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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4036 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 959/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la tratta- zione dell'udienza del 17.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 17.11.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, es- sendo applicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281
1
sexies c.p.c. ultimo comma, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 959/2025, avente ad oggetto: appello av- verso sentenza del Giudice di pace- risarcimento del danno per lesione per- sonale, vertente tra
(C.F.: ), elett.te domiciliato in Casal Parte_1 C.F._1 di Principe (CE), alla Via Viale Europa, n. 66 , presso lo studio dell' avv. Co- ronella Iolanda ( C.F.: ), in virtù di procura in atti;
C.F._2
- Appellante –
e
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elett.te dom.ta in Alvignano (CE) alla via A. Tommaselli n. 112 presso lo stu- dio dell'avv. Floriana Maisto, (C.F. ), dal quale è C.F._3 rapp.ta e difesa,in virtù di procura in atti;
- Appellata–
e
; CP_2
-Appellato Contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo note relative all'udienza del
17.11.25 trattata con modalità cartolare;
Per l'appellante come da comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta nonché note relative all'udienza del 17.11.25 trattata con modalità cartolare;
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
, in primo grado, ha dedotto che il giorno 15.07.2021 alle ore Parte_1
23:00 circa, in Casal di Principe, è stato coinvolto in un sinistro stradale.
L'incidente si sarebbe verificato ad opera di un veicolo Fiat che, uscendo da una posizione di sosta, effettuava una manovra di retromarcia, invadendo il
2
marciapiede e investendo il pedone, il quale stava camminando regolarmente sul marciapiede medesimo.
In virtù di tali deduzioni l'attore ha chiesto la condanna della compagnia di as- sicurazione e del responsabile civile al pagamento, in proprio favore, del risar- cimento del danno per le lesioni subite.
Il Giudice di Pace, all'esito del giudizio, pronunciava sentenza con la quale di- sponeva in tal senso: “a) Rigetta la domanda;
b) compensa integralmente le spese di giudizio”. ha proposto appello avverso la predetta pronuncia, rasse- Parte_1 gnando le seguenti conclusioni: “2) Voglia il Tribunale accogliere i motivi del presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 550/24 resa dal Giu- dice di Pace di Carinola dichiarando la responsabilità esclusiva del sig.
[...]
, in qualità di proprietaria del veicolo Fiat Punto tg. CX 839 CP_3
NY e, per l'effetto, condannarla in solido con la Controparte_4 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'istante ex artt.
149 e 150 del D.Lgs. 209/2005, a titolo di risarcimento delle lesioni subite dallo stesso, Euro 4.527,50 ( somma scaturita dalle risultanze della CTU me- dico – legale redatta dal Dott. ), oltre il rimborso in toto delle Persona_1 spese di CTU pari ad Euro 450,00 ,per le lesioni riportate , oltre agli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti di competenza per valore di Euro 5.200,00;o di quella somma maggiore o minore che il Giudice di secondo grado riterrà equo attribuire, oltre interessi dal giorno del fatto all'effettivo soddisfo, ma comunque il tutto entro il limite di € 5.200,00; con- dannare i convenuti al pagamento delle competenze del doppio grado di giu- dizio pari ad Euro 5.000,00, con attribuzione al sottoscritto avvocato per averne fatto anticipo.”
Con atto di costituzione e risposta si è costituita la società la quale CP_1 ha contestato i fatti posti a fondamento dell'appello e ha concluso in tal senso :
“1) Si confermi l'impugnata sentenza di primo grado N. 550/24 emessa dal
Giudice di Pace di e, per l'effetto, si rigetti l'appello Parte_2 in quanto inammissibile e infondato sia in fatto che indiritto. 2) Si condanni
l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio”
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo. Va aggiunto che l'appello risulta
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ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia. Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso, l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vigore richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ri- costruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudi- zio.
I motivi d'appello
Giova premettere che, con il presente gravame, il signor ha Parte_1 impugnato la sentenza emessa dal Giudice di pace di Carinola, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento danni derivanti del sinistro stradale verificatosi in data 15 luglio 2021 e sopra meglio descritto.
Il giudice di prime cure ha ritenuto i fatti posti a fondamento della domanda del tutto privi di supporto probatorio e pertanto ha rigettato la richiesta di ri- sarcimento.
L'appellante, , con il presente appello, ha chiesto la riforma Parte_1 della sentenza emessa dal giudice.
Orbene, l'appello va rigettato, in quanto vanno condivise le ragioni pose a fondamento della sentenza impugnata.
In primo luogo, occorre rilevare che la fattispecie oggetto del presente giudi- zio, investimento di pedone da parte di un'auto non assicurata, esigeva una dimostrazione dei fatti più precisa e rigorosa.
Alla luce delle risultanze processuali emerse, deve infatti affermarsi che non risulta essere stato assolto l'onere probatorio posto in capo alla parte attrice, non essendo stata raggiunta prova circostanziata e rigorosa in grado di con- fermare quanto prospettato nell'atto introduttivo.
Orbene, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spettava all'attore provare i fatti a fonda- mento delle loro pretese.
4
Sul punto va richiamato il seguente orientamento giurisprudenziale “In punto di prova, va ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, nel caso che qui occupa, in primis il verificarsi del fatto storico così come narrato. Se- condo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di cau- sa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito, in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare” (Cfr Corte Cass. n.
18392/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcuna prova docu- mentale dell'evento storico.
Invero, alcuna autorità è intervenuta sul lungo del sinistro, nonostante si tratti di un investimento di pedone che ha riportato lesioni.
Non è stato redatto nessun verbale e non è stata fornita nessuna documenta- zione fotografica.
Deve infatti osservarsi che la parte non ha provveduto, nell'immediatezza dei fatti, a richiedere l'intervento delle autorità di polizia, che avrebbe consentito un 'immediata ricostruzione del sinistro nonché la raccolta delle dichiarazioni testimoniali e degli ulteriori elementi necessari a fondare la successiva attribu- zione delle responsabilità. Si ribadisce che sul posto non è intervenuta neppure un'ambulanza.
Neppure può dirsi che l'onere probatorio sia stato assolto attraverso la dichia- razione testimoniale resa dal teste , le cui dichiarazioni si pre- Tes_1 sentano generiche e lacunose.
Il teste escusso, infatti, si è limitato a riferire che il signor Parte_1 sarebbe stato investito mentre si trovava sul marciapiede del corso Umberto, senza nulla specificare in merito alle esatte modalità con cui si sarebbe verifi- cato il sinistro ed alla specifica condotta delle parti coinvolte.
In particolare, sono stati completamente ommessi riferimenti alle condizioni di traffico, alla precisa posizione dei pedoni rispetto alla careggiata, nonché al comportamene tenuto da quest'ultimo nell'immediatezza dei fatti: circostanze tutte utili per consentire una valutazione compiuta, rigorosa e conforme del fatto storico in ragione del quale si chiede il risarcimento del danno.
Per completezza va rilevato che tra gli atti allegati al presente giudizio, risulta
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depositato il certificato CAI.
Tale documento, pur in presenza di un testimone specifico, si limita a riportare la seguente dicitura “alcuni passanti sul posto” senza fare alcun riferimento al- le generalità del teste . Tes_1
Secondo la giurisprudenza e la prassi assicurativa, il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI) ha valore di mero elemento di prova e può con- correre, insieme ad altri elementi alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Il modulo CAI prevede una sezione specifica in cui è possibile indicare la pre- senza dei testimoni con l'invito a riportarne le generalità. In merito, la Cassa- zione ha più volte chiarito che la mancata indicazione del testimone nel modu- lo cai non esclude la possibilità di assumere la testimonianza nel corso del giudizio ma può incidere sull'apprezzamento della sua attendibilità. Infatti, la
Corte di Cassazione ha affrontato in diverse occasioni il valore probatorio del modello di constatazione amichevole di incidente (CID O CAI), evidenziando che tale documento non ha valore di piena prova, ma costituisce una presun- zione semplice, suscettibile di essere superata da prove contrarie. E dunque pacifico, che secondo la giurisprudenza il fatto che il testimone viene indicato solo successivamente al CAI può incidere sulla sua attendibilità ma non ne preclude automaticamente la utilizzabilità. Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal teste si caratterizzano per una marcata genericità, che, unitamente alla totale assenza di qualsivoglia riferimento alla sua persona nella dichiarazione
CAI ne mina irrimediabilmente la credibilità.
Va inoltre precisato, che il presente caso riguarda un sinistro tra pedone e mo- toveicolo, fattispecie nella quale il modulo CID non risulta applicabile, stante l'impossibilità di utilizzarlo quando è coinvolto un pedone. Dunque, la giuri- sprudenza della Corte di Cassazione non considera il modulo CID come stru- mento probatorio assoluto e vincolante.
In particolare, la Corte di cassazione con l'ordinanza n.8451\2019 ha afferma- to che, in presenza di un'incompatibilità oggettiva tra quanto descritto nel mo- dulo e le risultanze processuali, il documento perde qualsiasi efficacia proba- toria, e che il giudice non è tenuto a conformarsi al contenuto del CID ma de- ve valutarlo unitamente ad altri elementi probatori (Cass. Ord. 27.03.2019
n.8541).
A tali considerazioni deve poi aggiungersi la circostanza che non risultano es- sere intervenute sul luogo del sinistro le forze dell'ordine e che non sia stato
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richiesto l'intervento del 118, nonostante ci sia stato l'investimento di un pe- done.
In definitiva, la marcata genericità della deposizione resa dall'unico teste escusso, nonché l'assenza dell'intervento delle autorità nell'immediatezza del fatto e la mancata indicazione del teste stesso nella dichiarazione CAI induco- no a ritenere non adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice in ordine alla verificazione del fatto storico.
In ogni caso, non risultano provate in modo chiaro o univoche né le specifiche modalità di accadimento del sinistro, né responsabilità delle parti asseritamen- te coinvolte, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Sul punto va evidenziato che l'assunzione di un'unica dichiarazione testimo- niale, in assenza di riscontri documentali, richiede un particolare rigore nella valutazione di quanto dichiarato dall'unico teste escusso.
Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente deci- sione.
L'appello, pertanto, deve ritenersi infondato e conseguentemente deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura della controversia e dell'attività espletata. In particolare va considerato che non è stata svolta atti- vità istruttoria e che la causa si è conclusa con la trattazione di due sole udien- ze.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002,
n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
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P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- rigetta l'appello con conferma integrale della sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della società appellata, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale te- nuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 15.12.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la tratta- zione dell'udienza del 17.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 17.11.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, es- sendo applicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281
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sexies c.p.c. ultimo comma, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 959/2025, avente ad oggetto: appello av- verso sentenza del Giudice di pace- risarcimento del danno per lesione per- sonale, vertente tra
(C.F.: ), elett.te domiciliato in Casal Parte_1 C.F._1 di Principe (CE), alla Via Viale Europa, n. 66 , presso lo studio dell' avv. Co- ronella Iolanda ( C.F.: ), in virtù di procura in atti;
C.F._2
- Appellante –
e
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elett.te dom.ta in Alvignano (CE) alla via A. Tommaselli n. 112 presso lo stu- dio dell'avv. Floriana Maisto, (C.F. ), dal quale è C.F._3 rapp.ta e difesa,in virtù di procura in atti;
- Appellata–
e
; CP_2
-Appellato Contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo note relative all'udienza del
17.11.25 trattata con modalità cartolare;
Per l'appellante come da comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta nonché note relative all'udienza del 17.11.25 trattata con modalità cartolare;
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
, in primo grado, ha dedotto che il giorno 15.07.2021 alle ore Parte_1
23:00 circa, in Casal di Principe, è stato coinvolto in un sinistro stradale.
L'incidente si sarebbe verificato ad opera di un veicolo Fiat che, uscendo da una posizione di sosta, effettuava una manovra di retromarcia, invadendo il
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marciapiede e investendo il pedone, il quale stava camminando regolarmente sul marciapiede medesimo.
In virtù di tali deduzioni l'attore ha chiesto la condanna della compagnia di as- sicurazione e del responsabile civile al pagamento, in proprio favore, del risar- cimento del danno per le lesioni subite.
Il Giudice di Pace, all'esito del giudizio, pronunciava sentenza con la quale di- sponeva in tal senso: “a) Rigetta la domanda;
b) compensa integralmente le spese di giudizio”. ha proposto appello avverso la predetta pronuncia, rasse- Parte_1 gnando le seguenti conclusioni: “2) Voglia il Tribunale accogliere i motivi del presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 550/24 resa dal Giu- dice di Pace di Carinola dichiarando la responsabilità esclusiva del sig.
[...]
, in qualità di proprietaria del veicolo Fiat Punto tg. CX 839 CP_3
NY e, per l'effetto, condannarla in solido con la Controparte_4 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'istante ex artt.
149 e 150 del D.Lgs. 209/2005, a titolo di risarcimento delle lesioni subite dallo stesso, Euro 4.527,50 ( somma scaturita dalle risultanze della CTU me- dico – legale redatta dal Dott. ), oltre il rimborso in toto delle Persona_1 spese di CTU pari ad Euro 450,00 ,per le lesioni riportate , oltre agli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti di competenza per valore di Euro 5.200,00;o di quella somma maggiore o minore che il Giudice di secondo grado riterrà equo attribuire, oltre interessi dal giorno del fatto all'effettivo soddisfo, ma comunque il tutto entro il limite di € 5.200,00; con- dannare i convenuti al pagamento delle competenze del doppio grado di giu- dizio pari ad Euro 5.000,00, con attribuzione al sottoscritto avvocato per averne fatto anticipo.”
Con atto di costituzione e risposta si è costituita la società la quale CP_1 ha contestato i fatti posti a fondamento dell'appello e ha concluso in tal senso :
“1) Si confermi l'impugnata sentenza di primo grado N. 550/24 emessa dal
Giudice di Pace di e, per l'effetto, si rigetti l'appello Parte_2 in quanto inammissibile e infondato sia in fatto che indiritto. 2) Si condanni
l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio”
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo. Va aggiunto che l'appello risulta
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ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia. Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso, l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vigore richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ri- costruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudi- zio.
I motivi d'appello
Giova premettere che, con il presente gravame, il signor ha Parte_1 impugnato la sentenza emessa dal Giudice di pace di Carinola, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento danni derivanti del sinistro stradale verificatosi in data 15 luglio 2021 e sopra meglio descritto.
Il giudice di prime cure ha ritenuto i fatti posti a fondamento della domanda del tutto privi di supporto probatorio e pertanto ha rigettato la richiesta di ri- sarcimento.
L'appellante, , con il presente appello, ha chiesto la riforma Parte_1 della sentenza emessa dal giudice.
Orbene, l'appello va rigettato, in quanto vanno condivise le ragioni pose a fondamento della sentenza impugnata.
In primo luogo, occorre rilevare che la fattispecie oggetto del presente giudi- zio, investimento di pedone da parte di un'auto non assicurata, esigeva una dimostrazione dei fatti più precisa e rigorosa.
Alla luce delle risultanze processuali emerse, deve infatti affermarsi che non risulta essere stato assolto l'onere probatorio posto in capo alla parte attrice, non essendo stata raggiunta prova circostanziata e rigorosa in grado di con- fermare quanto prospettato nell'atto introduttivo.
Orbene, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spettava all'attore provare i fatti a fonda- mento delle loro pretese.
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Sul punto va richiamato il seguente orientamento giurisprudenziale “In punto di prova, va ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, nel caso che qui occupa, in primis il verificarsi del fatto storico così come narrato. Se- condo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di cau- sa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito, in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare” (Cfr Corte Cass. n.
18392/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcuna prova docu- mentale dell'evento storico.
Invero, alcuna autorità è intervenuta sul lungo del sinistro, nonostante si tratti di un investimento di pedone che ha riportato lesioni.
Non è stato redatto nessun verbale e non è stata fornita nessuna documenta- zione fotografica.
Deve infatti osservarsi che la parte non ha provveduto, nell'immediatezza dei fatti, a richiedere l'intervento delle autorità di polizia, che avrebbe consentito un 'immediata ricostruzione del sinistro nonché la raccolta delle dichiarazioni testimoniali e degli ulteriori elementi necessari a fondare la successiva attribu- zione delle responsabilità. Si ribadisce che sul posto non è intervenuta neppure un'ambulanza.
Neppure può dirsi che l'onere probatorio sia stato assolto attraverso la dichia- razione testimoniale resa dal teste , le cui dichiarazioni si pre- Tes_1 sentano generiche e lacunose.
Il teste escusso, infatti, si è limitato a riferire che il signor Parte_1 sarebbe stato investito mentre si trovava sul marciapiede del corso Umberto, senza nulla specificare in merito alle esatte modalità con cui si sarebbe verifi- cato il sinistro ed alla specifica condotta delle parti coinvolte.
In particolare, sono stati completamente ommessi riferimenti alle condizioni di traffico, alla precisa posizione dei pedoni rispetto alla careggiata, nonché al comportamene tenuto da quest'ultimo nell'immediatezza dei fatti: circostanze tutte utili per consentire una valutazione compiuta, rigorosa e conforme del fatto storico in ragione del quale si chiede il risarcimento del danno.
Per completezza va rilevato che tra gli atti allegati al presente giudizio, risulta
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depositato il certificato CAI.
Tale documento, pur in presenza di un testimone specifico, si limita a riportare la seguente dicitura “alcuni passanti sul posto” senza fare alcun riferimento al- le generalità del teste . Tes_1
Secondo la giurisprudenza e la prassi assicurativa, il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI) ha valore di mero elemento di prova e può con- correre, insieme ad altri elementi alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Il modulo CAI prevede una sezione specifica in cui è possibile indicare la pre- senza dei testimoni con l'invito a riportarne le generalità. In merito, la Cassa- zione ha più volte chiarito che la mancata indicazione del testimone nel modu- lo cai non esclude la possibilità di assumere la testimonianza nel corso del giudizio ma può incidere sull'apprezzamento della sua attendibilità. Infatti, la
Corte di Cassazione ha affrontato in diverse occasioni il valore probatorio del modello di constatazione amichevole di incidente (CID O CAI), evidenziando che tale documento non ha valore di piena prova, ma costituisce una presun- zione semplice, suscettibile di essere superata da prove contrarie. E dunque pacifico, che secondo la giurisprudenza il fatto che il testimone viene indicato solo successivamente al CAI può incidere sulla sua attendibilità ma non ne preclude automaticamente la utilizzabilità. Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal teste si caratterizzano per una marcata genericità, che, unitamente alla totale assenza di qualsivoglia riferimento alla sua persona nella dichiarazione
CAI ne mina irrimediabilmente la credibilità.
Va inoltre precisato, che il presente caso riguarda un sinistro tra pedone e mo- toveicolo, fattispecie nella quale il modulo CID non risulta applicabile, stante l'impossibilità di utilizzarlo quando è coinvolto un pedone. Dunque, la giuri- sprudenza della Corte di Cassazione non considera il modulo CID come stru- mento probatorio assoluto e vincolante.
In particolare, la Corte di cassazione con l'ordinanza n.8451\2019 ha afferma- to che, in presenza di un'incompatibilità oggettiva tra quanto descritto nel mo- dulo e le risultanze processuali, il documento perde qualsiasi efficacia proba- toria, e che il giudice non è tenuto a conformarsi al contenuto del CID ma de- ve valutarlo unitamente ad altri elementi probatori (Cass. Ord. 27.03.2019
n.8541).
A tali considerazioni deve poi aggiungersi la circostanza che non risultano es- sere intervenute sul luogo del sinistro le forze dell'ordine e che non sia stato
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richiesto l'intervento del 118, nonostante ci sia stato l'investimento di un pe- done.
In definitiva, la marcata genericità della deposizione resa dall'unico teste escusso, nonché l'assenza dell'intervento delle autorità nell'immediatezza del fatto e la mancata indicazione del teste stesso nella dichiarazione CAI induco- no a ritenere non adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice in ordine alla verificazione del fatto storico.
In ogni caso, non risultano provate in modo chiaro o univoche né le specifiche modalità di accadimento del sinistro, né responsabilità delle parti asseritamen- te coinvolte, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Sul punto va evidenziato che l'assunzione di un'unica dichiarazione testimo- niale, in assenza di riscontri documentali, richiede un particolare rigore nella valutazione di quanto dichiarato dall'unico teste escusso.
Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente deci- sione.
L'appello, pertanto, deve ritenersi infondato e conseguentemente deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura della controversia e dell'attività espletata. In particolare va considerato che non è stata svolta atti- vità istruttoria e che la causa si è conclusa con la trattazione di due sole udien- ze.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002,
n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
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P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- rigetta l'appello con conferma integrale della sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della società appellata, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale te- nuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 15.12.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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