Art. 3. 1. Il Ministero dell'ambiente coordina, d'intesa con il Ministero della sanita', le attivita' condotte in ambito nazionale, concernenti l'applicazione della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979 e ratificata dall'Italia con legge 27 aprile 1982, n. 289 , e promuove, d'intesa con il Ministero della sanita' e sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, studi e ricerche in materia.
2. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 nonche' delle attivita' necessarie per la misurazione dell'inquinamento atmosferico sul territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanita' e sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, provvede mediante convenzioni da stipularsi con enti pubblici o privati.
2. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 nonche' delle attivita' necessarie per la misurazione dell'inquinamento atmosferico sul territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanita' e sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, provvede mediante convenzioni da stipularsi con enti pubblici o privati.