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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/03/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2107/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2107/2024
All'udienza del 27 marzo 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Coraggio Lorenzo ha concluso come da note sostitutive di Parte_1
udienza depositate in data 26.3.2025;
- Per l'avv. Gioia Antonio ha Controparte_1
concluso come da note sostitutive di udienza depositate in data 24.3.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2107/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Coraggio Parte_1 C.F._1
Lorenzo ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo telematico
, giusta procura in atti;
Email_1
ATTORE
Contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gioia Antonio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via Nuova Marina 5, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.3.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
proponendo opposizione avverso il precetto Controparte_1
notificatogli in data 9.5.2024, con cui gli era stato intimato il rilascio dell'immobile sito nel
Comune di Aprilia, alla Via Bacchiglione 7F (04011) Aprilia (LT), distinto al Catasto al Foglio
122, Particella 868, in forza della sentenza n. 492/2024 dell'intestato Tribunale. A sostegno dell'opposizione, deduceva l'insussistenza di un valido titolo esecutivo, in quanto il dispositivo pagina 2 di 6 della sentenza del Tribunale di Latina n. 492/2024 si era limitato a disporre il risarcimento del danno in favore della , senza pronunciare la risoluzione del contratto né ordinare Controparte_1
il rilascio dell'immobile. Eccepiva altresì che la notifica del precetto non era stata preceduta né accompagnata da quella del (supposto) titolo esecutivo, e concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: - accertare e dichiarare l'invalidità del precetto notificato in data
9 maggio 2024 da parte convenuta per insussistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo;
- accertare e dichiarare la nullità del precetto medesimo per invalidità formale, non essendo lo stesso stato preceduto o accompagnato dalla notifica del preteso titolo esecutivo, in violazione dell'art. 479 c.p.c.. - in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo (sent. Tribunale
Latina, n. 492/2024) ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, previo riconoscimento della responsabilità aggravata della parte soccombente (c.d. lite temeraria), ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c..”.
Con decreto del 28.6.2024, in accoglimento dell'apposita istanza depositata da parte opponente, veniva disposta, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, con statuizione successivamente confermata con ordinanza del 9.7.2024.
In data 11.9.2024 si costituiva in giudizio la deducendo che la sentenza Controparte_1
n. 492/2024, nell'accogliere la domanda del aveva accertato e dichiarato il grave Pt_1
inadempimento contrattuale della società ivi convenuta, ai sensi dell'art. 1453 c.c., condannata al risarcimento del danno, sicché doveva reputarsi automatico l'effetto risolutivo in virtu' del richiamo all'art. 1453 c.c., con conseguente diritto della stessa ad agire Controparte_1
esecutivamente per la restituzione dell'immobile. Sosteneva, infatti, che all'accoglimento della domanda di risoluzione conseguiva l'obbligo in capo all'acquirente alla restituzione dell'immobile senza che fosse all'uopo necessaria alcuna specifica pronuncia da parte del
Giudice di merito adito. Concludeva, quindi, “Affinchè l'Onle Tribunale adito, Voglia rigettare
l'atto di opposizione ex art. 615 cpc, ritenendo valido il precetto notificato ed accertare
l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita del 19.02.2008 a Rogito notaio Per_1
, Rep. 176, Racc. 143 con la restituzione immediata dell'unità immobiliare sita nel Comune
[...]
di Aprilia, alla via Bacchiglione 7F in Aprilia (LT), distinto al Catasto al Foglio 122, Particella
868. Vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al sottoscritto avvocato”.
pagina 3 di 6 Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 27.3.2025.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, dalla lettura della sentenza n. 492/2024, posta a fondamento del precetto opposto, emerge con tutta evidenza l'insussistenza del diritto di parte opposta a procedere esecutivamente per conseguire il rilascio dell'immobile, nulla avendo statuito a riguardo il titolo esecutivo.
Va infatti rammentato che, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Il processo esecutivo, invero, assolve ad una funzione strumentale alla realizzazione del diritto sostanziale, mirando all'adeguamento dello stato di fatto allo stato di diritto, di guisa che il titolo esecutivo, nei giudizi di opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c., funge da parametro di legittimità dell'azione esecutiva intrapresa (cfr. Cass. n. 5633/2022).
Dunque, al fine di valutare la conformità della pretesa esecutiva al titolo, il giudice dell'esecuzione è tenuto ad interpretare il titolo esecutivo giudiziale mediante un procedimento esegetico che tenga conto così del dispositivo come della motivazione della sentenza.
Quanto alla possibilità che il Giudice ricorra, nel compiere tale operazione interpretativa, anche ad elementi ultronei, è stato chiarito che “L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto
e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito” (Cass. Civ., Sez. 3, 5.6.2020, n.
10806). Pertanto, il ricorso ad elementi extratestuali può reputarsi ammissibile in ipotesi di oggettiva ambiguità del titolo esecutivo, laddove “non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo si è formato al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo”
(Cass. Civ., Sez. 3, 23.1.2023, n. 1942).
pagina 4 di 6 L'interpretazione del titolo esecutivo costituito da sentenza, poi, assume particolare rilievo in funzione dell'esecuzione di obblighi di fare, nel momento in cui il giudice ex art. 612 c.p.c. deve determinare le concrete modalità di attuazione ed è dunque tenuto ad interpretare la sentenza individuandone la portata precettiva.
Ciò chiarito in linea generale, nella fattispecie in esame la portata precettiva del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 492/2024, non si presta ad alcuna ambiguità, non contenendo la stessa alcuna statuizione né in punto di risoluzione del contratto né tantomeno in punto di condanna del alla restituzione dell'immobile. Pt_1
Tale pronuncia, infatti, nell'accogliere le domande del ha accertato il grave Pt_1
inadempimento della reputando integrata Controparte_2
una fattispecie di aliud pro alio, ed ha conseguentemente condannato l'odierna opposta al risarcimento dei danni in favore della controparte, senza tuttavia pronunciare, in dispositivo, la risoluzione del contratto.
Peraltro, pur in presenza di taluni passaggi motivazionali della suddetta sentenza nel senso della risoluzione contrattuale (“Tale assenza integra un inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, il quale ben può giustificare la risoluzione del contratto” .. “Dalla presente pronuncia di risoluzione del contratto discendono gli obblighi risarcitori”), non solo non si rinviene alcuna formale pronuncia di risoluzione, ma, in ogni caso, “l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa” (Cass. 5651/2023).
Dunque, anche laddove fosse stata pronunciata la risoluzione contrattuale, la sentenza di risoluzione non costituirebbe titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile, in assenza di apposita statuizione in tal senso, che il Giudice non è autorizzato ad emettere in mancanza di apposita domanda di parte.
Per le ragioni esposte, si impone l'accoglimento dell'opposizione.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri minimi.
Non sussistono tuttavia i presupposti per la condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c., né ai sensi del comma 1, considerato che la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'opposizione, dichiara l'insussistenza del diritto della
[...]
ad agire esecutivamente per il rilascio Controparte_1
dell'immobile sito nel Comune di Aprilia, alla Via Bacchiglione 7F (04011) Aprilia (LT), distinto al Catasto al Foglio 122, Particella 868, in forza dell'atto di precetto opposto;
- Condanna la al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore di , che liquida in € 545,00 per esborsi e in € Parte_1
3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 27 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2107/2024
All'udienza del 27 marzo 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Coraggio Lorenzo ha concluso come da note sostitutive di Parte_1
udienza depositate in data 26.3.2025;
- Per l'avv. Gioia Antonio ha Controparte_1
concluso come da note sostitutive di udienza depositate in data 24.3.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2107/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Coraggio Parte_1 C.F._1
Lorenzo ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo telematico
, giusta procura in atti;
Email_1
ATTORE
Contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gioia Antonio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via Nuova Marina 5, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.3.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
proponendo opposizione avverso il precetto Controparte_1
notificatogli in data 9.5.2024, con cui gli era stato intimato il rilascio dell'immobile sito nel
Comune di Aprilia, alla Via Bacchiglione 7F (04011) Aprilia (LT), distinto al Catasto al Foglio
122, Particella 868, in forza della sentenza n. 492/2024 dell'intestato Tribunale. A sostegno dell'opposizione, deduceva l'insussistenza di un valido titolo esecutivo, in quanto il dispositivo pagina 2 di 6 della sentenza del Tribunale di Latina n. 492/2024 si era limitato a disporre il risarcimento del danno in favore della , senza pronunciare la risoluzione del contratto né ordinare Controparte_1
il rilascio dell'immobile. Eccepiva altresì che la notifica del precetto non era stata preceduta né accompagnata da quella del (supposto) titolo esecutivo, e concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: - accertare e dichiarare l'invalidità del precetto notificato in data
9 maggio 2024 da parte convenuta per insussistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo;
- accertare e dichiarare la nullità del precetto medesimo per invalidità formale, non essendo lo stesso stato preceduto o accompagnato dalla notifica del preteso titolo esecutivo, in violazione dell'art. 479 c.p.c.. - in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo (sent. Tribunale
Latina, n. 492/2024) ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, previo riconoscimento della responsabilità aggravata della parte soccombente (c.d. lite temeraria), ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c..”.
Con decreto del 28.6.2024, in accoglimento dell'apposita istanza depositata da parte opponente, veniva disposta, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, con statuizione successivamente confermata con ordinanza del 9.7.2024.
In data 11.9.2024 si costituiva in giudizio la deducendo che la sentenza Controparte_1
n. 492/2024, nell'accogliere la domanda del aveva accertato e dichiarato il grave Pt_1
inadempimento contrattuale della società ivi convenuta, ai sensi dell'art. 1453 c.c., condannata al risarcimento del danno, sicché doveva reputarsi automatico l'effetto risolutivo in virtu' del richiamo all'art. 1453 c.c., con conseguente diritto della stessa ad agire Controparte_1
esecutivamente per la restituzione dell'immobile. Sosteneva, infatti, che all'accoglimento della domanda di risoluzione conseguiva l'obbligo in capo all'acquirente alla restituzione dell'immobile senza che fosse all'uopo necessaria alcuna specifica pronuncia da parte del
Giudice di merito adito. Concludeva, quindi, “Affinchè l'Onle Tribunale adito, Voglia rigettare
l'atto di opposizione ex art. 615 cpc, ritenendo valido il precetto notificato ed accertare
l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita del 19.02.2008 a Rogito notaio Per_1
, Rep. 176, Racc. 143 con la restituzione immediata dell'unità immobiliare sita nel Comune
[...]
di Aprilia, alla via Bacchiglione 7F in Aprilia (LT), distinto al Catasto al Foglio 122, Particella
868. Vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al sottoscritto avvocato”.
pagina 3 di 6 Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 27.3.2025.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, dalla lettura della sentenza n. 492/2024, posta a fondamento del precetto opposto, emerge con tutta evidenza l'insussistenza del diritto di parte opposta a procedere esecutivamente per conseguire il rilascio dell'immobile, nulla avendo statuito a riguardo il titolo esecutivo.
Va infatti rammentato che, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Il processo esecutivo, invero, assolve ad una funzione strumentale alla realizzazione del diritto sostanziale, mirando all'adeguamento dello stato di fatto allo stato di diritto, di guisa che il titolo esecutivo, nei giudizi di opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c., funge da parametro di legittimità dell'azione esecutiva intrapresa (cfr. Cass. n. 5633/2022).
Dunque, al fine di valutare la conformità della pretesa esecutiva al titolo, il giudice dell'esecuzione è tenuto ad interpretare il titolo esecutivo giudiziale mediante un procedimento esegetico che tenga conto così del dispositivo come della motivazione della sentenza.
Quanto alla possibilità che il Giudice ricorra, nel compiere tale operazione interpretativa, anche ad elementi ultronei, è stato chiarito che “L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto
e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito” (Cass. Civ., Sez. 3, 5.6.2020, n.
10806). Pertanto, il ricorso ad elementi extratestuali può reputarsi ammissibile in ipotesi di oggettiva ambiguità del titolo esecutivo, laddove “non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo si è formato al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo”
(Cass. Civ., Sez. 3, 23.1.2023, n. 1942).
pagina 4 di 6 L'interpretazione del titolo esecutivo costituito da sentenza, poi, assume particolare rilievo in funzione dell'esecuzione di obblighi di fare, nel momento in cui il giudice ex art. 612 c.p.c. deve determinare le concrete modalità di attuazione ed è dunque tenuto ad interpretare la sentenza individuandone la portata precettiva.
Ciò chiarito in linea generale, nella fattispecie in esame la portata precettiva del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 492/2024, non si presta ad alcuna ambiguità, non contenendo la stessa alcuna statuizione né in punto di risoluzione del contratto né tantomeno in punto di condanna del alla restituzione dell'immobile. Pt_1
Tale pronuncia, infatti, nell'accogliere le domande del ha accertato il grave Pt_1
inadempimento della reputando integrata Controparte_2
una fattispecie di aliud pro alio, ed ha conseguentemente condannato l'odierna opposta al risarcimento dei danni in favore della controparte, senza tuttavia pronunciare, in dispositivo, la risoluzione del contratto.
Peraltro, pur in presenza di taluni passaggi motivazionali della suddetta sentenza nel senso della risoluzione contrattuale (“Tale assenza integra un inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, il quale ben può giustificare la risoluzione del contratto” .. “Dalla presente pronuncia di risoluzione del contratto discendono gli obblighi risarcitori”), non solo non si rinviene alcuna formale pronuncia di risoluzione, ma, in ogni caso, “l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa” (Cass. 5651/2023).
Dunque, anche laddove fosse stata pronunciata la risoluzione contrattuale, la sentenza di risoluzione non costituirebbe titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile, in assenza di apposita statuizione in tal senso, che il Giudice non è autorizzato ad emettere in mancanza di apposita domanda di parte.
Per le ragioni esposte, si impone l'accoglimento dell'opposizione.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri minimi.
Non sussistono tuttavia i presupposti per la condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c., né ai sensi del comma 1, considerato che la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'opposizione, dichiara l'insussistenza del diritto della
[...]
ad agire esecutivamente per il rilascio Controparte_1
dell'immobile sito nel Comune di Aprilia, alla Via Bacchiglione 7F (04011) Aprilia (LT), distinto al Catasto al Foglio 122, Particella 868, in forza dell'atto di precetto opposto;
- Condanna la al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore di , che liquida in € 545,00 per esborsi e in € Parte_1
3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 27 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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