Sentenza 26 luglio 1978
Massime • 1
Quando l'assicurato deduce con l'atto di appello di essere affetto da una malattia, descritta in un certificato medico, rilasciato dopo il deposito della relazione del consulente tecnico nel giudizio di primo grado, della quale non e stato tenuto conto nell'accennata relazione, il giudice non puo omettere di prendere in considerazione il documento prodotto, senza violare il disposto dell'art 149 disp att cod proc civ (nel nuovo testo introdotto dall'art 9 della legge 11 agosto 1973 n 533), il quale stabilisce che il giudice deve valutare tutte le infermita comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario. A questi fini, pertanto, il giudice d'appello e obbligato a disporre nuova consulenza tecnica al fine d'accertare l'eventuale incidenza invalidante della "nuova infermita", tenendo presente che, in tale ipotesi, il diritto, alla pensione eventuale, deve decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si e verificata l'effettiva insorgenza della malattia che ha fatto raggiungere la soglia legale della invalidita pensionabile. ( V 591/77, mass n 384138; ( V 4109/76, mass n 382762; ( V 4064/76, mass n 382731; ( V 1168/76, mass n 379845).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/1978, n. 3756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3756 |
| Data del deposito : | 26 luglio 1978 |
Testo completo
Quando l'assicurato deduce con l'atto di appello di essere affetto da una malattia, descritta in un certificato medico, rilasciato dopo il deposito della relazione del consulente tecnico nel giudizio di primo grado, della quale non e stato tenuto conto nell'accennata relazione, il giudice non puo omettere di prendere in considerazione il documento prodotto, senza violare il disposto dell'art 149 disp att cod proc civ (nel nuovo testo introdotto dall'art 9 della legge 11 agosto 1973 n 533), il quale stabilisce che il giudice deve valutare tutte le infermita comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario. A questi fini, pertanto, il giudice d'appello e obbligato a disporre nuova consulenza tecnica al fine d'accertare l'eventuale incidenza invalidante della "nuova infermita", tenendo presente che, in tale ipotesi, il diritto, alla pensione eventuale, deve decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si e verificata l'effettiva insorgenza della malattia che ha fatto raggiungere la soglia legale della invalidita pensionabile. ( V 591/77, mass n 384138; ( V 4109/76, mass n 382762; ( V 4064/76, mass n 382731; ( V 1168/76, mass n 379845).*