Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2010, n. 40914
CASS
Sentenza 28 ottobre 2010

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 24 e 27 Cost., dell'art. 9, comma nono, legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto la lamentata mancanza di un meccanismo compensatorio circa l'eventuale danno patrimoniale derivante dal sequestro all'imputato in caso di sua successiva assoluzione rientra nella discrezionalità del Legislatore che, con l'attribuzione all'Autorità Giudiziaria del potere di affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le finalità di contrasto al crimine organizzato transnazionale, ha inteso subordinare gli interessi patrimoniali del singolo all'esigenza pubblicistica inerente l'accertamento e la repressione delle condotte criminose.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2010, n. 40914
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40914
    Data del deposito : 28 ottobre 2010

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