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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel.
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Giudiziale di Controparte_1
con sede in Via Giovanni Battista Torre 17/2, Partita IVA
[...] CP_1 P.IVA_1
visto il ricorso con cui C.F. - Avv. Antonio Miraglia ha Parte_1 C.F._1
chiesto che venga aperta la Liquidazione Giudiziale dell'impresa sopra indicata;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che
sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
− questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII;
− il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e
121 CCII e non ha fornito prova della non sussistenza delle condizioni cui alla lettera d) di tale art. 2;
− il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCII;
− risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII;
− l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, come risulta dall'esistenza di debiti affidati ad per € 441.582, dalla mancata comparizione CP_2
all'udienza nonostante la regolarità della notifica e dall'inadempimento nei confronti del ricorrente, tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
visti gli artt. 2, 49, comma 3, lett. f) e 121 CCII;
P.Q.M.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Controparte_1
Via Giovanni Battista Torre 17/2, Partita IVA ; CP_1 P.IVA_1
NOMINA
− giudice delegato il Dott. Pietro SPERA;
− curatore il Dott. , che per la sua comprovata professionalità, è in Persona_1
possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA
− al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis CC, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
− al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss.
CPC e 193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 CPC;
nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in Cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e
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non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA per il giorno 16/5/2025, ore 11,30 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al
Giudice Delegato, presso la sua aula di udienza (Palazzo di Giustizia di piano CP_1
decimo, aula n. 23), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies Att.
CPC:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge;
RICORDA AL CURATORE
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− che, ai sensi dell'art. 130, comma 1 CCII, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
− che, ai sensi dell'art. 130 comma 4 CCII, entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenterà al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale;
− che, ai sensi dell'art. 213 CCII entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 150 giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, dovrà predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e che, in particolare, nel programma deve essere indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Comunque, entro 8 mesi dall'apertura della procedura dovrà avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e dovranno iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo diversa autorizzazione espressa del giudice delegato.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17/1/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Pietro Spera Roberto Braccialini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel.
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Giudiziale di Controparte_1
con sede in Via Giovanni Battista Torre 17/2, Partita IVA
[...] CP_1 P.IVA_1
visto il ricorso con cui C.F. - Avv. Antonio Miraglia ha Parte_1 C.F._1
chiesto che venga aperta la Liquidazione Giudiziale dell'impresa sopra indicata;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che
sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
− questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII;
− il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e
121 CCII e non ha fornito prova della non sussistenza delle condizioni cui alla lettera d) di tale art. 2;
− il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCII;
− risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII;
− l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, come risulta dall'esistenza di debiti affidati ad per € 441.582, dalla mancata comparizione CP_2
all'udienza nonostante la regolarità della notifica e dall'inadempimento nei confronti del ricorrente, tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
visti gli artt. 2, 49, comma 3, lett. f) e 121 CCII;
P.Q.M.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Controparte_1
Via Giovanni Battista Torre 17/2, Partita IVA ; CP_1 P.IVA_1
NOMINA
− giudice delegato il Dott. Pietro SPERA;
− curatore il Dott. , che per la sua comprovata professionalità, è in Persona_1
possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA
− al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis CC, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
− al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss.
CPC e 193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 CPC;
nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in Cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA per il giorno 16/5/2025, ore 11,30 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al
Giudice Delegato, presso la sua aula di udienza (Palazzo di Giustizia di piano CP_1
decimo, aula n. 23), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies Att.
CPC:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge;
RICORDA AL CURATORE
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
− che, ai sensi dell'art. 130, comma 1 CCII, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
− che, ai sensi dell'art. 130 comma 4 CCII, entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenterà al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale;
− che, ai sensi dell'art. 213 CCII entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 150 giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, dovrà predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e che, in particolare, nel programma deve essere indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Comunque, entro 8 mesi dall'apertura della procedura dovrà avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e dovranno iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo diversa autorizzazione espressa del giudice delegato.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17/1/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Pietro Spera Roberto Braccialini