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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11959 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9603/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il giudice OS ST, rilevato che l'udienza del 16.12.2025 si è svolta mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte;
osservato che il giudizio era stato rinviato alla predetta udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate dalle parti costituite in cui hanno precisato le proprie conclusioni;
preso atto di quanto sopra, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
OS ST
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice OS ST, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II giscritta al n. r.g. 9603/2025 promossa da:
, c.f.: in persona del Presidente della Giunta Regionale Parte_1 P.IVA_1
p.t., elett.te domiciliato presso la sede dell'Ente in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Niceforo, c.f.: e dall'avv. Elena Lauritano, C.F._1
c.f.: , dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2 citazione in appello.
- APPELLANTE
E
, c.f.: , elettivamente domiciliata in Napoli alla via CP_1 C.F._3 del Grande Archivio n. 32, presso lo studio dell'avv. Giovanni Paratore, c.f.:
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla C.F._4
comparsa di costituzione e risposta in appello.
- APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in ordine alla predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato ex art. 316 c.p.c., , in qualità di proprietaria della vettura CP_1
modello Kia Sorento tg. DS717JP, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di OC, la in persona del Presidente della Parte_1 Controparte_2
pagina 2 di 8 chiedendone, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di Controparte_3
quest'ultima, la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla autovettura di sua proprietà, in occasione del sinistro verificatosi in data 31.10.2010, alle ore 18.20 circa, in Pozzuoli (NA) alla via C. Colombo, già Largo San Paolo, allorquando il conducente della predetta autovettura, mentre percorreva la banchina di imbarco dei traghetti, con direzione isole di OC e di
Ischia, impattava, con la parte anteriore centrale della predetta autovettura, contro un dissuasore di parcheggio non segnalato né visibile presente al centro della carreggiata.
Si costituiva in giudizio la in persona del Presidente della Giunta Parte_1
Regionale p.t., eccependo, in via pregiudiziale di rito, l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di OC per essere competente il Giudice di Pace di Napoli, e, nel merito, la propria carenza di legittimazione passiva in favore del titolare delle funzioni Controparte_4 amministrative sul demanio marittimo, incluso quello portuale che il Codice della Navigazione affida alla Capitaneria di Porto e che consentono all'Ente locale l'amministrazione diretta dei beni demaniali marittimi, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ed, eccepita, altresì, l'infondatezza della domanda e, comunque, la riconducibilità del sinistro alla condotta colposa del conducente del veicolo di cui è causa, concludeva chiedendone il rigetto.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione di due testi di parte attrice e con l'espletamento di una ctu per l'accertamento dei danni lamentati e, all'esito, il Giudice di Pace di OC, affermata la propria competenza, con sentenza n. 203/2025, accoglieva la domanda attrice condannando la in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., al risarcimento dei Parte_1 danni ed al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta decisione, la in persona del Presidente della Giunta Parte_1
Regionale p.t., ha proposto appello e, riformulando le medesime eccezioni proposte in primo grado, ha concluso chiedendone l'accoglimento con conseguente rigetto della pretesa risarcitoria, il tutto con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi , condivisa la sentenza impugnata, ne ha chiesto la conferma. CP_1
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali di primo grado.
In via pregiudiziale di rito, in ordine all'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di
Pace di OC, fatta valere dall'appellante, già nel giudizio di primo grado, occorre precisare pagina 3 di 8 che, pur a fronte della sua fondatezza, atteso che la competenza sarebbe spettata al Giudice di
Pace di Napoli e non a quello di OC che si era dichiarato competente, non essendo prevista, per tale ipotesi, la rimessione al giudice di primo grado si deve provvedere alla decisione della causa nel merito.
Venendo al merito l'appello è fondato e va accolto.
Orbene, la domanda proposta dall'attrice, attuale appellata, va qualificata come azione di risarcimento del danno di cui all'art. 2051 c.c. dato che questa ha fatto valere la responsabilità della convenuta in qualità di custode del luogo dove sarebbe asseritamente avvenuto il Pt_1
sinistro.
Infatti, la predetta norma ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere.
Per cui ove, anche, il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa dato che la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. .
La natura oggettiva della responsabilità del custode non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il danno evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
In ordine alla causalità materiale occorre precisare che, nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa, mentre, nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova di due presupposti:
l'insidiosità insorta nella cosa a causa di una sua alterazione e l'invisibilità di tale alterazione
(Cass. n. 11592/2010).
pagina 4 di 8 Tuttavia, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito cioè che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Il caso fortuito è stato interpretato in senso molto ampio, tale da ricomprendere il fatto naturale
(la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed anche la condotta dello stesso danneggiato.
In ordine al fatto del terzo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riferimento la responsabilità della P.A. per i danni cagionati da cose in custodia in relazione ai beni demaniali, ma esprimendo un criterio valevole in tutte le ipotesi sussumibili nell'art. 2051 c.c. che l'amministrazione\il custode è liberato dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode
(Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805; Cass. 12/03/2013, n. 6101).
Quanto, invece, alla condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, la sua considerazione è, altresì, imposta dall'art. art. 1227 c.c. (applicabile all'ambito della responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.) che, al comma 1, stabilisce che il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno ed, al comma 2, che il risarcimento non è dovuto per i danni cd. conseguenza che il danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza e tanto in ragione di un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. .
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 10-03-2021, n. 6554);
pagina 5 di 8 sicché, tanto più una cosa è intrinsecamente pericolosa tanto più è suscettibile di essere evitata per cui ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa allora lo stesso è imputabile al suo comportamento negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza, ravvisandosi, in tal caso un concorso causale, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., nella verificazione del danno cd. evento tra il suo comportamento e la cosa.
Nel caso di specie, parte attrice, a fronte dell'eccezione della non ha Parte_1
assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in ordine alla titolarità, in capo a quest'ultima, della custodia del luogo dove è avvenuto il sinistro.
Parimenti, parte attrice, odierna appellata, non ha assolto all'onere assertivo sulla stessa incombente in ordine al cd. danno conseguenza di cui pretende il ristoro dato che non ha indicato in cosa si siano concretati i danni asseritamente subiti dalla sua autovettura limitandosi a rappresentare genericamente che la stessa aveva riportato danni alla carrozzeria e alle parti meccaniche, rinviando alle fotografie ed ad una perizia allegata la specifica descrizione degli stessi non potendosi, con ciò, comunque ritenere assolto al richiamato onere atteso che la documentazione offerta in comunicazione non svolge una funzione integrativa della domanda ma solo probatoria di un impianto allegatorio che deve essere compiutamente rappresentato nell'atto introduttivo, l'unico notificato al convenuto, affinché questi sia edotto dell'azione esperita nei suoi confronti e sia in grado, sin da subito, di valutare la riconducibilità delle conseguenze dannose descritte alla condotta dannosa che gli viene imputata.
Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che << il richiamo alla produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti>>
(cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 21/03/2013, n. 7115).
pagina 6 di 8 A fronte del mancato assolvimento dell'onere assertivo da parte dell'odierna appellata la consulenza tecnica disposta e depositata nel primo grado di giudizio deve ritenersi inammissibile perché esplorativa.
Inoltre, tenuto conto della dinamica del sinistro, dedotta dalla parte attrice è possibile concludere che il sinistro si sia verificato per l'esclusiva negligenza del conducente dell'autovettura asseritamente danneggiata.
Infatti dalla documentazione fotografica allegata agli atti di causa si vede chiaramente che le corsie di imbarco erano delimitate da paletti a forma di fungo visibili in prospettiva dalle autovetture che si sarebbero incolonnate per cui, tenuto conto del fatto che i paletti erano visibili, se il conducente dell'autovettura avesse proceduto ad un'andatura moderata conforme alla manovra di incolonnamento per l'imbarco sicuramente se ne sarebbe accorto ed avrebbe evitato il sinistro.
Per tutte le ragioni esposte l'accoglimento della domanda di parte attrice non può trovare conferma con conseguente accoglimento dell'appello.
All'accoglimento dell'appello consegue una diversa regolamentazione delle spese di lite del primo grado del giudizio con conseguente condanna, in virtù del principio della soccombenza, di al pagamento delle stesse in favore della in persona del CP_1 Parte_1
Presidente della Giunta Regionale p.t., che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Giudice di
Pace valore fino a 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con una riduzione del 30% per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto, unitamente alle spese della CTU svoltasi in primo grado, con conseguente diritto della Pt_1
di ripetere da le somme eventualmente corrisposte a titolo di
[...] CP_1 pagamento del compenso al consulente tecnico nominato.
Parimenti, condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di CP_1 giudizio favore della appellante che si liquidano in dispositivo tenuto conto Parte_1
dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale di valore fino a 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto il deposito pagina 7 di 8 delle comparse conclusionali e delle memorie di replica), con una riduzione del 30% per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 203/2025, resa dal Giudice di OC, proposto dalla in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., nei Parte_1 confronti di , così provvede: CP_1
1.accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da con conseguente condanna di quest'ultima e dell'avv. CP_1
Giovanni Paratore, suo procuratore antistatario, alla restituzione, in favore della Pt_1
di quanto corrisposto a questi ultimi in forza della provvisoria esecutività della
[...] sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in CP_1 favore della in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., che si Parte_1 liquidano in 737,10euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. condanna al pagamento alle spese della CTU svoltasi in primo grado, con CP_1
conseguente diritto della di ripetere da le somme Parte_1 CP_1 eventualmente corrisposte a titolo di pagamento del compenso al consulente tecnico nominato
4. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in CP_1
favore della in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., che si Parte_1 liquidano in euro 174,00 per spese e 893,20 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA
e CPA secondo le aliquote vigenti per legge.
Napoli, 17/12/2025
Il giudice
OS ST
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il giudice OS ST, rilevato che l'udienza del 16.12.2025 si è svolta mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte;
osservato che il giudizio era stato rinviato alla predetta udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate dalle parti costituite in cui hanno precisato le proprie conclusioni;
preso atto di quanto sopra, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
OS ST
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice OS ST, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II giscritta al n. r.g. 9603/2025 promossa da:
, c.f.: in persona del Presidente della Giunta Regionale Parte_1 P.IVA_1
p.t., elett.te domiciliato presso la sede dell'Ente in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Niceforo, c.f.: e dall'avv. Elena Lauritano, C.F._1
c.f.: , dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2 citazione in appello.
- APPELLANTE
E
, c.f.: , elettivamente domiciliata in Napoli alla via CP_1 C.F._3 del Grande Archivio n. 32, presso lo studio dell'avv. Giovanni Paratore, c.f.:
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla C.F._4
comparsa di costituzione e risposta in appello.
- APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in ordine alla predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato ex art. 316 c.p.c., , in qualità di proprietaria della vettura CP_1
modello Kia Sorento tg. DS717JP, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di OC, la in persona del Presidente della Parte_1 Controparte_2
pagina 2 di 8 chiedendone, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di Controparte_3
quest'ultima, la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla autovettura di sua proprietà, in occasione del sinistro verificatosi in data 31.10.2010, alle ore 18.20 circa, in Pozzuoli (NA) alla via C. Colombo, già Largo San Paolo, allorquando il conducente della predetta autovettura, mentre percorreva la banchina di imbarco dei traghetti, con direzione isole di OC e di
Ischia, impattava, con la parte anteriore centrale della predetta autovettura, contro un dissuasore di parcheggio non segnalato né visibile presente al centro della carreggiata.
Si costituiva in giudizio la in persona del Presidente della Giunta Parte_1
Regionale p.t., eccependo, in via pregiudiziale di rito, l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di OC per essere competente il Giudice di Pace di Napoli, e, nel merito, la propria carenza di legittimazione passiva in favore del titolare delle funzioni Controparte_4 amministrative sul demanio marittimo, incluso quello portuale che il Codice della Navigazione affida alla Capitaneria di Porto e che consentono all'Ente locale l'amministrazione diretta dei beni demaniali marittimi, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ed, eccepita, altresì, l'infondatezza della domanda e, comunque, la riconducibilità del sinistro alla condotta colposa del conducente del veicolo di cui è causa, concludeva chiedendone il rigetto.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione di due testi di parte attrice e con l'espletamento di una ctu per l'accertamento dei danni lamentati e, all'esito, il Giudice di Pace di OC, affermata la propria competenza, con sentenza n. 203/2025, accoglieva la domanda attrice condannando la in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., al risarcimento dei Parte_1 danni ed al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta decisione, la in persona del Presidente della Giunta Parte_1
Regionale p.t., ha proposto appello e, riformulando le medesime eccezioni proposte in primo grado, ha concluso chiedendone l'accoglimento con conseguente rigetto della pretesa risarcitoria, il tutto con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi , condivisa la sentenza impugnata, ne ha chiesto la conferma. CP_1
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali di primo grado.
In via pregiudiziale di rito, in ordine all'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di
Pace di OC, fatta valere dall'appellante, già nel giudizio di primo grado, occorre precisare pagina 3 di 8 che, pur a fronte della sua fondatezza, atteso che la competenza sarebbe spettata al Giudice di
Pace di Napoli e non a quello di OC che si era dichiarato competente, non essendo prevista, per tale ipotesi, la rimessione al giudice di primo grado si deve provvedere alla decisione della causa nel merito.
Venendo al merito l'appello è fondato e va accolto.
Orbene, la domanda proposta dall'attrice, attuale appellata, va qualificata come azione di risarcimento del danno di cui all'art. 2051 c.c. dato che questa ha fatto valere la responsabilità della convenuta in qualità di custode del luogo dove sarebbe asseritamente avvenuto il Pt_1
sinistro.
Infatti, la predetta norma ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere.
Per cui ove, anche, il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa dato che la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. .
La natura oggettiva della responsabilità del custode non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il danno evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
In ordine alla causalità materiale occorre precisare che, nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa, mentre, nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova di due presupposti:
l'insidiosità insorta nella cosa a causa di una sua alterazione e l'invisibilità di tale alterazione
(Cass. n. 11592/2010).
pagina 4 di 8 Tuttavia, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito cioè che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Il caso fortuito è stato interpretato in senso molto ampio, tale da ricomprendere il fatto naturale
(la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed anche la condotta dello stesso danneggiato.
In ordine al fatto del terzo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riferimento la responsabilità della P.A. per i danni cagionati da cose in custodia in relazione ai beni demaniali, ma esprimendo un criterio valevole in tutte le ipotesi sussumibili nell'art. 2051 c.c. che l'amministrazione\il custode è liberato dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode
(Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805; Cass. 12/03/2013, n. 6101).
Quanto, invece, alla condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, la sua considerazione è, altresì, imposta dall'art. art. 1227 c.c. (applicabile all'ambito della responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.) che, al comma 1, stabilisce che il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno ed, al comma 2, che il risarcimento non è dovuto per i danni cd. conseguenza che il danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza e tanto in ragione di un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. .
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 10-03-2021, n. 6554);
pagina 5 di 8 sicché, tanto più una cosa è intrinsecamente pericolosa tanto più è suscettibile di essere evitata per cui ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa allora lo stesso è imputabile al suo comportamento negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza, ravvisandosi, in tal caso un concorso causale, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., nella verificazione del danno cd. evento tra il suo comportamento e la cosa.
Nel caso di specie, parte attrice, a fronte dell'eccezione della non ha Parte_1
assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in ordine alla titolarità, in capo a quest'ultima, della custodia del luogo dove è avvenuto il sinistro.
Parimenti, parte attrice, odierna appellata, non ha assolto all'onere assertivo sulla stessa incombente in ordine al cd. danno conseguenza di cui pretende il ristoro dato che non ha indicato in cosa si siano concretati i danni asseritamente subiti dalla sua autovettura limitandosi a rappresentare genericamente che la stessa aveva riportato danni alla carrozzeria e alle parti meccaniche, rinviando alle fotografie ed ad una perizia allegata la specifica descrizione degli stessi non potendosi, con ciò, comunque ritenere assolto al richiamato onere atteso che la documentazione offerta in comunicazione non svolge una funzione integrativa della domanda ma solo probatoria di un impianto allegatorio che deve essere compiutamente rappresentato nell'atto introduttivo, l'unico notificato al convenuto, affinché questi sia edotto dell'azione esperita nei suoi confronti e sia in grado, sin da subito, di valutare la riconducibilità delle conseguenze dannose descritte alla condotta dannosa che gli viene imputata.
Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che << il richiamo alla produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti>>
(cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 21/03/2013, n. 7115).
pagina 6 di 8 A fronte del mancato assolvimento dell'onere assertivo da parte dell'odierna appellata la consulenza tecnica disposta e depositata nel primo grado di giudizio deve ritenersi inammissibile perché esplorativa.
Inoltre, tenuto conto della dinamica del sinistro, dedotta dalla parte attrice è possibile concludere che il sinistro si sia verificato per l'esclusiva negligenza del conducente dell'autovettura asseritamente danneggiata.
Infatti dalla documentazione fotografica allegata agli atti di causa si vede chiaramente che le corsie di imbarco erano delimitate da paletti a forma di fungo visibili in prospettiva dalle autovetture che si sarebbero incolonnate per cui, tenuto conto del fatto che i paletti erano visibili, se il conducente dell'autovettura avesse proceduto ad un'andatura moderata conforme alla manovra di incolonnamento per l'imbarco sicuramente se ne sarebbe accorto ed avrebbe evitato il sinistro.
Per tutte le ragioni esposte l'accoglimento della domanda di parte attrice non può trovare conferma con conseguente accoglimento dell'appello.
All'accoglimento dell'appello consegue una diversa regolamentazione delle spese di lite del primo grado del giudizio con conseguente condanna, in virtù del principio della soccombenza, di al pagamento delle stesse in favore della in persona del CP_1 Parte_1
Presidente della Giunta Regionale p.t., che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Giudice di
Pace valore fino a 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con una riduzione del 30% per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto, unitamente alle spese della CTU svoltasi in primo grado, con conseguente diritto della Pt_1
di ripetere da le somme eventualmente corrisposte a titolo di
[...] CP_1 pagamento del compenso al consulente tecnico nominato.
Parimenti, condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di CP_1 giudizio favore della appellante che si liquidano in dispositivo tenuto conto Parte_1
dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale di valore fino a 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto il deposito pagina 7 di 8 delle comparse conclusionali e delle memorie di replica), con una riduzione del 30% per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 203/2025, resa dal Giudice di OC, proposto dalla in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., nei Parte_1 confronti di , così provvede: CP_1
1.accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da con conseguente condanna di quest'ultima e dell'avv. CP_1
Giovanni Paratore, suo procuratore antistatario, alla restituzione, in favore della Pt_1
di quanto corrisposto a questi ultimi in forza della provvisoria esecutività della
[...] sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in CP_1 favore della in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., che si Parte_1 liquidano in 737,10euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. condanna al pagamento alle spese della CTU svoltasi in primo grado, con CP_1
conseguente diritto della di ripetere da le somme Parte_1 CP_1 eventualmente corrisposte a titolo di pagamento del compenso al consulente tecnico nominato
4. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in CP_1
favore della in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., che si Parte_1 liquidano in euro 174,00 per spese e 893,20 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA
e CPA secondo le aliquote vigenti per legge.
Napoli, 17/12/2025
Il giudice
OS ST
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