Articolo 2 della Legge 14 aprile 1956, n. 308
Articolo 1Articolo 3
Versione
18 maggio 1956
Art. 2.
L'importo del rilievo da parte della R.A.I. dei beni patrimoniali dell'Ente Radio Trieste (art. 8 dell'atto aggiuntiva) dovra' essere versato al bilancio di entrata dello Stato entro trenta giorni dall'operazione.
Entrata in vigore il 18 maggio 1956