Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 10/12/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. 279/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del dott. AN TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 37810 del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:
xxxxxx, nato a [...] il xxxxx (xxxxxxxxx) e residente in xxxxxx alla via xxxxxx, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuliana Nifo Sarrapochiello ([...]) e Luca Di Natale (DNTLCU75E25F839) e con gli stessi elettivamente domiciliato in Benevento al viale degli Atlantici n. 47 (domicili digitali: avvocatonifo@le-galmail.it; studio.dinatale@pec.it);
contro Ministero della Difesa (80234710582), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato, domiciliato e difeso ex legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari corrente in Bari alla via Melo n. 97 (ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it);
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITO nella pubblica udienza del 10.12.2025 l’Avv. Luca Di Natale, presente per sé e in sostituzione dell’Avv. Giuliana Nifo Sarrapochiello; nessuno comparso per il Ministero della Difesa;
ritenuto e considerato quanto segue in FATTO e DIRITTO 1. – Con ricorso depositato in data xxxxx il sig. xxxxx, già Graduato Capo dell’Esercito Italiano, ha chiesto di:
· annullare: a) il decreto xxxxxxx emesso dal Ministero della Difesa, con cui è stata respinta la domanda (avanzata il xxxxxx) di riconoscimento per interdipendenza di patologie dipendenti da causa di servizio; b) il presupposto parere n. xxxxx espresso nell’adunanza n. xxxxxxxx dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS), con il quale è stato negato il nesso di interdipendenza delle infermità “Disturbo post-traumatico da stress” e “Sindrome cefalico vertiginosa post traumatica”;
· per l’effetto, statuire il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per interdipendenza per le patologie “disturbo post-traumatico da stress” e “sindrome cefalico vertiginosa post traumatica”, ai fini della presentazione di domanda volta al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria di VII categoria Tabella A (per cumulo con patologia già riconosciuta SI dipendente da causa di servizio) per le dette patologie;
2. – Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria depositata il xxxxxxx, chiedendo il rigetto del ricorso e producendo una nota della Direzione Generale della Previdenza Militare del xxxxx con cui – in considerazione della temporanea sospensione dell’attività del CVCS – è stato chiesto al Collegio medico legale (CML) della Difesa di rivalutare il ridetto parere del CVCS n. xxxxxxxx, al fine di verificare se le citate infermità possano ritenersi riconducibili all’evento traumatico del xxxxxxx.
3. – A seguito dell’udienza dell’8.10.2025, con ordinanza n. 87 depositata il 10.10.2025 questo giudice ha: i) disposto che il Ministero della Difesa facesse conoscere entro 30 giorni lo stato dell’adempimento istruttorio richiesto al CML; ii) rinviato la causa all’udienza del 10.12.2025.
4. – Con nota depositata il xxxxx il Ministero della Difesa ha trasmesso la nota del xxxxx con cui, alla luce della ripresa delle funzioni del CVCS, la pratica è stata restituita a quest’ultimo con richiesta di procedere a un tempestivo riesame del citato parere n. xxxxxxx.
5. – Con memoria depositata il xxxxxxx il Ministero ha poi:
· reso noto che nell’adunanza n. xxxxxxx il CVCS ha adottato il parere di riesame n. xxxxxxxx, a seguito del quale è emerso che le infermità “sindrome cefalico vertiginosa post traumatica” (già ascritta a Tabella N.C. dal D.M.M.L. di Bari con verbale xxxxxxxx) e “persistente sindrome ansiosa depressiva reattiva” (già ascritta a Tabella A, Ctg. 8^, dal D.M.M.L. di Bari con il ridetto verbale xxxxxxxx) possono riconoscersi dipendenti in via derivata per interdipendenza con l’affezione “esiti di frattura ossa nasali in soggetto con marcata deviazione sx convessa del setto nasale e ostruzione della fossa nasale omolaterale”, già riconosciuta dipendente da fatti di servizio;
· comunicato di avere adottato il decreto n. xxxxx del xxxxxx (notificato in pari data al ricorrente), con cui ha: i) annullato il decreto n. xxxxxx; ii) riconosciuto la dipendenza delle due ridette infermità da causa di servizio in via derivata per interdipendenza;
· chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese, attese la natura della controversia e la peculiarità della fattispecie.
6. – Da ultimo, con memoria depositata il xxxxx il ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione resistente alle spese del giudizio, da distrarre in favore dei procuratori, in virtù del principio della soccombenza virtuale.
7. – All’odierna udienza il ricorrente ha insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna del Ministero alle spese.
8. – La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.
9. – È stato chiarito che «la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta» (Cass. n. 16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009).
In relazione a quanto precede, avuto anche riguardo alle concordi richieste delle parti sul punto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Tenuto conto del carattere vincolante per l’Amministrazione del parere reso dal CVCS ex art. 11 del d.P.R. 29.10.2001, n. 461 nonché della circostanza che, nel caso in esame, il resistente Ministero della Difesa, a seguito della presentazione del ricorso, si è fatto parte attiva chiedendo il riesame del primo parere negativo, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
PQM
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37810, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, all’esito della pubblica udienza del 10.12.2025.
Il Giudice
AN TA
Depositata il 10.12.2025 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
RA IA RA
(f.to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi causa.
Il Giudice
AN TA
Depositata il 10.12.2025 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
RA IA RA
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Bari 10.12.2025 Il Funzionario
RA IA RA
(f.to digitalmente)