Sentenza 12 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 16955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16955 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
ST AN
NI TI
DR IL
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
16955-26
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
Deposituia in Cancelleria
Oggi 12 MAG. 2026
IL CANCELLIERE ESPERTO Dott. Elisabeta Arrabito
NI NI AR SA CA
ha pronunciato la seguente
Sent. n. sez. 729-2026
Presidente-
-Relatore -
UP - 14/4/2026
R.G.N. 8404/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
TT RC, nato a [...] il [...] TT IT, nata a [...] il [...]
avverso la sentenza del 2/10/2025 della Corte d'appello di Venezia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NI TI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. RC Antonio Dal Ben, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2 ottobre 2025 la Corte d'appello di Venezia, provvedendo sulle impugnazioni proposte da RC TT e IT TT nei confronti della sentenza del 27 gennaio 2023 del Tribunale di Vicenza, con la quale IT TT era stata dichiarata responsabile del reato di cui al capo B (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), con la condanna alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, e RC TT era stato dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi A (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000), C (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) e D (art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000), con la condanna alla pena di due anni e tre mesi di reclusione e con l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 e della confisca, diretta e per equivalente, del profitto dei reati di cui ai capi C e D, pari a complessivi 1.836.406,32 euro, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IT TT in relazione al reato di cui al capo B limitatamente alle dichiarazioni relative agli anni d'imposta 2013 e 2014 perché estinto per prescrizione, riducendo la relativa pena a un anno e due mesi di reclusione, nonché, nei confronti di RC TT, in relazione al reato di cui al capo A, limitatamente alle fatture emesse fino al 30 settembre 2015, e a quello di cui al capo C, perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena in un anno e un mese di reclusione per i reati residui e revocando la confisca per equivalente in relazione al profitto dei suddetti reati estinti per prescrizione.
2. Avverso tale sentenza IT e RC TT hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato RC Antonio Dal Ben, che lo ha affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed errata applicazione degli artt. 1, 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e 6 e 21 d.P.R. 633/72 e un vizio della motivazione, con riferimento alla conferma della affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi A e B, ossia l'emissione (da parte di RC TT quale amministratore di fatto della S.r.l. IMIT) e l'utilizzazione (da parte di IT TT, quale amministratrice della S.p.a. LI) di fatture per operazioni inesistenti. Si censura, in particolare, l'affermazione della inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture emesse dalla S.r.l. IMIT nei confronti della S.p.a. LI e anche della sussistenza dell'elemento soggettivo di entrambi i reati di cui ai suddetti capi A e B, in quanto tali fatture, emesse in relazione ad accordi preliminari di compravendita immobiliare, non possedevano i requisiti formali per poter essere qualificate come fatture a fini tributari, con la conseguente insussistenza dei presupposti per poter ritenere configurabili le ipotesi di reato di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui ai capi Be A, le quali richiedono che
2
sia realizzata una fattispecie impositiva perfetta e completa, tale da giustificare l'applicazione e la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto. La Corte d'appello aveva disatteso la censura sollevata sul punto con l'atto d'impugnazione ritenendo che la mancanza del contratto preliminare e il mancato pagamento del corrispettivo indicato fossero sufficienti per ritenere configurabili i reati contestati, omettendo di considerare che i documenti qualificati come fatture non ne possedevano i requisiti, quali indicati dall'art. 21 d.P.R. 633/72, e che, ai sensi dell'art. 6 del medesimo d.P.R. 633/72 le operazioni riguardanti la cessione di beni immobili possono considerarsi come realizzate ed effettivamente imponibili ai fini iva solo quando sia intervenuta la stipulazione dell'atto di compravendita o, prima di tale momento, solo se sia stato effettivamente corrisposto un acconto e nei limiti di quanto versato, cosicché nel caso in esame le fatture erano state emesse e utilizzate in assenza dei presupposti di cui al citato art. 6, tanto che la LI aveva provveduto a riversare l'iva illegittimamente detratta, oltre alle sanzioni. I documenti oggetto delle contestazioni di cui ai capi A e B non possedevano i requisiti minimi per poter essere qualificati come fatture mancando negli stessi una descrizione sufficientemente precisa del diritto oggetto del futuro trasferimento e non essendo stata conclusa alcuna operazione immobiliare né pagato alcun corrispettivo. La detrazione dell'iva da parte della LI non consentiva, poi, di qualificare i documenti in questione come fatture e dunque di ritenere configurabili i reati contestati, trattandosi solamente di un comportamento fiscalmente irregolare.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. l'errata applicazione degli artt. 2639 cod. civ. e 192 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento alla conferma della affermazione di responsabilità di RC TT in relazione ai reati di cui ai capi A e D, a proposito, in particolare, della conferma della veste dello stesso TT di amministratore di fatto della S.r.I. IMIT, nonostante la presenza tra il 2010 e il 2017 di tre diversi amministratori di tale società, e senza individuare il compimento di atti gestionali da parte del ricorrente, fondando detta affermazione pressoché esclusivamente sull'assunzione dell'incarico di amministratore di sostegno del padre, GE TT, nel 2010, oltre che sul mancato reperimento della documentazione contabile da parte degli amministratori CC e TO, benché tali circostanze non siano dimostrative dello svolgimento di funzioni amministrative da parte del ricorrente, essendo, tra l'altro, stata rinvenuta parte della documentazione contabile presso il commercialista di fiducia del padre del ricorrente, le cui condizioni di salute erano progressivamente migliorate dopo l'ictus subito nel 2010, con la conseguente illogicità della affermazione della assunzione della veste di amministratore di fatto a seguito della nomina ad amministratore di sostegno del padre.
3
of
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi congiuntamente proposti dagli imputati sono inammissibili.
2. Il primo motivo, mediante il quale, tra l'altro riproducendo il corrispondente motivo di appello, adeguatamente considerato e motivatamente disatteso dalla Corte d'appello (con la conseguente inammissibilità della censura, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato, in termini v. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [...], Rv. 27771001; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, [...], Rv. 276970 - 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, [...], Rv. 260608 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, [...], Rv. 243838-01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, [...], Rv. 231708 01), è stata censurata l'affermazione della configurabilità dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo A (ascritto a RC TT quale amministratore di fatto della IMIT), e di utilizzazione a fine di evasione delle medesime fatture di cui al capo B (addebitato a IT TT quale amministratrice della LI), è inammissibile, sia a cagione della sua genericità, sia perché manifestamente infondato. La censura è, infatti, priva di autentico confronto critico con la vicenda sottostante le contestazioni, con quanto emerso dall'istruttoria svolta e con le considerazioni svolte nella motivazione della sentenza impugnata, posto che con essa ci si limita a ribadire l'erroneità della affermazione della configurabilità dei reati ex artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui ai capi Be A della rubrica sulla base del generico rilievo che le fatture emesse da RC TT, quale amministratore di fatto della S.r.l. IMIT, e utilizzate da IT TT, nelle dichiarazioni fiscali della S.p.a. LI, sarebbero prive dei requisiti di contenuto e di forma necessari per considerarle valide dal punto di vista fiscale, senza illustrarne il contenuto e senza considerare quanto emerso dall'istruttoria e sottolineato nella motivazione della sentenza impugnata a proposito della configurabilità di detti reati. La Corte d'appello, nel disattendere gli analoghi rilievi sollevati dagli imputati in ordine alla configurabilità dei reati sul piano oggettivo, ha, infatti, evidenziato che il mancato perfezionamento della vendita immobiliare alla quale si riferiscono dette fatture non ne esclude la natura di documenti fiscali, sia pure relativi a operazioni inesistenti, tanto che esse furono utilizzate nelle dichiarazioni della LI proprio per rappresentare, fraudolentemente e a fine di evasione, costi non sostenuti.
L'inesistenza della compravendita alla quale le fatture si riferiscono, il cui oggetto è indicato come "acconto su futura compravendita immobili IMIT Srl", è stata, dunque, ritenuta idonea a consentire di ravvisare i due reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di utilizzo fraudolento delle medesime fatture a scopo di evasione, indipendentemente dagli altri scopi perseguiti dagli autori delle condotte e dalla irregolarità, sul piano fiscale, di dette fatture (aspetto, quest'ultimo, che accomuna tutte le vicende correlate alla emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, giacché l'incriminazione colpisce proprio la realizzazione di condotte fraudolente, ossia l'emissione e l'utilizzo di documenti fiscali che, secondo le leggi tributarie, non avrebbero potuto essere emessi o utilizzati o avrebbero dovuto avere diversi contenuto e forma). Si tratta di considerazioni, trascurate dai ricorrenti e pienamente corrette, in quanto la mancanza dei requisiti di cui agli artt. 6 e 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, evidenziata nel ricorso non esclude la configurabilità dei reati di cui agli artt. 8 e 2, in quanto la mera irregolarità formale dei documenti fiscali o la mancanza dei presupposti richiesti dall'ordinamento tributario per poterli emettere non ne esclude la apparente regolarità formale e la natura di documenti fiscali e, con esse, la loro utilizzabilità a fini illeciti (cfr., in termini, Sez. 3, n. 5699 del 13/11/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287462 01; v. anche Sez. 3, n. 32088 del 22/03/2023, [...], Rv. 284900 01; Sez. 3, n. 6360 del 25/10/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275698-01), e, dunque, la conseguente configurabilità dei reati commessi attraverso la loro emissione e il loro utilizzo.
-
Ne consegue, in definitiva, l'inammissibilità delle doglianze sollevate con il primo motivo.
3. Il secondo motivo, relativo alla insufficienza e alla illogicità della motivazione nella parte in cui è stata ribadita la veste di amministratore di fatto della S.r.l. IMIT in capo a RC TT, è manifestamente infondato, essendo volto a censurare l'apprezzamento e la valutazione delle prove acquisite, con riferimento alla effettività della amministrazione della S.r.l. IMIT da parte del ricorrente, alla scopo di conseguirne una non consentita lettura alternativa, da contrapporre a quella concorde e non manifestamente illogica dei giudici di merito, che hanno giustificato detta affermazione in modo logico, sottolineando sia che GE TT, padre del ricorrente e amministratore di diritto della IMIT, non era più stato in grado, dopo l'ictus che lo aveva colpito nel 2010, di compiere atti gestori non elementari (come dimostrato anche dalla nomina di un amministratore di sostegno, proprio nella persona del figlio RC TT); sia l'ingerenza del ricorrente nella amministrazione della società, nonostante la presenza di due diversi amministratori succedutisi tra loro, CC e TO, ai quali non era stato consentito di compiere atti di gestione né di redigere il bilancio (essendo
stato precluso al primo l'accesso alla documentazione contabile della società). Nella sentenza di primo grado, alla quale quella impugnata ha fatto rinvio quanto alla valutazione delle risultanze istruttorie, concordando nei relativi criteri, si sottolinea l'ingerenza di RC TT nella amministrazione della IMIT, attivandosi per l'individuazione di un nuovo amministratore unico dopo la malattia del padre e del commercialista che avrebbe dovuto occuparsi della liquidazione della società, e l'assenza di altri soggetti che si occupassero effettivamente della amministrazione della società, che costituiva la "cassaforte" della famiglia TT. Si tratta di considerazione non manifestamente illogiche e idonee a giustificare la conferma della veste di amministratore di fatto della IMIT in capo al ricorrente, posto che tale veste non richiede, per la sua configurabilità, l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, ma postula una significativa, penetrante e regolare partecipazione alla attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale, anche attraverso l'esercizio solo di alcuni dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, [...], Rv. 283850- 01; Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, [...], Rv. 264009-01; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, [...], Rv. 256534 01), considerazioni che sono state censurate in modo generico, senza considerare tutti gli elementi valorizzati dai giudici di merito, e sul piano della valutazione delle risultanze istruttorie, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità, con la conseguente manifesta infondatezza anche di tale censura.
4. I ricorsi congiuntamente proposti da RC e IT TT debbono, dunque, essere dichiarati inammissibili, a cagione della genericità e della manifesta infondatezza di entrambe le censure alle quali sono stati affidati. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 14/4/2026 Il Consigliere estensore NI TI Silen
Il Presidente ST AN