Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/06/2025, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 18/6/2025.
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 9184 del R.G. dell'anno 2020 all'esito della discussione orale nell'udienza del 18/6/2025 vertente t r a nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Battipaglia (SA) alla Via Cagliari 15, rappresentato e difeso per mandato in calce al presente atto dall'avv.
Brunella Napoletano, cod. fisc. , ed in uno allo stesso elettivamente domiciliato in C.F._2
Bellizzi (Sa) alla via Roma n. 254/D -;
- Attore -
E
P.IVA: con sede legale e direzione in Bologna, alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia, Dott. giusta procura Controparte_2 speciale del 25/09/2018 per Notaio Dott. i Bologna, ai nn. 90640/9415 di rep./racc., Persona_1 rapp.ta e difesa dall'avv.to Alessandro Cosma e con lui elett.te domiciliata in Salerno alla via R. Conforti n.
17;
-Convenuto-
OGGETTO: risarcimento danni sinistro stradale terzo trasportato.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati. pagina 1 di 4
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinnanzi questo Parte_1
Tribunale, la per sentirla condannare al risarcimento dei danni per un sinistro stradale Controparte_3 verificatosi in data 28/5/2015 in Battipaglia (SA) in via Cagliari all'altezza del civico 15.
Assumeva l'attore che il veicolo tg PR566487 di proprietà dello stesso ma condotto nell'occasione da , assicurato con la era fermo per permettere all'odierna Controparte_4 Controparte_1 parte attrice (quale terzo trasportato) la salita a bordo del veicolo allorquando per negligenza, imprudenza ed imperizia, il conducente inavvertitamente lasciava andare il pedale del freno così rimettendo il veicolo in movimento;
che a causa di tale improvvisa ripartenza il , che si era già apprestato a salire a bordo, Pt_1 perdeva l'equilibrio e rovinava pesantemente al suolo.
All'esito della caduta, l'attore subiva lesioni, tanto da rendere necessario il trasporto presso il PS
“Santa Maria della Speranza” di Battipaglia.
Pertanto, agiva in giudizio per il ristoro dei danni subiti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la che eccepiva l'improcedibilità CP_1 della domanda per violazione dell'art 148 Cod Ass Priv, e nel merito il rigetto contestando la stessa veridicità dell'evento sinistro riportato.
Ammessa ed espletata la prova orale, veniva disposta consulenza tecnica;
chiusa l'istruttoria la causa veniva rinviata all'odierna udienza e all'esito della discussione orale il giudice decideva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso risulta necessario in via preliminare procedere alla corretta qualificazione della domanda in base alle allegazioni di fatto anche al di individuare la disciplina applicabile.
Ebbene, parte attrice nel libello introduttivo di questo giudizio definisce l'azione esercitata ai sensi dell'art. 149 dlgs 209/05 che expressis verbis si riferisce ai sinistri “tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”.
Invero, in base alla prospettazione dei fatti (terzo trasportato su veicolo di cui il conducente perdeva il controllo, senza che vi fosse scontro tra veicoli), la domanda di indennizzo diretto ex art 149 cod ass priv è inammissibile perché difetta il presupposto del sinistro tra due o più veicoli;
né può applicarsi, per le medesime ragioni la disciplina di cui all'art. 141 cod. ass.
La norma de qua, invero, alla luce del suo dettato letterale, come interpretato dalla giurisprudenza di merito, può operare, difatti, solo nel caso in cui nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli assicurati per la RCA, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti.
pagina 2 di 4 Nel caso di specie, avendo l'attore, fin dal principio, nella prospettazione dei fatti, escluso un coinvolgimento di altri veicoli, la domanda come proposta è inammissibile;
né vi sono i presupposti per riqualificarla nella ordinaria azione ex artt. 144 cod. ass. che prevede che il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, ma nel caso di specie si crea una confusione tra la posizione del danneggiato e del responsabile civile che coincidono, visto che il veicolo è di proprietà dello stesso . Tale confusione si palesa dalla circostanza che Pt_1
l'attore ha notificato l'atto di citazione in via telematica esclusivamente alla compagnia assicurativa CP_5 presso l'indirizzo pec di quest'ultima.
Pervero nel caso prospettato, il danneggiato può rivolgere le sue istanze risarcitorie esclusivamente nei confronti del conducente del veicolo (di proprietà del danneggiato istante) ai sensi dell'art 2054 co 1 c.c. che recita “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Sussiste infatti la responsabilità solidale ex art 2055 c.c. tra il responsabile civile ed il conducente (se diverso dal proprietario) del veicolo che rimane coinvolto in un sinistro stradale. Il , quale Pt_1 danneggiato ma anche responsabile civile (perché proprietario del veicolo che gli ha causato il danno non patrimoniale lamentato), avrebbe dovuto promuovere un'azione risarcitoria ex art 2043 – 2054 co 1 c.c. nei confronti del solo conducente del suo veicolo in occasione del sinistro, mentre la parte ha omesso totalmente di citare in giudizio anche . Controparte_4
Pertanto, l'azione proposta ex art 149 cod ass priv è inammissibile e non vi sono gli estremi per riqualificarla come una diversa azione.
Ad ogni buon conto, la domanda presenta numerose criticità nel merito in quanto l'attore, recatosi al pronto soccorso dell'Ospedale di Battipaglia, dichiarava ai sanitari di essersi ferito accidentalmente in un luogo chiuso (cfr verbale di accettazione del P.S. del 28.5.2015 allegato n. 4 alla produzione di parte attrice)
e non in un sinistro stradale;
inoltre, l'attore denunciava il sinistro quasi un anno dopo l'evento.
E' stato escusso in giudizio il teste la cui dichiarazione è inammissibile perché è il CP_4 responsabile del sinistro;
quindi, ha un interesse in causa perché potenzialmente potrebbe essere citato in giudizio per rispondere dei danni causati dalla sua condotta di guida incauta. Resta a favore dell'attore solo la deposizione dell'altro teste, che ha confermato le circostanze dette in citazione, ma con una deposizione resa 7 anni dopo circa il sinistro, e dal contenuto difforme da quanto dichiarato dal ai sanitari del Pt_1
P.S.; pertanto tale unica testimonianza appare troppo debole per fondare la domanda risarcitoria, nel caso in cui fosse stata ammissibile.
Spese di giudizio e di CTU a carico di parte attrice secondo soccombenza.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando nel proc. n. 9184/2020, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile, e comunque non accoglie, la domanda proposta da , per il Parte_1 sinistro descritto in citazione;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali a favore della compagnia convenuta, che si quantificano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali in misura del
15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario;
3) Pone a carico di parte attrice le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento;
Così deciso in Salerno
18.06.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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