Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01673/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00935/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 935 del 2025, proposto da DO IL, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Zangari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliato ex lege presso la stessa, in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 124/2024 pronunciata in data 23/01/2024 e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale civile di Torino, sezione lavoro, a definizione del giudizio civile RG n. 370/2023, previo accertamento del diritto del sig. DO IL all’attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale nella classe di concorso ADMM e A028 con decorrenza dal 09.09.2022, ha per l’effetto condannato “il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al sig. IL l’importo di euro 4.737,84, oltre accessori di legge, per le ragioni di cui in motivazione;” oltre alla liquidazione delle spese legali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa AR DU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe (come da relativo certificato rilasciato dalla competente cancelleria in data 24.03.2025: doc. 5), con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di provvedere al pagamento delle somme ivi liquidate in suo favore, sia in linea capitale che a titolo di interessi legali, oltre all’immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi dell’ulteriore inerzia.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio.
3. In data 3.11.2025 il Ministero ha depositato in giudizio una memoria, corredata di allegato, che dà atto della corresponsione, in data 23.06.2025, della somma riconosciuta dalla sentenza in epigrafe indicata a favore del ricorrente.
4. Alla Camera di Consiglio del 6.11.2025 la parte ricorrente ha, del pari, confermato l’avvenuta corresponsione in suo favore della somma riconosciuta dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta. Di conseguenza è stato chiesto al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ferma la condanna del Ministero resistente alle spese del presente giudizio.
5. Preliminarmente, il Collegio dà atto della cessazione della materia del contendere.
6. Ritenuta la ricorrenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, quali l’inottemperanza da parte del Ministero resistente alla sentenza in epigrafe indicata (allo stesso già notificata il 5.03.2024) e il decorso, alla data della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza (come stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza), le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari, in conformità con il principio della soccombenza virtuale.
Il pagamento da parte del Ministero resistente è stato infatti disposto in data 23.06.2025, successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA LL, Presidente
Marco Costa, Referendario
AR DU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR DU | IA LL |
IL SEGRETARIO