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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/12/2025, n. 4437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4437 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
NZ , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti) nella causa iscritta al n. 3900 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali vertente
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. GL AN, elettivamente domiciliato in
Afragola (NA) alla Via Felice Cavallotti n. 3 presso il difensore avv.
GL AN e presso il suo domicilio digitale, giusta procura in calce all'atto di citazione,
PARTE ATTRICE
e
[...]
Controparte_1
(C.F. , rapp.ta e difesa ex lege dall'avv. AVVOCATURA P.IVA_1
DELLO STATO DI NAPOLI, presso cui elettivamente domicilia in
Napoli alla Via Armando Diaz n. 11,
Proc. n. 3900 /2024 R.G – Sentenza Pagina 1 di 15 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 24/11/2025 le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza in atti, riportandosi, in particolare, ai rispettivi precedenti atti e verbali di causa ed alle note depositate in ossequio a quanto disposto dall'art. 189 c.p.c., concludendo affinché per la decisione della causa, con il favore delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
premettendo che le venne notificata in data 13/4/2024 richiesta di pagamento da parte dell la Controparte_1
CP_1 Controparte_2
richiesta di pagamento della somma di € 21.360,32, in
[...]
solido con i genitori ed , per Controparte_3 CP_4
occupazione “sine titulo” dell'immobile sito in Afragola (NA) alla Via
San Giorgio n. 22, proponeva opposizione avverso tale atto evidenziando: - la propria carenza di legittimazione passiva, quantomeno a far data dal 10/9/2019 e sino alla data del 15/6/2021, data di rilascio dell'immobile, poiché ella, figlia di ed Controparte_3
, altri coobbligati in solido, è stata ospite dei genitori CP_4
nell'immobile per cui vi è causa sino al 10/9/2019, data in cui l'attrice contraeva matrimonio con ed usciva dall'originario CP_5
nucleo familiare, onde “alcuna pretesa creditoria possa giustificare la richiesta avanzata dall'Agenzia nei confronti dell'attrice quanto meno per il periodo che va dal 10/9/2019 e sino al 15/6/2021, data di
Proc. n. 3900 /2024 R.G – Sentenza Pagina 2 di 15 riconsegna dell'immobile all'Agenzia da parte del signor CP_3
”; - l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in
[...]
giudizio per il decorso del termine quinquennale, ai sensi degli artt. 2947
e 2948 c.c., essendo stata notificata la prima richiesta da parte dell' solo in data 13/4/2024 per il pagamento dell'indennità di CP_1
occupazione dal 27/9/2016 al 13/4/2019; - la mancata notifica del titolo e/o dell'atto presupposto per cui l' procede nei confronti CP_1
dell'attrice.
L'attrice ha pertanto concluso come segue: “1) accertare e dichiarare il difetto e/o carenza di legittimazione passiva dell'attrice, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto 2) dichiarare che a far data dal
10/9/2019 e sino alla data del 15/6/2021, data di rilascio dell'immobile ovvero alla diversa data che sarà accertata nel corso del giudizio, nessuna somma di danaro è dovuto all' da parte dell'attrice, in CP_1
virtù dell'atto notificato in data 13/4/2024; 3) accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del credito azionato per decorso del termine previsto dalla legge ex artt. 2947 e 2948 c.c. per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto 4) dichiarare che nessuna somma di danaro è dovuta dall'attrice all' per intervenuta prescrizione del diritto CP_1
di credito a far data dal 27/9/2016 al 13/4/2019, ovvero alla diversa data che sarà accertata nel corso del giudizio, in virtù dell'atto notificato in data 13/4/2024; 5) accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa azionata dall' per mancata notifica del titolo e/o CP_1
dell'atto presupposto per cui l' procede nei confronti CP_1
dell'attrice e per l'effetto 6) dichiarare che nessuna somma di danaro è
Proc. n. 3900 /2024 R.G – Sentenza Pagina 3 di 15 dovuta dall'attrice all' , in virtù dell'atto notificato in data CP_1
13/4/2024; 7) condannare controparte al pagamento delle spese e compensi processuali”
Si costituiva ritualmente in giudizio l'
[...]
[...]
Controparte_6
che, contestando gli avversi assunti, concludeva per
[...]
il rigetto della domanda o, in via gradata, per la rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di indennità di occupazione, con il favore delle spese di lite.
Espletata l'istruttoria consistita nell'escussione di alcuni testi, con ordinanza del 31/03/2025 la causa è stata rinviata all'udienza di rimessione della causa in decisione del 24/11/2025 con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta, per le ragioni che seguono.
L'attrice si oppone al pagamento intimatole dall convenuta CP_1
(con atto notificato il 13.4.2024) per l'occupazione senza titolo del cespite per cui vi è causa perpetrata dalla medesima, in solido con i genitori, dal 27.09.2016 al 15.06.2021 (data di rilascio) per l'importo di euro 21.360,32. In data 14/07/2025 le veniva notificato, per lo stesso titolo, una nuova intimazione di pagamento, come appreso in corso di causa.
Ciò posto, è bene precisare che in tema di riparto dell'onere della prova
Proc. n. 3900 /2024 R.G – Sentenza Pagina 4 di 15 ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (così Cass. civ., ord. n. 16917 del 04/10/2012 nonché di recente
Cass. civ., ord. n. 9706 del 10/04/2024).
Ora, il provvedimento opposto scaturisce da procedimento penale instaurato a carico di , definito con sentenza del Controparte_3
Tribunale di Napoli n. 1980/2011 del 10/10/2011, parzialmente riformata con sent. n. 4053/13 della Corte di Appello di Napoli depositata il 01/10/2013, irrevocabile, in esito al quale è stata disposta la confisca, a danno del , tra l'altro dell'appartamento sito in CP_3
Afragola (Na) alla Via San Giorgio n. 22, formalmente intestato a
[...]
oggetto di causa. Parte_1
Per effetto di tanto, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 159/2011, tale bene
è stato gestito dall' convenuta, che, in ottemperanza Controparte_1
a quanto sancito negli artt. 47 e ss. del d.lgs. n. 159/2011, ha provveduto a porre in essere le attività istruttorie propedeutiche alla sua destinazione, curando altresì la pubblicità immobiliare sia del sequestro preventivo (nota di trascrizione n. 311 del 09/07/2010; Registro generale n.33040, Registro particolare n. 22718) che della confisca (nota di trascrizione n. 38 del 28/07/2021, Registro generale n. 38901, Registro particolare n. 28974) in favore dell'Erario e a danno di Parte_1
formalmente intestataria del cespite.
[...]
Ne è seguito il trasferimento del cespite al patrimonio indisponibile del per finalità sociali e/o istituzionali, come da Controparte_7
Proc. n. 3900 /2024 R.G – Sentenza Pagina 5 di 15 disponibilità manifestata in tal senso dal (con delibera di Giunta CP_7
n. 156 del 16/12/2019), che quindi ne è divenuto proprietario.
Ciò posto, per quanto interessa in questa sede, a seguito di sopralluogo eseguito dalla Polizia Municipale del Comune di Afragola (prot. n.
51085 del 02/12/2019) è emerso che l'immobile in questione risultava occupato senza titolo da e da , Controparte_3 CP_4
unitamente alla loro figlia, odierna attrice, formalmente intestataria del cespite immobiliare.
Per queste ragioni, l' ha provveduto ad emettere le Controparte_1
ordinanze di sgombero ex art. 47, comma 2, del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti degli occupanti e e nei Controparte_3 CP_8
confronti dell'intestataria (cfr. il provv. Prot. n. Parte_1
0017531 del 05/05/2020).
Ha fatto seguito il provvedimento in questa sede opposto, che condannava questi ultimi al pagamento della somma di euro 21.360,32
a titolo di occupazione “sine titulo” del predetto immobile.
E' quindi documentalmente provato, oltre che pacifico tra le parti, che per effetto della sentenza, divenuta irrevocabile, di condanna maturata in sede penale a danno di è stata disposta, sempre Controparte_3
a suo danno, la confisca, tra l'altro, dell'appartamento in questione da lui stesso occupato unitamente alla moglie e, nella prospettazione di parte convenuta, anche dalla figlia, formalmente intestataria del cespite immobiliare, dal 27.09.2016 al 15.06.2021 (data di rilascio), nei cui confronti è stata notificata una “prima richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione”, ammontante a complessivi € 21.360,32
Proc. n. 3900 /2024 R.G – Sentenza Pagina 6 di 15 (ventunomila trecento sessanta/32) determinata in relazione ai canoni praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe, secondo i valori OMI (Osservatorio di Mercato Immobiliare), del secondo semestre 2019 individuati quali valori minimi, rivalutati degli indici ISTAT ed aumentati degli interessi legali a termini di legge, con un canone mensile iniziale di € 347,30.
L ha pertanto proceduto ai sensi degli artt. 45 e ss. del D.lgs. 6 CP_1
settembre 2011, n. 159 (cd. Codice antimafia) secondo cui a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi: nello specifico, si prevede che “la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia” (art. 47) che provvede, relativamente ai beni immobili, a trasferirli “per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione”
(art. 48 co. 3° lett. c), con la precisazione che “quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento” (art. 48, co. 15°).
Nell'opporsi a tale richiesta di pagamento l'attrice ha evidenziato, anzitutto, di non aver occupato il cespite immobiliare quantomeno nel
Proc. n. 3900 /2024 R.G – Sentenza Pagina 7 di 15 periodo dal 10/9/2019 e sino alla data del 15/6/2021, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in giudizio, contestando altresì di non aver avuto alcuna notifica del titolo e/o dell'atto presupposto rispetto al provvedimento in questa sede opposto e concludendo, quindi, per l'insussistenza della pretesa economica azionata dall' (acronimo di CP_9 [...]
[...]
Controparte_6
).
[...]
A supporto della propria tesi, documentava di aver contratto matrimonio il 10.09.2019 con (certificato di matrimonio in atti, CP_5
rilasciato dal Comune di Afragola) e di aver trasferito la propria residenza in Via Giolitti n. 4 in Afragola con decorrenza dal 24.1.2020.
Ora, effettivamente la teste escussa nel corso dell'istruttoria ( Tes_1
, della cui attendibilità e credibilità non vi è alcun motivo di
[...]
dubitare, ha confermato che si è sposata con Parte_1 CP_5
il 10/9/19 e sono andati ad abitare insieme a Via Giolitti in
[...]
Afragola subito dopo il matrimonio;
preciso che tanto è avvenuto nel settembre dell'anno 2019.
Onde, può ritenersi raggiunta la prova, certa e tranquillizzante, che quantomeno con decorrenza dal 10.09.2019 l'immobile non è stato più occupato dall'attrice, che, fuoriuscendo dal proprio nucleo familiare di origine, ha trasferito la propria residenza (di fatto) in altro luogo, come poi formalizzato con comunicazione di trasferimento di residenza al
Comune di Afragola, come da certificato storico di residenza in atti.
Proc. n. 3900 /2024 R.G – Sentenza Pagina 8 di 15 E pertanto non è certamente dovuta dall'attrice la somma pretesa con decorrenza da tale data sino all'effettivo rilascio del bene.
Quanto al pregresso, si osserva che è anzitutto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice.
Invero, com'è noto il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive, ai sensi dell'art. 2947, 1 comma, c.p.c., in cinque anni a decorrere dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Laddove poi si consideri che l'occupazione illegittima ha natura di illecito permanente va nondimeno evidenziato che il termine di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c. decorre soltanto dalla data di cessazione dell'illecito, come stabilità dalla giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa, secondo cui l'occupazione senza titolo di un bene configura un illecito permanente i cui effetti lesivi si rinnovano di giorno in giorno finché perdura la situazione di illiceità; ne consegue che fintanto che perdura l'occupazione non decorre la prescrizione del diritto al risarcimento del danno rinnovandosi quotidianamente la pretesa risarcitoria (Cons. St., n. 6561/2025; Cass. civ., n. 26592/2021).
Ora, protraendosi l'illecito ed il danno per tutta la durata della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere di giorno in giorno fino alla cessazione della condotta dannosa e, quindi, dovendo il termine prescrizione essere computato dalla data di rilascio del bene, ossia dal
10.09.2019 per l'attrice, come in precedenza evidenziato, tenuto conto della data della notifica dell'intimazione di pagamento (13/4/2024), non può ritenersi maturato il termine di prescrizione quinquennale.
Va tuttavia considerato che, come è noto, il pregiudizio da occupazione
Proc. n. 3900 /2024 R.G – Sentenza Pagina 9 di 15 sine titulo di un immobile non costituisce un danno “in re ipsa”, come di recente affermato dalle Sezioni Unite secondo cui “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (così Cass. civ., Sez. U., n. 33645 del 15/11/2022)
e solo laddove il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Per le Sezioni Unite, dunque, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è, per l'appunto, la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Ne consegue che il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può, quindi, qualificarsi come danno “in re ipsa”, legato al mero
“non uso”, ma, al più, come danno “presunto” o danno “normale” legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova
Proc. n. 3900 /2024 R.G – Sentenza Pagina 10 di 15 contraria in capo al convenuto). Solo quanto tale onere allegatorio risulti assolto, si passerà al quantum e quindi qualora il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva,
l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti - quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato - dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici.
Di recente è stato infatti rimarcato che nella ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché tale espressione sia intesa in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione;
il riferimento al criterio equitativo di liquidazione del danno presuppone, ovvero in ogni caso implica, che il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il
Proc. n. 3900 /2024 R.G – Sentenza Pagina 11 di 15 profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (così Cass. civ., sez. III, 26/01/2024, n. 2500 che si richiama a Cass. civ., Sez. U., n. 33645 del 15/11/2022).
Dunque, la parte che subisce l'occupazione altrui priva di titolo deve dimostrare la possibilità di mettere a frutto il bene occupato, in assenza della quale il pregiudizio di cui si discute non si configura affatto (Cass. civ., sez. II, 07/05/2025, n. 12014) e pertanto alcun risarcimento è dovuto.
Ora, che si desume da una lettura del provvedimento opposto (laddove si dice che “l'indisponibilità del bene ha determinato un danno alla
Pubblica Amministrazione anche di natura economica, per
l'impossibilità di gestione del cespite e della conseguenziale destinazione/consegna agli Enti previsti dall'art. 48 del d.lgs. n.
159/2011”) che l'Agenzia convenuta abbia voluto far discendere il danno dalla sola natura fruttifera del bene, la cui disponibilità è andata perduta, senza nulla di specifico dedurre circa l'utilizzazione o utilizzabilità del bene.
Nella fattispecie in esame la parte interessata pur avendo provato la presunta fonte del danno, ossia l'occupazione sine titulo da parte dell'attrice, quantomeno nel periodo precedente al 10.09.2019, ha omesso, in assenza di istanze di prova orale non richiesta, una precisa e circostanziata allegazione circa la fonte del danno (conseguenza) da egli
Proc. n. 3900 /2024 R.G – Sentenza Pagina 12 di 15 asseritamente subito, con la conseguenza che la domanda risarcitoria andrà certamente rigettata.
L'attore ha, cioè, omesso di indicare specifiche circostanze da cui inferire un danno (concreto) per l'occupazione del bene da parte della
, se non limitandosi a parametrare – in fase di quantum CP_3
debeatur – l'indennizzo per l'abusiva occupazione secondo i valori OMI
(Osservatorio di Mercato Immobiliare) del secondo semestre 2019 individuati quali valori minimi del cespite immobiliare occupato, con conseguente inquadramento della fattispecie in esame nella categoria del cd. Danno “in re ipsa”, inquadramento, tuttavia, non predicabile alla luce del celebre intervento Cass. civ., Sez. U., 11 novembre 2008 n.
26972, secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il “danno- conseguenza”, “che deve essere allegato e provato”; non è quindi accettabile la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, ovvero come “danno-evento” e parimenti da disattendere è la tesi che colloca il danno appunto in re ipsa, perché così facendo “snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo” (così Cass., n. 13071/2018).
Orbene, per ritornare al caso in esame, la domanda risarcitoria pur non merita di essere accolta per difetto di allegazione dei relativi presupposti.
Pertanto, deve essere dichiarato che alcuna somma deve versare in favore della convenuta in forza del Parte_1
provvedimento in questa sede censurato, con assorbimento degli
Proc. n. 3900 /2024 R.G – Sentenza Pagina 13 di 15 ulteriori motivi di opposizione.
I motivi di accoglimento dell'accertamento negativo in questa sede proposto attengono quindi all'assenza del fatto costitutivo del diritto vantato dall' convenuta, per quanto detto. CP_1
Le spese seguono la soccombenza dell'Amministrazione convenuta e sono liquidate nel dispositivo che segue, tenuto conto del valore della domanda dichiarato in citazione e della bassissima difficoltà della controversia oltre che della ridotta attività processuale compiuta, che giustifica l'applicazione dei valori minimi.
Nulla va liquidato con riguardo al procedimento cautelare svoltosi in corso di causa in favore dell'attrice, in quanto la relativa domanda è stata rigettata con ordinanza del 19/09/2025.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Parte_1
contro l'
[...] [...]
[...]
Controparte_6
, così provvede:
[...]
1) In accoglimento della domanda attorea, dichiara non dovute le somme di cui all'impugnato atto di intimazione di pagamento emesso dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, denominato
“PRIMA RICHIESTA DI PAGAMENTO INDENNITÀ ABUSIVA
OCCUPAZIONE, concernente: Appartamento sito in Afragola (Na)
Proc. n. 3900 /2024 R.G – Sentenza Pagina 14 di 15 alla Via San Giorgio n. 22, identificato al fg. 20 part. 878 sub 4”, notificato in data 13/4/2024;
2) Condanna dall e la Controparte_6
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che qui si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi),
CAP ed IVA se dovute come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv. GL AN dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa il 16/12/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca NZ )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 3900 /2024 R.G – Sentenza Pagina 15 di 15