Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 660/2024
Oggi 4 febbraio 2025 innanzi alla giudice del lavoro Marcella Frangipani, mediante connessione da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Team, è comparsa per la ricorrente per la ricorrente la dott.ssa Eleonora Di Giulio in sostituzione delle avv.te Simona Sanvitale e
Annamaria Zarrelli. Nessuno è presente per parte resistente.
La procuratrice della ricorrente discute oralmente la causa e richiama le conclusioni di merito contenute nel ricorso.
La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando la procuratrice della ricorrente a interrompere il collegamento qualora non ritenga di attendere la lettura della sentenza. La procuratrice della ricorrente rinuncia ad ascoltare la lettura della sentenza.
Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
Sanvitale e Annamaria Zarrelli;
RICORRENTE contro
(C. F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 ex art. 417 bis c.p.c. dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli funzionari in servizio presso l'ufficio X Ambito Territoriale di Milano, Via Solderini 24 – 20146 Milano;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Come da ricorso CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Come da comparsa MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il per Parte_1 Controparte_1 domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento all'anno 2023/2024, nel quale ha lavorato come docente a tempo determinato. Ha depositato al riguardo la copia del contratto di lavoro (doc. 1 allegato al ricorso). Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti di cui CP_1 sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto
Pag. 2 di 4 ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Pag. 3 di 4 Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati si deve riconoscere il diritto della ricorrente all'assegnazione del bonus economico per l'anno scolastico per il quale è stato richiesto, posto che è stato documentato il rapporto di lavoro relativo a tale periodo. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n147 del 13.8.2022, con la riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che si tratta di contenzioso divenuto “seriale” e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Per questi motivi
la giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “carta Parte_1 docente”, per l'anno scolastico 2023/2024 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di Controparte_1 lite, che liquida in € 300,00 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore delle procuratrici, dichiaratesi antistatarie. Così deciso il 4 febbraio 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani
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