CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6611 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa CA NO - Presidente Relatore -
- dr.ssa CA di Martino - Consigliere -
- dott. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 3239/2021 pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 04.10.2021, del procedimento iscritto al n. 1507/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'udienza collegiale del 25.11.2025 e pendente
TRA
(C.F. ) con sede in Caserta Strada Statale n. 87 Parte_1 P.IVA_1
Sannitica, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Manselli (C.F. ), in virtù di procura allegata e C.F._1 trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3 c.p.c. appellante
E
(C.F. ), con sede in Caserta, alla Via Controparte_1 P.IVA_2 dell'Unità Italiana n. 28, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dr. Controparte_2
appellata contumace
FATTO
Con una citazione notificata il 21 ottobre 2015, la (nel prosieguo, Parte_2
, titolare di una casa di cura privata provvisoriamente accreditata per l'erogazione di Pt_1 prestazioni sanitarie afferenti alla macroarea della “neuropsichiatria” in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale nell'ambito territoriale dell' (nel Controparte_1 Part prosieguo anche solo ), conveniva quest'ultima dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di sentir accertare e dichiarare in via principale “la sussistenza del credito per anno 2013, pari ad € 171.928,40 e per l'anno 2014 pari ad € 88.138,43 [a titolo di] remunerazione delle prestazioni
1 rese nel mese di dicembre 2013 e 2014, previa apposita e specifica autorizzazione del DSM [in osservanza dei disposti di cui ai dd.cc. 66/2012 e 4/2013]; e per l'effetto, condanna[re] la convenuta alla corresponsione dell'importo complessivo di € 260.066,73, oltre interessi dal giorno della maturazione e sino all'effettivo soddisfo ed il maggior danno di cui si sarebbe dato prova in corso di causa da liquidarsi anche in via equitativa.”. In via sussidiaria e subordinata chiedeva al Tribunale di voler accertare e dichiarare Part Part l'arricchimento senza giusta causa della n danno dell'attrice e per l'effetto condannare la al pagamento in favore della attrice della somma di € 260.066,73 a titolo di indennità ex art. 2041 c.c. oltre interessi e maggior danno cosi come richiesti in via principale o in quella diversa misura che sarebbe stata ritenuta giusta ed equa con vittoria di spese diritti ed onorario.”.
La casa di cura a sostegno delle proprie ragioni esponeva:
- di essere una struttura provvisoriamente accreditata con il SSN per l'erogazione di prestazioni sanitarie ad indirizzo neuropsichiatrico in conformità alla convenzione stipulata il 5.10.1979 e di aver sottoscritto con l' i contratti ex art.
8-quinquies D.Lgs. n. CP_3
502/92 per l'acquisto di prestazioni sanitarie rese a carico del s.s.r. entro i limiti del tetto di spesa fissato per macroarea o per la singola struttura, per l'anno 2013 in data 28 agosto 2013 e per l'anno 2014 in data 5 gennaio 2015 (contratto prot. n. 180 del 5.01.2015);
- di aver erogato le prestazioni in osservanza delle disposizioni integrative introdotte con i DCA n. 66/12 e n. 4/2013 della Regione Campania che avrebbero operato una rideterminazione dei tetti di spesa a far data dall'anno 2011, prevedendo “la debenza dei compensi di cui alle prestazioni erogate negli ultimi due mesi dell'anno dalle Case di cura ad indirizzo neuropsichiatrico, ove i ricoveri siano stati puntualmente autorizzati dal Dipartimento di Sanità Mentale, anche se eccedenti i limiti di spesa stabiliti”;
- di aver erogato nel mese di dicembre 2013 prestazioni per € 171.928,40 e di averne richiesto il pagamento con l'invio della fattura n. 1 dell'08.01.2014;
- di aver erogato nel mese di dicembre 2014 prestazioni sanitarie per € 86.167,20 e di averne richiesto il pagamento con l'invio della fattura n. 1 dell'08.01.2015;
Part
- di non aver ricevuto il pagamento dei suddetti importi da parte della er asserito superamento del tetto di spesa;
Part
- di aver contestato alla gli addebiti sostenendo che le somme richieste afferivano alla remunerazione di ricoveri specificamente autorizzati dal DSM nei mesi di dicembre 2013 e dicembre 2014;
Part
- che la non corrispondeva, quindi, alla un importo complessivamente pari CP_4 ad € 260.066,73.
Ritenendo l'operato dell arbitrario e contrario a quanto stabilito con i DCA nn. 66/2012 CP_3
e 4/2013, la insisteva affinché il Tribunale di Santa Maria Controparte_5
Capua Vetere accertasse il suo diritto di credito e la condanna della debitrice al pagamento delle somme ad essa spettanti.
L' si costituiva in giudizio deducendo in via preliminare la carenza di giurisdizione del CP_3
Giudice adito in favore del Giudice Amministrativo. Nel merito eccepiva che le somme richieste dalla casa di cura non erano liquidabili per superamento del tetto di spesa ed applicazione della RTU
2 come risultante da determinazioni dirigenziali prodotte in atti. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea e la condanna della casa di cura attrice al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere all'udienza del 4.10.2021 definiva il giudizio con la sentenza n. 3239/21, pubblicata in pari data, che enunciava il seguente dispositivo:
“ dichiara il proprio difetto di giurisdizione rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge;
Part condanna la al pagamento, in favore della , di € Controparte_5 Parte_4
7.795,00 oltre IVA, CPA e spese generali per spese legali.”.
Con atto di citazione notificato alla con pec del 04.04.2022 la CP_3 CP_4 Controparte_5 ha promosso appello con un unico motivo chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni:
“piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, previa riforma integrale dell'impugnata sentenza - dichiararsi preliminarmente titolare del relativo potere giurisdizionale, e conseguenzialmente in virtù del potere devolutivo accogliere le seguenti conclusioni: In via principale e nel merito
- accertare e dichiarare la sussistenza del credito per gli anni 2013 e 2014, pari a complessivi € 260.066,73;
- accertare e dichiarare che detti importi rappresentano la remunerazione delle prestazioni rese nel mese di dicembre 2013 e 2014, previa apposita e specifica autorizzazione del DSM
- accertare e dichiarare l'applicazione del decreto n. 66/12, che, in attuazione dell'accordo del 10 maggio 2012, intervenuto tra le parti istituzionali ha sancito il principio riportato nel corpo dell'atto, recependo il detto verbale di intesa, riconoscendolo ulteriormente nel successivo decreto commissariale n. 4/ 2013, e per l'effetto
-condannare la convenuta alla corresponsione dell'importo complessivo di € 260.066,73 oltre interessi dal dì della maturazione e sino all'effettivo soddisfo ed il maggior danno che potrà essere parametrato al tasso comunitario e alla contestuale restituzione degli importi eventualmente incamerati;
in via subordinata: e nell'ipotesi di mancato riconoscimento della azione contrattuale, accertare e dichiarare sussistenti i presupposti di cui all'azione di ingiustificato arricchimento e per l'effetto:
Par
-condannare la al pagamento di un indennizzo pari ad € 260.066,73 o quella somma maggiore o minore oltre interessi e maggior danno, -) Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge.”.
Part L' non si è costituita nel giudizio di appello e all'udienza cartolare del 13.07.2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 25.11.2025 la Casa di appellante ha precisato le conclusioni;
la causa è stata CP_4 trattenuta in decisione con concessione dei termini ridotti per il deposito della memoria conclusionale ai sensi dell'art. 190 II comma c.p.c.
DIRITTO
Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha erroneamente affermato la Giurisdizione del Tribunale Amministrativo statuendo
“la controversia in oggetto, a ben vedere, non attiene (se non in via meramente consequenziale) all'adempimento di obbligazioni aventi fonte nel rapporto di concessione in favore degli assistiti dell' Pt_3 in regime di accreditamento provvisorio, in quanto ha per oggetto la determinazione da parte
3 dell'Amministrazione di dare applicazione del tetto di spesa per le prestazioni erogate dalla struttura privata in regime di accreditamento;
essa coinvolge dunque una verifica della correttezza dell'azione autoritativa della P.A…. in particolare, la contestazione sollevata dalla società concessionaria attiene alla dedotta esclusione delle case di cura a indirizzo neuropsichiatrico alla regola del limite dei tetti di spesa, proprio in quanto "autorizzati dai Dipartimenti di Salute Mentale"…anche se "eccedenti i tetti di spesa"….la pretesa, pur formalmente rivolta ad ottenere il pagamento dei corrispettivi spettanti, involge, nella sostanza, un sindacato sull'incidenza dei poteri autoritativi e di controllo che l'Amministrazione regionale conserva anche nella fase attuativa dei rapporti di natura concessoria. senz'altro di competenza del g.a.”
La decisione adottata confligge con numerose pronunzie di questa Corte in casi analoghi, in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass., SS.UU., 30963/2022, 23744/2020 e 28053/2018), secondo cui rientrano nella sfera della giurisdizione ordinaria, secondo il criterio dettato dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie che, come quella portata nella specie all'attenzione di questo Collegio, hanno ad oggetto soltanto il diritto di una società titolare di una struttura sanitaria privata accreditata, sia pur solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale (sostanzialmente assimilabile al concessionario di un servizio pubblico) al pagamento da parte di un'azienda sanitaria locale dei corrispettivi di tali prestazioni e non implicano la verifica della legittimità dell'esercizio dei poteri pubblici autoritativi di cui le aziende sanitarie locali sono munite, bensì soltanto dell'adempimento da parte delle aziende sanitarie locali dei propri obblighi contrattuali, tra cui appunto quello di pagare i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate, sia pur nei limiti contrattualmente stabiliti.
Nel caso in esame, sulla base della domanda introdotta - consistita nella richiesta di pagamento dei corrispettivi maturati per l'assistenza neuro psichiatrica ex art. 6, VI co. della L n. 724/1994, non Part saldati dalla P.A. per essere stato superato, come si evince dalla difesa della dalla struttura appellante il tetto di spesa, che assurge pertanto ad elemento impeditivo/ostativo della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti – va affermata senza ombra di dubbio la giurisdizione del GO.
Occorre rilevare che la causa è stata introdotta anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149 del 10.10.2022; deve, pertanto, applicarsi la formulazione dell'art. 353 c.p.c. in vigore anteriormente alla riforma e rimettere le parti davanti al primo giudice per la decisione nel merito ai sensi dell'art. 353 c.p.c..
Sulle spese processuali deve rilevarsi che la presente sentenza, benchè di mero rito, chiude la controversia iniziata con il processo di primo grado;
ciò comporta che vanno governate in favore della parte vittoriosa le spese di entrambi i gradi di giudizio ( cfr. Cass. n. 22257/2018), in applicazione dell'art. 91 c.p.c..
Part Tenuto conto del valore della controversia, la a condannata a rifondere alla Controparte_5 le spese da liquidare applicando i parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia
[...]
10 aprile 2014, n. 55 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, nei seguenti importi: per il giudizio di primo grado, € 12.000,00 per compensi ed € 1800,00 per rimborso delle spese generali;
per l'appello, €11.000,00 per compensi ed € 1650,00 per il rimborso delle spese generali.
Totale generale € 26.450,00 .
Va accolta l'istanza di distrazione formulata dall'avvocato Maria Rosaria Manselli ex art. 93 c.p.c..
4
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] nei confronti della avverso la sentenza n. 3239/2021 pubblicata Controparte_5 CP_3 il 4 ottobre 2021 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere:
1) in riforma della sentenza appellata, dichiara la giurisdizione del G.O.;
2) rimette la causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dinanzi al quale il giudizio deve essere riassunto nei termini di legge;
3) condanna la a rifondere alla le spese del doppio CP_3 Controparte_5 grado di giudizio, liquidate in complessivi € 26.450,00 con ulteriori accessori di legge, se dovuti, da distrarre in favore dell'avvocato Maria Rosaria Manselli.
Così deciso in Napoli, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
CA NO
5
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa CA NO - Presidente Relatore -
- dr.ssa CA di Martino - Consigliere -
- dott. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 3239/2021 pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 04.10.2021, del procedimento iscritto al n. 1507/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'udienza collegiale del 25.11.2025 e pendente
TRA
(C.F. ) con sede in Caserta Strada Statale n. 87 Parte_1 P.IVA_1
Sannitica, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Manselli (C.F. ), in virtù di procura allegata e C.F._1 trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3 c.p.c. appellante
E
(C.F. ), con sede in Caserta, alla Via Controparte_1 P.IVA_2 dell'Unità Italiana n. 28, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dr. Controparte_2
appellata contumace
FATTO
Con una citazione notificata il 21 ottobre 2015, la (nel prosieguo, Parte_2
, titolare di una casa di cura privata provvisoriamente accreditata per l'erogazione di Pt_1 prestazioni sanitarie afferenti alla macroarea della “neuropsichiatria” in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale nell'ambito territoriale dell' (nel Controparte_1 Part prosieguo anche solo ), conveniva quest'ultima dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di sentir accertare e dichiarare in via principale “la sussistenza del credito per anno 2013, pari ad € 171.928,40 e per l'anno 2014 pari ad € 88.138,43 [a titolo di] remunerazione delle prestazioni
1 rese nel mese di dicembre 2013 e 2014, previa apposita e specifica autorizzazione del DSM [in osservanza dei disposti di cui ai dd.cc. 66/2012 e 4/2013]; e per l'effetto, condanna[re] la convenuta alla corresponsione dell'importo complessivo di € 260.066,73, oltre interessi dal giorno della maturazione e sino all'effettivo soddisfo ed il maggior danno di cui si sarebbe dato prova in corso di causa da liquidarsi anche in via equitativa.”. In via sussidiaria e subordinata chiedeva al Tribunale di voler accertare e dichiarare Part Part l'arricchimento senza giusta causa della n danno dell'attrice e per l'effetto condannare la al pagamento in favore della attrice della somma di € 260.066,73 a titolo di indennità ex art. 2041 c.c. oltre interessi e maggior danno cosi come richiesti in via principale o in quella diversa misura che sarebbe stata ritenuta giusta ed equa con vittoria di spese diritti ed onorario.”.
La casa di cura a sostegno delle proprie ragioni esponeva:
- di essere una struttura provvisoriamente accreditata con il SSN per l'erogazione di prestazioni sanitarie ad indirizzo neuropsichiatrico in conformità alla convenzione stipulata il 5.10.1979 e di aver sottoscritto con l' i contratti ex art.
8-quinquies D.Lgs. n. CP_3
502/92 per l'acquisto di prestazioni sanitarie rese a carico del s.s.r. entro i limiti del tetto di spesa fissato per macroarea o per la singola struttura, per l'anno 2013 in data 28 agosto 2013 e per l'anno 2014 in data 5 gennaio 2015 (contratto prot. n. 180 del 5.01.2015);
- di aver erogato le prestazioni in osservanza delle disposizioni integrative introdotte con i DCA n. 66/12 e n. 4/2013 della Regione Campania che avrebbero operato una rideterminazione dei tetti di spesa a far data dall'anno 2011, prevedendo “la debenza dei compensi di cui alle prestazioni erogate negli ultimi due mesi dell'anno dalle Case di cura ad indirizzo neuropsichiatrico, ove i ricoveri siano stati puntualmente autorizzati dal Dipartimento di Sanità Mentale, anche se eccedenti i limiti di spesa stabiliti”;
- di aver erogato nel mese di dicembre 2013 prestazioni per € 171.928,40 e di averne richiesto il pagamento con l'invio della fattura n. 1 dell'08.01.2014;
- di aver erogato nel mese di dicembre 2014 prestazioni sanitarie per € 86.167,20 e di averne richiesto il pagamento con l'invio della fattura n. 1 dell'08.01.2015;
Part
- di non aver ricevuto il pagamento dei suddetti importi da parte della er asserito superamento del tetto di spesa;
Part
- di aver contestato alla gli addebiti sostenendo che le somme richieste afferivano alla remunerazione di ricoveri specificamente autorizzati dal DSM nei mesi di dicembre 2013 e dicembre 2014;
Part
- che la non corrispondeva, quindi, alla un importo complessivamente pari CP_4 ad € 260.066,73.
Ritenendo l'operato dell arbitrario e contrario a quanto stabilito con i DCA nn. 66/2012 CP_3
e 4/2013, la insisteva affinché il Tribunale di Santa Maria Controparte_5
Capua Vetere accertasse il suo diritto di credito e la condanna della debitrice al pagamento delle somme ad essa spettanti.
L' si costituiva in giudizio deducendo in via preliminare la carenza di giurisdizione del CP_3
Giudice adito in favore del Giudice Amministrativo. Nel merito eccepiva che le somme richieste dalla casa di cura non erano liquidabili per superamento del tetto di spesa ed applicazione della RTU
2 come risultante da determinazioni dirigenziali prodotte in atti. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea e la condanna della casa di cura attrice al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere all'udienza del 4.10.2021 definiva il giudizio con la sentenza n. 3239/21, pubblicata in pari data, che enunciava il seguente dispositivo:
“ dichiara il proprio difetto di giurisdizione rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge;
Part condanna la al pagamento, in favore della , di € Controparte_5 Parte_4
7.795,00 oltre IVA, CPA e spese generali per spese legali.”.
Con atto di citazione notificato alla con pec del 04.04.2022 la CP_3 CP_4 Controparte_5 ha promosso appello con un unico motivo chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni:
“piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, previa riforma integrale dell'impugnata sentenza - dichiararsi preliminarmente titolare del relativo potere giurisdizionale, e conseguenzialmente in virtù del potere devolutivo accogliere le seguenti conclusioni: In via principale e nel merito
- accertare e dichiarare la sussistenza del credito per gli anni 2013 e 2014, pari a complessivi € 260.066,73;
- accertare e dichiarare che detti importi rappresentano la remunerazione delle prestazioni rese nel mese di dicembre 2013 e 2014, previa apposita e specifica autorizzazione del DSM
- accertare e dichiarare l'applicazione del decreto n. 66/12, che, in attuazione dell'accordo del 10 maggio 2012, intervenuto tra le parti istituzionali ha sancito il principio riportato nel corpo dell'atto, recependo il detto verbale di intesa, riconoscendolo ulteriormente nel successivo decreto commissariale n. 4/ 2013, e per l'effetto
-condannare la convenuta alla corresponsione dell'importo complessivo di € 260.066,73 oltre interessi dal dì della maturazione e sino all'effettivo soddisfo ed il maggior danno che potrà essere parametrato al tasso comunitario e alla contestuale restituzione degli importi eventualmente incamerati;
in via subordinata: e nell'ipotesi di mancato riconoscimento della azione contrattuale, accertare e dichiarare sussistenti i presupposti di cui all'azione di ingiustificato arricchimento e per l'effetto:
Par
-condannare la al pagamento di un indennizzo pari ad € 260.066,73 o quella somma maggiore o minore oltre interessi e maggior danno, -) Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge.”.
Part L' non si è costituita nel giudizio di appello e all'udienza cartolare del 13.07.2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 25.11.2025 la Casa di appellante ha precisato le conclusioni;
la causa è stata CP_4 trattenuta in decisione con concessione dei termini ridotti per il deposito della memoria conclusionale ai sensi dell'art. 190 II comma c.p.c.
DIRITTO
Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha erroneamente affermato la Giurisdizione del Tribunale Amministrativo statuendo
“la controversia in oggetto, a ben vedere, non attiene (se non in via meramente consequenziale) all'adempimento di obbligazioni aventi fonte nel rapporto di concessione in favore degli assistiti dell' Pt_3 in regime di accreditamento provvisorio, in quanto ha per oggetto la determinazione da parte
3 dell'Amministrazione di dare applicazione del tetto di spesa per le prestazioni erogate dalla struttura privata in regime di accreditamento;
essa coinvolge dunque una verifica della correttezza dell'azione autoritativa della P.A…. in particolare, la contestazione sollevata dalla società concessionaria attiene alla dedotta esclusione delle case di cura a indirizzo neuropsichiatrico alla regola del limite dei tetti di spesa, proprio in quanto "autorizzati dai Dipartimenti di Salute Mentale"…anche se "eccedenti i tetti di spesa"….la pretesa, pur formalmente rivolta ad ottenere il pagamento dei corrispettivi spettanti, involge, nella sostanza, un sindacato sull'incidenza dei poteri autoritativi e di controllo che l'Amministrazione regionale conserva anche nella fase attuativa dei rapporti di natura concessoria. senz'altro di competenza del g.a.”
La decisione adottata confligge con numerose pronunzie di questa Corte in casi analoghi, in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass., SS.UU., 30963/2022, 23744/2020 e 28053/2018), secondo cui rientrano nella sfera della giurisdizione ordinaria, secondo il criterio dettato dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie che, come quella portata nella specie all'attenzione di questo Collegio, hanno ad oggetto soltanto il diritto di una società titolare di una struttura sanitaria privata accreditata, sia pur solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale (sostanzialmente assimilabile al concessionario di un servizio pubblico) al pagamento da parte di un'azienda sanitaria locale dei corrispettivi di tali prestazioni e non implicano la verifica della legittimità dell'esercizio dei poteri pubblici autoritativi di cui le aziende sanitarie locali sono munite, bensì soltanto dell'adempimento da parte delle aziende sanitarie locali dei propri obblighi contrattuali, tra cui appunto quello di pagare i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate, sia pur nei limiti contrattualmente stabiliti.
Nel caso in esame, sulla base della domanda introdotta - consistita nella richiesta di pagamento dei corrispettivi maturati per l'assistenza neuro psichiatrica ex art. 6, VI co. della L n. 724/1994, non Part saldati dalla P.A. per essere stato superato, come si evince dalla difesa della dalla struttura appellante il tetto di spesa, che assurge pertanto ad elemento impeditivo/ostativo della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti – va affermata senza ombra di dubbio la giurisdizione del GO.
Occorre rilevare che la causa è stata introdotta anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149 del 10.10.2022; deve, pertanto, applicarsi la formulazione dell'art. 353 c.p.c. in vigore anteriormente alla riforma e rimettere le parti davanti al primo giudice per la decisione nel merito ai sensi dell'art. 353 c.p.c..
Sulle spese processuali deve rilevarsi che la presente sentenza, benchè di mero rito, chiude la controversia iniziata con il processo di primo grado;
ciò comporta che vanno governate in favore della parte vittoriosa le spese di entrambi i gradi di giudizio ( cfr. Cass. n. 22257/2018), in applicazione dell'art. 91 c.p.c..
Part Tenuto conto del valore della controversia, la a condannata a rifondere alla Controparte_5 le spese da liquidare applicando i parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia
[...]
10 aprile 2014, n. 55 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, nei seguenti importi: per il giudizio di primo grado, € 12.000,00 per compensi ed € 1800,00 per rimborso delle spese generali;
per l'appello, €11.000,00 per compensi ed € 1650,00 per il rimborso delle spese generali.
Totale generale € 26.450,00 .
Va accolta l'istanza di distrazione formulata dall'avvocato Maria Rosaria Manselli ex art. 93 c.p.c..
4
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] nei confronti della avverso la sentenza n. 3239/2021 pubblicata Controparte_5 CP_3 il 4 ottobre 2021 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere:
1) in riforma della sentenza appellata, dichiara la giurisdizione del G.O.;
2) rimette la causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dinanzi al quale il giudizio deve essere riassunto nei termini di legge;
3) condanna la a rifondere alla le spese del doppio CP_3 Controparte_5 grado di giudizio, liquidate in complessivi € 26.450,00 con ulteriori accessori di legge, se dovuti, da distrarre in favore dell'avvocato Maria Rosaria Manselli.
Così deciso in Napoli, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
CA NO
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