Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 52
CGT2
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Accolto
    Legittimità della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, ritenendo che il credito non fosse prescritto alla data di notifica dell'atto impugnato, in virtù delle disposizioni di legge che hanno prorogato i termini di prescrizione durante il periodo di emergenza COVID-19.

  • Rigettato
    Tardività ed inammissibilità del ricorso

    La Corte ha ritenuto che l'appello fosse fondato e ha riformato la sentenza di primo grado, confermando la legittimità della cartella. Non si evince un esplicito rigetto di questa specifica eccezione, ma l'accoglimento dell'appello implica il rigetto delle eccezioni preliminari dell'appellato.

  • Accolto
    Prescrizione del diritto

    La Corte ha ritenuto che il credito non fosse prescritto alla data di notifica dell'atto impugnato, in virtù delle disposizioni di legge che hanno prorogato i termini di prescrizione durante il periodo di emergenza COVID-19.

  • Rigettato
    Rigetto dell'appello

    La Corte ha accolto l'appello della Regione Calabria, riformando la sentenza di primo grado e confermando la legittimità della cartella. Pertanto, la richiesta di conferma della sentenza di primo grado è stata rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 52
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 52
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo