p.a., indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi portanti nn. R.G. 16676/2022 R.G. e n. 11180/ 2022 stante la sussistenza dei presupposti ex art. 70 c.p.a.
I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
Preliminarmente deve dichiararsi l’irricevibilità del ricorso portante n. R.G. 16676/2022 – ritualmente eccepita dalla difesa del Comune in seno alla memoria del 22 dicembre 2025 – poiché notificato in data 19 dicembre 2022 e, pertanto, dopo dieci anni e ben oltre il termine di decadenza ex art. 29 c.p.a. decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento, qui impugnato, trasmesso in data 30 dicembre 2012 al domicilio elettronico – apreroma@legalmail.it – espressamente eletto dalla stessa società ricorrente al momento della presentazione della SCIA al SUAP (cfr. all. n. 10 della produzione documentale depositata dal Comune il 10 dicembre 2025 nell’ambito del procedimento n. 16676/2022 R.G.).
Deve pertanto ribadirsi la ritualità di tale notifica del provvedimento impugnato (Cass. civ., sez. I, n. 20946/2019, ord.), già affermata in seno all’ordinanza cautelare, a nulla rilevando, pertanto, la lamentata omessa notifica al domicilio digitale della ricorrente così come emergente dal registro delle imprese.
Ciò posto, il ricorso risulta in ogni caso infondato anche nel merito.
È infatti evidente che l’attività di autorimessa all’aperto di caravan si pone in contrasto con la destinazione agricola dell’area.
Né assume rilievo la circostanza che la stessa possa essere oggetto di un eventuale futuro mutamento di destinazione negli atti di pianificazione, atteso che l’attività in questione implica un cambio di destinazione d’uso che – in assenza di specifiche e diverse previsioni delle NTA, nella specie non richiamate – non è compatibile con la classificazione urbanistica di zona agricola (Cons. Stato, sez. VI, 25 luglio 2023, n. 7294) e necessità di relativo titolo edilizio poiché implicante la trasformazione definitiva del suolo (T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, sez. VII, 3 maggio 2018, n. 2965).
Precisato che, per economia processuale, può prescindersi dalle eccezioni in rito relative al ricorso RG n. 11180 del 2022, che è infondato nel merito, dalle superiori argomentazioni discende, altresì, l’infondatezza dei primi tre motivi di tale gravame, poiché il provvedimento ivi gravato è stato emesso a seguito del tempestivo rigetto della SCIA con il conseguente rispetto della sequenza procedimentale di cui la parte ricorrente è stata resa pienamente edotta, non potendosi così predicare alcuna forma di lesione del legittimo affidamento.
Si aggiunga inoltre che la DIA dell’11 maggio 2001, n. 7761 non solo si riferisce ad altro soggetto, ossia, alla ditta individuale -OMISSIS-, di cui la ricorrente non spiega e specifica in che modo sia sua dante causa, ma riguarda altra attività (attività di noleggio senza conducente di due soli mezzi) distinta dalla attività di rimessaggio di veicoli di cui oggi è causa.
Anche l’ultimo motivo di ricorso è infondato poiché non solo il provvedimento impugnato costituisce atto vincolato e doveroso rispetto al diniego della SCIA presentata con conseguente irrilevanza dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 21- octies , comma 2, della l. n. 241/1990, ma in ogni caso, sotto il profilo sostanziale, tale funzione è stata svolta dal diniego impugnato con il ricorso portante n. R.G. 16676/2022.
In conclusione il ricorso portante n. R.G. 16676/2022 deve essere dichiarato irricevibile e il ricorso portante n. R.G. 1180/2022 deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda- ter ), definitivamente pronunciando, sui ricorsi indicati in epigrafe, previa loro riunione, dichiara irricevibile il ricorso portante RG n. 16676 del 2022 e rigetta quello portante RG 1180 del 2022.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
AU EN, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Ida Tascone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | AU EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.