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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
COSTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3830/2024 depositato il 14/12/2024
proposto da
Regione Calabria - Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3634/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420239002953672000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1325/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: Voglia l'On.le Commissione adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza di primo grado, annullare e/o dichiarare nulla e/o illegittima tale sentenza e per l'effetto rigettare il ricorso proposto in primo grado dall'odierno appellato e dichiarare la legittimità della cartella da egli impugnata. Con vittoria di spese e competenze.
Appellata DE : - accertare e dichiarare la tardività ed inammissibilità del ricorso in primo grado per violazione dell'art. 21 D.lgs. n. 549/92;
- ovvero in accoglimento dell'appello formulato dalla Regione Calabria riformare la sentenza impugnata per aver dichiarato l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione della cartella n. 09420180013245134000;
- con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Appellato : - DICHIARARE INAMMISSIBILE e/o RIGETTARE il ricorso in appello proposto dalla Regione
Calabria, avverso la sentenza n. 3634/2024, emessa in data 14.05.2024 dall'On.le Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria - Sez.
6 - nella persona della dott.ssa Nominativo_1 e depositata in data 20.05.2024 nell'ambito del procedimento n. 6894/2023 R.G., poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto CONFERMARE l'impugnata sentenza.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello la Regione Calabria ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la sentenza n° 3634/24 emessa dalla Corte di Giustizia di I grado di Reggio Calabria depositata il 20.05.24, non notificata, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal signor Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239002953672000 (relativa alla c.d. tassa auto) ritenendola prescritta in quanto la precedente cartella di pagamento era stata notificata il 18.12.18, mentre l'intimazione per cui è lite è stata notificata in data 23.06.23, sicché il termine prescrizionale, pur conteggiando la
“sospensione COVID” di giorni 542, sarebbe spirato il 13.06.23.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellata controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
Si costituiva anche DE aderendo alle richieste dell'ente impositore.
All'odierna udienza camerale l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
La compiuta e articolata ricostruzione operata dall'appellante circa la disciplina applicabile e i relativi tempi di sospensione della prescrizione è certamente corretta e va ritenuta perfettamente riferibile al caso di specie.
Il termine triennale di prescrizione della tassa automobilistica, per effetto dell'ultimo atto interruttivo, costituito dalla cartella di pagamento notificata in data 10.12.2018, infatti, andava a scadere in piena emergenza OV in data 10.12.2021. Di talché i termini di prescrizione e decadenza erano a tale data sospesi per effetto derivante dall'art. 68, c. 1 lett. b), d.l. 18/20 che richiama l'art. 12 d.lgs 159/15 [che dispone: " Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate]. Ed infatti risultando il carico affidato nel periodo richiamato dalla norma citata, vigeva certamente la proroga innanzi richiamata del termine di prescrizione, che così andava a scadere in data 31.12.2023. Essendo stato l'atto mpugnato notificato in data 26.6.2023, il credito non era a tale data prescritto, e la decisione del primo giudice è da ritenersi errata avendo il primo giudice richiamato la diversa sospensione di 542 giorni prevista nel caso della sospensione dei termini di versamento, non riferibile alla fattispecie de quo.
In riforma della sentenza impugnata pertanto l'atto deve essere confermato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, conferma l'atto impugnato. Condanna l'appellato Resistente_1 al pagamento delle spese del doppio grado in favore di entrambe le parti resistenti, liquidate in complessivi € 600,00 per ciascuna oltre accessori come per legge.
Reggio Calabria 2 ottobre 2025
Il Pesidente estensore dr.PE TA
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
COSTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3830/2024 depositato il 14/12/2024
proposto da
Regione Calabria - Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3634/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420239002953672000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1325/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: Voglia l'On.le Commissione adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza di primo grado, annullare e/o dichiarare nulla e/o illegittima tale sentenza e per l'effetto rigettare il ricorso proposto in primo grado dall'odierno appellato e dichiarare la legittimità della cartella da egli impugnata. Con vittoria di spese e competenze.
Appellata DE : - accertare e dichiarare la tardività ed inammissibilità del ricorso in primo grado per violazione dell'art. 21 D.lgs. n. 549/92;
- ovvero in accoglimento dell'appello formulato dalla Regione Calabria riformare la sentenza impugnata per aver dichiarato l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione della cartella n. 09420180013245134000;
- con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Appellato : - DICHIARARE INAMMISSIBILE e/o RIGETTARE il ricorso in appello proposto dalla Regione
Calabria, avverso la sentenza n. 3634/2024, emessa in data 14.05.2024 dall'On.le Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria - Sez.
6 - nella persona della dott.ssa Nominativo_1 e depositata in data 20.05.2024 nell'ambito del procedimento n. 6894/2023 R.G., poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto CONFERMARE l'impugnata sentenza.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello la Regione Calabria ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la sentenza n° 3634/24 emessa dalla Corte di Giustizia di I grado di Reggio Calabria depositata il 20.05.24, non notificata, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal signor Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239002953672000 (relativa alla c.d. tassa auto) ritenendola prescritta in quanto la precedente cartella di pagamento era stata notificata il 18.12.18, mentre l'intimazione per cui è lite è stata notificata in data 23.06.23, sicché il termine prescrizionale, pur conteggiando la
“sospensione COVID” di giorni 542, sarebbe spirato il 13.06.23.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellata controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
Si costituiva anche DE aderendo alle richieste dell'ente impositore.
All'odierna udienza camerale l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
La compiuta e articolata ricostruzione operata dall'appellante circa la disciplina applicabile e i relativi tempi di sospensione della prescrizione è certamente corretta e va ritenuta perfettamente riferibile al caso di specie.
Il termine triennale di prescrizione della tassa automobilistica, per effetto dell'ultimo atto interruttivo, costituito dalla cartella di pagamento notificata in data 10.12.2018, infatti, andava a scadere in piena emergenza OV in data 10.12.2021. Di talché i termini di prescrizione e decadenza erano a tale data sospesi per effetto derivante dall'art. 68, c. 1 lett. b), d.l. 18/20 che richiama l'art. 12 d.lgs 159/15 [che dispone: " Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate]. Ed infatti risultando il carico affidato nel periodo richiamato dalla norma citata, vigeva certamente la proroga innanzi richiamata del termine di prescrizione, che così andava a scadere in data 31.12.2023. Essendo stato l'atto mpugnato notificato in data 26.6.2023, il credito non era a tale data prescritto, e la decisione del primo giudice è da ritenersi errata avendo il primo giudice richiamato la diversa sospensione di 542 giorni prevista nel caso della sospensione dei termini di versamento, non riferibile alla fattispecie de quo.
In riforma della sentenza impugnata pertanto l'atto deve essere confermato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, conferma l'atto impugnato. Condanna l'appellato Resistente_1 al pagamento delle spese del doppio grado in favore di entrambe le parti resistenti, liquidate in complessivi € 600,00 per ciascuna oltre accessori come per legge.
Reggio Calabria 2 ottobre 2025
Il Pesidente estensore dr.PE TA