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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/09/2025, n. 4166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4166 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 10192/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 11/09/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 10192/2023, promossa da:
1) , nata in [...] in data [...], C.F. Parte_1
; C.F._1
2) , nato in [...] in data [...], C.F. Parte_2
; C.F._2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. EDUARDO DROMI, presso il cui studio elettivamente domiciliano, giusta procura in atti
- RICORRENTI -
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- RESISTENTE NON COSTITUITO - nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO -
- 1 - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis - accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri e sono tutti cittadini Parte_1 Parte_2 italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e per l'effetto, - ordinare al , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CUNEO (CN), quale comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti - ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria - con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo DROMI quale procuratore antistatario.”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini dell'iscrizione a ruolo, il giorno 25/05/2023 e depositato in pari data, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
[...]
, chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza italiana iure CP_1 sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano. In data 14/06/2023, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_1 telematica depositata in data 03/08/2025, notifica eseguita in ossequio all'ordinanza resa in data 03/05/2025 e ritenuta idonea a rendere la p.a. edotta della nuova udienza fissata per il giorno 11/09/2025), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Con ordinanza resa da questo Giudice in data 11/09/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Circa la competenza del Tribunale di Torino, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, d.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti, , era Parte_3 originario di Cuneo (CN), circostanza da cui, anche alla luce della residenza estera degli odierni ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in
- 2 - materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Ciò posto, va precisato, in via preliminare, che l'istanza amministrativa al Consolato di competenza non rappresenta una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa che disponga in tal senso. Più specificatamente, ritiene il Tribunale che detta istanza sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche prima che sia decorso il termine di giorni settecentotrenta previsto dall'art. 3 d.P.R. 18/04/1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possono essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame. Infatti, venendo in rilievo un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso, v. Cass., Sez. Un. civili, n. 28873 del 09/12/2008); inoltre, avuto precipuo riguardo alla tipologia di giudizi che qui ci occupa, vi è chi ha fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione
o opposizione” di un provvedimento del . Parte_4
Pertanto, si esclude una pregiudizialità di una qualsivoglia istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame. Con specifico riferimento alla questione dell'interesse ad agire dell'odierna parte ricorrente, nonostante il citato art. 3 d.P.R. n. 362/1994 preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, non può non essere tenuta in considerazione la ben nota situazione in cui versano i vari Consolati italiani in Argentina e nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. È ormai pacifico, quindi, presso la giurisprudenza di merito, che i tempi di risposta dei sono irragionevoli e contraddicono il disposto normativo innanzi richiamato, Parte_5 che, come già detto, fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (settecentotrenta giorni, più precisamente): lunghe tempistiche si traducono, di fatto, in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di
- 3 - ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, può dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante. Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene questo Tribunale che i ricorrenti abbiano correttamente agito in via giudiziaria. Nel merito, va evidenziato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano. Va chiarito, in limine, che, per il tramite della documentazione versata in atti, i ricorrenti hanno dato prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso (cfr. documentazione depositata, sub nn. 1-11, unitamente al ricorso, con la precisazione che, in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nella procura o nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e financo, quanto ai nomi, i luoghi ed alle date di nascita, nei documenti in lingua originale). È opportuno sottolineare, per mera completezza espositiva, che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile argentini non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere lo spagnolo. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
[...]
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava Controparte_2
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Ebbene, i ricorrenti fanno discendere il loro diritto alla cittadinanza italiana dalla coesistenza di due elementi ovvero: a) in primis dalla circostanza per cui il loro ascendente Parte_3
, cittadino italiano nato [...] a [...] e figlio di genitori
[...] italiani, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non ha mai acquistato quella argentina (cfr. documentazione depositata, sub n. 3, unitamente al ricorso); b) dalla ulteriore circostanza che la trasmissione di detta cittadinanza non si è mai interrotta. In diritto, si osserva che, ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555/1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano.
- 4 - L'art. 10 della medesima legge stabiliva, altresì, che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale. Ebbene, con sentenza n. 87/1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost.; in particolare, i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. (…) la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude, dunque, affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”. Con successiva pronuncia n. 30/1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza or ora menzionata, è dato leggere che “l'art. 1, n. 1, della legge
- 5 - n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi - reputato discriminatorio e, dunque, illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero - ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna. Successivamente alla pronuncia delle due decisioni della Corte costituzionale di cui si è ampiamente detto, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data. Ebbene, trattandosi di normative di fatto identiche tra loro, questo Giudice ritiene che, sia stato positivamente introdotto, all'esito delle pronunce citate della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di legittimità (v. infra), il principio secondo cui ha diritto al riconoscimento (rectius al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 e nella vigenza di una normativa discriminatoria (quale quella sia del 1912 che del previgente codice civile del 1865) e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis. È, infatti, in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana e tale volontà va preservata nei confronti dei discendenti della donna che, in vita, non ha potuto scegliere a causa di una normativa discriminatoria e dichiarata illegittima. Tanto, in ragione di una lettura costituzionalmente orientata della normativa antecedente al 1912 e dell'efficacia retroattiva delle pronunce della Corte costituzionale. Invero, in relazione a tali profili, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che "la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa
- 6 - dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass., Sez. Un. civili, sentenza n. 4466/2009). La Suprema Corte ha, quindi, sostanzialmente rilevato che, sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti dei ricorrenti e, quindi, il diritto di questi alla dichiarazione del proprio stato, come figlio di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati. Oggi appare palese il favore del nostro legislatore per il recupero della cittadinanza dei discendenti degli emigrati all'estero, cui si tende a riconoscere il diritto di voto (la tendenza normativa emerge ad es. dalla L. 8 marzo 2006, n. 124, dal D.M. 5 aprile 2002 e dalla L. n. 91 del 1992, art. 18: v. Cass., Sez. Un. civili, sentenza n. 4466/2009).
- 7 - Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbiano diritto al riconoscimento (rectius al riacquisto) della cittadinanza italiana oltre ai figli di madre cittadina italiana nata prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912, anche i discendenti dai medesimi e che tale diritto sia stato acquistato iure sanguinis anche dai pronipoti del capostipite comune, odierni ricorrenti. Conseguentemente, in applicazione dei principi di diritto di cui si è dato conto sino a questo momento (Corte cost. n. 87/1975 e n. 30/1983 nonché Cass. Sez. Un. n. 4466/2009) ovvero che “lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” - e tenuto, altresì, conto che, nelle ipotesi di perdita della cittadinanza da parte della donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero, o di nascita del figlio prima del 01/01/1948, lo stato di cittadinanza possa essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, si deve concludere che, sulla scorta della documentazione in atti, i ricorrenti, in quanto discendenti di Parte_6
(nata il [...] in [...]), figlia di
[...] Persona_1
(nata il [...] in [...]), figlia di (nata il
[...] Persona_2
17/12/1904 in Argentina), figlia, a sua volta, del cittadino italiano
[...]
, nato [...] a [...], abbiano diritto alla Parte_3 cittadinanza italiana. In conclusione, considerata la prova della genealogia fornita in questa sede, si può affermare la sussistenza del diritto vantato dai ricorrenti, in quanto il capostipite
– figlio di cittadini italiani, nato [...] a Parte_3
Cuneo (CN) – non ha mai rinunciato volontariamente ed esplicitamente alla sua cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato quale cittadino argentino. In ragione di tanto, considerando che la cittadinanza si acquista a titolo originario iure sanguinis e che lo status di cittadino - una volta acquisito - ha natura permanente e imprescrittibile, azionabile e giustiziabile in qualsiasi tempo, si ritiene adeguatamente provata dai ricorrenti la fattispecie acquisitiva della cittadinanza in quanto discendenti da un cittadino italiano, secondo una linea di trasmissione che è stata idoneamente documentata né sono emerse eccezioni contrarie interruttive della trasmissione della cittadinanza italiana. Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana e che il debba provvedere all'adozione dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
- 8 - L'assenza di un previo diniego amministrativo, l'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale e la circostanza che il Ministero intimato non ha svolto difese inducono a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 10192/2023 R.G., così provvede:
-. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a: 1) nata in [...] in data [...], C.F. Parte_1
; C.F._1
2) , nato in [...] in data [...], C.F. Parte_2
; C.F._2
-. ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_1 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-. COMPENSA integralmente le spese di lite. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 22/09/2025 Il Giudice dott.ssa Alessia Santamaria
- 9 -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 11/09/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 10192/2023, promossa da:
1) , nata in [...] in data [...], C.F. Parte_1
; C.F._1
2) , nato in [...] in data [...], C.F. Parte_2
; C.F._2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. EDUARDO DROMI, presso il cui studio elettivamente domiciliano, giusta procura in atti
- RICORRENTI -
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- RESISTENTE NON COSTITUITO - nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO -
- 1 - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis - accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri e sono tutti cittadini Parte_1 Parte_2 italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e per l'effetto, - ordinare al , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CUNEO (CN), quale comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti - ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria - con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo DROMI quale procuratore antistatario.”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini dell'iscrizione a ruolo, il giorno 25/05/2023 e depositato in pari data, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
[...]
, chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza italiana iure CP_1 sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano. In data 14/06/2023, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_1 telematica depositata in data 03/08/2025, notifica eseguita in ossequio all'ordinanza resa in data 03/05/2025 e ritenuta idonea a rendere la p.a. edotta della nuova udienza fissata per il giorno 11/09/2025), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Con ordinanza resa da questo Giudice in data 11/09/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Circa la competenza del Tribunale di Torino, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, d.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti, , era Parte_3 originario di Cuneo (CN), circostanza da cui, anche alla luce della residenza estera degli odierni ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in
- 2 - materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Ciò posto, va precisato, in via preliminare, che l'istanza amministrativa al Consolato di competenza non rappresenta una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa che disponga in tal senso. Più specificatamente, ritiene il Tribunale che detta istanza sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche prima che sia decorso il termine di giorni settecentotrenta previsto dall'art. 3 d.P.R. 18/04/1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possono essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame. Infatti, venendo in rilievo un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso, v. Cass., Sez. Un. civili, n. 28873 del 09/12/2008); inoltre, avuto precipuo riguardo alla tipologia di giudizi che qui ci occupa, vi è chi ha fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione
o opposizione” di un provvedimento del . Parte_4
Pertanto, si esclude una pregiudizialità di una qualsivoglia istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame. Con specifico riferimento alla questione dell'interesse ad agire dell'odierna parte ricorrente, nonostante il citato art. 3 d.P.R. n. 362/1994 preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, non può non essere tenuta in considerazione la ben nota situazione in cui versano i vari Consolati italiani in Argentina e nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. È ormai pacifico, quindi, presso la giurisprudenza di merito, che i tempi di risposta dei sono irragionevoli e contraddicono il disposto normativo innanzi richiamato, Parte_5 che, come già detto, fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (settecentotrenta giorni, più precisamente): lunghe tempistiche si traducono, di fatto, in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di
- 3 - ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, può dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante. Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene questo Tribunale che i ricorrenti abbiano correttamente agito in via giudiziaria. Nel merito, va evidenziato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano. Va chiarito, in limine, che, per il tramite della documentazione versata in atti, i ricorrenti hanno dato prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso (cfr. documentazione depositata, sub nn. 1-11, unitamente al ricorso, con la precisazione che, in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nella procura o nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e financo, quanto ai nomi, i luoghi ed alle date di nascita, nei documenti in lingua originale). È opportuno sottolineare, per mera completezza espositiva, che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile argentini non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere lo spagnolo. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
[...]
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava Controparte_2
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Ebbene, i ricorrenti fanno discendere il loro diritto alla cittadinanza italiana dalla coesistenza di due elementi ovvero: a) in primis dalla circostanza per cui il loro ascendente Parte_3
, cittadino italiano nato [...] a [...] e figlio di genitori
[...] italiani, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non ha mai acquistato quella argentina (cfr. documentazione depositata, sub n. 3, unitamente al ricorso); b) dalla ulteriore circostanza che la trasmissione di detta cittadinanza non si è mai interrotta. In diritto, si osserva che, ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555/1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano.
- 4 - L'art. 10 della medesima legge stabiliva, altresì, che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale. Ebbene, con sentenza n. 87/1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost.; in particolare, i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. (…) la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude, dunque, affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”. Con successiva pronuncia n. 30/1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza or ora menzionata, è dato leggere che “l'art. 1, n. 1, della legge
- 5 - n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi - reputato discriminatorio e, dunque, illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero - ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna. Successivamente alla pronuncia delle due decisioni della Corte costituzionale di cui si è ampiamente detto, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data. Ebbene, trattandosi di normative di fatto identiche tra loro, questo Giudice ritiene che, sia stato positivamente introdotto, all'esito delle pronunce citate della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di legittimità (v. infra), il principio secondo cui ha diritto al riconoscimento (rectius al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 e nella vigenza di una normativa discriminatoria (quale quella sia del 1912 che del previgente codice civile del 1865) e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis. È, infatti, in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana e tale volontà va preservata nei confronti dei discendenti della donna che, in vita, non ha potuto scegliere a causa di una normativa discriminatoria e dichiarata illegittima. Tanto, in ragione di una lettura costituzionalmente orientata della normativa antecedente al 1912 e dell'efficacia retroattiva delle pronunce della Corte costituzionale. Invero, in relazione a tali profili, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che "la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa
- 6 - dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass., Sez. Un. civili, sentenza n. 4466/2009). La Suprema Corte ha, quindi, sostanzialmente rilevato che, sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti dei ricorrenti e, quindi, il diritto di questi alla dichiarazione del proprio stato, come figlio di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati. Oggi appare palese il favore del nostro legislatore per il recupero della cittadinanza dei discendenti degli emigrati all'estero, cui si tende a riconoscere il diritto di voto (la tendenza normativa emerge ad es. dalla L. 8 marzo 2006, n. 124, dal D.M. 5 aprile 2002 e dalla L. n. 91 del 1992, art. 18: v. Cass., Sez. Un. civili, sentenza n. 4466/2009).
- 7 - Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbiano diritto al riconoscimento (rectius al riacquisto) della cittadinanza italiana oltre ai figli di madre cittadina italiana nata prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912, anche i discendenti dai medesimi e che tale diritto sia stato acquistato iure sanguinis anche dai pronipoti del capostipite comune, odierni ricorrenti. Conseguentemente, in applicazione dei principi di diritto di cui si è dato conto sino a questo momento (Corte cost. n. 87/1975 e n. 30/1983 nonché Cass. Sez. Un. n. 4466/2009) ovvero che “lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” - e tenuto, altresì, conto che, nelle ipotesi di perdita della cittadinanza da parte della donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero, o di nascita del figlio prima del 01/01/1948, lo stato di cittadinanza possa essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, si deve concludere che, sulla scorta della documentazione in atti, i ricorrenti, in quanto discendenti di Parte_6
(nata il [...] in [...]), figlia di
[...] Persona_1
(nata il [...] in [...]), figlia di (nata il
[...] Persona_2
17/12/1904 in Argentina), figlia, a sua volta, del cittadino italiano
[...]
, nato [...] a [...], abbiano diritto alla Parte_3 cittadinanza italiana. In conclusione, considerata la prova della genealogia fornita in questa sede, si può affermare la sussistenza del diritto vantato dai ricorrenti, in quanto il capostipite
– figlio di cittadini italiani, nato [...] a Parte_3
Cuneo (CN) – non ha mai rinunciato volontariamente ed esplicitamente alla sua cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato quale cittadino argentino. In ragione di tanto, considerando che la cittadinanza si acquista a titolo originario iure sanguinis e che lo status di cittadino - una volta acquisito - ha natura permanente e imprescrittibile, azionabile e giustiziabile in qualsiasi tempo, si ritiene adeguatamente provata dai ricorrenti la fattispecie acquisitiva della cittadinanza in quanto discendenti da un cittadino italiano, secondo una linea di trasmissione che è stata idoneamente documentata né sono emerse eccezioni contrarie interruttive della trasmissione della cittadinanza italiana. Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana e che il debba provvedere all'adozione dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
- 8 - L'assenza di un previo diniego amministrativo, l'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale e la circostanza che il Ministero intimato non ha svolto difese inducono a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 10192/2023 R.G., così provvede:
-. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a: 1) nata in [...] in data [...], C.F. Parte_1
; C.F._1
2) , nato in [...] in data [...], C.F. Parte_2
; C.F._2
-. ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_1 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-. COMPENSA integralmente le spese di lite. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 22/09/2025 Il Giudice dott.ssa Alessia Santamaria
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