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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1223/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROSA ALESSANDRO COSIMO MA, Presidente e Relatore
CASTORINA IA MARIA, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7536/2023 depositato il 14/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009570072000 ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170025778472000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180014025275001 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180023870743001 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200050574342000 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90095700 72 000 - per il tramite del quale gli è stato intimato il pagamento, entro limitatamente alla parte in cui richiama le seguenti cartelle di pagamento:
- cartella di pagamento n. 293 2017 0025778472000, riportante una pretesa tributaria dell'importo complessivo di € 3.599,57, a titolo di “Imposta comunale sugli immobili”, per l'anno 2010;
- cartella di pagamento n. 29320180014025275001, riportante una pretesa tributaria dell'importo complessivo di € 3.365,80, a titolo di “Imposta Comunale sugli immobili”, per l'anno 2011;
- cartella di pagamento n. 293 2018 0023870743001, riportante una pretesa tributaria dell'importo complessivo di € 3.752,35, a titolo di “Imposta Municipale Unica”, per l'anno 2012;
- cartella di pagamento n. 293 20200050574342000, riportante una pretesa tributaria dell'importo complessivo di € 1.950,98, a titolo di “Imposta Municipale Unica”, per l'anno 2013;
Rappresenta che:
a) la cartella di pagamento n. 293 2017 0025778472000, riportante una pretesa tributaria dell'importo complessivo di € 3.599,57, a titolo di “Imposta comunale sugli immobili”, per l'anno 2010, ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. 20174/2010. Quest'ultimo è stato legittimamente impugnato innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Catania che con la sentenza n. 5923/07/2019, depositata in data 7 giugno 2019 (sentenza, peraltro, passata in giudicato), ha accolto il ricorso della contribuente, disponendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 20174/2010.
b) la cartella di pagamento n. 29320180014025275001, riportante una pretesa tributaria dell'importo complessivo di € 3.365,80, a titolo di “Imposta Comunale sugli immobili”, per l'anno 2011, ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. 20176/2011. Quest'ultimo è stato legittimamente impugnato innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Catania che con la sentenza n. 5923/07/2019, depositata in data 7 giugno 2019 (sentenza, peraltro, passata in giudicato), ha accolto il ricorso della contribuente, disponendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 20176/2011.
c) la cartella di pagamento n. 293 2018 0023870743001, riportante una pretesa tributaria dell'importo complessivo di € 3.752,35, a titolo di “Imposta Municipale Unica”, per l'anno 2012, ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. 905/2012. Quest'ultimo è stato legittimamente impugnato innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Catania che con la sentenza n. 3488/06/2019, depositata in data 29 marzo 2019
(sentenza, peraltro, passata in giudicato), ha accolto il ricorso della contribuente, disponendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 905/2012.
d) la cartella di pagamento n. 293 20200050574342000, riportante una pretesa tributaria dell'importo complessivo di € 1.950,98, a titolo di “Imposta Municipale Unica”, per l'anno 2013, ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. 3083/2013. Quest'ultimo è stato legittimamente impugnato innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Catania che con la sentenza n. 3212/06/2023, depositata in data 9 maggio 2023, ha accolto il ricorso della contribuente, disponendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 3083/2013. Pertanto, eccepisce la carenza del presupposto alla base della pretesa.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentando che le cartelle indicate in ricorso sono state oggetto di provvedimento di sgravio da parte dell'Ente impositore in data 02.11.2023, pertanto dopo la notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 27.09.2023.
Conclude chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
All'udienza del 26.1.2026 il ricorso è stato assunto in decisione, essendo maturo per la definizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'intervenuto sgravio delle cartelle indicate in ricorso, con conseguente venir meno della materia del contendere. Le spese vanno compensate, considerato che il provvedimento di sgravio è stato emesso dall'Ente impositore, non citato in ricorso, dopo la notifica dell'intimazione impugnata.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Catania il 26.01.2026.
Il Presidente estensore
ND La OS
(firma digitale)
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROSA ALESSANDRO COSIMO MA, Presidente e Relatore
CASTORINA IA MARIA, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7536/2023 depositato il 14/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009570072000 ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170025778472000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180014025275001 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180023870743001 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200050574342000 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90095700 72 000 - per il tramite del quale gli è stato intimato il pagamento, entro limitatamente alla parte in cui richiama le seguenti cartelle di pagamento:
- cartella di pagamento n. 293 2017 0025778472000, riportante una pretesa tributaria dell'importo complessivo di € 3.599,57, a titolo di “Imposta comunale sugli immobili”, per l'anno 2010;
- cartella di pagamento n. 29320180014025275001, riportante una pretesa tributaria dell'importo complessivo di € 3.365,80, a titolo di “Imposta Comunale sugli immobili”, per l'anno 2011;
- cartella di pagamento n. 293 2018 0023870743001, riportante una pretesa tributaria dell'importo complessivo di € 3.752,35, a titolo di “Imposta Municipale Unica”, per l'anno 2012;
- cartella di pagamento n. 293 20200050574342000, riportante una pretesa tributaria dell'importo complessivo di € 1.950,98, a titolo di “Imposta Municipale Unica”, per l'anno 2013;
Rappresenta che:
a) la cartella di pagamento n. 293 2017 0025778472000, riportante una pretesa tributaria dell'importo complessivo di € 3.599,57, a titolo di “Imposta comunale sugli immobili”, per l'anno 2010, ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. 20174/2010. Quest'ultimo è stato legittimamente impugnato innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Catania che con la sentenza n. 5923/07/2019, depositata in data 7 giugno 2019 (sentenza, peraltro, passata in giudicato), ha accolto il ricorso della contribuente, disponendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 20174/2010.
b) la cartella di pagamento n. 29320180014025275001, riportante una pretesa tributaria dell'importo complessivo di € 3.365,80, a titolo di “Imposta Comunale sugli immobili”, per l'anno 2011, ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. 20176/2011. Quest'ultimo è stato legittimamente impugnato innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Catania che con la sentenza n. 5923/07/2019, depositata in data 7 giugno 2019 (sentenza, peraltro, passata in giudicato), ha accolto il ricorso della contribuente, disponendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 20176/2011.
c) la cartella di pagamento n. 293 2018 0023870743001, riportante una pretesa tributaria dell'importo complessivo di € 3.752,35, a titolo di “Imposta Municipale Unica”, per l'anno 2012, ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. 905/2012. Quest'ultimo è stato legittimamente impugnato innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Catania che con la sentenza n. 3488/06/2019, depositata in data 29 marzo 2019
(sentenza, peraltro, passata in giudicato), ha accolto il ricorso della contribuente, disponendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 905/2012.
d) la cartella di pagamento n. 293 20200050574342000, riportante una pretesa tributaria dell'importo complessivo di € 1.950,98, a titolo di “Imposta Municipale Unica”, per l'anno 2013, ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. 3083/2013. Quest'ultimo è stato legittimamente impugnato innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Catania che con la sentenza n. 3212/06/2023, depositata in data 9 maggio 2023, ha accolto il ricorso della contribuente, disponendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 3083/2013. Pertanto, eccepisce la carenza del presupposto alla base della pretesa.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentando che le cartelle indicate in ricorso sono state oggetto di provvedimento di sgravio da parte dell'Ente impositore in data 02.11.2023, pertanto dopo la notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 27.09.2023.
Conclude chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
All'udienza del 26.1.2026 il ricorso è stato assunto in decisione, essendo maturo per la definizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'intervenuto sgravio delle cartelle indicate in ricorso, con conseguente venir meno della materia del contendere. Le spese vanno compensate, considerato che il provvedimento di sgravio è stato emesso dall'Ente impositore, non citato in ricorso, dopo la notifica dell'intimazione impugnata.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Catania il 26.01.2026.
Il Presidente estensore
ND La OS
(firma digitale)