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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9695 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letti gli art. 127 ter e 281 decies cpc;
visto il decreto del 23.1.25, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26806 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
con sede in Napoli alla via Artemisia Parte_1
Gentileschi n. 26/28, C.F. e P.Iva in persona P.IVA_1
dell'amm.re unico dott. nato a [...] il [...], CP_1
C.F. , ivi dom.to per la carica, ed elett.te in C.F._1
Napoli al Centro Direzionale is. C/7, presso lo studio dell'avv.
NZ IG, C.F. e dell'avv. Mariolina C.F._2
sentenza proc. n. 26806/24 r.g. pag. 1 Cosenza, C.F. che la rapp.tano e difendono in C.F._3
questo procedimento come da mandato a margine dell'atto di citazione.
ATTORE
E
(P.I. con sede legale in San IE Controparte_2 P.IVA_2
V.co (Br) alla via Brindisi n. 205, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. (C.F. CP_3
), nato a [...] V.co (Br) il 07/06/1984 ed ivi C.F._4
residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv.
IG D'PE (C.F. ) ed elettivamente C.F._5
domiciliato presso e nel Suo Studio Legale in S. IE V.co (Br) alla
Via S. Antonio n. 52, il tutto in virtù dell'allegata procura alla lite da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione ex Art. 83 comma III c.p.c..
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore, premesso che:
con contratti sottoscritti rispettivamente in data 09/06/2022 e
16/06/2022 i Condomini siti in Taranto alla via Concordia n. 24 ed alla via lago di Pergusa 33 appaltavano alla la Parte_1
realizzazione di interventi oggetto degli incentivi fiscali cc.dd. Sisma
sentenza proc. n. 26806/24 r.g. pag. 2 Bonus, Ecobonus e Superbonus di cui agli artt. 119 e 121 DL 37/2020 convertito in legge 77/2020 e ss.mm.;
con successivi contratti del 16/06/2022 e del Parte_1
17/06/2022, subappaltava i medesimi interventi alla Controparte_2
a titolo di acconto sul corrispettivo dovuto la Società ricorrente versava in favore della l'importo di € 254.126,72 per i lavori CP_2
di cui al cantiere di via della Concordia ed € 201.102,30 per quelli di via Lago di Pergusa, da recuperarsi sui successivi sal;
la soc. subappaltatrice si rendeva responsabile di reiterati e gravi inadempimenti contrattuali, maturando, in violazione delle previsioni contrattuali (artt. 7 e 8) un ritardo nei tempi di esecuzione delle opere superiore ad una percentuale del 10% rispetto a quanto previsto nei cronoprogrammi, costituenti parte integrante dei contratti di sub appalto;
pertanto, la ricorrente, anche all'esito infruttuoso della diffida ad adempiere ex art.1454 c.c. comunicata a mezzo pec del 18.01.2023, perdurando l'inerzia della Società subappaltatrice, si vedeva costretta a promuovere nei confronti di essa due distinti procedimenti per accertamento tecnico preventivo al fine di vedere accertata la quantità degli interventi effettivamente realizzati dalla Società subappaltatrice ed il loro valore economico, nonché l'esistenza e le cause dei ritardi e tutti gli elementi relativi alla responsabilità;
sentenza proc. n. 26806/24 r.g. pag. 3 orbene, con riferimento al contratto di appalto per i lavori di via della
Concordia n. 24, il consulente tecnico nominato dal Tribunale nel procedimento di ATP recante NRG 8445/2023, esaminata la documentazione versata in atti ed esperiti rilievi e sopralluoghi, accertava che, a fronte dell'acconto corrisposto dalla
[...]
pari ad € 254.126,72, alla data del 02/02/2023 la Parte_1
eseguiva opere per un importo pari ad € 130.091,94 e Controparte_2
che “pertanto l'importo lavori che la ha percepito in CP_4
più rispetto a quanto eseguito risulta € 124.034,78. Tale importo dovrà essere restituito dalla Appaltatrice alla Committente CP_4
Pa
(pag. 45 della relazione peritale a firma dell'ing. Controparte_5
); Persona_1
in merito al ritardo rispetto ai lavori programmati, il tecnico rilevava che: “Dal confronto tra le opere seguite dalla , alla data CP_4
del 02.02.2023, così come sopra computate, pari a € 130.091,94 con quanto invece previsto nei cronoprogrammi lavori, sia eco bonus, sia sisma bonus, per il Cantiere di via Concordia n° 24 per quella data pari a € 847.089,09, emerge che la ha eseguito un CP_4
importo di opere molto al di sotto, sia dell'importo programmato, sia anche dell'importo lavori comprensivo anche dello scostamento massimo consentito pari al 10%. Le opere eseguite dalla alla data del 02.02.2023 risultano essere pari solo 17% CP_4
delle opere programmate ivi compreso anche lo scostamento massimo previsto del 10% come da contratto di appalto” (cfr. pag. 61 dell'elaborato peritale);
sentenza proc. n. 26806/24 r.g. pag. 4 quanto alla determinazione delle penali maturate, all'esito del procedimento cautelare rimaneva accertata una penale di € 35.849,86, per il ritardo rispetto ai lavori programmati, ed una penale di €
3.200,00 per giorni di assenza ingiustificati (cfr. pagg. 61 e 62 dell'elaborato peritale);
relativamente al contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di via
Lago di Pergusa n. 33 il consulente tecnico nominato dal Tribunale di
Napoli nel procedimento NRG 8301/2023, accertava che
“l'appaltatrice ha percepito da parte della il CP_2 Pt_1
pagamento della fattura di acconto di € 201.102,30 con le seguenti modalità: 1° bonifico del 50% in data 18/08/2022; 2° bonifico a saldo in data 14/10/2022. Tale somma esorbita le lavorazioni eseguite in quanto l'importo totale netto spettante alla per le CP_2
opere effettivamente eseguite al netto del ribasso stabilito offerto è di
€ 120.168,88. Pertanto l'importo lavori che la ha CP_2
percepito in più rispetto a quanto effettivamente eseguito è di €
201.102,30 – € 120.168,88 = € 80.933,42” (vedi pag. 16 della consulenza a firma dell'ing. ); Per_2
con riferimento ai tempi di esecuzione il consulente tecnico accertava che “la non rispettava il cronoprogramma convenzionale CP_2
e i ritardi andavano ben al di là dello scostamento massimo consentito contrattualmente all'art. 8 del 10%. Il mancato rispetto del cronoprogramma non era giustificato né da motivi meramente tecnici né da comportamenti omissivi da parte della Committente , Parte_1
sentenza proc. n. 26806/24 r.g. pag. 5 sia in termini di versamento dei corrispettivi che in termini di fornitura di materiali e/o istruzioni” (cfr. pag. 15 e 16 della relazione);
la penale per il ritardo maturato rispetto ai lavori programmati veniva quantificata dal CTU in € 13.736,12 (vedi pag. 13 della CTU);
l'ingiustificato e grave ritardo maturato dalla Società subappaltatrice costringeva la soc. ricorrente, tenuta al rispetto del termine 31/12/2023 previsto per il completamento delle opere, alla esecuzione in proprio o a mezzo di altri subappaltatori delle opere appaltate;
deduceva che stante quanto sopra, è indubbia la responsabilità della
Società convenuta per grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione contrattuale;
chiedeva quindi:
dichiarare l'intervenuta risoluzione dei contratti di appalto stipulati tra le parti in data 16/06/2022 e 17/06/2022 per grave inadempimento contrattuale della Controparte_2
condannare la alla restituzione in favore della Controparte_2 Pt_1
della somma complessiva di € 204.968,2, percepita Parte_1
in eccedenza rispetto alle lavorazioni effettivamente eseguite, oltre rivalutazione e interessi moratori dal giorno della domanda cautelare all'effettivo soddisfo, da calcolarsi ai sensi dell'art.1284, IV comma cc;
condannare la Società convenuta al pagamento della somma di €
49.585,98 a titolo di penale per il ritardo maturato nelle lavorazioni ed sentenza proc. n. 26806/24 r.g. pag. 6 € 3.200,00, a titolo di penale per giorni di assenza ingiustificati oltre rivalutazione e interessi dal giorno della domanda all'effettivo soddisfo, da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284, IV comma cc;
il tutto con vittoria di spese anche per gli ATP.
Il convenuto deduceva che:
le suddette circostanze e “anomalie” sono state contestate a mezzo
P.E.C. datata 08/03/2023 con cui, nel riscontrare le note P.E.C. del
22/12/2022 (ricevuta direttamente da Sigea S.r.l.–prot. n. 2230/2022), del 18/01/2023, del 22/02/2023 e da ultimo del 03/03/2023 inviate da controparte, ha immediatamente rilevato l'infondatezza e pretestuosità della “diffida ad adempiere” riferita ai due cantieri oggetto di appalto rispetto ai quali ha onorato i contratti di sub-appalto Controparte_2
tanto con riferimento alle opere commissionate quanto ai tempi di consegna, fintantoché ha ricevuto da i pagamenti nella Parte_1
misura e nei tempi concordati;
è di tutta evidenza che una volta sospesi i versamenti da parte di Pt_1
- essa stessa inadempiente tanto da scusarsi con mail del
[...]
22/09/2022 per i ritardi nei pagamenti - è stata costretta a CP_2
sospendere a sua volta il prosieguo dei lavori, ragion per cui i ritardi lamentati sono ascrivibili unicamente a fatto e colpa di;
Pt_1
tale scambio di corrispondenza, già agli atti dei due A.T.P., non è stato tenuto in considerazione dai C.T.U. pur avendo determinato una giustificata sospensione temporanea dei lavori;
sentenza proc. n. 26806/24 r.g. pag. 7 ha regolarmente saldato le fatture della subappaltatrice Controparte_2
riferibili alle opere dalla stessa svolte;
Controparte_6
le tempistiche contrattuali non sono state rispettate dalla CP_6
benché la stessa si fosse a ciò obbligata nei due contratti di sub- appalto ex Art. 5 della nota integrativa del 16/12/2022;
chiedeva pertanto preliminarmente autorizzarsi la chiamata in causa della nel merito il rigetto della domanda, con vittoria di Controparte_6
spese; in subordine condannarsi alla manleva. Controparte_6
Tanto premesso si osserva che le risultanze delle ctu svolte, riassunte in premessa, sono perfettamente condivisibili e non sono state contestate da controparte che in termini molto generici.
Le difese della convenuta si basano, in sostanza, su due assunti:
il ritardo nelle lavorazioni è imputabile a che ha interrotto i Pt_1
pagamenti dovuti;
i lavori pagati ma non eseguiti sono imputabili al subappaltatore che, pur essendo stato regolarmente pagato per i lavori CP_6
commessi, non li ha eseguiti.
Dal primo punto di vista si osserva che l'art. 8 di entrambi i contratti di appalto stipulati tra nei confronti di Parte_1 CP_2
(“Tempo di esecuzione - Penale”) stabilisce che: “Uno scostamento superiore al 10% non giustificato, rispetto al suddetto cronoprogramma, comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti”.
sentenza proc. n. 26806/24 r.g. pag. 8 Ne consegue che la sospensione dei pagamenti, da parte di era Pt_1
legittima.
Dal secondo punto di vista si osserva che è terza rispetto al Pt_1
contratto di subappalto stipulato tra e e, pertanto, CP_2 CP_6
l'operato di quest'ultima è irrilevante in questa sede.
è responsabile dell'inadempimento di ai sensi CP_2 CP_6
dell'art. 1228 cc secondo cui “Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro“.
E' il caso di rimarcare, a questo punto, che non si sta discutendo dell'obbligo di pagamento di nei confronti di ma della Pt_1 CP_2
restituzione di somme percepite per opere non svolte.
La richiesta di chiamata in causa di quindi, è inammissibile CP_6
non essendovi alcuna connessione, se non puramente fattuale, tra la presente causa e l'eventuale obbligo risarcitorio di nei CP_6
confronti di che potrà essere fatto valere in autonomo CP_2
giudizio senza costringere il creditore ad attenderne l'esito.
Le domande proposte, in conclusione, vanno tutte accolte, con interessi dalla domanda trattandosi di somma non liquida.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo anche per la doppia fase cautelare.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
sentenza proc. n. 26806/24 r.g. pag. 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di con Parte_1 Controparte_2
atto di citazione notificato il 21.10.24, così provvede:
1. dichiara risolti per inadempimento del convenuto i contratti in questione;
2. condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 257.754,18 oltre interessi dal 21.10.24 al tasso ex art.1284, IV comma cc;
3. condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 16.796 per onorario ed euro 1.599 per spese oltre s.g., IVA e CPA e spese di ctu come liquidate.
Così deciso in Napoli il 27.10.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 26806/24 r.g. pag. 10