Articolo 19 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132
Articolo 18Articolo 20
Versione
27 marzo 1968
Art. 19. Requisiti degli ospedali

Gli ospedali, oltre a soddisfare le esigenze dell'igiene e della tecnica ospedaliera, devono avere almeno:
a) un servizio di accettazione, fornito di necessari apprestamenti per l'igiene personale dei malati e di locali adeguati per l'osservazione dei ricoverati, divisi per sesso;
b) idonei locali di degenza distinti a seconda della natura delle prestazioni, del sesso ed eta' dei malati;
c) locali separati per l'isolamento e la cura degli ammalati di forme diffusive;
d) adeguati servizi speciali di radiologia e di analisi;
e) servizi speciali di trasfusione e di anestesia;
f) biblioteca e sala di riunione per i sanitari;
g) servizi di disinfezione, lavanderia, guardaroba, fardelleria, bagni, cucina, dispensa;
h) servizio di pronto soccorso con adeguati mezzi di trasporto;
i) poliambulatori da utilizzarsi anche per la cura post-ospedaliera dei dimessi, per le attivita' di medicina preventiva e di educazione sanitaria in collegamento con le altre istituzioni sanitarie della zona;
l) servizio di assistenza religiosa;
m) sala mortuaria e di autopsia secondo le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria e di quella locale.
In base agli accertamenti sui requisiti previsti dal presente articolo e dai successivi articoli da 20 a 25, compiuti dal medico provinciale competente per territorio, sentito il consiglio provinciale di sanita', la Giunta regionale classifica l'ospedale, attribuendogli la relativa qualifica.
Entrata in vigore il 27 marzo 1968
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