Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/05/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
RGN 4009 /2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Simona Iavazzo giudice relatore dott.ssa Maria Elena De Tura giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4009 / 2024, avente ad OGGETTO: separazione giudiziale (trasformato su accordo delle parti) su ricorso presentato da
[...]
contro , rispettivamente rappresentati e difesi dagli Pt_1 CP_1 avv.ti BUONO CATERINA e PREMUTI ANGELA in forza di procure come in atti di parte;
con l'intervento del P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/08/2024 veniva iscritto il presente giudizio contenzioso;
successivamente le parti in premessa indicate chiedevano pronunciarsi la separazione sulla base dell'accordo raggiunto;
ciò avveniva sulla premessa che le stesse avevano posto fine alla propria convivenza e che dall'introduzione del giudizio non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 151, comma 1, c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
In particolare, la richiesta reciproca di separazione, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni comune interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale: si è, invero, ormai verificata la dissoluzione del consorzio familiare e non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Le parti hanno concordato le condizioni della separazione. Le stesse non sono contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse dei figli e si intendono qui per integralmente trascritte.
Trattandosi di procedura conclusasi con accordo e conversione del rito in camerale su istanza congiunta, le spese vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi: , nata a [...] Parte_1
(FG) in data 09/06/1976 , e , nato a [...] in CP_1 data 02/09/1971, unitisi in matrimonio celebrato in FOGGIA in data
25/08/2001 (atto n. 488 p. II s. A);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti ed omologa la separazione alle condizioni ivi previste che devono intendersi qui riprodotte e trascritte;
4. spese compensate.
Così deciso in Foggia il 13.05.2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro