Sentenza 28 ottobre 2010
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 24 e 27 Cost., dell'art. 9, comma nono, legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto la lamentata mancanza di un meccanismo compensatorio circa l'eventuale danno patrimoniale derivante dal sequestro all'imputato in caso di sua successiva assoluzione rientra nella discrezionalità del Legislatore che, con l'attribuzione all'Autorità Giudiziaria del potere di affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le finalità di contrasto al crimine organizzato transnazionale, ha inteso subordinare gli interessi patrimoniali del singolo all'esigenza pubblicistica inerente l'accertamento e la repressione delle condotte criminose.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2010, n. 40914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40914 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2010 |
Testo completo
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409 14 / 10 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 28/10/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANDREA COLONNESE
- Presidente SENTENZA N. 1585 Dott. VITO SCALERA
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI N. 31515/2010
- Rel. Consigliere - MAURIZIO FUMO Dott.
Dott. PAOLO NT BRUNO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) NI NT N. IL 14/12/1949
avverso l'ordinanza n. 208/2010 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 04/05/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
lette/sentite le conclusiont del PC Dott.
Udit i difensor Avv.;
RO IO, tramite il difensore, ricorre avverso il provvedimento 4.5.2010 del TdR Roma che ha rigettato il suo appello avverso provvedimento GIP della medesima città con il quale veniva rigettata l'istanza di affidamento a lui in custodia giudiziaria di autovettura sottoposta precedentemente a sequestro preventivo.
Il RO è sottoposto a indagine con riferimento a una serie di reati (arrt. 416, 646 cp, 2632 e 2639 cc, 12 quinquies L. 356/92).
Deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 322 bis cpp, 9 comma IX legge
146/2006 e correlativo difetto di motivazione, oltre a rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del predetto comma IX dell'art.9 della legge prima citata per contrasto con gli artt. 24 e 27 Cost.
Rileva che innanzitutto non è esatto ritenere, come fa il TdR, che la doglianza difensiva si appunto sull'originario provvedimento del GIP. In realtà è lo stesso GIP che richiama, nel provvedimento di rigetto, la normativa applicata nell'ordinanza genetica.
Sul punto dunque era ammessa censura innanzi al TdR.
Era stata contestata la scelta del giudicante in ordine al ricordato art. 9 posto che l'affidamento dell'autovettura agli organi di p.g. costituisce mera facoltà. Ciò rende quanto mai illogica la motivazione nella parte in cui il GIP sostiene che l'affidamento del medesimo bene al proprietario con facoltà d'uso potrebbe pregiudicare le ragioni sottostanti al provvedimento.
Sul punto il TdR non ha in sostanza fornito risposta, limitandosi a parafrasare la norma.
Rileva inoltre il ricorrente che i reati dei quali è chiamato a rispondere RO (diversamente da quelli contestati ai coindagati) non rientrano nel "catalogo" ex art. 9 commi I e VI legge 146/06.
Infine il ricorrente si duole del fatto che nessuna motivazione ha prodotto il TdR in ordine alla sollevata eccezione di costituzionalità, certamente né manifestamente infondata, né irrilevante, atteso che ogni norma che introduca una misura cautelare, incidendo sulla presunzione di non colpevolezza, deve fissare parametri rigorosi che non lascino spazio all'arbitrio della AG procedente. E così in materia di libertà personale, il codice di rito prevede confini ben precisi e meccanismi compensativi in caso di assoluzione del soggetto ingiustamente detenuto. Non così in tema di misure cautelari reali.
Il ricorso è infondato e merita rigetto.
Il ricorrente va condannato alle spese del grado.
L'art. 9 delle ricordata legge (contro il crimine organizzato transnazionale) prevede, al comma
IX, che l'AG possa affidare i beni sequestrati in custodia giudiziaria agli organi di polizia che intendano utilizzarli nelle attività di contrasto alla predetta forma di delinquenza. Il comma I del predetto articolo prevede, per parte sua, la non punibilità degli operanti che mettano in atto le cc.dd. "operazioni sotto copertura".
Il comma VI, infine, consente l'omissione o il ritardo di atti di competenza dei predetti operanti in casi determinati.
Conseguentemente appare arbitrario collegare il contenuto del comma IX con quello dei predetti commi I e VI. La confisca per equivalente (e dunque il previo sequestro e il conseguente, eventuale, affidamento della res sequestrata alla p.g. con facoltà d'uso) sono possibili in presenza di reato transnazionale, il quale è definito dall'art. 3 con riferimento alle modalità di commissione, ai suoi effetti, alle sue finalità.
Non sono, in altre parole, reati transnazionali quelli elencati nominatim (o con indicazione degli estremi di legge) dal legislatore, ma quelli individuati in base ai criteri sopra indicati.
Ne consegue che l'autovettura in questione certamente poteva essere affidata alle Forze di polizia perché ne facessero uso nell'ambito della loro attività istituzionale.
Che poi il giudice abbia ritenuto di consentire l'utilizzo della predetta auto alla GdF, piuttosto che al proprietario al quale era stata sequestrata costituisce valutazione di merito (involgente considerazioni di mera opportunità) sulla quale questo Giudice di legittimità non può, ovviamente, pronunziarsi.
E in tal senso va evidentemente letta la -indubbiamente poco felice- espressione adoperata dal TdR circa la scelta di negare al RO la detenzione e l'uso della vettura. Per altro, la dedotta questione di costituzionalità appare manifestamente infondata, atteso che la lamentata mancanza -in caso di successiva assoluzione di un "meccanismo compensatorio" circa l'eventuale danno patrimoniale che potrebbe essere derivato all'indagato/imputato dal sequestro del bene, rientra pienamente nella discrezionalità del legislatore, che, evidentemente, ha inteso subordinare gli interessi patrimoniali del singolo alla esigenza pubblicistica inerente l'accertamento e la repressione delle condotte violative della legge penale.
La manifesta sproporzione tra i due beni/interessi protetti rende evidente che il paventato contrasto non può sussistere.
E' poi appena il caso di notare che la ipotesi introdotta dall'art. 9 della ricordata legge, consentendo l'uso del bene, limita certamente la progressiva perdita di valore dello stesso, scongiurando i danni da "inattività" che, proprio per i mezzi meccanici, sono considerati i più devastanti.
Lo stesso RO, d'altronde, aveva chiesto di poter utilizzare la vettura, di talché, almeno sotto questo aspetto, il permanere dell'auto nella disponibilità delle Forze di polizia potrà sortire il medesimo effetto "manutentivo" che il RO evidentemente si propone di raggiungere esprimendo il proposito di adoperare (se gli venisse restituita) la sua auto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 28 ottobre 2010.-
Il presidente-Andrea Colonnese stensore-Maurizio Fumo Ander свимене L'e сай
Depositata in Cancelleria Roma, lì 18 NOV. 2010. Dionario Giudiziario
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