CA
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/12/2025, n. 7368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7368 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4566 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
Avv. GAETANI ALESSIA
e CA GE AVV. NUTI ENRICO
L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 9028 del 2022 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: Parte_1 chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 19318/2019, emesso dal Tribunale di Roma e notificato in data 12 novembre 2019, avente ad oggetto la somma di euro 18.516,73, in quanto fondato su un credito prescritto e in subordine, chiedeva la rideterminazione dell'importo del decreto ingiuntivo mediante compensazione legale. In particolare, i coniugi e CA GE, in Parte_1 data 17.05.2000 stipulavano un contratto di mutuo con la
[...]
per la somma di Lire Controparte_1
120.000.000 destinato all'acquisto prima casa. Sempre in data 17.05.2000 i coniugi acquistavano un cespite sito in Roma, Via Laterina n. 37 pari alla somma di Lire 180.000.000 di cui Lire 125.000.000 venivano corrisposti con il ricavato della precedente vendita di un bene personale di CA, pari ad una quota del cespite del 94,4 %, e il rimanente importo, ossia Lire 55.000.000 pari alla quota del restante 5,6%, veniva corrisposto dai coniugi mediante la richiesta del mutuo effettuata con la CP_1
, in comunione legale dei beni.
[...]
Le rate del mutuo, relative alla quota del 5,6% del cespite, venivano versate esclusivamente da CA GE per un totale di euro 37.033,46 comprensive anche della quota spettante alla pari alla Pt_1 somma di euro 18.516,73 ovvero la somma richiesta oggetto del decreto ingiuntivo. Parte opponente, chiedeva che la somma di euro 18.516,73 oggetto del decreto ingiuntivo fosse compensata con la somma oggetto del pignoramento presso terzi pari alla somma di euro 21.757,79 effettuato dalla nei confronti di CA avente ad oggetto l'obbligo di Pt_1 mantenimento nei confronti dei figli e e con le spese Per_1 Per_2 straordinarie al 50%, sostenute dalla sola per le esigenze delle Pt_1 figlie pari alla somma di euro 1.373,85. CA GE, si costituiva in giudizio e chiedeva di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto privo e destituito di qualsiasi fondamento in fatto e diritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. In data 04.06.2020 il Giudice dava atto che erano state prodotte note a trattazione scritta da entrambe le parti e sospendeva, ex art. 649 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non essendo chiaro il titolo sul quale l'azione monitorio si fonda ed essendo la vicenda inquadrabile in complessi rapporti familiari che necessitavano di più approfondita disamina. Il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c. con decorrenza 2 febbraio 2021 e rinviava al 26 maggio 2021 ore 11:15. In data 26 maggio 2021 il Giudice dava atto che erano state prodotte note a trattazione scritta da entrambe le parti. Parte opponente si richiamava agli atti e chiedeva la chiamata in causa della , mentre, Controparte_1 parte opposta si richiamava agli atti. Il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 10 maggio 2023 ore 09.30 In data 23 marzo 2022 il Giudice, in ragione dell'istituzione dell'ufficio del processo anticipava l'udienza al giorno 8 giugno 2022 ore 12.30 mediante le forme della discussione orale art. 281 sexies c.p.c. L'opposizione è infondata. È infondata l'eccezione di prescrizione, ex art. 2934 c.c., in quanto il termine decennale previsto per il mutuo deve essere calcolato dalla scadenza dall'ultima rata del mutuo, ovvero dal 31 gennaio 2009, e il primo atto interruttivo della prescrizione coincide con la richiesta pag. 2/5 effettuata da CA nei confronti della per il pagamento della Pt_1 metà della quota di mutuo da esso pagata, recapitata a mezzo di lettera raccomandata del 26 ottobre 2018 e ricevuta in data 30 ottobre 2018. (per la prescrizione del mutuo vedi Cass. III° Sez. n. 17798 del 2011). È documentalmente provato l'acquisto del cespite sito in Roma, Via Laterina n. 17, in regime di comunione legale dei beni, pari alla somma di Lire 180.000.000 da parte dei coniugi CA e di cui il 94,4% Pt_1 della quota del cespite è stata corrisposta mediante il ricavo di una precedente vendita di un bene personale di CA e la restante parte pari alla somma di Lire 55.000.000, 5,6% della quota, è stato corrisposto mediante richiesta di un mutuo cointestato effettuato con la CP_1
da entrambe i coniugi.
[...]
Ai sensi dell'art. 1243 c.c. rubricato compensazione legale e giudiziale, si stabilisce che “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili”. Nel caso di specie, non si ritiene applicabile l'art. 1243 c.c., in quanto non compensabili i debiti opposti in compensazione come da insegnamento della Corte di Cassazione con sentenza n. 9686 del 26 maggio 2020 c. La Corte, chiarisce il principio secondo cui il credito relativo al mantenimento dei figli, anche se maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, è un credito propriamente alimentare, che presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto al sostentamento conformato dall'ordinamento, con riguardo alla complessiva formazione della persona, e la ragione creditoria è pertanto indisponibile ed impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e di conseguenza non compensabile. Di conseguenza, l'importo oggetto del decreto ingiuntivo n. 19318/2019 pari alla somma di euro 18.516,73 non può essere compensato con il credito che la vanta nei confronti di CA, oggetto di Pt_1 pignoramento presso terzi, pari alla somma di euro 21.000,00 circa Le spese possono trovare in ragione della insistenza del conflitto in controverse situazioni di carattere familiare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 79082 del ruolo degli affari civili contenzioni dell'anno 2019, così provvede:
- Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19318-19;
pag. 3/5 - Compensa integralmente le spese di lite.” L'appellato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello, affidato a tre motivi, non è fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. La Corte rileva che il primo motivo d'appello relativo all' erronea applicazione della prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale va respinto vertendosi in ipotesi di azione di regresso dell'obbligato in solido, che ha pagato l'intero, proposta nei confronti dell'altro obbligato ai sensi dell'art. 1299 c.c., alla quale, trattandosi di obbligazione relativa al mutuo, si applica la prescrizione ordinaria così come stabilito in primo grado. Il secondo motivo, che riguarda la provenienza personale del denaro con cui il CA avrebbe pagato il mutuo, è inammissibile ex art. 345 c.p.c., poiché la questione non è stata sollevata con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo “de quo”. Il terzo motivo censura la sentenza di primo grado che, ai fini della compensazione dei debiti, non ha disposto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa di quello pendente in relazione alla domanda di risarcimento del danno morale proposta nei confronti del CA. Il motivo è inammissibile. Poiché il Tribunale si è pronunciato sull'eccezione di compensazione, rigettandola, l'appellante avrebbe dovuto impugnare la sentenza censurando la parte che l'ha motivatamente esclusa. In difetto di censura sul punto, s'appalesa inammissibile la domanda di sospensione volta ad ottenere una pronuncia favorevole sulla compensazione. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di CA GE nella misura che liquida in euro 4.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore pag. 4/5 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 5/5
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4566 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
Avv. GAETANI ALESSIA
e CA GE AVV. NUTI ENRICO
L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 9028 del 2022 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: Parte_1 chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 19318/2019, emesso dal Tribunale di Roma e notificato in data 12 novembre 2019, avente ad oggetto la somma di euro 18.516,73, in quanto fondato su un credito prescritto e in subordine, chiedeva la rideterminazione dell'importo del decreto ingiuntivo mediante compensazione legale. In particolare, i coniugi e CA GE, in Parte_1 data 17.05.2000 stipulavano un contratto di mutuo con la
[...]
per la somma di Lire Controparte_1
120.000.000 destinato all'acquisto prima casa. Sempre in data 17.05.2000 i coniugi acquistavano un cespite sito in Roma, Via Laterina n. 37 pari alla somma di Lire 180.000.000 di cui Lire 125.000.000 venivano corrisposti con il ricavato della precedente vendita di un bene personale di CA, pari ad una quota del cespite del 94,4 %, e il rimanente importo, ossia Lire 55.000.000 pari alla quota del restante 5,6%, veniva corrisposto dai coniugi mediante la richiesta del mutuo effettuata con la CP_1
, in comunione legale dei beni.
[...]
Le rate del mutuo, relative alla quota del 5,6% del cespite, venivano versate esclusivamente da CA GE per un totale di euro 37.033,46 comprensive anche della quota spettante alla pari alla Pt_1 somma di euro 18.516,73 ovvero la somma richiesta oggetto del decreto ingiuntivo. Parte opponente, chiedeva che la somma di euro 18.516,73 oggetto del decreto ingiuntivo fosse compensata con la somma oggetto del pignoramento presso terzi pari alla somma di euro 21.757,79 effettuato dalla nei confronti di CA avente ad oggetto l'obbligo di Pt_1 mantenimento nei confronti dei figli e e con le spese Per_1 Per_2 straordinarie al 50%, sostenute dalla sola per le esigenze delle Pt_1 figlie pari alla somma di euro 1.373,85. CA GE, si costituiva in giudizio e chiedeva di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto privo e destituito di qualsiasi fondamento in fatto e diritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. In data 04.06.2020 il Giudice dava atto che erano state prodotte note a trattazione scritta da entrambe le parti e sospendeva, ex art. 649 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non essendo chiaro il titolo sul quale l'azione monitorio si fonda ed essendo la vicenda inquadrabile in complessi rapporti familiari che necessitavano di più approfondita disamina. Il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c. con decorrenza 2 febbraio 2021 e rinviava al 26 maggio 2021 ore 11:15. In data 26 maggio 2021 il Giudice dava atto che erano state prodotte note a trattazione scritta da entrambe le parti. Parte opponente si richiamava agli atti e chiedeva la chiamata in causa della , mentre, Controparte_1 parte opposta si richiamava agli atti. Il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 10 maggio 2023 ore 09.30 In data 23 marzo 2022 il Giudice, in ragione dell'istituzione dell'ufficio del processo anticipava l'udienza al giorno 8 giugno 2022 ore 12.30 mediante le forme della discussione orale art. 281 sexies c.p.c. L'opposizione è infondata. È infondata l'eccezione di prescrizione, ex art. 2934 c.c., in quanto il termine decennale previsto per il mutuo deve essere calcolato dalla scadenza dall'ultima rata del mutuo, ovvero dal 31 gennaio 2009, e il primo atto interruttivo della prescrizione coincide con la richiesta pag. 2/5 effettuata da CA nei confronti della per il pagamento della Pt_1 metà della quota di mutuo da esso pagata, recapitata a mezzo di lettera raccomandata del 26 ottobre 2018 e ricevuta in data 30 ottobre 2018. (per la prescrizione del mutuo vedi Cass. III° Sez. n. 17798 del 2011). È documentalmente provato l'acquisto del cespite sito in Roma, Via Laterina n. 17, in regime di comunione legale dei beni, pari alla somma di Lire 180.000.000 da parte dei coniugi CA e di cui il 94,4% Pt_1 della quota del cespite è stata corrisposta mediante il ricavo di una precedente vendita di un bene personale di CA e la restante parte pari alla somma di Lire 55.000.000, 5,6% della quota, è stato corrisposto mediante richiesta di un mutuo cointestato effettuato con la CP_1
da entrambe i coniugi.
[...]
Ai sensi dell'art. 1243 c.c. rubricato compensazione legale e giudiziale, si stabilisce che “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili”. Nel caso di specie, non si ritiene applicabile l'art. 1243 c.c., in quanto non compensabili i debiti opposti in compensazione come da insegnamento della Corte di Cassazione con sentenza n. 9686 del 26 maggio 2020 c. La Corte, chiarisce il principio secondo cui il credito relativo al mantenimento dei figli, anche se maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, è un credito propriamente alimentare, che presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto al sostentamento conformato dall'ordinamento, con riguardo alla complessiva formazione della persona, e la ragione creditoria è pertanto indisponibile ed impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e di conseguenza non compensabile. Di conseguenza, l'importo oggetto del decreto ingiuntivo n. 19318/2019 pari alla somma di euro 18.516,73 non può essere compensato con il credito che la vanta nei confronti di CA, oggetto di Pt_1 pignoramento presso terzi, pari alla somma di euro 21.000,00 circa Le spese possono trovare in ragione della insistenza del conflitto in controverse situazioni di carattere familiare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 79082 del ruolo degli affari civili contenzioni dell'anno 2019, così provvede:
- Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19318-19;
pag. 3/5 - Compensa integralmente le spese di lite.” L'appellato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello, affidato a tre motivi, non è fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. La Corte rileva che il primo motivo d'appello relativo all' erronea applicazione della prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale va respinto vertendosi in ipotesi di azione di regresso dell'obbligato in solido, che ha pagato l'intero, proposta nei confronti dell'altro obbligato ai sensi dell'art. 1299 c.c., alla quale, trattandosi di obbligazione relativa al mutuo, si applica la prescrizione ordinaria così come stabilito in primo grado. Il secondo motivo, che riguarda la provenienza personale del denaro con cui il CA avrebbe pagato il mutuo, è inammissibile ex art. 345 c.p.c., poiché la questione non è stata sollevata con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo “de quo”. Il terzo motivo censura la sentenza di primo grado che, ai fini della compensazione dei debiti, non ha disposto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa di quello pendente in relazione alla domanda di risarcimento del danno morale proposta nei confronti del CA. Il motivo è inammissibile. Poiché il Tribunale si è pronunciato sull'eccezione di compensazione, rigettandola, l'appellante avrebbe dovuto impugnare la sentenza censurando la parte che l'ha motivatamente esclusa. In difetto di censura sul punto, s'appalesa inammissibile la domanda di sospensione volta ad ottenere una pronuncia favorevole sulla compensazione. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di CA GE nella misura che liquida in euro 4.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore pag. 4/5 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 5/5