Articolo 7 della Legge 28 giugno 2016, n. 130
Articolo 6Articolo 8
Versione
30 luglio 2016
Art. 7.


Liberta' di insegnamento

1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'IBISG il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parita', e' assicurata piena liberta', nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 , e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.
Note all' art. 7:
- La legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000.
Entrata in vigore il 30 luglio 2016