Articolo 3 della Legge 27 ottobre 1993, n. 433
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 novembre 1993
Art. 3. 1. Il sussidio di cui all'articolo 1 e' adeguato ogni anno automaticamente al tasso programmato di inflazione.
Entrata in vigore il 18 novembre 1993